Un comitato per decidere su Pannella
• da Il Mattino del 26 settembre 2006, pag. 9
Un comitato inquirente per decidere se in Senato quattro candidati delle liste della Rosa nel pugno, tra loro Marco Pannella, dovranno occupare le poltrone attualmente assegnate a quattro esponenti dei Ds, della Margherita e di Rifondazione eletti in Lazio, Piemonte, Puglia e Campania. E se, sempre in Campania, Carmelo Conte del Nuovo Psi dovrà sostituire un esponente di Forza Italia. A proporlo sarà oggi Roberto Manzione, il senatore dell'Ulivo a cui è affidato nella Giunta delle elezioni l'incarico di relatore sui ricorsi presentati appunto dalla Rosa nel pugno. Ricorsi che, secondo Manzione, non sono nè pienamente fondati e nemmeno manifestainente irricevibili ma meritevoli, come s'è detto, del lavoro di un comitato in cui ciascun gruppo dovrebbe avere un proprio rappresentante.
(1) Dimenticare la sentenza Englaro...
Forse qualcuno ha dimenticato il “piccolo dettaglio” della inesistenza di quei senatori. La legislatura 2006-2008, infatti, ha visto l’assenza di senatori della Rosa nel pugno. Semmai, questa formazione politica rivendicava l’assegnazione di alcuni seggi senatoriali, che è stata invece negata in base a una discussa interpretazione della legge elettorale vigente.
Morale: per lo meno questo presunto “pilastro” dell’inchiesta crolla come un castello di carte.
(Daniele Capezzone) 16 lug 2008
Daniele offre una lettura "con il cuore" per quanto riguarda quel particolare:
(1) - Precisa che nel 2006 la RNP non aveva senatori
(2) - Dimentica di dire che nel 2006 il PD non esisteva !!! :lol:
In realtà quel riferimento agli 8 senatori deve essere letto nell'unica chiave
possibile (ed allora diventa CREDIBILE !!):
- Quell'accenno all'acquisto di 8 senatori è del 2007.
- Nel 2007 non esisteva lo SDI, esisteva la RNP (Radicali+SDI)
- Quindi quella frase va letta: "Doveva comprare al PD 8 senatori della RNP (Rad+SDI).
- Temporalmente quel "doveva" era riferito alle imminenti elezioni del 2008
- Nel 2008, al PD, sono arrivati solo 3 senatori (radicali) sugli 8 "comperati e pagati".
Secondo me fila alla perfezione !!
E' stato Marco Pannella ad affossare i 20 referendum rifiutandone l'accorpamento elettorale con le amministrative e la conseguente garanzia di quorum.
POL - *Del Turco, surreale il riferimento agli 8 senatori da “spostare”
--IL VELINO SERA--
Roma, 16 lug (Velino) - Da quarantotto ore, pur evitando di affrontare gli aspetti di merito della vicenda, cerco - insieme ad altri - di accendere qualche riflettore sulle modalità dell’inchiesta riguardante Ottaviano Del Turco.
C’è la scelta (tuttora non motivata - per quanto è dato sapere - né con il pericolo di fuga, né con la reiterazione del reato, né con l’inquinamento delle prove) dell’arresto, strumento obiettivamente in grado di colpire l’immagine dell’indagato in modo devastante.
C’è poi la scelta dell’isolamento. Da questo punto di vista, è per lo meno curiosa, sul Corsera di oggi, la linea di Luigi Ferrarella, il quale fa osservare che i magistrati hanno comunque adottato uno strumento previsto dalla legge. E vorrei vedere: mancherebbe perfino che pm e giudici adottassero misure vietate dalle norme vigenti! Il punto, semmai, è la scelta di opportunità: era proprio necessaria anche questa ulteriore opzione afflittiva?
Infine, la cosa più surreale. Sembra che una delle tessere del mosaico accusatorio consista nel fatto che Del Turco avrebbe voluto utilizzare parte del denaro per “spostare” otto senatori dallo Sdi verso il Pd, in opposizione alla linea decisa da Boselli.
Forse qualcuno ha dimenticato il “piccolo dettaglio” della inesistenza di quei senatori. La legislatura 2006-2008, infatti, ha visto l’assenza di senatori della Rosa nel pugno. Semmai, questa formazione politica rivendicava l’assegnazione di alcuni seggi senatoriali, che è stata invece negata in base a una discussa interpretazione della legge elettorale vigente.
Morale: per lo meno questo presunto “pilastro” dell’inchiesta crolla come un castello di carte.
(Daniele Capezzone) 16 lug 2008
... che palle!
Non avete niente d'altro da fare?
Ancora con questa storia ?
E sulla MATRIOSKALE TRUFFA che CONTINUA ?
NIENTE da dire su quella ?
:twisted:
http://www.radicali.it/phpbb2/viewtopic.php?t=20886&highlight=
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
La CASTA ti CASTRA: falla smettere!
Il REGIME ti OPPRIME : abbattilo!
Stanne FUORI!:
NON VOTARE !
8) cimanera 8)
[ Carlo Manera - Segretario Nazionale dell’Associazione Radicale FUORI ! ]
E' tanto che fai questa domanda (titolo tred) manfredi. Risposta: si spera per sempre. Massimo cinque, con tanti auguri di lunga vita.

Armaroli: la prassi del Senato è in sostanza eversiva, in quanto contraria alla Legge e alla Costituzione
1 febbraio 2008
• Marco Pannella ha richiesto al Prof. Paolo Armaroli un suo parere su questa iniziativa
di Paolo Armaroli
La prassi parlamentare secondo la quale la delibera della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato, ove confermi l'esito delle elezioni, è semplicemente comunicata all'Assemblea senza possibilità di aprire una discussione è in palese contrasto non solo con il regolamento di Palazzo Madama ma anche con il preciso dettato della nostra Costituzione repubblicana. Con il regolamento, perché l'articolo 135-ter, approvato il 23 gennaio 1992, è estremamente chiaro al riguardo. Prevede che l'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta e aggiunge, al secondo comma, che "Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità delle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta". Ma la predetta prassi contrasta altresì, e la circostanza è ancora più grave, con l'articolo 66 della Costituzione. Esso dispone infatti che Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità". Ora, è di solare evidenza che il soggetto della proposizione normativa, ovvero "Ciascuna Camera", non può essere identificato riduttivamente nella sola Giunta. Non foss'altro perché, fino a prova contraria, sono le assemblee parlamentari ad essere sovrane. Per concludere, la prassi menzionata, come tante altre che calcano la scena nel nostro Belpaese, sono in sostanza eversive in quanto sono contra legem e, addirittura, contra Constitutionem.
Vassalli, Baldassarre, Pace, Celotto, Armaroli, Bifulco, Cerri, Lariccia, Modugno, Parodi e Patrono sulla vicenda degli otto senatori estromessi dal senato.
Lo spirito di corpo ha trasformato la prerogativa in privilegio.
Poteri del Parlamento nella verifica dei poteri.
1 febbraio 2008
Per quasi due anni la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha fatto attendere il proprio pronunciamento sulla questione relativa alla legittimità della elezione degli “otto senatori contestati”, in relazione alla dubbia applicazione della soglia di sbarramento del 3% nel congiunto operare del premio di maggioranza e della clausola di sbarramento al Senato.
Soltanto a due giorni dalle votazioni sulla fiducia al Governo Prodi la Giunta si è pronunciata, in senso conservativo.
La prassi parlamentare prevede che la delibera della Giunta, ove confermi l’esito delle elezioni, sia soltanto comunicata all’Assemblea, senza possibilità di aprire una discussione.
Si tratta di “travisamento” delle prerogative parlamentari a tutela dell’autonomia del Parlamento; di una prerogativa che rischia di assumere i contorni del “privilegio” esercitato dai parlamentari eletti, in spregio di una serie di principi supremi del nostro ordinamento.
Questa applicazione contrasta con la lettera e con lo spirito della Costituzione, ove chiaramente si attribuisce a “ciascuna Camera” la legittimazione a giudicare “dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità” (art. 66 Cost.).
Il Costituente ha previsto che la verifica dei titoli di ammissione avvenisse attraverso la parlamentarizzazione. Le origini storiche dell’istituto della “convalida riservata” affondano le proprie radici nella finalità di assicurare un sistema garantistico che impedisse il ripetersi di arbitrarie “rimozioni”, tipiche del periodo fascista. Nel dibattito costituente si era autorevolmente proposta una soluzione “mista”, comprendendo nell’organo di garanzia anche magistrati togati (Mortati); poi, prevalse la formulazione squisitamente parlamentare di cui all’art. 66 Cost.
Malgrado la corretta (per quanto mai applicata) procedimentalizzazione prevista nei regolamenti parlamentari (cfr. art. 135-ter reg. Senato), lo spirito di corpo del Parlamento, troppo spesso ha trasformato la prerogativa in privilegio.
La Giunta del Senato ha rigettato il ricorso degli otto senatori malgrado voci autorevolissime abbiano chiaramente affermato l’esigenza di applicare in maniera corretta la legge elettorale del 2005.
Non appare possibile continuare a condividere una prassi contra Constitutionem, limitando l’Assemblea a prenderne atto, senza potersi pronunciare.
Giuliano Vassalli, Presidente emerito della Corte Costituzionale
Antonio Baldassarre, Presidente emerito della Corte Costituzionale
Alessandro Pace, Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Professore ordinario di diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Alfonso Celotto, Professore ordinario di diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tre
Paolo Armaroli, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Genova
Raffaele Bifulco, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli “Parthenope”
Augusto Cerri, Professore ordinario di diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Sergio Lariccia, Professore ordinario di diritto amministrativo, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Franco Modugno, Professore ordinario di diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Giampaolo Parodi, Professore ordinario di Diritto pubblico comparato, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Pavia
Mario Patrono, Professore ordinario di diritto pubblico, Facoltà di Sociologia, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
8 senatori, Vassalli, Pace, Celotto, Armaroli, Bifulco, Cerri, Lariccia, Patrono: la prassi del Senato di non discutere in assemblea le decisioni della Giunta delle elezioni che confermano l’esito elettorale e’ contro la Costituzione.
Lo spirito di corpo ha trasformato la prerogativa in privilegio. Poteri del Parlamento nella verifica dei poteri.
1 febbraio 2008
Per quasi due anni la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato ha fatto attendere il proprio pronunciamento sulla questione relativa alla legittimità della elezione degli “otto senatori contestati”, in relazione alla dubbia applicazione della soglia di sbarramento del 3% nel congiunto operare del premio di maggioranza e della clausola di sbarramento al Senato.
Soltanto a due giorni dalle votazioni sulla fiducia al Governo Prodi la Giunta si è pronunciata, in senso conservativo.
La prassi parlamentare prevede che la delibera della Giunta, ove confermi l’esito delle elezioni, sia soltanto comunicata all’Assemblea, senza possibilità di aprire una discussione.
Si tratta di “travisamento” delle prerogative parlamentari a tutela dell’autonomia del Parlamento; di una prerogativa che rischia di assumere i contorni del “privilegio” esercitato dai parlamentari eletti, in spregio di una serie di principi supremi del nostro ordinamento.
Questa applicazione contrasta con la lettera e con lo spirito della Costituzione, ove chiaramente si attribuisce a “ciascuna Camera” la legittimazione a giudicare “dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità” (art. 66 Cost.).
Il Costituente ha previsto che la verifica dei titoli di ammissione avvenisse attraverso la parlamentarizzazione. Le origini storiche dell’istituto della “convalida riservata” affondano le proprie radici nella finalità di assicurare un sistema garantistico che impedisse il ripetersi di arbitrarie “rimozioni”, tipiche del periodo fascista. Nel dibattito costituente si era autorevolmente proposta una soluzione “mista”, comprendendo nell’organo di garanzia anche magistrati togati (Mortati); poi, prevalse la formulazione squisitamente parlamentare di cui all’art. 66 Cost.
Malgrado la corretta (per quanto mai applicata) procedimentalizzazione prevista nei regolamenti parlamentari (cfr. art. 135-ter reg. Senato), lo spirito di corpo del Parlamento, troppo spesso ha trasformato la prerogativa in privilegio.
La Giunta del Senato ha rigettato il ricorso degli otto senatori malgrado voci autorevolissime abbiano chiaramente affermato l’esigenza di applicare in maniera corretta la legge elettorale del 2005.
Non appare possibile continuare a condividere una prassi contra Constitutionem, limitando l’Assemblea a prenderne atto, senza potersi pronunciare.
Giuliano Vassalli, Presidente emerito della Corte costituzionale
Alessandro Pace, Presidente dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Professore ordinario di diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Alfonso Celotto, Professore ordinario di diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università di Roma Tre
Paolo Armaroli, Professore ordinario di diritto pubblico comparato, Facoltà di Scienze Politiche, Università di Genova
Raffaele Bifulco, Professore ordinario di Istituzioni di diritto pubblico Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli “Parthenope”
Augusto Cerri, Professore ordinario di diritto costituzionale, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Sergio Lariccia, Professore ordinario di diritto amministrativo, Facoltà di Scienze Politiche, Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Mario Patrono, Professore ordinario di diritto pubblico, Facoltà di Sociologia ,Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Paolo Armaroli: la prassi del Senato e’ in sostanza eversiva in quanto contraria alla Legge e alla Costituzione
1 febbraio 2008
• Marco Pannella ha richiesto al Prof. Paolo Armaroli un suo parere su questa iniziativa il quale ha espresso come segue la sua posizione:
La prassi parlamentare secondo la quale la delibera della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato, ove confermi l'esito delle elezioni, è semplicemente comunicata all'Assemblea senza possibilità di aprire una discussione è in palese contrasto non solo con il regolamento di Palazzo Madama ma anche con il preciso dettato della nostra Costituzione repubblicana. Con il regolamento, perché l'articolo 135-ter, approvato il 23 gennaio 1992, è estremamente chiaro al riguardo. Prevede che l'Assemblea discute e delibera sulle proposte della Giunta e aggiunge, al secondo comma, che "Fino alla chiusura della discussione in Assemblea, almeno venti Senatori possono formulare proposte in difformità delle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di ordini del giorno motivati, in mancanza dei quali l'Assemblea non procede a votazione, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta". Ma la predetta prassi contrasta altresì, e la circostanza è ancora più grave, con l'articolo 66 della Costituzione. Esso dispone infatti che Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità". Ora, è di solare evidenza che il soggetto della proposizione normativa, ovvero "Ciascuna Camera", non può essere identificato riduttivamente nella sola Giunta. Non foss'altro perché, fino a prova contraria, sono le assemblee parlamentari ad essere sovrane. Per concludere, la prassi menzionata, come tante altre che calcano la scena nel nostro Belpaese, sono in sostanza eversive in quanto sono contra legem e, addirittura, contra Constitutionem
(Da Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani, 30/01/08)
L'interpretazione delle “liste ammesse”: la Giunta ha confermato i seggi contestati al Senato
di Giulia Innocenzi
La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato si è pronunciata il 21 gennaio in merito ai ricorsi sui nove seggi contestati, confermando l'attuale assegnazione dei seggi al Senato. La questione controversa, sulla quale i senatori della Giunta si sono dovuti esprimere, è l'interpretazione dell'art. 17 del D. Lgs. n. 533/1993, così come novellato dalla legge n. 270/2005, che regola il meccanismo dell'attribuzione dei seggi a livello regionale alle liste vincenti. In base al regolamento della Giunta la questione è da considerarsi chiusa, visto che non è previsto voto d'aula. Il presente elaborato vuole percorrere i lavori della 68^ seduta della Giunta, analizzando dapprima la posizione dei ricorrenti, che hanno sostenuto l'interpretazione letterale della norma in questione, in un secondo tempo prendendo in esame gli argomenti a favore dell'interpretazione sistematica, adottati con votazione finale dalla Giunta stessa.
