Raccogliendo in qualche modo l'invito di Daniele a modificare la finanziaria in parlamento, propongo ed inauguro un thread di brainstorming per emendamenti da proporre alla finanziaria.
Io ne ho uno che mi sta a cuore da molto tempo. Adesso mi sembra improcrastinabile.
I lavoratori autonomi al pari degli altri professionisti iscritti agli ordini, possono applicare ai loro clienti una rivalsa del 4% sulla contribuzione INPS.
I professionisti in realtà possono applicare solo il 2%, ma a fronte di un prelievo molto più sopportabile (10-12%). Inoltre la rivalsa dei professionisti è fuori imponibile, mentre noi dobbiamo pagarci anche le tasse.
L'emendamento dovrebbe fare in modo che la rivalsa INPS del 4% applicabile dai lavoratori autonomi venga considerata fuori imponibile: a fronte di un aumento del 5% sull'aliquota e del fatto che il cuneo fiscale lo stiamo pagando noi mi sembra il minimo.
Appena ho un attimo posto una proposta di formulazione più tecnica
Ecco l'emendamento che propongo.
La parte della legge in questione è l'art. 85 della finanziaria, comma 3, che attualmente recita così:
Con effetto dal 1° gennaio 2007 l'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 23 per cento.
Con effetto dalla medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono stabilite in misura pari al 16 per cento.
Al quale io aggiungerei:
Con effetto dalla medesima data l'addebito ai committenti di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 è stabilito in misura pari al 5 per cento. Tale addebito ha carattere di contributo integrativo e, pertanto, a norma dell'articolo 50 del T.U.I.R., non deve essere assoggettato alla ritenuta alla fonte di cui all'articolo 25 del D.P.R. n. 600 del 1973. Detto contributo integrativo, invece, concorre a formare la base imponibile dell'I.V.A. ai sensi dell'articolo 16 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85.
L'effetto di questo emendamento sarebbe quello di assimilare il trattamento dei lavoratori autonomi ai quello dei professionisti iscritti agli ordini i quali, pur versando aliquote molto più sopportabili alle casse previdenziali dei rispettivi ordini, godono di questo elementare riconoscimento.
In realtà questa disparità di trattamento non è sancita da una legge ma solo da una memorabile risoluzione del ministero delle finanze ) che lascio al giudizio degli interessati.
Il testo dell'emendamento è preso proprio da questa risoluzione e ribaltato nel suo contrario.