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Tra vignette e reportage: ecco il terzo numero del giornale di Ecpat
Bambini in saldo. Il loro sorriso è venduto per poco. La copertina del numero 3 del giornale di ECPAT è disegnata da Vauro. Lui, dalla parte dei bambini, racconta in un'intervista la guerra silenziosa delle vittime di abusi sessuali.
Silenzioso come il reportage dalla Colombia che rivive la notte più buia di una bimba prostituta di 13 anni. Un editoriale di Marco Scarpati che spiega chi sono i pedofili e la presentazione di un corso sul turismo sessuale con minori. Infine, come da una zolla di terreno possa rinascere il fiore della speranza in Sud Africa.
"Se vogliamo difendere meglio i bambini, se vogliamo farli crescere con una sessualità serena e felice, dobbiamo imparare a studiare meglio i pericoli che devono affrontare". Sono le parole che chiudono l'editoriale del Presidente di ECPAT Italia Marco Scarpati.
Chi sono i pedofili? la risposta potrebbe sembrare banale e invece ECPAT sceglie di aprire così questo numero. Chi sono i pedofili? ci chiede e si chiede Scarpati. Definizioni giuridiche e norme in materia spesso non bastano a definire il "tipo" del pedofilo. "Il pedofilo non ha quasi mai un volto impresentabile", scrive ancora Scarpati, ecco perché la prima arma per difenderci e difendere i bambini dagli abusi è la consapevolezza.
L'ignoranza invece, quella che vuole, ad esempio, i pedofili tutti omosessuali, crea solo un terreno fertile alle mistificazioni e alle paure popolari.
In questo numero, ancora, legata a filo doppio con la domanda iniziale del nostro presidente, una risposta può essere quella del corso organizzato da ECPAT : "Cos'è il turismo sessuale con minori? Come aiutarci?". Il corso, interattivo e completamente in italiano,
Il turista inglese ha commesso diversi stupri in India
Pedofilia: ergastolo a un 54.enne
13 dic 2010 14:19
NEW DELHI - Un turista inglese è stato condannato all'ergastolo da un tribunale in Gran Bretagna per atti di pedofilia, tra cui lo stupro di una bambina indiana di 9 anni che ha filmato e messo su internet. Lo riporta oggi il quotidiano The Times of India. Barry McCloud, 54.enne reo confesso, era solito trascorrere l'inverno nella famosa località turistica indiana di Goa, dove tra il 2005 e il 2007 avrebbe commesso gli abusi su diverse bambine provenienti da povere famiglie delle baraccopoli della città di Margao. Una delle vittime, rintracciata dalla polizia indiana, ha ammesso che «lo zio Mac spesso le chiedeva di ballare nuda». La testimonianza è stata poi consegnata alla corte di inglese St Albans Crown, dove si è svolto il processo.
Il caso era venuto alla luce nel 2007 quanto la polizia inglese, in un'indagine contro la pedofilia online, aveva arrestato McCloud e sequestrato il materiale pornografico nel suo computer. Oltre a diverse fotografie, gli investigatori hanno trovato un video della violenza sessuale sulla bambina indiana mentre dormiva. Il britannico aveva promesso alla madre, venditrice ambulante in spiaggia, un aiuto per mandare a scuola l'unico figlio maschio di 11 anni tra sei figli. Con questo proposito faceva spesso visita alla casa delle bambine a cui portava spesso piccoli regali per conquistare la loro amicizia.
“Nessun paese è immune”: queste le parole che, nel 2007, aveva pronunciato Anna Venemann, direttrice generale Unicef, durante il terzo Congresso Mondiale contro gli abusi sui minori di Rio de Janeiro, sottolineando come nessun paese possa chiamarsi fuori dinnanzi a tragedie globali come la pedofilia e l’infantofilia (nuovo filone che coinvolge bambini da pochi giorni a due anni), che sacrificano ogni anni all’incirca 220 milioni di bambini anche in tenerissima età per le perversioni di orchi da tutto il mondo.
Numerose associazioni si muovono sul territorio italiano ed internazionale per combattere questo dramma, sia a livello di web e di turismo sessuale, che a livello di “pedofilia culturale” , ovvero l’apologia strisciante del fenomeno, per cui la pedofilia sarebbe da considerare alla stregua di un qualunque e personale ‘gusto sessuale’, come è accaduto in Olanda, dove il Partito Pedofilo di recente formazione si è sciolto nel marzo 2010 non per decreto giudiziario, ma per non aver raggiunto il quorum. Come a dire, un fenomeno ritenuto lecito e legittimo.
Nel 2010, le cose non accennano a cambiare. E se il recente ‘scandalopedofilia’ che ha visto coinvolte le istituzioni ecclesiastiche cattoliche ha portato alla luce uno degli aspetti di questa piaga (quello legato alle violenze e agli abusi commessi da religiosi), è anche vero che le dimensioni reali di questo fenomeno sono spesso distorte e valutate per difetto, in parte perché la maggioranza degli abusi rimane inconfessata per anni, in parte perché molte vittime vivono il loro inferno in un contesto di turismo sessuale in paesi poveri e degradati dove l’azione delle ong è spesso difficoltosa, e in parte perché una fetta consistente di fenomeni criminosi legati alla pedofilia si muove sul web, rendendosi così al tempo stesso più potente e più difficile da combattere; secondo don Di Noto, fondatore dell’associazione Meter Onlus, ogni giorno centinaia di nuove immagini pedopornografiche vengono prodotte e messe in circolazione, alimentando un mercato che annualmente produce guadagni da capogiro, tra i 2,04 ed i 13,62 miliardi di euro (report 2009 dell’Associazione, www.associazionemeter.org). Negli ultimi 7 anni, l’Associazione ha scoperto 51mila siti pedofili alla portata di tutti, ed altrettanti ne ha scoperti l’Associazione Arcobaleno.
I numeri sono sempre più sconcertanti: dati ONU informano che nel mondo sono 150 milioni le bambine che hanno subito violenza sessuale (14% della popolazione infantile del pianeta), e 75 milioni i bambini (7% della popolazione infantile del pianeta); 2 milioni sono i bambini ridotti in una condizione di schiavitù sessuale, e 200 mila le vittime ogni anno della pedopornografia.