La questione verte sull'interpretazione dei commi 3 e 6 dell'art. 17. Nel primo dei due commi viene preso in considerazione il caso in cui liste collegate abbiano raggiunto naturalmente la maggioranza del 55%: le singole liste della coalizione vincente, per essere considerate fra le “liste ammesse” ed essere considerate per il riparto dei seggi, devono avere conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Al comma 6, invece, viene contemplata la situazione in cui la coalizione di liste vincente non abbia raggiunto il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione. In questo caso, le “liste ammesse” vengono incluse al riparto dei seggi assegnati alla coalizione vincente. La controversia interpretativa risiede nella mancanza dell'esplicita richiesta del “3 per cento dei voti” per l'assegnazione dei seggi alle liste, come previsto dal comma 3.
Il Senatore Manzione, relatore per il Piemonte e proponente della Commissione inquirente che ha dato il via agli adempimenti istruttori del caso, analizza dapprima il ruolo che i lavori preparatori rivestono in sede di interpretazione delle norme giuridiche. Nel diritto anglosassone si è avuto una svolta nel 1992, quando la Camera dei Lord ha deciso in merito al caso Pepper contro Hart. Per la prima volta si è disposto il ricorso agli atti preparatori, ma soltanto a condizione che la legge da applicare sia “ambigua od oscura”. Il relatore per il Piemonte ricorda come occorra evitare che, per norme di legge applicabili, si faccia ricorso a criteri interpretativi ulteriori, “volti a sormontare la lettera di una legge che è chiara”. In favore di un'interpretazione letterale della norma soccorre l'intervento di Donato Bruno, che nel corso della seduta alla Camera dei deputati del 29 settembre 2005, da relatore affermò che per il riparto dei seggi al Senato “non trova applicazione alcuna soglia di sbarramento”. Inoltre, l'emendamento proposto dal senatore Mancino per l'introduzione della clausola di sbarramento anche nelle regioni sottosoglia venne respinto. Pertanto, secondo il senatore Manzione, verrebbe sventata ogni possibile confutazione del ricorso negli atti preparatori e oltretutto negata l'interpretazione sistematica. La ricerca di percorsi additivi rispetto all'interpretazione letterale della norma sarebbe frutto di scarso rispetto della legalità.
In favore dell'interpretazione letterale di una norma inequivocabile si è espressa la Cass. Civ., Sez. lav., 7 luglio 1998, n. 6605, secondo cui “in tema di interpretazione della legge, [...] è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzitutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse”. Inoltre, in favore della tesi sostenuta dai ricorrenti, militerebbero le argomentazioni dei professori Giuliano Vassalli, Fulco Lanchester, Mario Patrono (sentiti in audizione) e Michele Ainis. La tesi sostenuta dai professori è che il comma 6 dell'art. 17 vada interpretato letteralmente (secondo il senso “fatto palese dalle parole secondo la connessione di esse”, ex art. 12, comma 1 delle preleggi). A differenza del comma 3, infatti, manca un riferimento espresso alla soglia di sbarramento del 3%, relativamente alle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Ubi lex dixit voluit, ubi non dixit noluit.
Nella sua relazione all'esito dei lavori del Comitato inquirente, il senatore Manzione elabora una distinzione fra l'interpretazione grammaticale e l'interpretazione logica delle leggi, che costituiscono due stadi del processo logico. La prima attiene a stabilire il senso che risulta dal valore linguistico delle parole usate dal legislatore e dalla loro costruzione sintattica. Qualora l'interpretazione grammaticale non dia un senso chiaro e verosimile, è lì che si ricorre all'interpretazione logica, che attiene alla connessione tra le varie parti della legge stessa e a leggi anteriori o posteriori, alla ratio legis e infine all'interpretazione che dà alla legge un senso più ragionevole ed equo rispetto al diritto esistente. Un ostacolo all'interpretazione della norma è l'utilizzo della lingua comune che, come ammoniva Alessandro Verri, “è soggetta a troppa incostanza e abuso”. La soluzione a tale problema veniva proposto dalla dottrina giuridica settecentesca con il ricorso a una nomenclatura giuridica, distinta dall'uso comune, posta però in dubbio dalla prevalente tesi giuridica degli ultimi due secoli, che porta al pluralismo metodologico nell'ermeneutica giuridica. Il dominio assoluto della legge, che è espressione della sovranità popolare, implica che il ricorso all'interpretazione venga utilizzato solo davanti a leggi oscure o ambigue. Il senatore Manzione ricorda che a fronte della manipolazione della legge si corre il pericolo di cadere nel “nichilismo giuridico”. Infine, in merito all'interpretazione della norma, occorre individuare se le operazioni di scrutinio, riparto dei seggi e proclamazione degli eletti possano essere incluse nel campo dei diritti politici ed elettorali, inclusi nel più vasto campo dei diritti fondamentali. Se così fosse, andrebbe esclusa l'applicazione di metodi ermeneutici, che avrebbero per effetto la compressione di un diritto, anziché la sua estensione, come ha affermato la Corte Costituzionale in una serie di sentenze rivolte all'interpretazione dell'art. 51. Nel campo dei diritti fondamentali, infatti, le disposizioni normative che pongono limiti e divieti vanno sempre interpretate in senso restrittivo.
Secondo i sostenitori dell'interpretazione sistematica dell'art. 17, comma 6, del D. Lgs. n. 533/1993, così come novellato dalla legge n. 270/2005, lo sbarramento è stato correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di attribuzione del premio di maggioranza. In questo senso si sono espressi sia i moduli del Ministero dell'interno, che il dibattito in Parlamento in sede di approvazione di legge. Il senatore Pastore, nell'illustrare all'Aula i risultati dei lavori della Commissione affari costituzionali, aveva difeso l'interpretazione sistematica della legge, valorizzando così la reale intentio legislatoris, giacché un'interpretazione diversa stravolgerebbe il sistema della riforma elettorale. Anche le Corti d'appello si espressero in tal senso, rigettando reclami presentati anche prima della proclamazione. L'opposta interpretazione darebbe vita a sperequazioni tra le regioni, a seconda del raggiungimento o meno del premio di maggioranza da parte della medesima coalizione vincente. Il premio di maggioranza al 55 per cento è fissato solo ai fini del riparto dei seggi, e non per dar vita a due sistemi diversi di individuazione degli eletti. A garanzia dell'uniformità del sistema elettorale, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di applicare il medesimo criterio selettivo.
La memoria Luciani, richiesta dal senatore Turigliatto, sostiene che per la Corte Costituzionale, nel caso in cui “l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo”, il criterio ermeneutico logico-teleologico può “assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale” (così, Cass. Civ., Sez. I, 6 aprile 2001, n. 5128, in Mass. Giur. it., 2001). Secondo l'interpretazione sistematica e logica, il testo va letto non identificando singole espressioni, ma va fatto un rimando al disegno complessivo. In questo senso, può risultare utile anche l'ausilio del criterio storico-ricostruttivo.
Nel caso in esame, l'art. 16 costituisce la premessa logica delle attuazioni previste dall'art. 17. Mentre nel primo articolo viene affidato all'ufficio elettorale regionale il compito di verificare i voti, sia per ciascuna lista partecipante, sia per quelle collegate fra loro, individuando così le coalizioni o le liste isolate che hanno diritto alla ripartizione iniziale dei seggi, l'art. 17 svolge l'effettiva ripartizione dei seggi senatoriali della regione. Tale processo si svolge in due fasi: la ripartizione dei seggi fra le coalizioni e la ripartizione interna dei seggi conquistati da ciascuna coalizione, tra le liste componenti. L'assegnazione interna è regolata dai commi 3 e 6 dell'art.17. La formulazione letterale è diversa, tuttavia non si può ritenere che il legislatore abbia voluto dar luogo a fattispecie che seguono logiche distinte. Il comma 3 prevede la situazione in cui la quota di maggioranza prevista è raggiunta naturalmente: per la prima volta è introdotto il concetto di “liste ammesse”, riferito alla condizione precedentemente prevista per l'ammissione delle coalizioni, alle “liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi”. Nel comma 6, invece, il riferimento esplicito al “3 per cento” non compare, ma si prescrive che, per il calcolo del quoziente necessario alla ripartizione dei seggi, si divida il totale delle cifre elettorale delle “liste ammesse” per il numero dei seggi assegnati alla coalizione. Quando il termine “liste ammesse” viene precedentemente definito, è proprio con riferimento al raggiungimento della soglia del 3 per cento.
In favore dell'interpretazione sistematica, che secondo il senatore Zuccherini, relatore per la Puglia, è letterale, e non estensiva né analogica, depone la ratio dell'intentio legislatoris, che può evincersi dai lavori preparatori della legge 270 del 2005. Inoltre, nella seduta del 9.11.2005 della I Commissione del Senato, il Presidente Pastore, pur rilevando l'infelice formulazione del comma 6 dell'art. 17, ha chiarito che il riferimento alla nozione di “liste ammesse” è da “interpretare in via sistematica, nel senso che sono ammesse al riparto le sole liste della coalizione che abbiano superato la soglia del 3 per cento dei voti validi espressi nella circoscrizione”. Inoltre, dall'analisi dell'evoluzione legislativa nella disciplina della materia elettorale, si evince che la reciproca indipendenza e la diversa ratio tra premio di maggioranza e soglia di sbarramento. Se il primo costituisce un'opzione eventuale, che riguarda i rapporti tra le varie coalizioni, lo sbarramento percentuale, invece, non è mai eventuale ma sempre automatico, oltre che indipendente dall'assegnazione del premio.
La Giunta, come ricordato nell'introduzione, ha votato a maggioranza per respingere tutti i ricorsi presentati in merito ai nove seggi contestati al Senato. La decisione ha pertanto confermato il seggio dei senatori Turigliatto, Vano, Izzo, Coronella, Morselli, Larizza, Ria, Pignonica, Rossa.
mai-senatori eravate e mai-senatori resterete...
Insomma, alla disperata, non vi manca vanità e fantasia, vi mancano i voti... e con lo sbarramento -ora lo si vorrebbe al 5%- ve ne mancheranno sempre di più
Come venirne fuori?
Ma datevi delle ragioni, sceglietevi un luogo tranquillo, con bellissimi tramonti ma non in Giappone, aprite un blog e scrivete le memorie ... insomma, consolatevi con l'immaginazione di come sarebbe stato bello se...
(Ok Vasco, non fare il finto tonto! La matematica non è un'opinione ma lo è la politica; con Pannella e gli altri esclusi in Senato, uno o due senatori "indecisi" potevano decidere diversamente!)
La vendetta postuma dei Radicali: “Ci avete negato i seggi, ora pagate"
• da La Repubblica del 25 gennaio 2008, pag. 7
«Il Senato regolarmente costituito avrebbe dato la fiducia a Prodi». La vendetta postuma dei radicali, da tempo in polemica per tre seggi contesi, si è consumata ieri con una nota della segretaria dei Radicali Italiani Rita Bernardini e Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni.
«Il Senato illegalmente costituito — sostengono — ha negato il voto di fiducia al governo Prodi. Tre no sono oggi venuti da Gennaro Coronella, Cosimo Izzo e Franco Turigliatto, che abusivamente sono stati nominati senatori. La patente violazione del diritto e della legge elettorale ha provocato oggi un esito opposto a quello che in una situazione di legalità si sarebbe verificato. Con una pubblica dichiarazione, infatti, ieri i senatori regolarmente eletti avevano annunciato che il loro voto sarebbe stato di fiducia al governo».
• Dichiarazione di Rita Bernardini, Segretaria di Radicali Italiani e Marco Cappato, Segretario dell’Ass.ne Coscioni ed Europarlamentare radicale.
Rita, Cappato e Marco Pannella sono 3 emeriti ignoranti:
Appena riletto ora su R.R. il comunicato di Rita Bernardini e Marco Cappato
presente anche in home page.
Pannella, elogiando Rita e Cappato per quel "testo coglione", aveva da poco
ripreso alla radio lo stesso argomento, vediamolo:
Rita e Cappato in quel loro comunicato sostengono che la votazione, che ha
visto prevalere la sfiducia per 161 a 156, avrebbe avuto esito inverso se la
questione degli 8 senatori avesse avuto l'esito "sperato".
Sostengono infatti che i "non eletti" avrebbero generato 3 voti favorevoli per il governo
Prodi in luogo dei tre NO espressi dai senatori "abusivi" (Coronella, Izzo e Turigliato)
Dicono infatti, in quel loro documento:
161-3=158 e contemporaneamente 156+3=159.
La stessa sciocchezza l'ha detta, sostenuta, ripetuta Marco. :lol:
Poveri IGNORANTI:
parlamentari europei e segretarie(di partito) che non conoscono l'ABC delle regole parlamentari.
(Per forza che parlano di illegalità: non sanno leggere, o non capiscono)
Il risultato di oggi
- non è stato 161 contro 156
- è stato (161+1 astenuto) contro 156 cioè: 162 contro 156
- il quorum al Senato era fissato a 160 voti
- anche con le loro elucubrazioni il governo avrebbe ottenuto 159 e non 160 !
Mandiamoli a casa !!
Anzi NO..... vi sono già stati mandati oggi, serve vigilare perchè non ritornino.
Vasco
E' stato Marco Pannella ad affossare i 20 referendum rifiutandone l'accorpamento elettorale con le amministrative e la conseguente garanzia di quorum.
Son balle.
Fossero entrati al Senato il primo giorno,
non si può sapere oggi dove sarebbero quelli,
né dove sarebbero gli altri.
Il governo avrebbe potuto avere ancor più voti,
come esser caduto già da tempo.
Comunque, se qualcuno vi crede...
OTTIMO!
Governo, Bernardini e Cappato: Il Senato regolarmente costituito avrebbe dato la fiducia a Prodi
Roma, 24 gennaio 2008
• Dichiarazione di Rita Bernardini, Segretaria di Radicali Italiani e Marco Cappato, Segretario dell’Ass.ne Coscioni ed Europarlamentare radicale.
ll Senato illegalmente costituito ha negato il voto di fiducia al Governo Prodi. Tre NO sono oggi venuti da Gennaro Coronella, Cosimo Izzo e Franco Turigliatto, che abusivamente sono stati nominati senatori. La patente violazione del diritto e della legge elettorale ha provocato oggi un esito opposto a quello che in una situazione di legalità si sarebbe verificato. Con una pubblica dichiarazione, infatti, ieri i Senatori regolarmente eletti avevano annunciato che il loro voto sarebbe stato di fiducia al Governo.
Roma, 22 gennaio 2008
Noi sottoscritti,
Senatori della Repubblica, dichiariamo che, qualora avessimo potuto esercitare i nostri diritti di eletti in occasione del dibattito sulla fiducia al Governo Prodi, avremmo partecipato al voto esprimendo il nostro sì.
Rita Bernardini, Carmelo Conte, Gerardo Labellarte, Maria Rosaria Manieri, Dante Merlonghi, Marco Pannella, Giovanni Valente.
Beh.... Certo che è proprio difficile rimanere seri dopo aver letto una cosa del genere....
Soundtrack:
"REQUIEM"
Mozart
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La CASTA ti CASTRA: falla smettere!
Il REGIME ti OPPRIME : abbattilo!
Stai col FUORI! per un mondo a COLORI !
8) cimanera 8)
[ Carlo Manera - Segretario Nazionale dell’Associazione Radicale FUORI ! ]
Io l'ho letta John.... tutta :roll:
C'è scritto che Marco Pannella, Rita Bernardini e altri si sono sognati di
essere stati eletti senatori.
Eppure sembravano così convinti (per l'occasione avevano rispolverato anche Ainis.)
Ciao.
E' stato Marco Pannella ad affossare i 20 referendum rifiutandone l'accorpamento elettorale con le amministrative e la conseguente garanzia di quorum.
Manfredi, ma perchè posti tutta 'sta roba, chi cazzo vuoi che la legga? :cry:
... cos'è tutto 'sto spreco, una punizione?
