RADICALI A FAVORE DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE SUI REATI SESSUALI

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Reati sessuali, Bernardini: Ineccepibile la sentenza della Consulta. Spetta alla pena e non al carcere preventivo la funzione di ridurre l'allarme sociale provocato da certi delitti

 

      22 luglio 2010

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  • Dichiarazione di Rita Bernardini, deputato radicale eletto nelle liste del PD, membro della Commissione Giustizia della Camera
 
«Trovo ineccepibile la sentenza con la quale la Consulta ha dichiarato incompatibile con i nostri principi costituzionali la norma che prevede il carcere preventivo obbligatorio per chi è accusato di violenza sessuale. Ricordo infatti che già durante l'approvazione del decreto legge contenente misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, intervenni in Aula manifestando la mia netta contrarietà  a qualsiasi forma di custodia cautelare obbligatoria la cui imposizione fosse dettata dalla legge sulla base del solo titolo di reato. Definii quella scelta palesemente illegittima in quanto toglieva al giudice il potere di valutare, caso per caso, se la custodia cautelare in carcere fosse necessaria ed in quale misura, e ciò sulla base di una valutazione a priori fatta dal legislatore, secondo la quale chiunque è accusato di aver commesso un determinato reato debba essere, per ciò stesso, al massimo grado di pericolosità sociale. La sentenza di oggi della Corte Costituzionale conferma il mio giudizio di ieri. Al Ministro Carfagna, che ha duramente criticato la decisione adottata dai giudici costituzionali, ricordo che anche la persona accusata di un reato di violenza sessuale è presunto innocente fino a sentenza definitiva, proprio come qualsiasi altro cittadino, e che legiferare in reazione a pur comprensibili reazioni dell'opinione pubblica, ovvero sulla base di episodi di piazza, rappresenta sempre una grave regressione della democrazia. Peraltro, come scritto nella mozione sulle carceri approvata dalla Camera dei Deputati, l'abuso della carcerazione preventiva rappresenta una delle principali distorsioni della nostra giustizia penale e dell'attuale sovraffollamento carcerario, per cui il legislatore farebbe bene ad intervenire limitandone l'applicazione solo ove assolutamente necessario, proprio come previsto in ogni Stato di Diritto degno di questo nome, e non certo per saziare quella sete di giustizialismo e di vendetta spesso alimentati da vere e proprie forme di gogna mediatica.»

PAROLE SANTE! Io stesso, per molto tempo avevo protestato contro l'uso esagerato della "custodia cautelare" (in realtà: carcerazione preventiva). Questo uso e "abuso" della carcerazione preventiva è alla base del sovraffollamento delle carceri e spesso, direi nel 90% dei casi, NON è necessario usare la carcerazione. La Carfagna -ex-soubrette- dimentica che fino a sentenza DEFINITIVA la persona è considerata "innocente" e quindi si deve essere prudenti prima di emanare un ordine di carcerazione; spesso poi, nei casi di pedofilia (io ne so qualcosa in merito..) le accuse dei minori non sono autentiche ma "pilotate" e/o "guidate" dai genitori e/o dagli avvocati. Se poi si aggiunge l'incompetenza degli assistenti sociali e l'inaffidabiltà degli interrogatori fatti ai minori da sedicenti psicologi si capisce come sia molto pericoloso ordinare una carcerazione preventiva solo sulla base di dichiarazioni rese dai minori. Nulla vieta di svolgere indagini ma bisogna tenere conto che l'esperienza del carcere deve essere inflitta solo quando non esistono veramente alternative, e di alternative oggi ce ne sarebbero: arresti domiciliari, braccialetto elettronico,  obbligo di dimora e obbligo di firma. Solo nel caso che l'indiziato non ottemperi agli obblighi potrebbe essere incarcerato (si tenga conto che la persona incarcerata può anche perdere il posto di lavoro). Quindi: prudenza, prudenza e ancora prudenza. Bene ha fatto la Corte Costituzionale a rilevare l'incostituzionalità di alcuni articoli che penalizzavano certe categorie di reati. Bene ha fatto la Bernardini a ricordare che spesso dietro una custodia cautelare si nasconde una gogna mediatica.

William (non verificato)

La Consulta e la sentenza sui reati sessuali

A farne le spese, stavolta, è stata la Corte costituzionale. Di un certo modo di leggere le sentenze che ne sfigura i contenuti per farsi interprete di un sentimento o, non so se peggio, un’ideologia.