Secondo il dossier ONU 2006, sono soprattutto i paesi del G8, quelli che dovrebbero essere più acculturati e civili, a detenere lo scettro per la compravendita di bambini e bambine, fornendo la maggior parte di aguzzini che poi, tramite pacchetti vacanza in mete esotiche o organizzatisi autonomamente, trovano la soddisfazione alle loro devianze; l’età media del turista pedofilo negli ultimi anni è scesa, aggirandosi attorno ai 25-30 anni: si tratta nella maggior parte dei casi di un buon navigatore in rete, con cultura e reddito medio-alti. Tra i paesi più a rischio di pedoturismo, ci sono Kenya, India, Filippine, Costa Rica, Sudafrica, Repubblica Dominicana, Thailandia e Cambogia.
In questo triste scenario, l’Italia detiene una lugubre quinta posizione, al seguito di USA, Germania, Francia e Australia, con una media di 80mila orchi esportati ogni anno; si classifica invece al primo posto per presenze per quanto riguarda paesi quali il Kenya, la Repubblica Dominicana e la Colombia (fonti Ecpat, End Child Prostitution, Pornography and Trafficking).
Se tuttavia si rimane in patria, la situazione non è certo migliore: ogni anno sono registrati all’incirca 21mila casi di pedofilia in Italia, sebbene anche in questo caso la cifra potrebbe essere molto più alta, considerando che il 90% dei casi avviene nell’ambito familiare, ovvero tra genitori o fratelli, ma anche conoscenti, amici, parenti. Secondo le stime di Telefono Azzurro -che tuttavia, data la discrepanza tra i dati ufficiosi e quelli ufficiali, potrebbero essere non del tutto esatte- la responsabilità è del padre nel 29,4 % dei casi, mentre ricade su altri parenti o conoscenti rispettivamente nel 13,5 % e nel 12,9% dei casi; a seguire, i responsabili possono essere insegnanti o educatori (8,8%) o religiosi (1,2%). A questi dati, si aggiunge, secondo Melita Cavallo, presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, un numero crescente di false denunce, ovvero di denunce di abusi sui figli portate avanti dalle mogli in via di separazione contro il marito, che si concludono in genere con l’assoluzione.
Un quadro a tinte fosche, dunque, che non accenna a migliorare. Il fenomeno è infatti in aumento ogni anno di circa il 10,8 %, e cresce anche il numero di associazioni “culturali” che festeggiano apertamente la giornata dell’ “orgoglio pedofilo”. In Italia, ad oggi, ce ne sono 15.
Dall'Europa un progetto per impedire di viaggiare ai pedofili
EUROPOL, l'Agenzia di polizia europea, ha annunciato ieri la nascita del progetto HAVEN (Halting Europeans Abusing Victims in Every Nation), con lo scopo di combattere con maggiore efficacia la catastrofe dello sfruttamento sessuale dei bambini nei Paesi più poveri del pianeta.
Secondo l'UNICEF, almeno due milioni di bambini poveri sono stati schiavizzati per soddisfare gli istinti sessuali di milioni di pedofili provenienti dai Paesi più ricchi, inclusi quelli europei.
Le statistiche mostrano che i pedofili italiani si collocano al primo posto tra i turisti del sesso e concorrono in misura rilevante ai continui abusi di cui sono vittime bambini anche di soli 6 o 7 anni.
Col progetto HAVEN, EUROPOL assumerà il coordinamento degli sforzi europei per contrastare i crimini dei pedofili europei fuori dal territorio dell'Unione Europea, con lo scopo specifico di impedire ai pedofili europei di viaggiare all'estero.
EUROPOL prevede di implementare un sistema di scambio d'informazioni per monitorare gli spostamenti dei sospetti pedofili e prevenirne i crimini, ma non è ancora chiaro in che modo un simile sistema potrà essere effettivamente realizzato.
E' verosimile che possa essere costituita una banca dati europea con le informazioni personali di coloro che sono stati condannati per reati sessuali contro minorenni.
E' bene comunque ricordare che gli agenti dell'EUROPOL possono oggi svolgere solo una funzione di supporto e coordinamento delle attività delle polizie nazionali: per contro, essi non possono né svolgere indagini né effettuare arresti.
Ancora una volta, anche il lancio del progetto HAVEN lascia l'imbarazzante certezza che la reazione sociale e statale al dramma della pedofilia continua ad essere inaccettabilmente debole.
Un po’ come quando … da poco in carica, l’allora sottosegretario alla Presidenza con delega al turismo Michela Brambilla, convocò con urgenza una conferenza stampa per comunicare la sua decisione di attivare un'iniziativa per combattere lo sfruttamento sessuale dei minori nel turismo.
Non so se ci rimase male, in quell'occasione, quando dopo il suo intervento un imbarazzato collaboratore, a fronte di sguardi perplessi (o allibiti?) dei giornalisti, le sussurrò all'orecchio che il Parlamento aveva già approvato l'apposita legge…
GINEVRA – I maggiori clienti stranieri delle baby
prostitute in Kenia sono italiani. Lo afferma un rapporto dell’Unicef. I
connazionali sono seguiti dai tedeschi (14%) e dagli svizzeri (12%), anche se
la percentuale maggiore (38%) è composta proprio da keniani, ma perché i
locali che lavorano nel settore turistico costringono i minori ad avere
rapporti con loro per poter accedere agli stranieri.
UNA RAGAZZA SU TRE NELLA ZONA COSTIERA – Oltre 15 mila ragazzine tra i
12 e i 18 anni si prostituiscono, anche se non abitualmente, nella zona
costiera del Kenya dove è maggiore l’afflusso di turisti, in cambio di soldi
o regali. Il fenomeno, si afferma nello studio realizzato dall’Agenzia
dell’Onu per la protezione dell’infanzia e dal governo di Nairobi, riguarda
il 30% delle adolescenti che vivono nell’area. La prostituzione è la
principale attività per 2-3 mila ragazzi e ragazze che vivono nella zona
della costa.
UNICEF: «TOLLERANZA ZERO» – «È inaccettabile. L’Unicef ritiene che è
venuto il momento per imporre la tolleranza zero, in particolare per ciò che
riguarda le violenze sessuali nei confronti dei minori», ha dichiarato il
portavoce dell’organizzazione Michael Bociurkiw. Secondo l’Unicef è
necessario porre fine alla tolleranza culturale nei confronti della
prostituzione minorile nelle zone turistiche del Kenia. Lo studio afferma che
un’altissima percentuale, pari al 75%, delle persone coinvolte nell’attività
turistica accetta l’idea della prostituzione minorile femminile, e il 60%
pensa lo stesso di quella maschile. «I minori sono spesso costretti ad avere
rapporti sessuali con keniani – addetti alla spiaggia, personale dei bar,
camerieri – per avere accesso ai turisti», denuncia il rapporto dell’Unicef
che lancia un appello alle autorità del Kenia, alla società civile e
all’industria turistica a unire i rispettivi sforzi per lottare contro il
fenomeno della prostituzione infantile.