(continua)
In favore della tesi sostenuta dai ricorrenti militerebbero invero le autorevoli argomentazioni proposte dai Professori Giuliano Vassalli, Fulco Lanchester, Mario Patrono (sentiti peraltro in audizione), Michele Ainis. Nei pareri resi dai suddetti Professori, la tesi sostenuta dai ricorrenti è ritenuta preferibile sulla base di diverse argomentazioni. In questa prospettiva si richiama in primo luogo l’esigenza di un’interpretazione letterale (secondo il senso "fatto palese dalle parole secondo la connessione di esse", ex art. 12, comma 1 delle preleggi) del comma 6 del citato art. 17, ove a differenza del comma 3 manca un riferimento espresso alla soglia di sbarramento del 3%, relativamente alle liste ammesse alla ripartizione dei seggi. Ubi lex dixit voluit, ubi non dixit noluit, dunque. Nella medesima prospettiva si richiama quindi la contrarietà di un’interpretazione analogica della norma di cui al comma 3 dell’art. 17, con i principi di tassatività e stretta interpretazione, nonché con il divieto di analogia ritenuto inderogabile in materia elettorale, atteso peraltro il carattere asseritamente eccezionale della disposizione di cui al citato comma 3.. La ratio della non applicabilità della soglia di sbarramento (Sperrklausel) del 3 % in funzione preclusiva del riparto dei seggi tra le liste della coalizione ‘vincitrice’, all’ipotesi di cui al comma 6 dell’art. 17, risiederebbe quindi, secondo questa autorevole dottrina, nella obiectiva voluntas legis di non aggravare, con ulteriori soglie di preclusione, le liste coalizzate, in una fattispecie in cui è già prevista – quale fictio juris- l’eccezione del premo di maggioranza.
Nonostante l’autorevolezza delle opinioni sin qui descritte e la fine argomentazione, l’interpretazione proposta non può tuttavia a nostro avviso ritenersi condivisibile, come peraltro ben hanno dimostrato i pareri resi (anche in sede di audizione) dai Proff. Massimo Luciani e Stefano Ceccanti, nonché dall’Ufficio elettorale regionale presso la Corte d’Appello di Napoli, pronunciatosi in data 18.4.2006.
In favore di un’interpretazione esattamente contraria a quella sostenuta dai ricorrenti depongono, infatti, ragioni di ordine sistematico e teleologico-funzionale, nonché addirittura una corretta ermeneusi della norma di cui al comma 6 del citato art. 17, condotta in una prospettiva costituzionalmente orientata.
In primo luogo infatti, lungi dal costituire espressione di un’applicazione analogica della norma di cui al comma 3 dell’art. 17, l’affermazione della doverosa esclusione dal riparto dei seggi, delle liste -collegate alla coalizione beneficiaria del premo di maggioranza- che non abbiano conseguito il 3% dei voti validamente espressi, rappresenta al contrario la sola corretta interpretazione letterale del comma 3 dell’art. 17, tale da enucleare il senso "fatto palese dalle parole secondo la connessione di esse", ex art. 12, comma 1 delle preleggi.
E’ infatti evidente che, nel non cristallino drafting della norma di cui al citato comma 6, la nozione, ivi richiamata, di ‘liste ammesse al riparto ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett.b), numero 1)’, non può avere altro significato che quello attribuitole nell’intero testo dell’art. 17, quale espressivo delle liste ammesse al riparto dei seggi in ragione del conseguimento di almeno il 3% dei suffragi, nella circoscrizione regionale di riferimento. L’identico tenore testuale delle disposizioni di cui ai commi 3 e 6 dell’art. 17 ne esprime quindi l’assoluta identità del contenuto normativo, in quanto riferito allo sbarramento del 3% sia nel caso di coalizione che abbia raggiunto il 55% dei suffragi, sia nell’ipotesi in commento, in cui la coalizione abbia cioè usufruito del premio di maggioranza.
In favore di tale interpretazione – si ribadisce: letterale, tutt’altro che analogica o estensiva!- depone peraltro la ratio desumibile dall’ intentio legislatoris, come può evincersi tra l’altro dall’analisi dei lavori preparatori della legge 270 del 2005, che tale disposizione ha novellato.
L’estensore di questa Relazione non disconosce peraltro il valore ermeneutico non dirimente attribuito dalla giurisprudenza ai lavori preparatori delle leggi. Tuttavia, nel caso de quo, le questioni in esame sono state affrontate e risolte ex professo dal Senato, sia in sede assemblare, sia in Prima Commissione, peraltro dal suo autorevole Presidente di allora, Sen. Pastore, di modo che da tali argomenti possono trarsi indicazioni particolarmente significative.
Nella seduta del 9.11.2005 della I Commissione del Senato, in particolare, il Pres. Pastore, pur rilevando l’infelice formulazione del comma 6 dell’art. 17, ha espressamente chiarito che il riferimento ivi contenuto alla nozione di ‘liste ammesse’ può "interpretarsi in via sistematica nel senso che sono ammesse al riparto le sole liste della coalizione che abbiano superato la soglia del 3% dei voti validi espressi nella circoscrizione".
Inoltre, nella seduta assembleare del 28.11.2005, il Pres. Pastore, nell’illustrare all’Aula i lavori della I Commissione, ha chiesto (e ottenuto dal Presidente) di allegare al proprio intervento una relazione che, ad avviso dell’estensore, avrebbe dovuto servire non solo"al seguito dei lavori dell’Assemblea, ma anche in funzione dell’interpretazione della legge"; una sorta di interpretazione autentica, dunque, di tale disposizione. Ebbene, in tale relazione può leggersi espressamente che la norma de qua "non può che interpretarsi in via sistematica nel senso che sono ammesse al riparto le sole liste della coalizione che abbiano superato la soglia del 3%", e che "a tale conclusione giunge l’interprete che sappia padroneggiare il sistema e valorizzare la reale intentio legislatoris", in quanto ogni interpretazione diversa "stravolgerebbe il sistema della riforma elettorale (che in ogni caso esclude pacificamente dal riparto le liste "sotto soglia" sia per la Camera che per il Senato) e si porrebbe in contrasto con le evidenti finalità di contrasto della frammentazione politica, perseguite dal legislatore". Precisandosi altresì che "ove letteralmente interpretata, non avrebbe alcun senso né alcun effetto giuridico in quanto il richiamato art. 16, comma 1, lett.b), n.1, non fa cenno a "liste ammesse al riparto" (…) bensì alle coalizioni "sopra soglia" ammesse al riparto".
E’ dunque proprio l’attributo ‘ammesse’, riferito alle liste ‘sopra soglia’, a fondare in maniera risolutiva la legittimità dell’interpretazione letterale qui proposta, che a ben vedere risulta peraltro costituzionalmente imposta e vincolante, dal momento che ogni altra lettura della norma si porrebbe in radicale contrasto con il principio di eguaglianza, sub specie della ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost. L’interpretazione proposta dai ricorrenti produrrebbe infatti un’irragionevole disparità di trattamento della fattispecie in esame rispetto a quanto disposto dal comma 3 dell’art. 17, ove opera la soglia di sbarramento del 3%. Tale disparità di trattamento non potrebbe neppure fondarsi- come invece sostenuto dai ricorrenti – sull’argomento alla cui stregua, nel caso in esame (di cui al comma 6), lo scatto del premio di maggioranza renderebbe di per sé superfluo lo sbarramento del 3%, dal momento che quest’ultimo incide unicamente sul diverso livello dei rapporti di forza all’interno della medesima coalizione, e non, invece, su quello dei rapporti di forza tra diverse coalizioni. Né la tesi qui avversata può fondarsi sul carattere asseritamente decisivo e determinante ai fini della vittoria della coalizione, che le liste sotto soglia acquisterebbero solo nel caso dell’attribuzione del premio di maggioranza, a differenza dell’ipotesi in cui la coalizione risulti vincitrice in ragione del risultato elettorale conseguito solo, per così dire, ‘con le proprie forze’. Sarebbe infatti paradossale ‘penalizzare’ le liste minori proprio quando abbiano contribuito al risultato positivo, netto e senza premio di maggioranza, della coalizione cui siano legate, e ammetterle invece al riparto dei seggi quando la vittoria della coalizione sia dovuta unicamente alla fictio juris del meccanismo premiale.
Inoltre, la tesi dei ricorrenti violerebbe palesemente il principio di ragionevolezza di cui all’art. Cost., conducendo al risultato aberrante secondo cui sarebbe esclusa dal riparto dei seggi la lista che, ottenendo in una Regione i suffragi nella misura del 2, 9%, sia collegata ad una coalizione che consegua più del 55% dei voti, mentre in un’altra Regione la lista che consegua una percentuale molto minore potrebbe accedere alla rappresentanza in virtù non della forza dei propri risultati, ma della mera incertezza dei risultati inerenti il diverso profilo della competizione tra coalizioni.
L’interpretazione letterale qui proposta dovrebbe pertanto ritenersi la sola ammissibile in un’ottica costituzionalmente orientata, alla luce cioè del principio di eguaglianza, sub specie della ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost.. Ma anche qualora volesse dissentirsi da tale impostazione ermeneutica, un ulteriore insuperabile argomento, di ordine teleologico-funzionale e sistematico, imporrebbe l’interpretazione proposta come la sola ammissibile.
L’evoluzione legislativa che ha segnato la disciplina della materia elettorale nel nostro ordinamento, pur nella diversità delle opzioni di politica del diritto sottese a ogni singola legge di volta in volta adottata, riflette una costante regolarità che consente di accomunare le varie formule e discipline previste: la reciproca indipendenza e la diversa ratio, che consente di distinguere, anche sotto il profilo teleologico e funzionale, tra premio di maggioranza e soglia di sbarramento. Se il premio di maggioranza costituisce infatti opzione eventuale – inerente i rapporti tra le varie coalizioni – lo sbarramento percentuale – incidendo sui rapporti di forza all’interno delle coalizioni - non è mai eventuale ma sempre automatico, e del tutto indipendente dall’assegnazione del premio (vds., a fortiori, la disciplina delle competizioni elettorali negli enti ad autonomia territoriale, di cui al d.lgs. 267/2000 e succ. mod.).
Tale caratteristica di reciproca indipendenza tra i due sistemi sottende infatti la volontà del legislatore di perseguire la stabilità di governo e di indirizzo politico- ad ogni livello della rappresentanza- relativamente alla formula elettorale, attraverso due dispositivi autonomi e non interferenti tra loro: la correzione verso l’alto della formula proporzionale (ovvero il premio eventuale) mira a determinare una maggioranza significativa in termini di seggi, mentre la correzione verso il basso (le soglie di sbarramento) mira ad evitare un’eccessiva frammentazione dell’assemblea elettiva. Pur convergendo nel medesimo fine di garantire maggiore stabilità, tali correttivi assumono nella costruzione normativa un valore di assoluta indipendenza reciproca: così nella legge 270/2005, il premio eventuale modifica solo i seggi ripartiti tra le coalizioni, mentre la soglia del 3% incide al loro interno.
E’ quindi evidente che un’interpretazione sistematica e teleologica della norma di cui al comma 6 non può avere l’effetto di instaurare, contra legem, un rapporto di reciproca implicazione tra premio eventuale e sbarramento, ritenendo che solo ove (come nel caso di cui al comma 3) non operi il primo si applichi il secondo, mentre ove operi il primo (è il caso di cui al comma 6) non si applichi il secondo. Tale interpretazione contrasterebbe con la ratio unitaria sottesa al sistema elettorale nel suo complesso, dimostrando a fortiori la correttezza della lettura proposta del comma 6, quale norma volta a ribadire l’operatività della soglia di sbarramento del 3% anche in relazione alle liste collegate alla coalizione che nelle circoscrizioni regionali benefici del premio di maggioranza, per non aver raggiunto il 55% dei suffragi
Per tali motivi, il sottoscritto propone a Codesta Giunta di deliberare nel senso della validità dell’elezione del 9-10 aprile 2006 nella circoscrizione senatoriale regionale della Puglia.
S’impone quindi una pronuncia della Giunta sull’interpretazione della soglia del 3 per cento: la logica sistematica della disciplina contribuisce a chiarire il quesito di diritto in senso contrario a quanto esposto con i ricorsi Intini e Valente, che vanno conseguentemente respinti."
Dopo che il senatore Antonio BOCCIA (PD-Ulivo) ha richiesto lumi in ordine alla proposta subordinata avanzata dal relatore Manzione, è dichiarata aperta la discussione generale congiunta, che si limiterà ai ricorsi aventi ad oggetto la medesima questione di diritto, cioè quella fondata sulla clausola del 3 per cento.
Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE), espresso apprezzamento per la sostituzione del senatore Izzo in ossequio al principio nemo iudex in re sua, nega che esistano disegni politici nella condotta con cui la Giunta si approssima alla decisione da assumere: per quanto riguarda i componenti del suo Gruppo, si è scevri da condizionamenti di partito o di maggioranza. Non si può però omettere di considerare che le Corti d’appello non hanno esitato a sposare l’interpretazione attaccata dai ricorsi, la quale si ispira ad una norma generale che rimonta all’articolo 1 della legge e che non è derogata altrove. Il principio delle coalizioni di lista è bilanciato da quello volto ad evitare la frammentazione, per cui la lista ammessa al riparto deve conseguire almeno il 3 per cento dei voti validi espressi nella Regione. Pertanto i ricorsi vanno respinti.
Il senatore PASTORE (FI) si dichiara disponibile a valutare gli argomenti proposti nei ricorsi, ma non ravvisa alcun elemento di fondamento nella prospettazione da essi offerta: quando fu respinto l’emendamento Mancino, il voto contrario del Senato era motivato non soltanto dalla tempistica accelerata dell’esame, ma anche dalla sufficienza dei mezzi ermeneutici a disposizione dell’interprete per risolvere una possibile antinomia. Il Comitato inquirente ha consentito di accedere ai pareri di esperti qualificati, ma è evidente che il tenore dell’articolo 17 comma 6 non era tale da poter consentire un’interpretazione scevra dal sistema rappresentato dalla legge: ciò si desume dal riferimento alle liste ammesse al riparto, che non possono essere altro che quelle che hanno superato la soglia di sbarramento (secondo quanto previsto, con formula diversa, al comma 3). Si è trattato della base legale con cui si è svolta la competizione elettorale ed in sede applicativa la magistratura non ha riscontrato dubbi sul fatto che andasse interpretata in tal modo; in caso contrario si sarebbe avuta una proliferazione delle piccole liste in fase di presentazione dei simboli, cosa che non a caso non si è verificata.
Il senatore D'ONOFRIO (UDC) giudica opinabile un’equiparazione interpretativa tra Camera e Senato: il premio di maggioranza laddove è nazionale ha per scopo la salvaguardia della governabilità, mentre laddove è regionale deve tendere ad un diverso scopo. Anche il nesso di implicazione necessaria con la clausola di sbarramento, che tende a ridurre la frammentazione partitica, è diverso tra i due rami del Parlamento, tant’è vero che la legge maggioritaria del 1953 non la conteneva (ed introduceva solo un premio di maggioranza nazionale). E’ quindi ragionevole ritenere che la clausola di sbarramento consegua un obiettivo specifico proprio al Senato: ma la carenza di tale previsione – resa evidente dal fatto che la lettera della norma non la contempla, né ci si può appellare al sintagma "liste ammesse" per trarre una tale stravolgente conclusione – pone un problema di ragionevolezza che andrebbe sottoposto al giudice competente, laddove fosse possibile, eventualmente con la procedura di cui alla proposta subordinata del relatore Manzione, al quale chiede di dettagliarla ulteriormente.