I titolisti si sono sbizzariti, rincorrendo la sintesi più infelice:

Tappeto rosso per stupratori e pedofili (Il Tempo)

Per violenza sessuale il carcere non è più necessario (Il Giornale)

Quella sentenza sullo stupro che umilia le donne (Il Giornale)

La pronuncia che ha acceso la fantasia dei mezzi di informazione, suscitando le consuete scomposte reazioni del mondo della politica, è la n. 265/2010: la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 275, comma 3, secondo e terzo periodo, del codice di procedura penale, come modificato dall’art. 2 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 600-bis, primo comma, 609-bis e 609-quater del codice penale, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, l’ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure.

Inutile dire che, ad eccezione di pochi assennati interventi, i commenti pubblicati all’indomani del deposito della sentenza si sono per lo più contraddistinti per assoluta superficialità, e, in taluni casi, hanno tradito chiari intenti strumentali, spingendosi al punto da attribuire ai giudici costituzionali finalità del tutto estranee alle funzioni che essi sono chiamati a svolgere e travisare completamente il senso e la portata dello scrutinio di costituzionalità: secondo il Ministro delle Pari Opportunità, Mara Carfagna, l’intervento della Corte è giustificazionista, lontano dal sentire dei cittadini, e, purtroppo, ci allontana, sebbene di poco, dalla strada verso il rigore e la tolleranza zero contro i crimini sessuali che questa maggioranza ha intrapreso sin dall’inizio della legislatura.

Una lettura più seria della sentenza della Corte costituzionale (e delle ordinanze di rimessione) elimina ogni dubbio circa il fatto che la stessa, in alcun modo, possa costituire privilegi o trattamenti di favore per le categorie di soggetti individuati dalla norma censurata.

Tanto per dire, non impedisce comunque l’applicazione della misura cautelare in carcere, né stende tappeti rossi a chicchessia.

Tre i parametri costituzionali evocati:

la norma impugnata viola, in parte qua, sia l’art. 3 Cost., per l’ingiustificata parificazione dei procedimenti relativi ai delitti in questione a quelli concernenti i delitti di mafia nonché per l’irrazionale assoggettamento ad un medesimo regime cautelare delle diverse ipotesi concrete riconducibili ai paradigmi punitivi considerati; sia l’art. 13, primo comma, Cost., quale referente fondamentale del regime ordinario delle misure cautelari privative della libertà personale; sia, infine, l’art. 27, secondo comma, Cost., in quanto attribuisce alla coercizione processuale tratti funzionali tipici della pena.

La nuova disciplina pone in «crisi», secondo i Giudici rimettenti, i principi di adeguatezza e graduazione che, in via generale, regolano l’esercizio del potere cautelare, rovesciando la logica del «minore sacrificio necessario» sottostante alla formulazione originaria dell’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., in forza della quale è conferito ordinariamente al giudice della cautela il potere-dovere di distinguere i diversi fatti riconducibili alla medesima figura di reato e la differente intensità delle esigenze di tutela, ai fini della scelta della misura meglio rispondente al caso concreto.

E’ vero che la Corte costituzionale ha in precedenza reputato ragionevoli interventi normativi che, in deroga ai suddetti principi, hanno introdotto presunzioni di adeguatezza nel sistema delle misure cautelari. Ma ciò è avvenuto con riferimento ad iniziative ben delimitate, volte a fronteggiare «emergenze» a carattere straordinario (quelle di contrasto della criminalità di tipo mafioso, la quale, per la complessità della sua struttura e i durevoli vincoli «di appartenenza, radicamento e progettuali» che la connotano, esprime un elevato coefficiente di pericolosità per i valori fondamentali della convivenza civile e dell’ordine democratico).

L’ultima novellazione d’urgenza estende l’ambito di applicazione della disciplina eccezionale a procedimenti aventi ad oggetto numerosi altri reati, anche eterogenei tra loro: per quanto odiosi e riprovevoli, i fatti che integrano i delitti in questione ben possono essere e in effetti spesso sono meramente individuali, e tali, per le loro connotazioni, da non postulare esigenze cautelari affrontabili solo e rigidamente con la massima misura. E, d’altra parte, procedimenti relativi a gravissimi delitti – puniti con pene più severe di quelli che qui vengono in rilievo (taluni addirittura con l’ergastolo) – restano sottratti al regime cautelare speciale.