Il Messico è il paese dove si registra la maggiore prostituzione infantile in America Latina. Lo sfruttamento sessuale di minori sarebbe un fenomeno addirittura paragonabile alla Thailandia, da sempre paradiso della pedofilia a livello mondiale.
Città del Messico – Il Messico si è trasformato in un paradiso per la pedofilia. Lo sfruttamento sessuale infantile occupa nel paese il secondo posto per generazione di introiti nella classifica dei delitti, dietro solo al narcotraffico e precedendo il commercio di armi. Un giro d’affari stimato attorno ai 24 milioni di dollari l’anno secondo l’ONG “Infancia Comun”. Per produzione di materiale pornografico destinato alla pedofilia il Messico occupa addirittura il secondo posto mondiale subito dopo la Thailandia. Un fenomeno che trascurato dalle autorità politiche e dalle forze dell’ordine si è convertito oggi in piaga sociale.
Molto meno pubblicizzati del narcotraffico e dei sequestri di persona, la pedofilia e lo sfruttamento sessuale minorile sono però flagelli altrettanto diffusi nel paese e cresciuti esponenzialmente negli ultimi anni grazie alla corruzione e alla impunità.
Una delle “zone di tolleranza” più famose, dove la prostituzione infantile si pratica alla luce del sole, è “La Merced”, un quartiere del centro storico di Città del Messico. In qualsiasi giorno e a qualsiasi ora si passi in questo quartiere non si può non accorgersi dell’enorme giro di prostituzione infantile che si svolge sotto gli occhi e sotto l’indifferenza delle autorità.
Lo sfruttamento sessuale di minori oltre ad essere una violazione di diritti umani è considerata la forma più estrema di violenza sui minori. Spesso è il risultato di maltrattamenti ricevuti nel nucleo familiare, altro fenomeno molto diffuso in Messico. Non sorprende infatti che prostituzione minorile, lavoro minorile e violenza familiare siano enormi problemi per la società messicana e come siano tutti correlati tra loro. Invece può spaventare come questi siano completamente ignorati dalla politica (in nessun programma di nessun partito si menzionano questi temi) e ancora peggio da buona parte della società civile.
Eppure anche il Messico è obbligato a compiere con i trattati internazionali che proteggono e danno garanzie all’infanzia, come la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e la Convenzione di Palermo (contro la tratta internazionale di persone). In realtà però queste normative internazionali sono completamente ignorate e in nessun caso applicate a causa dell’inesistente armonizzazione delle leggi federali, statali e municipali con quelle internazionali.
Per le leggi federali, infatti, bambini ed adolescenti sino ai 18 anni non sono considerati soggetti di diritto davanti alla legge, non possono quindi denunciare sfruttamenti sessuali se non accompagnati da un genitore o da un tutore che spesso sono gli stessi autori degli abusi.
Città del Messico quindi “capitale internazionale delle pedofilia”, ma non solo, anche a Tijuana e nei centri turistici più importanti è ormai diffuso lo sfruttamento sessuale dei minori tra l’indifferenza e l’impunità. Il problema coinvolge senza dubbio anche altri paesi in America Latina, tra tutti: Brasile, Costa Rica e Cuba. Con una sostanziale differenza però: la cultura della denuncia. In Brasile ogni anno si registrano più di 14mila denuncie legate a questo delitto, in Messico invece quasi non si registrano quasi apertura d’indagini. Nel 2006 a Città del Messico sono state solo 6 le denunce che sono riuscite a superare le barriere della corruzione che protegge i colpevoli.
Discorso del Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna
Rivolgo a voi tutti un caloroso benvenuto, a nome del Governo italiano e mio personale. E’ per me un onore aprire ufficialmente i lavori di presentazione per il lancio della campagna organizzata dal Consiglio d’Europa per combattere la violenza sessuale sui minori, dinnanzi ad un pubblico così autorevole, unito dalla comune volontà di impegnarsi a tutela dei bambini.
Signor Presidente della Repubblica, Eccellenze,
Stimati colleghi, Signore e Signori,
Vorrei innanzitutto ringraziare il Capo dello Stato, il Presidente Giorgio Napolitano, per averci voluto onorare della Sua presenza e, soprattutto, per aver sempre dimostrato una grande attenzione per le tematiche afferenti la protezione dei diritti dei fanciulli.
Vorrei inoltre ringraziare il vice segretario generale del Consiglio d’Europa, madame Maud de Boer-Buquicchio, per aver contribuito alla scelta dell’Italia come Paese ospite del lancio della campagna internazionale per combattere la violenza sessuale sui minori, che rappresenta l’ultima iniziativa intrapresa nell’ambito del Programma “Costruire un’Europa per e con i bambini”.
La scelta del Nostro Paese da parte del Consiglio premia gli sforzi compiuti in questi anni e, a livello internazionale, riconosce all’Italia il continuo impegno profuso per la tutela e la protezione dei minori, specialmente contro la violenza.
La Campagna del Consiglio d’Europa per combattere la violenza sessuale sui minori è, infatti, solo l’ultima delle numerose iniziative sposate dal Nostro Governo a tutela dei più piccoli. Il nostro Paese ha assunto l’impegno di garantire il pieno rispetto dei diritti di cui i fanciulli sono titolari.
Sul piano internazionale, questo impegno è stato rafforzato attraverso la partecipazione in numerosi strumenti giuridici internazionali per la prevenzione e la repressione della violenza contro i bambini. Mi riferisco ad esempio alle Convenzioni OIL n. 138 sull’età minima per l’assunzione all’impiego e n.182 sulla proibizione e l’azione immediata per l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. Particolarmente significativo è stato, inoltre, il ruolo dell’Italia nel condurre alla stesura e alla firma, a Palermo il 12 dicembre 2000, della Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i suoi Protocolli riguardanti la tratta di persone, in particolare donne e bambini, e gli immigrati.