Il senatore STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA) denuncia, nella ricorrente polemica del relatore Manzione contro l’opposizione e contro i componenti della Giunta, la falsificazione dei moventi con cui correttamente ci si è mossi: l’esame congiunto rispondeva non a convenienze politiche ma all’esigenza di evitare una dissociazione tra i voti delle singole regioni. La spiegazione del non accoglimento dell’emendamento Mancino riposa nel fatto che esso non era necessario a conseguire ciò che già era previsto: il legislatore pensava al principio posto in esplicito nel comma 3 come ordito sistematico applicabile anche al comma 6 dell’articolo 17 della legge elettorale per il Senato. Non vi è stato quindi alcun elemento additivo nell’interpretazione univocamente resa da tutte le Corti d’appello, per cui sia la subordinata del relatore per il Piemonte, sia i ricorsi proposti vanno decisamente respinti.
Il senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum) ravvisa, nell’intervento del senatore Pastore, la dimostrazione che un’antinomia vi era e che essa richiede atti interpretativi, laddove la lettera delle norme è invece univoca.
Quanto all’attività svolta dalle Corti d’appello, lo scenario è assai meno scontato di quanto può apparire dagli esiti. Nel corso dell’audizione svolta dal Comitato nella seduta del 13 dicembre 2006 il dottor Mario Quaini, presidente dell'Ufficio elettorale della regione Piemonte, ha dichiarato che "c’è stato nell’ambito del nostro Ufficio elettorale una discussione, che è durata abbastanza; ci sono state inizialmente anche delle perplessità perché, appunto, come si sa adesso (non dico niente di nuovo), il testo normativo dà adito a delle perplessità interpretative … Escludo quindi che sia seguito questo orientamento, questa interpretazione, solo perché il modello era predisposto in quel modo. Noi eravamo già pronti a modificarlo e adattarlo a diversa interpretazione che sarebbe stata data". Ciò nondimeno, il medesimo magistrato ammetteva che "noi ci siamo sentiti anche con gli uffici elettorali di Roma e di Milano, se non sbaglio, e abbiamo poi insieme verificato e insieme abbiamo detto che secondo noi l’interpretazione era quella di richiedere per tutti la soglia del 3 per cento". L'ufficio elettorale regionale per il Lazio assunse in data 19 aprile 2006 dichiarazione di non luogo a provvedere sulle istanze avanzate dalle liste identificate come "Rosa nel pugno" e "Italia dei valori; a supporto di tale decisione, invocava pubblicistica cartacea o telematica delle due Camere falsandone il contesto od i presupposti (come già dimostrato dall’onorevole Crema nell’interrogazione 3-00091), tanto che nella citata seduta del Comitato inquirente il relatore ha sostenuto che "per atti parlamentari vanno intesi solo quelli inerenti alle discussioni in cui fu poi approvata la legge, e non atti di provenienza delle due Camere". L’Ufficio elettorale regionale della Campania, costituito presso la Corte d’appello di Napoli, nel verbale delle operazioni modello n. 65 E.P. dà conto di 15 riunioni, per il completamento delle operazioni di proclamazione, e tace sullo svolgimento di una sedicesima riunione, salva l’apparente anomalia del fatto che il 18 aprile 2006 l’Ufficio si riunì alle ore 16 invece che alle usuali ore 15; a quell’ora, in realtà - conclusesi nella mattinata le operazioni di controllo degli scrutini degli uffici sezionali, e quindi nell’apprestarsi a procedere ai calcoli di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 533 del 1993 - l’Ufficio elettorale regionale si riunì in composizione plenaria nel Nuovo palazzo di giustizia di piazza Cenni, senza la presenza di alcun rappresentante di lista o soggetto titolato dalla procedura elettorale, su convocazione del suo Presidente diramata il 15 aprile precedente e recante le parole: "Al fine di deliberare in merito a molteplici note pervenute presso la segreteria dell’intestato Ufficio in ordine ai criteri di ripartizione dei seggi per il Senato della Repubblica". I soggetti autori delle "note (...) pervenute presso la segreteria" dell’Ufficio regionale erano interessati in via diretta al riparto dei seggi senatoriali campani, e le loro doglianze reagivano a quella che era presentata come una decisione assunta al Ministero dell’interno che avrebbe danneggiato le loro ragioni. Eppure la formula finale dell’atto deliberato in quella sede fu: "Tanto illustrato, esprime il convincimento che l’assegnazione e la ripartizione dei seggi all’interno delle coalizioni che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti ma non raggiunto il 55 per cento dei seggi assegnati alla Regione debba avvenire escludendo dal riparto le liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento del 3 per cento". In presenza di "note (...) pervenute presso la segreteria" dell’Ufficio regionale, in alcune delle quali "viene illustrata una linea interpretativa dei criteri" di riparto dei seggi, quella dell’Ufficio elettorale regionale appare a tutti gli effetti una pre-determinazione inaudita altera parte, enunciandola sotto la veste meno impegnativa possibile (espressione di "convincimento") per negare alle parti una pronuncia formale ricorribile dinanzi alla Camera competente in sede di verifica dei poteri. Ulteriore elemento di sospetto riposa nel fatto che la decisione di compilazione dei paragrafi da 12 a 14 del modello 65 E.P., che contengono il riparto dei seggi tra le altre coalizioni di liste ammesse a riparto, sia stata verbalizzata il giorno dopo non da tutti e nove i magistrati presenti alla decisione del 18 aprile, ma solo con una composizione ristretta dell’Ufficio, alla quale non hanno preso parte né il presidente dell’Ufficio dottor Gaetano Annunziata, né il cancelliere della Corte d’appello Renato Gnerre. Erano bensì presenti, nei due ruoli decisivi di Presidente e di segretario, il dottor Vincenzo Trione ed il funzionario di cancelleria Luciano Scotti, ma di nessuno dei due si dà notizia alcuna nel modello 65 E.P. e nel caso di Trione egli non compare neppure tra i componenti del Collegio.
Le strategie carsiche dell’Ufficio elettorale presso la Corte d’appello di Napoli possono spiegare affidamenti offerti e poi ritirati anche sulla questione del conteggio, al numeratore della frazione da cui deriva il quoziente, di tutte le liste appartenenti alla medesima coalizione; si tratta di una fattispecie che valorizza le liste incapienti, ma che hanno superato il 3 per cento, la cui specificità non è stata colta appieno nella presente discussione. Quanto alla questione di costituzionalità, la relazione per il Piemonte articola esplicitamente procedure e motivazioni, ricordando i precedenti specifici in cui la Giunta ha ritenuto attivabile tale strumento e quelli della Corte costituzionale quando ha riconosciuto qualifica di giudice a quo ad organi politici investiti della verifica dei poteri. Controbatte in dissenso il senatore GIULIANO (FI).
E’ dichiarata chiusa la discussione generale congiunta. La Presidenza avverte che assoggetterà l’esercizio dei poteri d’impulso d’ufficio - che la Giunta dovesse ritenere necessario attivare in riferimento alle altre regioni in conseguenza dell’accoglimento di una determinata proposta in una regione - alla valutazione del relatore competente per ciascuna di tali regioni.
Previa rinuncia alla replica del relatore per l’Emilia Romagna, si procede alla votazione sulla sua proposta di reiezione in ordine al ricorso Zobbi.
Il senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum) denuncia che la relazione depositata e fatta propria dal senatore Giuliano reca tutta una parte (a partire dalle parole "per mero tuziorismo" e fino alle parole "che per il Senato") che rappresenta il plastico tentativo di ingerenza di un relatore in conflitto di interessi sulle altre Regioni: non vi era alcun motivo di argomentare in ordine ai ricorsi sul 3 per cento, per il senatore Izzo, visto che nella sua Regione il presupposto di diritto incontestato era il comma 3 dell’articolo 17, che gli stessi ricorrenti Intini ed altri ammettono essere fonte di una soglia di sbarramento nelle Regioni in cui non è scattato il premio di maggioranza. Ma il precedente relatore aveva interesse a precostituire un giudizio e, pertanto, scelse di farlo rientrare nella sua relazione pur non essendovene assolutamente bisogno. Tale conflitto si riverbera nella proposta in votazione, in quanto il senatore Giuliano ha scelto di far propria quella relazione nella sua integralità.
Sulla parte residua della relazione, dichiara la propria astensione.
La Giunta, con l’astensione dei senatori Manzione e Negri, approva a maggioranza la proposta del relatore per l’Emilia Romagna di respingere il ricorso Zobbi.
Previa rinuncia alla replica del facente funzioni relatore per la Liguria, si procede alla votazione sulla sua proposta di reiezione in ordine al ricorso Badano.
Il senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum) lamenta che il senatore Ripamonti ha scelto di respingere nel merito un ricorso tardivo, cosa che non potrà non costituire precedente anche per il futuro; pertanto dichiara che si asterrà, non concordando con l’argomento ribadito dal Presidente secondo cui l’esposto avanzato in sede di Ufficio elettorale regionale evita la decadenza anche se coltivato in ritardo dinanzi alla Giunta del Senato.
La Giunta, con l’astensione del senatore Manzione, approva a maggioranza la proposta del relatore per la Liguria di respingere il ricorso Badano.
Previa rinuncia alla replica del relatore per la Campania, si procede alla votazione sulla sua proposta di reiezione in ordine ai ricorsi Pionati/Marotta, Intini e Conte.
Il Presidente NANIA dichiara di non poter ammettere votazioni per parti separate all’interno della medesima regione, tra posizioni soggettive che versino in identico presupposto di legge invocata nel ricorso; respinge pertanto una richiesta in tal senso avanzata dal senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum) .
La Giunta, con l’astensione del senatore D’Onofrio e con il voto contrario del senatore Manzione, approva a maggioranza la proposta del relatore per la Campania di respingere i ricorsi Pionati/Marotta, Intini e Conte.
Previa rinuncia alla replica del relatore per il Lazio, si procede alla votazione sulla sua proposta di reiezione in ordine ai ricorsi Intini e Merlonghi.
Il senatore Antonio BOCCIA (PD-Ulivo) concorda con il senatore Di Lello Finuoli sull’interpretazione del sistema normativo in cui si iscrive il comma 6 dell’articolo 17; conviene con i senatori Stracquadanio e Pastore sull’esistenza di un patto con gli elettori stretto nel presupposto dell’esistenza della soglia di sbarramento; ritiene che l’argomento fondato sull’emendamento Mancino non sia probante, avendo riscontrato durante la prima lettura alla Camera l’unanime convincimento che si stava introducendo lo sbarramento per tutte le Regioni; ritiene ardita la configurazione di una questione di costituzionalità sollevata da un’Assemblea parlamentare che, più utilmente, potrebbe con minore dispendio approvare una legge di interpretazione autentica. Per questi motivi dichiara voto favorevole alla proposta del relatore Pirovano.
Il senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum) si dichiara deluso dalla commistione tra funzione giurisdizionale e funzione legislativa in cui va degradando il dibattito di Giunta, che meriterebbe di mantenersi all’elevato livello dei lavori svolti invano dal Comitato inquirente: la proposta del relatore per il Lazio, nonostante tutti i tentativi, si rivela frutto di un accordo politico nel quale l’abbraccio tra i due schieramenti rasenta il placcaggio a vista reciproco. Essa pertanto merita voto contrario.
Il PRESIDENTE replica dichiarando che l’orientamento già espresso dalla Giunta nelle precedenti votazioni dimostra come la ricostruzione offerta dai relatori si fondi su un dato letterale.
La Giunta, con l’astensione del senatore D’Onofrio e con il voto contrario del senatore Manzione, approva a maggioranza la proposta del relatore per il Lazio di respingere i ricorsi Intini e Merlonghi.
Previa replica del relatore per la Puglia, senatore ZUCCHERINI (RC-SE), secondo cui chi chiede riconoscimento di onestà intellettuale non può negarla agli altri (ignorando la prova del nove rappresentata dal fatto che vi sono partiti che si sono coalizzati proprio in previsione del voto), si procede alla votazione sulla sua proposta di reiezione in ordine ai ricorsi Intini e Valente.
La Giunta, con il voto contrario del senatore Manzione, approva a maggioranza la proposta del relatore per la Puglia di respingere i ricorsi Intini e Valente.
Previa replica del relatore per il Piemonte, senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum), secondo cui la coerenza dopo un anno e mezzo di lavoro dovrebbe essere titolo sufficiente per ascrivere onestà intellettuale (nulla deponendo, invece, la mera acquiescenza a disegni politici trasversalisti che disattendono le legittime pretese dei ricorrenti), si procede alla votazione della sua proposta di accoglimento del ricorso Intini/Piemonte, prima della quale sarà votata la proposta subordinata, di sollevare questione di costituzionalità sull’articolo 17 comma 6 del decreto legislativo n. 533 del 1993. Avverte infine che ha depositato agli atti della Giunta la relazione in ordine al ricorso dell’onorevole Cambursano in Piemonte, per pronunciarsi sul quale il termine finale è il 23 gennaio 2009.
Il senatore CASSON (PD-Ulivo), il senatore PASTORE (FI), il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) ed il senatore STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA) dichiarano voto contrario alla proposta subordinata del relatore Manzione, dissentendo dalla perspicuità dei precedenti, dalla rilevanza della questione, dalla addotta impossibilità di procedere ad interpretazione secundum Constitutionem; essi, unitamente al Presidente NANIA, ritengono paradossale recidere il nesso di continuità giuridica tra il Senato che applica la norma e il Senato che l’approvò, oltre a configurare una cessione di sovranità nei confronti di altro potere dello Stato.
La Giunta, con i voti favorevoli dei soli senatori Manzione e D’Onofrio, respinge la proposta subordinata contenuta nella relazione per il Piemonte in ordine alla questione di costituzionalità sull’articolo 17 comma 6.
La Giunta, con il voto favorevole del senatore Manzione, respinge a maggioranza la proposta, contenuta in via principale nella relazione per il Piemonte, di contestare il seggio del senatore Turigliatto, che si intende automaticamente convalidato.
Il Presidente procede alla nomina di altro relatore per il Piemonte (scelto nella maggioranza espressa dal voto), nella persona del senatore Augello.
Il Presidente NANIA avverte altresì che si procederà in altra seduta alla discussione, replica e votazione sulle parti delle relazioni (già illustrate) non attinenti alla soglia di sbarramento.
Si tratterà di una discussione e votazione separata, regione per regione: nell’ordine saranno poste ai voti le proposte di convalida dei senatori dell’Emilia Romagna, della Liguria, della Campania, del Lazio e della Puglia. In ossequio alle determinazioni dell’Ufficio di Presidenza integrato, infine, saranno poste all’ordine del giorno le relazioni concernenti le rimanenti Regioni.
La seduta termina alle ore 19.
... tanto andò la gatta al lardo...
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Legislatura 15º - Giunta delle elezioni e delle immunita' parlamentari - Resoconto sommario n. 68 del 21/01/2008
GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITA' PARLAMENTARI
LUNEDÌ 21 GENNAIO 2008
68ª Seduta
Presidenza del Presidente
NANIA
La seduta inizia alle ore 16,20.
SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA
Il Presidente NANIA annuncia che il Presidente del Senato gli ha comunicato la sostituzione, quale componente della Giunta, del senatore Izzo col senatore Giuliano. Propone che, conformemente ai precedenti, il subentrante si accolli la relazione del senatore dimissionario, che nella fattispecie era quella dell’Emilia Romagna.
Il senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum) prende atto della sostituzione, ma dichiara che le dimissioni non sono ammissibili in ragione del principio di inamovibilità sancito dall’articolo 19 comma 2 del Regolamento: il presidente Marini avrebbe dovuto dar conto del conflitto di interessi in cui versava il senatore Izzo, per valersi dell’unica deroga contemplata dal Regolamento. Invece, l’ipocrisia delle dimissioni realizza un’inaccettabile copertura dello stato di incompatibilità in cui per mesi ha versato il senatore Izzo, la quale si riverbererebbe sulla posizione del nuovo relatore per l’Emilia Romagna se questi fosse il subentrante. Richiede pertanto che il Presidente del Senato sia investito della questione, stante la nullità della sostituzione e l’illegittimità della conseguente decisione di subentro.