La stoccata della Consulta: «non è dubitabile, in effetti, che il legislatore possa e debba rendersi interprete dell’acuirsi del sentimento di riprovazione sociale verso determinate forme di criminalità, avvertite dalla generalità dei cittadini come particolarmente odiose e pericolose, quali indiscutibilmente sono quelle considerate. Ma a tale fine deve servirsi degli strumenti appropriati, costituiti dalla comminatoria di pene adeguate, da infliggere all’esito di processi rapidi a chi sia stato riconosciuto responsabile di quei reati; non già da una indebita anticipazione di queste prima di un giudizio di colpevolezza».

L’ultima severa riflessione ci consente di sottolineare l’errore (dettato da ignoranza o da mala fede) insito in certe propalazioni mediatiche: quello di confondere le finalità della custodia preventiva con quelle istituzionali della pena.

Ma non ci aspettiamo che il Ministro Carfagna sappia cogliere il “sottile” distinguo.

William (non verificato)

 

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Consulta: reati sessuali, sì a misure alternative al carcere

Telefono rosa: preoccupate per una decisione che arriva in un momento di violenze fuori controllo contro le donne

21 luglio, 23:58

 reati sessuali, sì a misure alternative al carcere


Consulta: reati sessuali, sì a misure alternative al carcere

ROMA - Nei procedimenti per violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e prostituzione minorile il giudice non e' piu' obbligato a disporre o a mantenere la custodia in carcere dell'indagato, ma puo' applicare misure cautelari alternative se vengono raccolti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari siano comunque soddisfatte. Lo ha stabilito la Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimita' costituzionale dell'articolo 275 del codice di procedura penale. A partire dal 2009, con l'approvazione da parte del Parlamento della legge di contrasto alla violenza sessuale - nata sulla base di un diffuso allarme sociale legato alla recrudescenza di episodi di aggressioni alle donne - non era consentito al giudice (salvo che non vi fossero esigenze cautelari) di applicare, per i tre delitti sessuali al vaglio della Corte Costituzionale, misure cautelari diverse e meno afflittive della custodia in carcere alla persona raggiunta da gravi indizi di colpevolezza. La Consulta ha ora ritenuto la norma in contrasto con gli articoli 3 (uguaglianza davanti alla legge), 13 (libertà personale) e 27 (funzione della pena) della Costituzione e ha detto sì alle alternative al carcere "nell'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfate con altre misure".

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Se fosse onesta lo applicherebbe anche a Scajola che non è neppure accusato, esiste solo una circostanza in cui ha comprato una casa a un ottimo prezzo. In senso lato sono garantista ma con qualche precauzione, ad esempio eviterei di lasciare in libertà uno accusato di stupro minorile vicino a casa della vittima, un soggiorno obbligato di un centinaio di chilometri e l'obbligo di arrivare a sentenza entro poche settimane mi pare la soluzione migliore.

William (non verificato)

Garoglio, non è detto che una persona accusata di supro sia poi effettivamente colpevole. Ci sono centinaia di casi in cui la "vittima" (sia minorenne che maggiorenne) ha mentito. Il problema di base, al di là del tipo di reato commesso, è l'uso DISINVOLTO che si fa della "custodia cautelare" fino ad abusarne....Quindi, ad una persona accusata di un reato -qualsiasi esso sia- si DEVE presumere che sia innocente. Invece avviene esattamente il contrario, fino ad arrivare al paradosso che è l'imputato a dover dimostrare di essere innocente invece il PM a dimostrare che sia colpevole. Che poi un imputato abiti o meno vicino a una "presunta" vittima non cambia le cose. Oggi, per fortuna, abbiamo molti più mezzi per dimostrare una colpevolezza in un caso di stupro (ad esempio il test del DNA) e quindi sarebbe anche molto più facile disbrigare le cose in tempi brevi. Invece no! La lentezza della giustizia in Italia è nota, la carenza di organici, la difficoltà di eseguire certi rilievi dovuta a scarsità del personale etc porta poi l'imputato -presunto innocente- a farsi settimane, mesi e anche anni di custodia cautelare...Poi magari viene discolpato. Intanto ha affollato il carcere. Mi sono sempre chiesto perchè non esiste una struttura o misura alternativa al carcere durante il periodo delle indagini dove sistemare l'imputato. Il carcere dovrebbe essere vissuto SOLO in espiazione di pena dopo condanna definitiva....