Ma è su un altro successo che vorrei in particolare soffermarmi. Il nostro Paese può senz’altro vantarsi di essere stato fautore di un vero e proprio capolavoro di negoziazione, quello relativo alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale. La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. L’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, organismo che opera sotto l’egida del ministero che mi pregio di servire, ha guidato la delegazione italiana che ha partecipato al negoziato, composta anche da rappresentanti del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri, che saluto. Allo stato attuale, il testo è stato sottoscritto da 33 Stati, tutti membri del COE, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche – in particolare della Grecia, dell’ Albania, della Danimarca, dell’Olanda e di San Marino - la Convenzione è entrata in vigore per i Paesi ratificanti il 1 luglio 2010. Allo stato attuale, è stata ratificata anche da Malta, Serbia e Spagna.
Il Disegno di Legge di ratifica della Convenzione, da parte dell’Italia, sta attualmente affrontando l’iter di esame parlamentare ed è attualmente all’esame del Senato. Mi auguro che quanto prima concluda il suo percorso per divenire operativo.
Scopo della Convenzione è quello di creare fra gli Stati Membri un sistema omogeneo di protezione dei minori contro i crimini di sfruttamento sessuale e abuso sessuale. In particolare, affronta sistematicamente le tematiche relative alla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso prevedendo, tra l’altro, la raccolta dei dati e il monitoraggio del fenomeno, nonché la cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (soprattutto quelli commessi attraverso Internet).
Molte previsioni del testo sono dedicate alla modifica della normativa penale sostanziale interna, quale l’introduzione di una disciplina speciale della prescrizione per i reati di sfruttamento sessuale, tratta, abuso sessuale, prostituzione, tutti commessi in danno di minori, e l’estensione dell’ inescusabilità dell’ignoranza dell’età della vittima per i reati di schiavitù, tratta, prostituzione minorile, sfruttamento sessuale, tutti commessi sempre in danno di minori.
Non vi è dubbio che questo importante strumento sarà fondamentale per elaborare nuove misure di contrasto allo sfruttamento sessuale e all’abuso sessuale dei minori e per affrontare in campo internazionale la tematica della pedopornografia virtuale.
Va osservato comunque che la legislazione italiana è già molto avanzata rispetto agli obiettivi della Convenzione, il cui recepimento ha richiesto solo alcune modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.
Basti pensare ai reati già previsti dal nostro codice penale di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di detenzione di materiale pornografico, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Già la legge 6 febbraio 2006, n. 38 ha introdotto importanti innovazioni sul piano dello sfruttamento dei minori tramite la rete Internet, stabilendo l’obbligo per gli Internet Service Providers di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet.
Si ricorda che dal 2002 è istituito in Italia il CICLOPE – Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Pedofilia che, sotto la guida del Ministero per le pari opportunità, rappresenta un tavolo politico intorno al quale si riuniscono tutte le Amministrazioni statali coinvolte nella lotta ai crimini sessuali a danno dei minori.
E’ inoltre operante in Italia un organismo ad hoc per la raccolta di dati a livello nazionale, relativi allo sfruttamento e all’abuso sessuale: l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. Colgo l’occasione per ringraziare la preziosa collaborazione dell’osservatorio per la buona riuscita di questo evento.
In qualità di Stato parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, ratificata nel 1991, così come dei due Protocolli opzionali alla Convenzione relativi al coinvolgimento di bambini nei conflitti armati e le misure di lotta contro la vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile, recepiti nel 2002, l’Italia riconosce dunque lo status del fanciullo come titolare di diritti in quanto individuo e all’interno della famiglia e della comunità sociale in cui vive, cresce e matura.
Eppure, esiste una discrepanza enorme tra la grande mole di produzione legislativa a favore della tutela del minore, e la sua reale applicazione. La tematica dello sfruttamento sessuale dei minori si estrinseca in diverse facce dello stesso mostro. Dal turismo sessuale, al traffico transnazionale, dalla vendita dei bambini alla prostituzione minorile.
Per rendersi conto della dimensione del fenomeno, basti pensare che, secondo l’UNICEF, sulla rete sono veicolate, ogni anno, più di un milione di immagini di bambini e bambine abusate. Di questi, che si stimano essere da dieci a ventimila, solo poche centinaia sono identificati. Gli altri restano anonimi, abbandonati e probabilmente continuano a subire abusi.
Anche per questo abbiamo subito aderito alla Campagna del Consiglio d’Europa che ci apprestiamo a lanciare. Una campagna che veicola un messaggio semplice ma diretto: tutelare l’innocenza dei nostri figli e delle nostre figlie tramite semplici moniti, basati su pochi e buoni valori.
Ci sono infatti degli insegnamenti che devono essere chiari a tutti.
Se i nostri bimbi vivranno nella critica, impareranno a condannare.
Se vivranno nell’ostilità, impareranno ad aggredire.
Se vivranno nello scherno, impareranno la timidezza.
Se vivranno nella vergogna, impareranno a sentirsi colpevoli.
Ma se vivranno nella tolleranza, impareranno la pazienza.
Se vivranno nella lealtà, impareranno la giustizia.
Se vivranno nella comprensione, impareranno l’amicizia e la fiducia nel mondo.
Mi auguro che questa nuova campagna, nella sua semplicità ed immediatezza, possa veicolare a tutti questo messaggio: per creare le future generazioni è necessario mettersi al livello dei bambini. E chi pensa che per mettersi al livello dei bambini debba abbassarsi, inclinarsi, curvarsi e farsi piccolo si sbaglia. Piuttosto bisogna tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti.
Auguro a tutti una buona continuazione dei lavori.
"I soldi della parrocchia per le foto hard"
Frate indagato per pedopornografia
Davide Mordino, 37 anni, parroco della Basilica di San Calogero a Sciacca è stato già trasferito da alcuni mesi e sospeso dopo un processo voluto dalla gerarchia ecclesiale. Dopo le denunce di alcuni giovani parrocchiani è indagato dalla Procura do Palermo anche per induzione alla prostituzione minorile: avrebbe pagato fotografie e prestazioni sessuali con i soldi della parrocchia. Lui respinge tutte le accuse. La chiesa di Sciacca si divide sul caso. C'è chi grida al complotto contro il giovane sacerdote
di SALVO PALAZZOLO
La Chiesa l’ha già sospeso da qualche mese. Frate Davide Mordino, 37 anni, ormai ex parroco della Basilica di San Calogero, a Sciacca, è adesso indagato dalla Procura di Palermo. Le accuse sono gravi: pedopornografia e prostituzione minorile, reati che hanno fatto scattare la competenza distrettuale.