Il Presidente NANIA replica che – non essendo sindacabile in Giunta la decisione del Presidente del Senato – non vi è margine per nuove questioni interpretative sulla norma regolamentare invocata; quanto al subentro nella posizione di relatore, essa è conforme a numerosi precedenti di questa e della scorsa legislatura: in proposito, comunque, richiede l’avviso della Giunta.
Previa dichiarazione di voto favorevole del senatore CASSON (PD-Ulivo) , la Giunta conviene a maggioranza con la proposta del Presidente ed il senatore Giuliano è conseguentemente investito della funzione di relatore per l’Emilia Romagna.
SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI
Il senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum), stante l’estrema rilevanza della materia all’ordine del giorno, richiede che la Giunta disponga la pubblicità degli atti propedeutici alle decisioni da assumere: in particolare, il riassunto dei lavori dovrebbe contenere le parti delle relazioni concernenti la posizione di ciascun relatore sui ricorsi presentati (posto che, in ordine alla narrativa dei ricorsi proposti e dei controinteressati, appare sufficiente il rinvio a quanto pubblicato in Giunte e Commissioni n. 42 del 26 settembre 2006, pgg. 12-19), nonché la relazione conclusiva dei lavori del Comitato inquirente depositata da lui stesso sin dal 15 febbraio 2007 ed i resoconti stenografici delle sedute del medesimo Comitato svoltesi tra il novembre ed il dicembre 2006.
Conviene unanime la Giunta.
VERIFICA DEI POTERI
Esame congiunto delle regioni Piemonte, Emilia Romagna, Liguria, Campania, Lazio e Puglia
Il Presidente NANIA avverte che il senatore Ripamonti, relatore per la Liguria, ha addotto preminenti impegni politico-parlamentari che gli impediscono di presenziare; come da intese precedentemente comunicate alla Giunta, la Presidenza riassumerà in sé la funzione di relatore.
Sull’ordine dei lavori, il senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum) richiede se il conferimento dell’incarico di relatore al senatore Giuliano non comporti la necessità di una specifica preparazione alla funzione attribuitagli.
Sull’opportunità di conoscere l’orientamento del nuovo relatore, in merito alla relazione già depositata dal suo predecessore, concorda il senatore Antonio BOCCIA (PD-Ulivo) .
Il Presidente NANIA replica che, per conseguire quanto richiesto, basta attendere che il senatore Giuliano svolga la sua relazione, essendo il deposito di relazioni scritte un requisito non obbligatorio.
Il senatore GIULIANO (FI), relatore per la regione Emilia Romagna, dichiara che condivide la relazione del senatore Izzo e che, nella sua allocuzione, la farà propria.
Il senatore MANZIONE (Misto-UD-Consum), relatore per il Piemonte, dopo aver notato che la dichiarazione testé resa riverbera sulla relazione del senatore Giuliano il conflitto di interessi del senatore Izzo, procede ad illustrare i lavori del Comitato inquirente da lui presieduto con la relazione di cui all’allegato 1.
Il presupposto con il quale la Giunta, l'11 ottobre 2006, decise di costituire un Comitato inquirente, non è e non può essere considerato meramente defatigatorio. Esso, al contrario, corrisponde ad una ben precisa linea di tendenza dell'ermeneutica giuridica, che si inscrive non soltanto in un solco plurisecolare di diritto continentale, ma anche lungo una direttrice recentemente valorizzata nel Common Law.
Proprio l'associazione di cui è presidente Massimo Luciani - autore del parere pro veritate prodotto dai senatori che resistono ai ricorsi proposti sulla clausola del 3 per cento - lo scorso 5 ottobre 2007 ha svolto a Catania un seminario di studio sul valore da attribuire ai lavori preparatori, in sede di interpretazione delle norme giuridiche. In quella sede, il "Gruppo di Pisa" e gli altri costituzionalisti convenuti hanno ricordato la svolta interpretativa che nel diritto anglosassone si è avuta nel 1992 con la decisione della Camera dei Lord nel caso Pepper contro Hart: vi si è consentito, per la prima volta, il ricorso agli atti preparatori delle leggi, ma alla sola condizione che la legge da applicare risulti ambigua od oscura, la cui lettera conduca a conseguenze assurde; per converso, gli atti preparatori invocabili possono soltanto riguardare dichiarazioni chiarificatrici rese dal proponente del testo.
È chiaro che l'esigenza sottesa a tale precettistica è la medesima che ha mosso questa Giunta all'approfondimento del Comitato inquirente: evitare che, per norme di legge applicabili, si faccia ricorso a criteri interpretativi ulteriori, volti a sormontare la lettera di una legge che è chiara, anche se può spiacere all'interprete. Ebbene, nessuno degli interventi invocati a sostegno dell'interpretazione data dal professor Luciani è reso da un proponente del testo: il senatore Pastore, a rigore, non era neppure un relatore, perché la Commissione affari costituzionali non aveva completato i suoi lavori. Egli interveniva in Assemblea da presidente di quella Commissione solo per rendere conto di tale non-esito procedurale, e la parte del suo intervento perspicua ai fini dei resistenti non fu neppure letta in seduta, ma solo allegata al resoconto dell'Assemblea di quel giorno.
Nient’altro resta, agli atti; o meglio, resta la posizione di chi può dirsi più vicino possibile ad un proponente, cioè che elaborò il testo nell’unica lettura che incise con modifiche rispetto al testo del ministro Calderoli proponente: il deputato Donato Bruno, che nel corso della seduta alla Camera dei deputati del 29 settembre 2005, da relatore affermò che per il riparto dei seggi al Senato "non trova applicazione alcuna soglia di sbarramento". Quanto all’esame in Senato, non si ritenne – nel respingere l’emendamento proposto dal senatore Mancino, volto ad introdurre la clausola di sbarramento anche nelle Regioni sotto soglia – di presentare alcun ordine del giorno interpretativo, per cui neppure nella logica del professor Ceccanti si riscontra qualche appiglio significativo nel senso di indirizzare l’interprete in una direzione diversa da quella offerta dalla lettera della norma.
Ecco quindi sventata ogni possibile confutazione del ricorso negli atti preparatori. Ma soprattutto, ecco sventata la tesi secondo cui la lettera della legge richiederebbe interpretazione sistematica, perché assurda nelle sue conclusioni letterali: tanto poco è vero questo, che il relatore della Camera ritenne perfettamente ammissibile tale lettura. All’interprete può spiacere, ma all’epoca della formazione della legge non era così. Lo diventa ora, con la logica che più di ogni argomento giuridico fa premio: la logica dei vincitori, di coloro che sono dentro e sono chiamati a giudicare se è giusta la pretesa di coloro che sono fuori. Ma non basta questo per considerare l’applicazione letterale della norma come una conseguenza assurda: lo sarebbe se scopo del giudizio di verifica dei poteri fosse salvaguardare posizioni consolidate, anche se illegittimamente conseguite; non lo è se si intende l’articolo 66 della Costituzione come la fonte di una grande responsabilità, che se male esercitata porterà allo stesso esito che ha affondato l’autorizzazione a procedere dopo decenni di abusi.
Ricercare percorsi additivi è frutto di scarso rispetto della legalità, perché interpretare una norma si può solo quando non funziona. Ma per un sovrappiù di scrupolo, dimostrazione dell’onestà intellettuale con la quale ha cercato di svolgere il suo compito, il relatore per il Piemonte ha inteso – con la proposta subordinata di adire la Corte costituzionale – fare propria anche l’esigenza sistematica rappresentata dagli esperti che hanno denunciato l’irragionevolezza dell’impianto che si verrebbe a creare leggendo la norma per quello che è, ossia una disarmonia rispetto a quanto disposto per la Camera dei deputati e per le Regioni sopra soglia. Richiede pertanto che si faccia votazione autonoma anche di tale proposta subordinata.
Il senatore GIULIANO (FI), relatore per l’Emilia Romagna, conformemente a quanto dichiarato si riporta alla relazione già depositata, che sulla questione del ricorso proposto in riferimento alla clausola del 3 per cento recita:
"L’articolo 17 comma 3 recita: "Nel caso in cui la verifica di cui al comma 2 abbia dato esito positivo, l'ufficio elettorale regionale individua, nell'àmbito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi. Procede quindi, per ciascuna coalizione di liste, al riparto, tra le liste ammesse, dei seggi determinati ai sensi del comma 1. A tale fine, per ciascuna coalizione di liste, divide la somma delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste ammesse al riparto per il numero di seggi già individuato ai sensi del comma 1, ottenendo così il relativo quoziente elettorale di coalizione. Nell'effettuare tale divisione non tiene conto dell'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide poi la cifra elettorale circoscrizionale di ciascuna lista ammessa al riparto per il quoziente elettorale di coalizione. La parte intera del quoziente così ottenuta rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alle liste che abbiano conseguito la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parità di quest'ultima si procede a sorteggio. A ciascuna lista di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), numero 2), sono attribuiti i seggi già determinati ai sensi del comma 1".
Pertanto, il presupposto della tesi argomentata nel ricorso Zobbi non è conciliabile con la norma: nella Regione in questione ha infatti avuto applicazione l’articolo 17 comma 3 del decreto legislativo n. 533 del 1993, essendo stato superato il 55% dalla coalizione vincente. Non v’è quindi motivo per prendere in considerazione il ricorso.
Per mero tuziorismo, va comunque confutata – nell’esercizio del potere officioso di verifica dei poteri, di spettanza della Giunta – ogni possibile ricostruzione ermeneutica secondo cui il problema sotteso al ricorso prescinde dalla clausola di sbarramento e, quindi, dovrebbe valere anche nelle regioni in cui non è stato assegnato il premio di maggioranza (intendendo che il comma 5 regola il riparto nella coalizione perdente anche nella regione priva di attribuzione del premio di maggioranza). Infatti, s’impone una pronuncia sull’interpretazione della soglia del 3 per cento: ebbene, la lettera della norma oggetto del quesito di diritto appare non equivoca e, peraltro, confermata dalla logica sistematica della disciplina. Il raffronto tra il comma 6 ed il comma 3 dell’articolo 17 evidenzia che, laddove il legislatore ha espressamente richiamato l'applicazione della soglia del 3%, ha testualmente citato "nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'art, 16 comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi". Di contro, la norma in esame (comma 6), ove non è ripetuto il richiamo alla detta soglia di ammissione, ha inequivocabilmente richiamato la diversa espressione "liste ammesse". Unico requisito per "l'ammissione" della lista è quindi il detto superamento della soglia.
Del resto, in base ad un'interpretazione sistematica del testo dell'art. 17, comma 6, del D. Lgs. n. 533/1993, così come novellato dalla legge n. 270/2005, lo sbarramento è stato correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di attribuzione del premio di maggioranza. Anche i moduli predisposti dal Ministero dell’interno erano conformi a questa interpretazione, indirizzando l’applicazione in conformità con quanto emerso anche nel dibattito che si era sviluppato in Parlamento in sede di approvazione della legge: il senatore Pastore, nell'illustrare all'Aula i risultati dei lavori della Commissione affari costituzionali, aveva appunto osservato che la disposizione contestata non può che interpretarsi in via sistematica nel senso che sono ammesse al riparto le sole liste della coalizione che abbiano superato la soglia del 3 per cento e che a tale conclusione giunge l'interprete che sappia padroneggiare il sistema e valorizzare la reale intentio legislatoris, giacché una interpretazione diversa stravolgerebbe il sistema della riforma elettorale (v. precisazioni del presidente Pastore, che riferiva all’Assemblea sull’esito della sede referente in carenza di relatore: allegato B) al resoconto stenografico della seduta del Senato del 28 novembre 2005). Le Corti d’appello di tutta Italia in maniera univoca e coeva si espressero per l’applicazione della norma nella maniera così prospettata, anche rigettando reclami presentati prima della proclamazione
L’opposta interpretazione risulta evidentemente infondata: ragionando diversamente, si darebbe vita ad evidenti ed irragionevoli sperequazioni tra le Regioni (e per esso tra gli eletti) nelle quali una delle due coalizioni ha raggiunto il premio di maggioranza e le altre nelle quali tale soglia non è stata raggiunta. Il premio di maggioranza al 55% è fissato dalla norma suddetta solo ai fini del riparto dei seggi e non per dar vita a due sistemi diversi di individuazione degli eletti. In definitiva, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di applicare rigorosamente il medesimo criterio selettivo, in presenza di identità di presupposti, a garanzia dell'uniformità del sistema elettorale che esclude pacificamente dal riparto le liste "sotto soglia" sia per la Camera, che per il Senato."
Il Presidente NANIA, nella veste di facente funzioni relatore per la regione Liguria, si riporta alla relazione scritta già depositata dal senatore Ripamonti, che sulla questione del ricorso fondato sulla clausola del 3 per cento recita:
"Non v’è anzitutto motivo per dare corso agli esposti diversi da quello Badano, che gli stessi interessati non hanno reiterato in forma di ricorso al Senato. Le prove di resistenza effettuate (che devono verificare, basandosi sulle ipotesi più favorevoli al resistente, il "grado di resistenza" del senatore la cui elezione è contestata: X Legislatura – Seduta del 18 novembre 1987) confermano che, anche nel conteggio proposto negli esposti (sul quale il Relatore non è tenuto quindi a prendere alcuna posizione), non v’è alcuna conseguenza sulla legittimità delle proclamazioni effettuate.
Va quindi affrontata la questione della ricevibilità del ricorso Badano. La sequenza degli atti funzionali al contenzioso elettorale dinanzi al Senato registra una non perfetta sovrapposizione tra le previsioni dell'articolo 87 del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957 (applicabile al Senato in virtù dell'articolo 27 del decreto legislativo n. 533 del 1993) e quelle dell'articolo 7 del regolamento di verifica dei poteri del Senato. Quest'ultimo conosce soltanto la nozione di "ricorso elettorale" prevedendo che debba essere sottoscritto, con firma autenticata a termini di legge, da cittadini elettori nei collegi interessati o da candidati presentatisi nei collegi stessi. Tale previsione coincide con quella del citato articolo 87 esclusivamente per il termine di venti giorni, prescritto con decorrenza dalla proclamazione del senatore la cui elezione si contesta. Per il resto, però, si registrano sensibili divergenze non solo semantiche.
L'articolo 87 non conosce l'istituto del ricorso, limitandosi ad incardinare presso le Camere il giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed in genere tutti i reclami; la norma distingue poi tra quelli che - tra tali atti - siano stati presentati agli Uffici elettorali (durante la loro attività o posteriormente) e quelli non presentati dinanzi ad essi: è in quest'ultimo caso che la trasmissione alla Segreteria della Camera interessata deve avvenire entro venti giorni.
Benché l'articolo 7 del regolamento di verifica dei poteri preveda che il Segretario Generale del Senato "restituisce al mittente qualsiasi reclamo, memoria o atto proveniente da ricorrenti o elettori, che sia inviato dopo il ventesimo giorno dalla proclamazione", la prassi delle Giunte è univoca nel senso di considerare che i poteri officiosi inerenti alla convalida delle elezioni possano giovarsi anche degli atti restituiti al mittente. Si tratta cioè dell'istituzionalizzazione della figura dell'esposto, nella quale si fa confluire sia la contestazione, protesta o reclamo presentati all'Ufficio elettorale, sia la protesta o reclamo non presentati all'Ufficio elettorale e pervenuti direttamente alla Segreteria della Camera competente.
L'esposto del signor Luca Dallorto del 15 aprile 2006, al di là della sua qualificazione di "ricorso cautelativo", è stato trasmesso il 15 aprile 2006 dall'Ufficio elettorale regionale ligure, posteriormente alla conclusione delle operazioni di scrutinio e della redazione del verbale elettorale regionale. È rimarchevole che nella lettera di trasmissione al Senato (del 15 aprile 2006) il presidente dell'Ufficio elettorale regionale (dottor Gianfranco Bonetto) abbia ritenuto di precisare che la posizione della lista "Insieme per l'Unione" non avrebbe subito alcuna modificazione, in virtù dell'interpretazione invocata dall'esponente, e che poi, nella decisione del 20 aprile 2006, il medesimo presidente dichiari di non doversi provvedere in ordine all'esposto 19 aprile 2006 (di precisazione del precedente) esclusivamente in ragione del fatto che le operazioni dell'Ufficio si erano già concluse il 13 aprile 2006 senza obiezione alcuna.
Alla luce di tali antefatti, è agevole notare come la tardività del ricorso della signora Badano non può considerarsi ostativa della pronuncia della Giunta in ordine alla questione di diritto che ella solleva; infatti, ben due esposti erano stati presentati nel suo interesse nelle fasi immediatamente successive alle operazioni di scrutinio di competenza degli Uffici elettorali e, nel primo dei due casi, l'esposto del 15 aprile 2006 era pervenuto abbondantemente all'interno del termine di venti giorni (essendo stato allegato al verbale delle operazioni dell'Ufficio elettorale regionale, pervenuto in Senato il 19 aprile 2006). Quanto alla qualità dell'esponente, non è richiesta dal regolamento di verifica del Senato la prova di un interesse immediato e diretto al ricorso (potendo essere presentato anche da un cittadino elettore nel collegio interessato, come presumibilmente è il signor Carlo Dallorto, delegato di lista per le elezioni del Senato della Repubblica in Liguria).
Passando al merito del ricorso, va rilevato che l’Ufficio elettorale regionale procedette al calcolo del quoziente ponendo come numeratore della frazione non già il totale delle cifre elettorali circoscrizionali di tutte le liste facenti capo alla coalizione, ma soltanto il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle liste che, nella coalizione, avevano conseguito più del 3%. La particolarità è che, in Liguria, anche la lista "Insieme con l’Unione" (in via di abbreviazione, definita nei prospetti "L’Unione") figurava nelle liste ammesse al riparto, per aver essa superato il 3%: solo che, non avendo incluso al numeratore della frazione le cifre delle liste della coalizione facente capo a Prodi che non avevano conseguito il 3% (nella fattispecie Udeur, Partito pensionati, Italia dei valori e Rosa nel pugno), i 5 seggi della coalizione erano tutti esauriti dalle altre tre liste alleate e quella della ricorrente non vedeva alcun seggio scattare a suo favore.
Sebbene in astratto sarebbe possibile sostenere che il ricorso limiti il suo petitum alla richiesta di calcolare tutte le liste della coalizione nel numeratore della frazione, in concreto non può accedersi ad una lettura del ricorso, secondo cui il conteggio delle liste sotto soglia è valido ai fini della determinazione del quoziente, ma non del riparto dei seggi (che verrebbe riservato alle liste sopra la soglia del 3%): questo modus procedendi è stato già confutato, in giurisprudenza, in un caso analogo, quello della legge elettorale regionale. Per l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 10 luglio 1997 n. 13, la tecnica proposta va respinta perché, a seguirla, il computo dei voti attribuiti alle liste rimaste al di sotto della soglia di sbarramento implicherebbe una sorta di riutilizzazione dei voti stessi, che non sono utili per i diretti destinatari; tali voti, come messo in luce nella decisione citata, verrebbero ad incidere, in maniera indiretta e, per così dire, involontaria, nella ripartizione dei seggi tra gli altri schieramenti rimasti in lizza, diversi rispetto a quelli cui i voti stessi erano stati destinati. Pertanto, la posizione rivendicata dalla signora Badano non può che essere quella di sostenere per intero le premesse del ricorso sull’interpretazione della soglia del 3 per cento, sia in concreto per sé stessa (perché in ipotesi sarebbe la beneficiaria del seggio), sia come tesi in astratto applicabile a chiunque versi nelle medesime condizioni (a prescindere dal superamento della soglia del 3%).
Ecco perché s’impone una pronuncia sull’interpretazione della soglia del 3 per cento: ebbene, la lettera della norma oggetto del quesito di diritto appare non equivoca e, peraltro, confermata dalla logica sistematica della disciplina. Il raffronto tra il comma 6 ed il comma 3 dell’articolo 17 evidenzia che, laddove il legislatore ha espressamente richiamato l'applicazione della soglia del 3%, ha testualmente affermato che "nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'art, 16 comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi". Di contro, la norma in esame (comma 6), ove non è ripetuto il richiamo alla detta soglia di ammissione, ha inequivocabilmente richiamato la diversa espressione "liste ammesse". Unico requisito per "l'ammissione" della lista è quindi il detto superamento della soglia.
Del resto, in base ad un'interpretazione sistematica del testo dell'art. 17, comma 6, del D. Lgs. n. 533/1993, così come novellato dalla legge n. 270/2005, lo sbarramento è stato correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di attribuzione del premio di maggioranza. L’opposta interpretazione risulta evidentemente infondata: ragionando diversamente, si darebbe vita ad evidenti ed irragionevoli sperequazioni tra le Regioni in cui una delle due coalizioni ha raggiunto il premio di maggioranza e le altre in cui tale soglia non è stata raggiunta. In definitiva, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di applicare rigorosamente il medesimo criterio selettivo, in presenza di identità di presupposti, a garanzia dell'uniformità del sistema elettorale che esclude pacificamente dal riparto le liste "sotto soglia" sia per la Camera, che per il Senato."
Il senatore BERSELLI (AN), relatore per la regione Campania, premesso che non esistono a suo avviso presupposti di diritto diversi, tra i ricorsi proposti (ai quali si può applicare il principio simul stabunt simul cadent), si riporta alla relazione scritta già depositata, che sulla questione dei ricorsi fondati sulla clausola del 3 per cento recita:
"Due sono le questioni di diritto su cui ruota la controversia interpretativa attivata dal ricorso Intini.
Da un lato, ci si chiede se il "senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", per richiamare l’espressione propria dell’art. 12, comma primo, delle preleggi, sia univocamente nel senso di includere - tra le liste coalizzate ammesse al riparto dei seggi nelle circoscrizioni senatoriali regionali, in tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del d. lgs. n. 533 del 1993 - sia quelle che abbiano superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi espressi, sia quelle che non l’abbiano superata. Benché la memoria Luciani sostenga che vi sono elementi letterali a sostegno della posizione della senatrice Vano, poi è essa stessa che incentra buona parte della sua confutazione del ricorso Intini su argomenti logico-sistematici, in tutta la varietà interpretativa di questa accezione: vi si rinvengono sia forme di interpretazione sistematica secondo l’ipotesi della costanza terminologica del legislatore (secondo cui ad una disposizione si deve attribuire il significato corrispondente agli usi linguistici del legislatore), sia forme di interpretazione teleologica o funzionale (secondo cui ad una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dalla ratio o scopo oggettivo della disposizione stessa), sia forme di interpretazione teleologico-sistematica (secondo cui ad una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dalla pertinente norma finale, esplicita o implicita, dell’istituto, settore, o sotto-settore a cui la disposizione appartiene).
Dall’altro lato, ci si chiede se occorra che l’interpretazione letterale sia comunque non univoca, per pretendersene un collegamento al criterio "della intenzione del legislatore" (con connessi cascami ermeneutici di tipo teleologico o logico-sistematico). Infatti se l’interpretazione letterale della norma è inequivocabile, non si vede per quale ragione essa debba essere ignorata, a beneficio di una interpretazione sistematica più o meno aderente: in tal senso s’è espressa Cass. Civ., Sez. lav., 7 luglio 1998, n. 6605, secondo cui "in tema di interpretazione della legge, [...] è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"; di poi, sempre che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico" (corsivo aggiunto).
Il parere Luciani sostiene che per la Suprema Corte, nel caso in cui "l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo", il criterio ermeneutico logico-teleologico ben può "assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale" (così, Cass. Civ., Sez. I, 6 aprile 2001, n. 5128, in Mass. Giur. it., 2001, che espressamente richiama e conferma la precedente Cass. Civ., 13 aprile 1996, n. 3495); ma la statuizione della Cassazione da ultimo richiamata, in realtà, riceve precipua delimitazione ad opera di Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2005, n. 10874, secondo cui "non è [...] consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (Cass. 13 aprile 1996, n. 3495. Analogamente, Cass. 17 novembre 1993, n. 11359, tra le altre)". In altri termini, "il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo" (Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2005, n. 10874, in Mass. Giur. it., 2005).
Una tale incompatibilità si riscontra senz’altro nel caso di specie: il testo va letto non identificando singole espressioni ma, riportandole nel loro contesto: il singolo tratto acquista significato concettuale solo all’interno del disegno, cioè del contesto per cui un certo segno, una certa parola assume un valore specifico. L’interpretazione sistematica e logica può essere desunta direttamente dal testo della legge, anche con l’ausilio del criterio storico-ricostruttivo, per comprendere quale sia la ratio, la ragione del disegno complessivo.
Ebbene, le operazioni descritte all’articolo 16 costituiscono la logica premessa delle attuazioni previste dall’articolo 17. Nel primo dei due articoli, la legge opera una delimitazione di campo, affidando all’ufficio elettorale regionale il compito di verificare i voti complessivamente ottenuti da ciascuna delle liste partecipanti, e, quando queste ultime sono tra loro collegate, calcolando una "cifra elettorale di coalizione", che corrisponde alla somma delle cifre elettorali di tutte le liste che la compongono. Sulla base del totale generale dei voti validi espressi nella regione, l’ufficio individua poi le coalizioni o le liste isolate che hanno diritto a partecipare alla ripartizione iniziale dei seggi: quelle, cioè, che superano lo standard di rappresentatività richiesto (un quinto dei voti regionali per le coalizioni, l’8 per cento per le liste isolate o singolarmente ammesse). L’articolo 17, poi, regola l’effettiva ripartizione dei seggi senatoriali della regione, che si svolge in due fasi successive: nella prima, la ripartizione dei seggi avviene tra le coalizioni, complessivamente considerate (nell’espressione "coalizione" faccio rientrare ovviamente, per comodità espositiva, anche liste isolate o singolarmente ammesse: quelle che la dottrina definisce coalizioni "mono-lista"). Nella seconda fase, si procede alla ripartizione interna dei seggi conquistati da ciascuna coalizione, tra le liste componenti.
Quando la legge delimita il campo dei partecipanti alla assegnazione iniziale dei seggi, ammette le coalizioni di liste "che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento". Il legislatore non ritiene sufficiente, per l’ammissione di una coalizione al riparto dei seggi, solo il conseguimento del 20 per cento dei voti regionali: la ragione è che i seggi ottenuti dalla coalizione potrebbero, al limite, essere assegnati ad una soltanto delle liste che la compongono; ma, in tal caso, si richiede uno standard minimo di consenso, pari al 3 per cento.
Per i seggi delle coalizioni si deve procedere, poi, alla successiva assegnazione interna: è quanto regolato, rispettivamente, al comma 3 e al comma 6 dello stesso articolo 17. La diversa formulazione letterale dei due commi non deve però far ritenere che il legislatore abbia voluto dar luogo a fattispecie che seguono logiche distinte. Nel primo caso, quello in cui è stata naturalmente raggiunta la quota di maggioranza prevista, la legge disciplina molto puntualmente la suddivisione interna dei seggi, introducendo per la prima volta il concetto di "liste ammesse", riferito, coerentemente con la condizione precedentemente prevista per l’ammissione delle coalizioni, alle "liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale – cioè, dell’intera regione – almeno il 3 per cento dei voti validi espressi". Nel secondo caso, il riferimento esplicito al "3 per cento" non compare, ma si prescrive che, per il calcolo del quoziente necessario alla ripartizione dei seggi, si divida il totale delle cifre elettorali delle "liste ammesse" per il numero dei seggi assegnati alla coalizione.
La legge n. 270 del 2005 usa il sintagma "liste collegate" quando vuole riferirsi a tutte le liste che fanno parte della coalizione. Ma poi, nella fase successiva di riparto interno dei seggi collettivamente ottenuti dalle coalizioni, essa utilizza un’altra espressione: non liste collegate, ma "liste ammesse"; quando questo termine viene preliminarmente definito, è proprio con riferimento al raggiungimento della soglia del 3 per cento. Peraltro, "liste ammesse" è uno di quei casi semantici che richiamano un contrario: a liste ammesse corrispondono liste escluse, all’interno, appunto, di una medesima coalizione.
Il raffronto tra il comma 6 ed il comma 3 dell’articolo 17 perciò evidenzia che, laddove il legislatore ha espressamente richiamato l'applicazione della soglia del 3%, ha testualmente affermato che "nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'art, 16 comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi". Di contro, la norma in esame (comma 6), ove non è ripetuto il richiamo alla detta soglia di ammissione, ha inequivocabilmente richiamato la diversa espressione "liste ammesse". Unico requisito per "l'ammissione" della lista è quindi il detto superamento della soglia.
Del resto, in base ad un'interpretazione sistematica del testo dell'art. 17, comma 6, del D. Lgs. n. 533/1993, così come novellato dalla legge n. 270/2005, lo sbarramento è stato correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di attribuzione del premio di maggioranza. L’opposta interpretazione risulta evidentemente infondata: ragionando diversamente, si darebbe vita ad evidenti ed irragionevoli sperequazioni tra le Regioni in cui una delle due coalizioni ha raggiunto il premio di maggioranza e le altre in cui tale soglia non è stata raggiunta. In definitiva, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di applicare rigorosamente il medesimo criterio selettivo, in presenza di identità di presupposti, a garanzia dell'uniformità del sistema elettorale che esclude pacificamente dal riparto le liste "sotto soglia" sia per la Camera, che per il Senato.
Una diversa interpretazione si porrebbe certamente in contrasto con le evidenti ed indiscutibili finalità di contenimento della frammentazione politica, perseguite dal legislatore: esse sarebbero conseguite in un caso, disattese nell’altro.
S’impone quindi una pronuncia della Giunta sull’interpretazione della soglia del 3 per cento: la logica sistematica della disciplina contribuisce a chiarire il quesito di diritto in senso contrario a quanto esposto con i ricorsi Intini, Pionati-Marotta e Conte, che vanno conseguentemente respinti.
Per quanto riguarda il ricorso Pionati, si conviene coll’onorevole Marotta che vi sia possa essere successione nel rapporto controverso a seguito del subentro come senatore del ricorrente; stante però la recente giurisprudenza del Senato (seduta d’Assemblea del 4 luglio 2007) in tema di revivescenza del diritto di opzione – laddove si riconosca in corso di legislatura ad un senatore già in carica il diritto ad un altro seggio (in altra regione in cui si sia candidato) – è prudente non estromettere dalla regiudicanda il Pionati, e considerarlo a tutti gli effetti unitamente al Marotta virtualmente parte del giudizio: giudizio che comunque, nella fattispecie, per ambedue deve concludersi con una reiezione.
Da un attento esame dei dati di convalida qui proposti, risulta che il primo resto utile a determinare il subentro all’ultimo seggio attribuito alla medesima coalizione del ricorrente (quello del senatore Izzo) è quello che sarebbe conseguito dall’onorevole Conte, mentre solo in seconda battuta l’onorevole Marotta subentrerebbe al seggio del senatore Coronella (il penultimo conseguito dalla medesima coalizione), qualora si aderisse ai ricorsi Intini e Conte.
La pretesa secondo cui l’UDC abbia conseguito la 14a posizione nella graduatoria della coalizione si fonda su un calcolo dei resti che è il frutto del conteggio delle liste sotto la soglia del 3% ai fini della determinazione del quoziente, ma non del riparto dei seggi (che verrebbe invece sempre riservato alle liste sopra la soglia del 3%). Questo modus procedendi è stato già confutato, in giurisprudenza, in un caso analogo, quello della legge elettorale regionale. Per l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, con la decisione 10 luglio 1997 n. 13, la tecnica proposta va respinta perché, a seguirla, il computo dei voti attribuiti alle liste rimaste al di sotto della soglia di sbarramento implicherebbe una sorta di riutilizzazione dei voti stessi, che non sono utili per i diretti destinatari; tali voti, come messo in luce nella decisione citata, se si accogliesse la prospettazione dei ricorrenti verrebbero ad incidere, in maniera indiretta e, per così dire, involontaria, nella ripartizione dei seggi tra gli altri schieramenti rimasti in lizza, diversi rispetto a quelli cui i voti stessi erano stati destinati.