Gli agenti del commissariato di Sciacca hanno perquisito le abitazioni del sacerdote, nell’Agrigentino e a Palermo. Un computer è stato sequestrato, e adesso si trova all’esame degli inquirenti, che stanno cercando riscontri alle accuse mosse da alcuni giovani della parrocchia di San Calogero. Proprio sulla base di queste denunce è scattata anche un’altra contestazione nei confronti di fra Davide, quella di appropriazione indebita: secondo la ricostruzione dell’accusa, il sacerdote si sarebbe impossessato di alcune somme della parrocchia per ottenere da un gruppo di minorenni foto e prestazioni sessuali.
Sciacca è divisa su fra Davide Mordino. Qualcuno ha anche organizzato una petizione a sostegno del parroco, adombrando il sospetto di un complotto nei suoi confronti. Anche il popolo di Internet si è mobilitato. Lui, continua a protestarsi innocente: tornato nella sua città, Palermo, attende le valutazioni definitive dei superiori e soprattutto quelle dei magistrati, Alessia Sinatra e Laura Vaccaro, pm di grande esperienza in questo delicato settore d’indagine.
Di certo, per il caso Sciacca, la Chiesa si è mossa con tempestività, sull’onda degli ultimi moniti di Papa Benedetto XVI. Il Terzo Ordine regolare dei Francescani e la Curia vescovile di Agrigento hanno istituito un vero e proprio processo. Ma la decisione non è definitiva (anche in attesa delle conclusioni della magistratura).
POL - Pedopornografia online, Telefono Arcobaleno: 4mila bimbi schiavizzati
Roma, 30 nov (Il Velino) - “Continua a crescere la pedofilia on line: aumenta il volume d'affari del mercato della pedopornografia, aumentano i clienti pedofili ma soprattutto cresce in modo inarrestabile il numero dei bambini vittime di sfruttamento sessuale che di quel mercato sono la merce di scambio. I bambini schiavi nel 2010 sono oltre quattromila, mille in più dell'anno precedente, tre quarti dei quali ha meno di dieci anni”. È quanto emerge dal rapporto mensile diffuso oggi dall'Osservatorio internazionale di Telefono Arcobaleno che evidenzia come meno dell'1 per cento delle vittime sia stato identificato, “segno tangibile dell'inaccettabile divario tuttora esistente fra l'atrocità del mercato della pedofilia on line e l'imbarazzante povertà delle soluzioni finora adottate per contrastarlo”. I clienti che alimentano il mercato degli oltre 45mila siti pedofili rilevati nel corso del 2010 sono per lo più europei, con l'Italia al quinto posto al mondo per consumo di pedopornografia, preceduta soltanto da USA, Germania, Russia e Regno Unito. “Lo sfruttamento sessuale dei bambini nell'ambito della pedopornografia - osserva il presidente di Telefono Arcobaleno Giovanni Arena - è stato erroneamente considerato per troppo tempo alla stregua di un crimine informatico piuttosto che, come dovrebbe essere, una vera e propria forma di riduzione in schiavitù, con la conseguente scarsa attenzione all'identificazione delle vittime, alla loro cura, al sostegno e al reinserimento sociale".
Corriere: Pedopornografia sul Web: solo l'1% delle vittime viene salvato
Pubblicato da Agostino Sella
Pedopornografia sul Web: solo l'1% delle vittime viene salvato
telefono Arcobaleno: 45mila nuovi siti rilevati nel del 2010. Italia quinta per consumo
I bambini su Internet vanno a ruba, nel senso più agghiacciante del termine: la pedopornografia è un settore che non conosce crisi. Anzi: aumenta il volume d'affari, aumentano i clienti pedofili ma soprattutto cresce in modo inarrestabile il numero dei bambini vittime di sfruttamento sessuale che di quel mercato sono la merce di scambio. I nuovi bambini schiavi di cui si conoscono i volti, ma non le generalità, sono stati oltre quattromila nel 2010. Mille in più dell'anno precedente, tre quarti dei quali ha probabilmente meno di dieci anni. È quanto emerge dal rapporto mensile diffuso dall'Osservatorio internazionale di Telefono Arcobaleno, che evidenzia che meno dell'1% delle vittime è stato identificato - e quindi salvato - drammatico dato che mostra l'inaccettabile divario esistente fra l'atrocità del mercato della pedofilia online e la scarsa efficacia delle soluzioni adottate per contrastarlo.
ITALIA AL QUINTO POSTO - I clienti che alimentano il mercato degli oltre 45mila siti rilevati nel corso del 2010 sono per lo più europei, con l'Italia al quinto posto al mondo per consumo di pedopornografia (4,7%), preceduta da USA (23%), Germania (18,6%), Russia (5,7%) e Regno Unito (5,7%). Il paese che invece "vanta" il maggior numero di provider che ospitano siti pedopornografici è la Germania (1.079), seguito da Usa (614), Olanda (467), Russia (240), Thailandia (53).
I provider che ospitano siti pedoprnografici segnalati nel mondo dal 1996 a oggi sono stati 322.482.
Nel 2010 si è rilevato un incremento del 6%, e solo nel novembre sono stati 2.580.
NON E' SOLO UN REATO INFORMATICO - «Lo sfruttamento sessuale dei bambini nell'ambito della pedopornografia - osserva il presidente di Telefono Arcobaleno Giovanni Arena - è stato erroneamente considerato per troppo tempo alla stregua di un crimine informatico piuttosto che, come dovrebbe essere, una vera e propria forma di riduzione in schiavitù , con la conseguente scarsa attenzione all'identificazione delle vittime, alla loro cura, al sostegno e al reinserimento sociale».
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Tutti colpevoli gli imputati al processo su Casa Pia, l’orfanotrofio portoghese, che sarebbe stato per anni teatro di decine casi di pedofilia.
Ascoltata anche l’allora direttrice dell’istituto, Catalina Pestana, una corte di Lisbona ha riconosciuto fondate le accuse a sette persone fra cui l’ex presentatore televisivo Carlos Cruz e l’ex ambasciatore all’Unesco Jorge Ritto. I crimini loro contestati spaziano dagli abusi sessuali al favoreggiamento della prostituzione minorile.
Un caso che, in attesa della definizione delle pene, sta scuotendo l’opinione pubblica portoghese e provocando indignazione in tutto il paese.