Pertanto, la posizione rivendicata dall’onorevole Marotta non può essere quella di titolare della 14a posizione nella graduatoria della coalizione bensì, se sono vere le premesse del ricorso sull’interpretazione della soglia del 3 per cento, quella di titolare della 15a posizione nella graduatoria della coalizione. Se poi surrettiziamente egli ha voluto, con questo erroneo conteggio della posizione in graduatoria, dividere la sua sorte da quella degli altri ricorrenti – nonostante il tenore del ricorso sia chiarissimo nell’adesione alle prospettazioni interpretative del "ricorso 3 per cento" – alla Giunta non può interessare: il relatore giudica qualsivoglia altra ipotesi ricostruttiva (che distingua la posizione del titolare di resto incapiente da quello di candidato di lista che ha ricevuto meno del 3%) frutto non già di legittima attività ermeneutica, bensì di interpretazione creativa del diritto.
Nessun rilievo può avere, in proposito, il fatto che a pagina 27 il verbale dell’Ufficio elettorale regionale campano seguisse la scansione prefigurata da Marotta in dichiarazioni di stampa: una volta che vi è stata l’individuazione di una coalizione di liste o singola lista, come "ammesse al riparto", ne discenderebbe che ad essa coalizione - e nella consistenza dei voti che di essa è dichiarata, ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. b), n. 1, nel paragrafo 7 del verbale - andava riferito il successivo conteggio di spettanza dell’Ufficio. Il paragrafo 13 prevede - ai sensi dell’articolo 17, comma 5 del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni - il riparto dei restanti seggi"tra le altre coalizioni di liste e singole liste ammesse al riparto di cui al paragrafo 7": ma in tale paragrafo si elencano semplicemente i requisiti di cui all’art. 16, comma 1, lett. b); non si dice affatto che si doveva dividere il totale delle cifre elettorali circoscrizionali delle coalizioni di liste e singole liste ammesse, di cui al paragrafo 7, per il numero dei seggi restanti, ottenendo il quoziente con cui operare il successivo riparto.
Non si può addurre, comunque, un mero supporto documentale delle operazioni di voto – il verbale, stilato secondo un modello redatto dall’Esecutivo, che com’è noto non può avere alcun peso nell’interpretazione della materia elettorale, coperta da riserva assoluta di legge – per affermare che, di ammissioni, ve ne sono ben due (quella delle coalizioni e quella delle liste). Né si può seriamente affermare che – continuando a far capo al comma 6 – il caso Marotta fuoriesca dalla regola del simul stabunt, simul cadent, rispetto agli altri ricorsi (Intini e Conte). Si tratta di una lettura evidentemente dissociata del medesimo tessuto normativo, perché, se le liste sotto soglia non concorrono, viene meno la stessa possibilità di utilizzarne i voti con la medesima operazione: lo si può fare solo con un’operazione diversa, non con una che sia definita allo stesso modo (ammissione al riparto) sia al comma 3 che al comma 6. Per effettuare tale operazione occorrerebbe ricercare nel comma 5 o nel comma 1 dell’articolo 17 un diverso criterio di attribuzione dei seggi, valido solo per le liste incapienti (che dovrebbero valersi del diverso calcolo proposto): questo relatore non ritiene che l’interpretazione possa spingersi fino a tanto, forzando i limiti stessi della norma, e pertanto accomuna nella medesima proposta di reiezione sia il ricorso Marotta che quelli Intini e Conte."
Il senatore PIROVANO (LNP), relatore per la regione Lazio, si riporta alla relazione scritta già depositata, che sulla questione dei ricorsi fondati sulla clausola del 3 per cento recita:
"Va anzitutto rilevato che i due ricorrenti avevano proposto già dinanzi all’Ufficio elettorale regionale le loro doglianze. In quella circostanza, legittimamente fu respinto il loro punto di vista. Due sono le questioni di diritto su cui ruota la controversia interpretativa attivata dai ricorsi Intini e Merlonghi, ed ambedue vanno risolte in senso conforme alla decisione assunta presso la Corte d’appello.
Da un lato, ci si chiede se il "senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", per richiamare l’espressione propria dell’art. 12, comma primo, delle preleggi, sia univocamente nel senso di includere - tra le liste coalizzate ammesse al riparto dei seggi nelle circoscrizioni senatoriali regionali, in tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del d. lgs. n. 533 del 1993 - sia quelle che abbiano superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi espressi, sia quelle che non l’abbiano superata. Benché la memoria Luciani sostenga che vi sono elementi letterali a sostegno della posizione della senatrice Vano, poi è essa stessa che incentra buona parte della sua confutazione del ricorso Intini su argomenti logico-sistematici, in tutta la varietà interpretativa di questa accezione: vi si rinvengono sia forme di interpretazione sistematica secondo l’ipotesi della costanza terminologica del legislatore (secondo cui ad una disposizione si deve attribuire il significato corrispondente agli usi linguistici del legislatore), sia forme di interpretazione teleologica o funzionale (secondo cui ad una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dalla ratio o scopo oggettivo della disposizione stessa), sia forme di interpretazione teleologico-sistematica (secondo cui ad una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dalla pertinente norma finale, esplicita o implicita, dell’istituto, settore, o sotto-settore a cui la disposizione appartiene).
Dall’altro lato, ci si chiede se occorra che l’interpretazione letterale sia comunque non univoca, per pretendersene un collegamento al criterio "della intenzione del legislatore" (con connessi cascami ermeneutici di tipo teleologico o logico-sistematico). Infatti se l’interpretazioneletterale della norma è inequivocabile, non si vede per quale ragione essa debba essere ignorata, a beneficio di una interpretazione sistematica più o meno aderente: in tal senso s’è espressa Cass. Civ., Sez. lav., 7 luglio 1998, n. 6605, secondo cui "in tema di interpretazione della legge, [...] è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"; di poi, sempre che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico" (corsivo aggiunto).
Il parere Luciani sostiene che per la Suprema Corte, nel caso in cui "l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo", il criterio ermeneutico logico-teleologico ben può "assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale" (così, Cass. Civ., Sez. I, 6 aprile 2001, n. 5128, in Mass. Giur. it., 2001, che espressamente richiama e conferma la precedente Cass. Civ., 13 aprile 1996, n. 3495); ma la statuizione della Cassazione da ultimo richiamata, in realtà, riceve precipua delimitazione ad opera di Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2005, n. 10874, secondo cui "non è [...] consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (Cass. 13 aprile 1996, n. 3495. Analogamente, Cass. 17 novembre 1993, n. 11359, tra le altre)". In altri termini, "il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo" (Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2005, n. 10874, in Mass. Giur. it., 2005).
Una tale incompatibilità si riscontra senz’altro nel caso di specie: il testo va letto non identificando singole espressioni ma, riportandole nel loro contesto: il singolo tratto acquista significato concettuale solo all’interno del disegno, cioè del contesto per cui un certo segno, una certa parola assume un valore specifico. L’interpretazione sistematica e logica può essere desunta direttamente dal testo della legge, anche con l’ausilio del criterio storico-ricostruttivo, per comprendere quale sia la ratio, la ragione del disegno complessivo.
Tale conclusione è supportata dal tenore letterale e sistematico della legge elettorale, come modificata nel 2005: le operazioni descritte all’articolo 16 costituiscono la logica premessa delle attuazioni previste dall’articolo 17. Nel primo dei due articoli, la legge opera una delimitazione di campo, affidando all’ufficio elettorale regionale il compito di verificare i voti complessivamente ottenuti da ciascuna delle liste partecipanti, e, quando queste ultime sono tra loro collegate, calcolando una "cifra elettorale di coalizione", che corrisponde alla somma delle cifre elettorali di tutte le liste che la compongono. Sulla base del totale generale dei voti validi espressi nella regione, l’ufficio individua poi le coalizioni o le liste isolate che hanno diritto a partecipare alla ripartizione iniziale dei seggi: quelle, cioè, che superano lo standard di rappresentatività richiesto (un quinto dei voti regionali per le coalizioni, l’8 per cento per le liste isolate o singolarmente ammesse). L’articolo 17, poi, regola l’effettiva ripartizione dei seggi senatoriali della regione, che si svolge in due fasi successive: nella prima, la ripartizione dei seggi avviene tra le coalizioni, complessivamente considerate (nell’espressione "coalizione" faccio rientrare ovviamente, per comodità espositiva, anche liste isolate o singolarmente ammesse: quelle che la dottrina definisce coalizioni "mono-lista"). Nella seconda fase, si procede alla ripartizione interna dei seggi conquistati da ciascuna coalizione, tra le liste componenti.
Quando la legge delimita il campo dei partecipanti alla assegnazione iniziale dei seggi, ammette le coalizioni di liste "che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento". Il legislatore non ritiene sufficiente, per l’ammissione di una coalizione al riparto dei seggi, solo il conseguimento del 20 per cento dei voti regionali: la ragione è che i seggi ottenuti dalla coalizione potrebbero, al limite, essere assegnati ad una soltanto delle liste che la compongono; ma, in tal caso, si richiede uno standard minimo di consenso, pari al 3 per cento.
Per i seggi delle coalizioni si deve procedere, poi, alla successiva assegnazione interna: è quanto regolato, rispettivamente, al comma 3 e al comma 6 dello stesso articolo 17. La diversa formulazione letterale dei due commi non deve però far ritenere che il legislatore abbia voluto dar luogo a fattispecie che seguono logiche distinte. Nel primo caso, quello in cui è stata naturalmente raggiunta la quota di maggioranza prevista, la legge disciplina molto puntualmente la suddivisione interna dei seggi, introducendo per la prima volta il concetto di "liste ammesse", riferito, coerentemente con la condizione precedentemente prevista per l’ammissione delle coalizioni, alle "liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale – cioè, dell’intera regione – almeno il 3 per cento dei voti validi espressi". Nel secondo caso, il riferimento esplicito al "3 per cento" non compare, ma si prescrive che, per il calcolo del quoziente necessario alla ripartizione dei seggi, si divida il totale delle cifre elettorali delle "liste ammesse" per il numero dei seggi assegnati alla coalizione.
La legge n. 270 del 2005 usa il sintagma "liste collegate" quando vuole riferirsi a tutte le liste che fanno parte della coalizione. Ma poi, nella fase successiva di riparto interno dei seggi collettivamente ottenuti dalle coalizioni, essa utilizza un’altra espressione: non liste collegate, ma "liste ammesse"; quando questo termine viene preliminarmente definito, è proprio con riferimento al raggiungimento della soglia del 3 per cento. Peraltro, "liste ammesse" è uno di quei casi semantici che richiamano un contrario: a liste ammesse corrispondono liste escluse, all’interno, appunto, di una medesima coalizione.
Il raffronto tra il comma 6 ed il comma 3 dell’articolo 17 perciò evidenzia che, laddove il legislatore ha espressamente richiamato l'applicazione della soglia del 3%, ha testualmente affermato che "nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'art, 16 comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi". Di contro, la norma in esame (comma 6), ove non è ripetuto il richiamo alla detta soglia di ammissione, ha inequivocabilmente richiamato la diversa espressione "liste ammesse". Unico requisito per "l'ammissione" della lista è quindi il detto superamento della soglia.
Del resto, in base ad un'interpretazione sistematica del testo dell'art. 17, comma 6, del D. Lgs. n. 533/1993, così come novellato dalla legge n. 270/2005, lo sbarramento è stato correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di attribuzione del premio di maggioranza. L’opposta interpretazione risulta evidentemente infondata: ragionando diversamente, si darebbe vita ad evidenti ed irragionevoli sperequazioni tra le Regioni in cui una delle due coalizioni ha raggiunto il premio di maggioranza e le altre in cui tale soglia non è stata raggiunta. In definitiva, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di applicare rigorosamente il medesimo criterio selettivo, in presenza di identità di presupposti, a garanzia dell'uniformità del sistema elettorale che esclude pacificamente dal riparto le liste "sotto soglia" sia per la Camera, che per il Senato.
S’impone quindi una pronuncia della Giunta sull’interpretazione della soglia del 3 per cento: la logica sistematica della disciplina contribuisce a chiarire il quesito di diritto in senso contrario a quanto esposto con i ricorsi Intini e Merlonghi, che vanno conseguentemente respinti."
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE), relatore per la regione Puglia, ricorda il precedente della legge elettorale regionale e della soglia di sbarramento in essa sempre fissata: anche la legge elettorale per il Senato è chiarissima nel premiare un bipolarismo coatto e dovunque è stata applicata in conformità con questa sua intrinseca razionalità. Per il resto, si riporta alla relazione scritta già depositata, che sulla questione dei ricorsi elettorali fondati sulla clausola del 3 per cento, recita:
"Due sono le questioni di diritto su cui ruota la controversia interpretativa attivata dai ricorsi Intini e Valente.
Da un lato, ci si chiede se il "senso fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse", per richiamare l’espressione propria dell’art. 12, comma primo, delle preleggi, sia univocamente nel senso di includere - tra le liste coalizzate ammesse al riparto dei seggi nelle circoscrizioni senatoriali regionali, in tutte le fattispecie previste dall'art. 17 del d. lgs. n. 533 del 1993 - sia quelle che abbiano superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validi espressi, sia quelle che non l’abbiano superata. Benché la memoria Luciani sostenga che vi sono elementi letterali a sostegno della posizione del senatore Piglionica, poi è essa stessa che incentra buona parte della sua confutazione del ricorso Intini su argomenti logico-sistematici, in tutta la varietà interpretativa di questa accezione: vi si rinvengono sia forme di interpretazione sistematica secondo l’ipotesi della costanza terminologica del legislatore (secondo cui ad una disposizione si deve attribuire il significato corrispondente agli usi linguistici del legislatore), sia forme di interpretazione teleologica o funzionale (secondo cui ad una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dalla ratio o scopo oggettivo della disposizione stessa), sia forme di interpretazione teleologico-sistematica (secondo cui ad una disposizione si deve attribuire il significato suggerito dalla pertinente norma finale, esplicita o implicita, dell’istituto, settore, o sotto-settore a cui la disposizione appartiene).
Dall’altro lato, ci si chiede se occorra che l’interpretazione letterale sia comunque non univoca, per pretendersene un collegamento al criterio "della intenzione del legislatore" (con connessi cascami ermeneutici di tipo teleologico o logico-sistematico). Infatti se l’interpretazioneletterale della norma è inequivocabile, non si vede per quale ragione essa debba essere ignorata, a beneficio di una interpretazione sistematica più o meno aderente: in tal senso s’è espressa Cass. Civ., Sez. lav., 7 luglio 1998, n. 6605, secondo cui "in tema di interpretazione della legge, [...] è fondamentale canone di ermeneutica, sancito dall'art. 12 delle preleggi, che la norma giuridica deve essere interpretata innanzi tutto e principalmente dal punto di vista letterale, non potendosi al testo "attribuire altro senso se non quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"; di poi, sempre che tale significato non sia già tanto chiaro ed univoco da rifiutare una diversa e contrastante interpretazione, si deve ricorrere al criterio logico" (corsivo aggiunto).
Il parere Luciani sostiene che per la Suprema Corte, nel caso in cui "l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo", il criterio ermeneutico logico-teleologico ben può "assumere rilievo prevalente rispetto all’interpretazione letterale" (così, Cass. Civ., Sez. I, 6 aprile 2001, n. 5128, in Mass. Giur. it., 2001, che espressamente richiama e conferma la precedente Cass. Civ., 13 aprile 1996, n. 3495); ma la statuizione della Cassazione da ultimo richiamata, in realtà, riceve precipua delimitazione ad opera di Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2005, n. 10874, secondo cui "non è [...] consentito all'interprete correggere la norma, nel significato tecnico giuridico proprio delle espressioni che la compongono, nell'ipotesi in cui ritenga che l'effetto giuridico che ne deriva sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma è intesa (Cass. 13 aprile 1996, n. 3495. Analogamente, Cass. 17 novembre 1993, n. 11359, tra le altre)". In altri termini, "il criterio di interpretazione teleologica, previsto dall'art. 12 delle preleggi, può assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione di legge sia incompatibile con il sistema normativo" (Cass. civ., Sez. III, 23 maggio 2005, n. 10874, in Mass. Giur. it., 2005).
Una tale incompatibilità si riscontra senz’altro nel caso di specie: il testo va letto non identificando singole espressioni ma, riportandole nel loro contesto: il singolo tratto acquista significato concettuale solo all’interno del disegno, cioè del contesto per cui un certo segno, una certa parola assume un valore specifico. L’interpretazione sistematica e logica può essere desunta direttamente dal testo della legge, anche con l’ausilio del criterio storico-ricostruttivo, per comprendere quale sia la ratio, la ragione del disegno complessivo.
Non può essere un caso che, in sede di redazione delle liste elettorali, tutti i competitori abbiano inteso la soglia del 3 per cento come cogente, tanto da mettere in campo accorpamenti tra soggetti politici diversi, pur di evitare il rischio di non essere rappresentati in Parlamento. Tale linea di condotta non ha visto eccezioni, neppure nelle regioni "a rischio" di mancato superamento del 55 per cento da parte della coalizione favorita: ciò non può che dimostrare come tutti avessero letto la legge come fonte di esclusione – in qualsiasi caso – dei competitori che non avessero superato il 3 per cento dei voti validi a livello regionale.
Tale conclusione è supportata dal tenore letterale e sistematico della legge elettorale, come modificata nel 2005: le operazioni descritte all’articolo 16 costituiscono la logica premessa delle attuazioni previste dall’articolo 17. Nel primo dei due articoli, la legge opera una delimitazione di campo, affidando all’ufficio elettorale regionale il compito di verificare i voti complessivamente ottenuti da ciascuna delle liste partecipanti, e, quando queste ultime sono tra loro collegate, calcolando una "cifra elettorale di coalizione", che corrisponde alla somma delle cifre elettorali di tutte le liste che la compongono. Sulla base del totale generale dei voti validi espressi nella regione, l’ufficio individua poi le coalizioni o le liste isolate che hanno diritto a partecipare alla ripartizione iniziale dei seggi: quelle, cioè, che superano lo standard di rappresentatività richiesto (un quinto dei voti regionali per le coalizioni, l’8 per cento per le liste isolate o singolarmente ammesse). L’articolo 17, poi, regola l’effettiva ripartizione dei seggi senatoriali della regione, che si svolge in due fasi successive: nella prima, la ripartizione dei seggi avviene tra le coalizioni, complessivamente considerate (nell’espressione "coalizione" faccio rientrare ovviamente, per comodità espositiva, anche liste isolate o singolarmente ammesse: quelle che la dottrina definisce coalizioni "mono-lista"). Nella seconda fase, si procede alla ripartizione interna dei seggi conquistati da ciascuna coalizione, tra le liste componenti.
Quando la legge delimita il campo dei partecipanti alla assegnazione iniziale dei seggi, ammette le coalizioni di liste "che abbiano conseguito almeno il 20 per cento dei voti validi espressi e che contengano almeno una lista collegata che abbia conseguito sul piano regionale almeno il 3 per cento". Il legislatore non ritiene sufficiente, per l’ammissione di una coalizione al riparto dei seggi, solo il conseguimento del 20 per cento dei voti regionali: la ragione è che i seggi ottenuti dalla coalizione potrebbero, al limite, essere assegnati ad una soltanto delle liste che la compongono; ma, in tal caso, si richiede uno standard minimo di consenso, pari al 3 per cento.
Per i seggi delle coalizioni si deve procedere, poi, alla successiva assegnazione interna: è quanto regolato, rispettivamente, al comma 3 e al comma 6 dello stesso articolo 17. La diversa formulazione letterale dei due commi non deve però far ritenere che il legislatore abbia voluto dar luogo a fattispecie che seguono logiche distinte. Nel primo caso, quello in cui è stata naturalmente raggiunta la quota di maggioranza prevista, la legge disciplina molto puntualmente la suddivisione interna dei seggi, introducendo per la prima volta il concetto di "liste ammesse", riferito, coerentemente con la condizione precedentemente prevista per l’ammissione delle coalizioni, alle "liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale – cioè, dell’intera regione – almeno il 3 per cento dei voti validi espressi". Nel secondo caso, il riferimento esplicito al "3 per cento" non compare, ma si prescrive che, per il calcolo del quoziente necessario alla ripartizione dei seggi, si divida il totale delle cifre elettorali delle "liste ammesse" per il numero dei seggi assegnati alla coalizione.
La legge n. 270 del 2005 usa il sintagma "liste collegate" quando vuole riferirsi a tutte le liste che fanno parte della coalizione. Ma poi, nella fase successiva di riparto interno dei seggi collettivamente ottenuti dalle coalizioni, essa utilizza un’altra espressione: non liste collegate, ma "liste ammesse"; quando questo termine viene preliminarmente definito, è proprio con riferimento al raggiungimento della soglia del 3 per cento. Peraltro, "liste ammesse" è uno di quei casi semantici che richiamano un contrario: a liste ammesse corrispondono liste escluse, all’interno, appunto, di una medesima coalizione.
Il raffronto tra il comma 6 ed il comma 3 dell’articolo 17 perciò evidenzia che, laddove il legislatore ha espressamente richiamato l'applicazione della soglia del 3%, ha testualmente affermato che "nell'ambito di ciascuna coalizione di liste collegate di cui all'art, 16 comma 1, lettera b), numero 1), le liste che abbiano conseguito sul piano circoscrizionale almeno il 3 per cento dei voti validi espressi". Di contro, la norma in esame (comma 6), ove non è ripetuto il richiamo alla detta soglia di ammissione, ha inequivocabilmente richiamato la diversa espressione "liste ammesse". Unico requisito per "l'ammissione" della lista è quindi il detto superamento della soglia.
Del resto, in base ad un'interpretazione sistematica del testo dell'art. 17, comma 6, del D. Lgs. n. 533/1993, così come novellato dalla legge n. 270/2005, lo sbarramento è stato correttamente ritenuto applicabile anche nel caso di attribuzione del premio di maggioranza. L’opposta interpretazione risulta evidentemente infondata: ragionando diversamente, si darebbe vita ad evidenti ed irragionevoli sperequazioni tra le Regioni in cui una delle due coalizioni ha raggiunto il premio di maggioranza e le altre in cui tale soglia non è stata raggiunta. In definitiva, un'interpretazione costituzionalmente orientata imporrebbe di applicare rigorosamente il medesimo criterio selettivo, in presenza di identità di presupposti, a garanzia dell'uniformità del sistema elettorale che esclude pacificamente dal riparto le liste "sotto soglia" sia per la Camera, che per il Senato.
Le contestazioni mosse dai ricorrenti avverso l’elezione dei Senatori eletti in tale circoscrizione ineriscono alla pretesa invalidità della procedura seguita per la ripartizione dei seggi tra le liste della coalizione che nelle circoscrizione senatoriale regionale di riferimento, abbia conseguito il maggior numero di voti validi, senza tuttavia conseguire il 55% dei seggi in sede di attribuzione provvisoria. Ebbene, ad avviso dei ricorrenti, in questo caso (disciplinato dalla fattispecie di cui all’art. 17, comma 6, d.lgs. 533/1993, come modificato dalla legge 270 del 2005) la ripartizione dei seggi tra le liste di tale coalizione, avrebbe dovuto estendersi anche alle liste che non abbiano superato la soglia di sbarramento del 3% dei voti validamente espressi, non operando in tale ipotesi la preclusione di cui al comma 3 dell’art. 17, relativa al caso in cui la coalizione di liste collegate consegua, nella circoscrizione regionale di riferimento, almeno il 55% dei voti validamente espressi.
In favore della tesi sostenuta dai ricorrenti militerebbero invero le autorevoli argomentazioni proposte dai Professori Giuliano Vassalli, Fulco Lanchester, Mario Patrono (sentiti peraltro in audizione), Michele Ainis. Nei pareri resi dai suddetti Professori, la tesi sostenuta dai ricorrenti è ritenuta preferibile sulla base di diverse argomentazioni. In questa prospettiva si richiama in primo luogo l’esigenza di un’interpretazione letterale (secondo il senso "fatto palese dalle parole secondo la co
IO in qualità di deputato assolutamento avrei votato contro! :lol:
... ihhhhhhhhhhhhh
nel caso... non è il caso, anche se lo sarebbe, di scomodare il dottor Freud evocando il piacere infantile della fase sadico-anale di questi mai-senatori che si fan male da soli e godono pure...
I «senatori esclusi»: «Noi avremmo votato per il governo»
• da La Stampa del 23 gennaio 2008, pag. 4
I «senatori esclusi» esprimono voto di fiducia al Governo Prodi. Rita Bernardini, Carmelo Conte, Gerardo Labellarte, Maria Rosaria Manieri, Dante Merlonghi, Marco Pannella e Giovanni Valente, in una dichiarazione di voto «virtuale», assicurano che, se avessero avuto il proprio seggio in Senato tra quelli contestati e respinti ieri dalla giunta per le elezioni, avrebbero assicurato il proprio «sì» a Prodi. «Noi sottoscritti, Senatori della Repubblica - si legge in una nota - dichiariamo che, qualora avessimo potuto esercitare i nostri diritti di eletti in occasione del dibattito sulla fiducia al Governo Prodi, avremmo partecipato al voto esprimendo il nostro sì».
Seggi contestati/La giunta delle elezioni del Senato, a larghissima maggioranza, ha rigettato tutti e 9 i ricorsi
• da Liberazione del 22 gennaio 2008, pag. 2
La Giunta delle elezioni del Senato ha rigettato tutti e nove i ricorsi sui seggi contestati. Lo ha riferito Roberto Manzione al termine della riunione. La decisione presa dalla Giunta del Senato è definitiva, ha spiegato Manzione, e l'aula dovrà procedere ad una «mera comunicazione» prendendo atto di quanto deciso dalla giunta. I ricorsi sui seggi contestati erano stati presentati da Rosa nel Pugno, Idv, Verdi, Nuovo Psi, Udc e investivano cinque regioni: Piemonte, Lazio, Campania, Puglia e Liguria. La vicenda si trascina dall'inizio della legislatura. La Giunta per le elezioni di Palazzo Madama ha detto quindi la parola decisiva, prima del voto finale che spetterà all'aula a scrutinio segreto. Una decisione che, per la sua valenza numerica, potrà influire sui delicati equilibri su cui si regge l'esigua maggioranza a Palazzo Madama. Se tutti i ricorsi fossero stati accolti, il centrosinistra avrebbe potuto avere tre senatori in più rispetto a oggi. Con il voto di questo pomeriggio vengono così confermati i senatori dell'Unione Pietro Larizza, Lorenzo Ria, Donato Piglionica, Sabina Rossa, Olimpia Vano e Luigi Zanda. Rimangono in carica anche Franco Turigliatto (al suo posto sarebbe dovuto entrare proprio Pannella) Gennaro Coronella (An) e Cosimo Izzo (Fi). Ma questo voto provoca una coda polemica. Durissimo l'escluso eccellente, Marco Pannella che vede il Vaticano dietro la volontà di tenere i Radicali fuori dal Senato: «La nostra eliminazione dal Senato - attacca - è la prova del nove per accreditarsi e guadagnare fiducia del Vaticano. La partitocrazia, destra e sinistra, non rubano più il denaro e le cose materiali perché appartengono già a loro. Adesso hanno il bisogno di rubare i beni immateriali, la legge. Non è che si sono venduti l'anima, è che - conclude il leader radicale - ormai non hanno più l'anima». Polemico anche Roberto Manzione (Ud), uno dei relatori sui seggi contestati, che parla esplicitamente di «casta che ha protetto se stessa».
Rigettati i ricorsi per i seggi contesi
• da La Repubblica del 22 gennaio 2008, pag. 6
La composizione del Senato non cambia e i rapporti d i forza fra maggioranza e opposizione restano immutati. La Giunta delle Elezioni del Senato, a larghissima maggioranza, ha infatti rigettato in modo definitivo tutti e nove i ricorsi sui seggi contestati. Adesso la parola passa all'aula che dovrebbe confermare la decisione della Giunta. Il voto di ieri ha confermato i senatori dell'Unione Pietro Larizza, Lorenzo Ria, Donato Piglionica, Sabina Rossa, Olimpia Vano e Luigi Zanda. Rimangono in carica anche Franco Turigliatto, Gennaro Coronella (An) e Cosimo Izzo (Fi). La decisione ha suscitato le proteste di Marco Pannella che sarebbe subentrato a Turigliatto. «La nostra eliminazione dal Senato — ha detto il leader radicale — è la prova del nove per accreditarsi e guadagnare fiducia del Vaticano».
Fallisce il blitz al Senato, Radicali restano fuori.
• da Il Tempo del 22 gennaio 2008, pag. 3
A Palazzo Madama tutto resta com'è. Marco Pannella non diventerà senatore. La Giunta delle Elezioni del Senato, a larghissima maggioranza, come ampiamente previsto, ha rigettato tutti e nove i ricorsi sui seggi contestati, stavolta in modo definitivo. A questo punto l'Aula si limiterà a prendere atto di quanto deciso dalla Giunta, confermando l'attuale assegnazione dei seggi. La decisione di ieri pone così fine ad una questione che si trascina dall’inizio della legislatura. Da ricordare che i ricorsi erano stati presentati da Rosa nel Pugno, Idv, Verdi, Nuovo Psi, Udc, e che investivano cinque regioni: Piemonte, Lazio, Campania, Puglia e Liguria. Con il voto di ieri pomeriggio vengono così confermati i senatori dell'Unione Pietro Larizza, Lorenzo Ria, Donato Piglionica, Sabina Rossa, Olimpia Vano e Luigi Zanda. Rimangono in carica anche Franco Turigliatto (al suo posto sarebbe dovuto entrare proprio Pannella), Gennaro Coronella (An) e Cosimo Izzo (Fi). Durissimo l'escluso eccellente, Marco Pannella: «La nostra eliminazione dal Senato - attacca - è la prova del nove per accreditarsi e guadagnare fiducia del Vaticano. La partitocrazia, destra e sinistra, non rubano più il denaro e le cose materiali perché appartengono già a loro. Adesso hanno il bisogno di rubare i beni immateriali, la legge». Polemico anche Roberto Manzione (Ud), uno dei relatori sui seggi contestati, che parla esplicitamente di «casta che ha protetto se stessa». Il leader socialista Enrico Boselli annuncia appello alla Consulta: «Siamo di fronte a una decisione che viola apertamente le norme elettorali. Non c'era alcuna interpretazione da fare, ma solo da applicare la legge alla lettera».
La Giunta rigetta tutti i ricorsi
• da Il Sole 24 Ore del 22 gennaio 2008, pag. 11
Situazione immutata per i seggi di Palazzo Madama. Lo ha deciso la Giunta delle Elezioni del Senato, che a larghissima maggioranza, ha rigettato tutti e nove i ricorsi sui seggi contestati, stavolta in modo definitivo. A questo punto l'aula si limiterà a prendere atto di quanto deciso dalla Giunta. I ricorsi erano stati presentati dalla Rosa nel Pugno, Idv, Verdi, Nuovo Psi, Udc e investono cinque regioni: Piemonte, Lazio, Campania, Puglia e Liguria. Durissima la reazione del leader radicale, Marco Pannella: «La nostra eliminazione dal Senato è la prova per accreditarsi e guadagnare la fiducia del Vaticano».