Trentadue i piccoli ospiti di Casa Pia, che all’epoca dei fatti avrebbero subito violenze all’interno della struttura o sarebbero stati messi a disposizione dal suo personale a un’estesa rete di pedofili. Uno scenario degli orrori, svelato nel 2002 da Carlos Silvino: ai tempi autista dell’orfanotrofio, che da allora ha confessato oltre seicento crimini e puntato il dito contro gli altri imputati.
Pasquale Romeo, non solo collaboratore (sporadico) di Prismanews. Anche un professionista - un medico e psichiatra - che da professionista passa al setaccio luci e ombre del comportamento umano, analizzandone le patologie con spirito critico.
Chi ne rammenta il nome lo deve a quel “fondo” dedicatogli dal Corriere della Sera, nell’articolo a firma di Alberto Berticelli, su Calabria e criminalità organizzata; lì Romeo approfondiva gli aspetti sociologici e psicologici della sua terra e le specificità dei fenomeni di devianza sociale, purtroppo ben noti all’opinione pubblica nazionale e internazionale.
Alla ribalta della cronaca letteraria Romeo oggi si riaffaccia dopo aver pubblicato “All'ombra di...lui-Appunti di clinica giudiziaria: pedofilia e prostituzione minorile" (Armando Editore), scritto a due mani con Dania Manti.
Il fenomeno della violenza sessuale sui minori è, purtroppo, tra gli argomenti che più scuotono l’opinione pubblica: i fatti di cronaca rimbalzano velocemente, trovano ampio spazio tra i giornali e nei divani televisivi, attivano il parere degli esperti. Spesso, tuttavia, si discute sull’episodio, si riflette sulle modalità del vissuto, sulle caratteristiche “personali” e sociali dell’adulto etichettato come “mostro” e sullo stato d’animo attuale del bambino come “vittima”.
La prospettiva tracciata da Romeo e Manti, invece, verte verso la comprensione delle cause che determinano la pedofilia, quali sono le conseguenze del minore e della sua famiglia, quali sono gli aspetti pratici e morali che coinvolgono i professionisti che si occupano di abuso infantile.
Gli autori giustificano la curiosità spesso voyeuristica del fenomeno dipingendo la nostra società come “sessuocentrica”, capace quindi di incentivare la nascita e l’espressione delle parafilie, tra cui, appunto, la pedofilia. Tracciato il “polimorfismo” di colui che abusa ed evidenziati gli aspetti psico-dinamici sull’eziologia, l’attenzione è poi rivolta al minore: dalla delineazione delle peculiarità della relazione adulto-bambino idonea per comprenderlo e supportarlo, alla capacità di comprendere l’aderenza tra realtà e racconto individuando e distinguendo i possibili casi di falso positivo (il racconto non è vero) e falso negativo (non è vera la realtà costruita).
Si affronta anche il problema della prostituzione minorile, di come è subdolamente inserita nella nostra società, di come e perché nasce, e quali sono le conseguenze, per il minore (osservano: il trauma ti cancella come una gomma) e per l’adulto (alto è il rischio di recidività).
Infine la fisionomia dell’investigatore, che descrive capacità e attitudini del professionista che si occupa di abuso, che lavora con il minore e la sua famiglia, inserendosi nella loro vita con un ruolo centrale, riuscendo a intervenire in una situazione difficile. Si tratta di un personaggio importante, che deve avere la forza di continuare, anche se a volte può vivere l’impressione di aver rinunciato alla propria vita per svuotare il mare con un cucchiaino.
Grazie a queste persone, i bambini che hanno subìto un dolore così violento, che inciderà per sempre nella loro vita, avranno la possibilità di potere, col tempo, dormire con la luce spenta, e crescere felici nella nostra difficile realtà.
Per i regali puoi effettuare
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Regali Cambogia o regali Sudafrica o Biglietti di Natale o Sostegno a distanza o donazione
Portare doni concreti nelle aree degradate delle capitali di Cambogia e Sudafrica, per bambini e adolescenti a rischio sfruttamento sessuale, è l'impresa che si prefigge ECPAT per questo Natale 2010. Un sacco di riso, una divisa per giocare a calcio e un corso per diventare sarta o parrucchiera, della durata di un anno, sono alcuni dei doni della campagna
Se credi che il tuo aiuto non faccia la differenza, prova a guardare le foto scattate da ECPAT, nella periferia di Phnom Penh (Cambogia). Ad esempio un sacco di riso di 30 Kg garantirebbe ad un bambino un pasto sicuro per due mesi. Acquistarlo gli costerebbe circa 30 dollari, l'equivalente dello stipendio mensile di un insegnante. Spesso i genitori dei bambini che proteggiamo guadagnano 1 o 2 dollari al giorno.
I responsabili di questa impresa però non siamo noi ma tu. Circa 1000 bambini in Cambogia e 500 in Sudafrica attendono un tuo gesto.
Guarda dove può arrivare il tuo aiuto clicca per ingrandire
Missione a Phnom Penh, Cambogia, di Letizia Taroni, referente progetto sostegno a distanza ECPAT-Italia
Alcuni doni della campagna ECPAT.
Sacco di riso da 30 kg - 20 euro
Corso per parrucchiera - 200 euro
Biglietti di auguri - 1 euro
Sostegno a distanza in Cambogia - 0,82 euro al giorno
Uno su cinque: la campagna europea contro la violenza minorile
Una campagna europea contro la violenza sessuale sui minori: "Uno su cinque-Qui non si tocca" questo il nome della nuova iniziativa promossa dal Consiglio d'Europa.L'Italia, attraverso il ministero delle Pari Opportunità, ha organizzato la conferenza di presentazione della campagna, tenutasi a Roma lo scorso 29-30 Novembre, proponendosi come il primo paese ad avviare il progetto.
L'incontro romano ha visto anche la partecipazione del Direttore Esecutivo di ECPAT International, Carmen Madrinan, che ha ricordato la campagna mondiale di ECPAT contro il traffico di minori a scopo di sfruttamento sessuale Realizzata in collaborazione con "The body shop", la campagna di ECPAT ha raccolto oggi 3milioni di firme.
In Europa un bambino su cinque è vittima di violenza sessuale, questo il dato sconcertante diffuso dal Consiglio d'Europa, e questo lo spunto da cui partire per promuovere una lotta efficace contro lo sfruttamento sessuale dei minori.
L'iniziativa dell'organizzazione intergovernativa ha l'obiettivo primario di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'entità del fenomeno dell’abuso dei minori perpetrata sempre più da persone di fiducia.
La campagna prevede la diffusione di materiali informativi tra i quali uno spot televisivo, un libro per bambini e un sito web. La regola da rispettare ed insegnare ai piccoli è quella del "qui non si tocca", un impegno che deve essere assunto da tutti, genitori e adulti.
Brasile: Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori
Giovedì, 27 Novembre 2010
E' iniziato ieri a a Rio de Janeiro il 'III Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini' promosso da Unicef, End Child Prostitution, Pornography And Trafficking (Ecpat) e Governo del Brasile. Dopo più di dieci anni dal primo riconoscimento internazionale di questa forma di sfruttamento, il Congresso intende analizzare e trovare modaliità per combattere le differenti forme di sfruttamento sessuale dei bambini, incluso lo sfruttamento sessuale in famiglia, i matrimoni precoci, quello dei bambini che svolgono lavori domestici, l'industria commerciale del sesso, così come il fenomeno della pornografia infantile e lo sfruttamento sessuale via internet" - affermano i promotori dell'iniziativa che vede circa 3mila partecipanti da oltre 125 paesi.
"Lo sfruttamento sessuale lascia ai bambini cicatrici psicologiche e, a volte, anche fisiche e riduce le loro speranze di condurre una vita dignitosa" - afferma il Direttore generale dell'Unicef, Ann M. Veneman. "Nessun paese o regione è immune e non ci sono spettatori innocenti". Uno studio del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini del 2006 stima che 150 milioni di bambine e 73 milioni di bambini sotto i 18 anni abbiano avuto rapporti sessuali forzati o subito altre forme di violenza sessuale e sfruttamento. Secondo dati dell'ILO, nel 2000, 1,8 milioni di bambini venivano sfruttati sessualmente o attraverso la prostituzione o la pornografia.
"Lo sfruttamento sessuale è una violazione del diritto dei bambini alla cura e alla protezione" - sottolineano i promotori. "Gli sfruttatori utilizzano sempre nuovi mezzi per arrivare ai bambini, incluso internet e le tecnologie di telefonia mobile di nuova generazione e gli adulti possono adescare i bambini nelle chat room e usare internet per pubblicare o scaricare materiale pornografico". Nel maggio 2006, il database dell'Interpol sulle immagini di bambini sfruttati conteneva foto di più di 20mila bambini sfruttati sessualmente per produrre pornografia infantile; la maggioranza di queste erano nuove foto, a dimostrazione di recenti casi di sfruttamento
Nove anni dopo l'ultimo Congresso mondiale, tenutosi a Yokohama (Giappone) nel 2001, che si era concentrato esclusivamente sullo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, in Brasile si discute di nuove strategie per combattere anche forme di sfruttamento sessuale a fini non commerciali, come lo sfruttamento sessuale in famiglia, o da parte di leader religiosi, di insegnanti, di operatori impegnati in missioni di peacekeeping e di gruppi armati nelle zone di conflitto. Secondo dati Unicef, nel mondo circa 82 milioni di bambine - alcune giovanissime (anche di 10 anni) - si sposeranno prima di raggiungere il diciottesimo anno di età e sono a rischio di violenza fisica e sessuale da parte dei loro mariti adulti. "Lo sfruttamento sessuale è la peggior forma di abuso di potere" - ha continuato ha detto la Veneman. "Un paio di anni fa ho incontrato in Ruanda una ragazza di 16 anni che mi ha domandato in maniera diretta 'Che hai intenzione di fare per porre fine agli stupri?' E' una domanda a cui dobbiamo rispondere collettivamente e con un rinnovato senso di urgenza".
L'associazione Ecpat Italia chiede agli Stati di "aumentare la sensibilizzazione del pubblico per creare in tutto il mondo un ambiente dove non trovi spazio la tolleranza verso questo fenomeno, dove le persone siano costrette ad agire per proteggere il diritto dei bambini a vivere liberi dallo sfruttamento sessuale. Ecpat chiede ai Governi anche di mettere fine all'impunità attribuendo ai colpevoli le loro responsabilità e ad aumentare le misure di trattamento e riabilitazione per evitare il ripetersi dei reati". "La notevole rappresentanza di Stati a Rio potrebbe essere un segnale del bisogno sentito e crescente di affrontare il problema e, per gli Stati stessi, di assumersi la responsabilità di guidare la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini" - evidenzia Ecpat. "La sostanziale rappresentanza nel Congresso delle Istituzioni che si occupano di Diritti Umani dimostra, inoltre, un grande sforzo per portare i diritti dei bambini al centro dell'agenda in tutti gli strumenti di contrasto del fenomeno". [GB]
Lewis è oggi, come si dice, un uomo fatto; ha una compagna, Zita, che fa l’infermiera; è laureato in bioingegneria medica, in Finlandia, dove trascorre una parte dell’anno nell'attività professionale. L’altro tempo lo passa in Africa, in Camerun, dove vive, profuga, la sua famiglia. In Liberia teme ancora per la sua sicurezza. Vuole aiutare la sua gente perché, dice, “loro hanno bisogno soprattutto di africani”.
Lewis è stato, nel passaggio tra infanzia e prima adolescenza, un soldato. Un bambino-soldato. È il più grande di 16 fratelli. La sua è una famiglia come tante in quella martoriata regione. In Liberia dilaga la la guerra civile, i ribelli antigovernativi imperversano seminando il terrore. Entrano nei villaggi e obbligano i ragazzi a seguirli; chi non lo fa si ritrova con le mani mozzate. Lui viene preso mentre percorre la strada da casa alla scuola, a parecchi chilometri di distanza. È così che inizia la sua odissea, il viaggio periglioso di un ragazzo africano come tanti che si trova costretto contro la sua volontà a lasciare la famiglia, il villaggio, la sua comunità per una terra incognita - la selva – piena di pericoli, tra gente che continuamente lo minaccia.
Deve imparare – è obbligato - a fare la guerra. Imbraccia un fucile mitragliatore più grande di lui, è costretto a lunghe marce nei boschi insieme agli altri coetanei, gli sgherri che li tallonano non li perdono di vista un solo momento. Vengono ripetutamente drogati, la violenza fisica è, a volte, intollerabile. Quella psicologica, pervasiva di giorno e di notte. Arriva a pensare, Lewis, di non poter più sopportare quelle angherie, non sa niente della sua famiglia, dei suoi cari. Piuttosto è meglio se lo ammazzano e la fanno finita, non ce la fa più.
Un giorno capita che riesce ad eludere, per caso, la sorveglianza. E scappa. Dopo varie vicissitudini arriva in Costa d’Avorio. E da lì comincia un’altra odissea. Con altri compagni di viaggio risale il continente, attraversa la Libia, e si ritrova su un barcone, tra costa africana e Sicilia, in quel mare nostrum che per tanti come lui –in questi anni- è diventato un mare monstrum, “l’esperienza più brutta della mia vita”, dice Lewis.
E comincia così la sua “nuova” vita a fare il “vu cumprà” lungo la penisola... Quando casualmente incontra una signora che in un impeto di generosità lo aiuta e si interessa a lui, Lewis è disperato, il freddo dell’inverno è anche il freddo del suo animo, della sua solitudine: “Ero solo, non avevo nessuno a cui rivolgermi, non sapevo niente della mia famiglia lontana”.
Alle volte basta poco per cambiare il corso di una vita: un interessamento, un po’ di attenzione, non girare lo sguardo dall’altra parte... Viene aiutato, Lewis; riprende gli studi, si trasferisce in Finlandia dove può frequentare l’università, alla fine laureandosi – nel maggio di quest’anno - in bioingegneria medica. Finalmente riesce a tornare in Africa dove ritrova, dopo vari anni, la madre e i fratelli. Il padre è stato ucciso dai ribelli.
In una serata organizzata, qualche giorno fa, in una sala con una trentina di persone, Lewis racconta la sua storia. Mentre parla, scorrono veloci i fotogrammi di un video. Sono le immagini della vita di un villaggio africano. Il villaggio di Lewis. Sì, perché il giovane laureato, appena può, torna fra la sua gente. Una restituzione, una promessa di farsi a sua volta portatore di soccorso ed aiuto concreto. Lo farà da volontario, se non riuscirà ad avere un posto dal governo locale. Al piccolo presidio sanitario che ha messo in piedi Lewis tiene tantissimo. Si premura che non manchino medicinali essenziali nella minuscola farmacia; che venga tutelata la salute dei bambini che frequentano la scuola (con un aiuto di 35 euro l’anno si garantisce ad un bambino la frequenza di un intero anno scolastico!).
Nel frattempo si è formato un piccolo gruppo di amiche e amici – si chiama “Arca per l’Africa” - che continuano a sostenere questa iniziativa che è anche una nobile causa, in quel contesto africano sconosciuto se non fosse per l’amicizia che si è creata con Lewis. E questo è l’epilogo - un epilogo del tutto aperto alle possibilità e quindi al futuro, un nuovo inizio - di questa storia al contempo drammatica e bella. Piccoli, ma significativi progetti di autosviluppo vengono messi in cantiere per quei villaggi africani, per la loro gente, gli amici di Lewis. Si va avanti, è una scoperta, uno scambio, arricchisce tutti, qui e lì. Le distanze si sono accorciate.
L'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE
Istituzione e mission dell'Osservatorio
Negli ultimi anni l'Italia ha avviato un incisivo processo di adeguamento normativo per dotarsi di strumenti di contrasto moderni ed efficaci contro le forme di abuso e sfruttamento dei minori.
L'impegno, sia a livello governativo sia parlamentare, si è sviluppato negli ultimi anni attraverso numerose azioni che hanno interessato il settore della prevenzione, del contrasto e dell’assistenza a bambini ed adolescenti vittime di violenza ed è culminato con l’approvazione della legge 6 febbraio 2006, n. 38.
Il provvedimento, oltre ad inasprire le pene per chi si macchia dei reati di pedofilia e pedo-pornografia on-line, anche se virtuale, ha predisposto una serie di misure volte ad affrontare il fenomeno per la prima volta in modo globale, con un'azione articolata su più livelli.
Fra queste rientra la scelta di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, novellando l'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dalla *legge n.38 del 6 febbraio 2006*, (provvedimento che introduce delle modifiche anche alla legge n.66 del 15 febbraio 1996, recante "Norme contro la violenza sessuale").
La legge specifica che il compito dell'Osservatorio è di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Conoscere, infatti, è condizione necessaria e indispensabile per poter mettere in atto le strategie necessarie per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno e per definire gli interventi più adeguati a tutela dei minori.
In virtù delle deleghe conferite al Ministro per le Pari Opportunità On. Maria Rosaria Carfagna, l'Osservatorio opera attualmente presso il Dipartimento per le Pari Opportunità.
Le attività dell'Osservatorio a livello nazionale
L'acquisizione di dati ed informazioni a livello nazionale ed internazionale e la promozione di studi e ricerche per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori sono alcune delle attività principali svolte dall'Osservatorio. A queste, infatti, si affianca l'analisi e lo studio di strategie per rendere efficaci le attività di contrasto programmate e realizzate a livello nazionale ed europeo.
Focus: l'istituzione della banca dati Per consentire una lettura aggiornata ed approfondita del fenomeno, la legge autorizza l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle altre amministrazioni centrali, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno.
Attraverso la banca dati l'Osservatorio potrà pervenire, attraverso il monitoraggio delle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni, ad una lettura completa ed approfondita del fenomeno, la cui percezione risulta spesso falsata dalla frammentarietà e disomogeneità del patrimonio informativo esistente, finalizzata all'elaborazione di strategie mirate per la prevenzione la repressione della pedofilia nonché per il sostegno alle vittime.
Le informazioni attualmente raccolte rispondono infatti per lo più alle specifiche finalità istituzionali di ciascuna Amministrazione, tali da rendere difficile l'impostazione di una strategia comune, ma soprattutto non consentono lo scambio di esperienze ed il confronto tra le autorità preposte sia a livello nazionale che europeo.
I fenomeni al centro dell'attenzione dell'Osservatorio hanno anche caratteristiche transnazionali, quindi, tra le attività da svolgere, rientrano la collaborazione e lo scambio di informazioni a livello sopranazionale attraverso lo studio di azioni non rivolte esclusivamente al territorio dello Stato, in sinergia con gli organismi europei ed internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori.
Le attività dell'Osservatorio sul versante internazionale
L'Osservatorio rappresenta un organismo particolarmente partecipe alle attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori. Numerose sono infatti le iniziative promosse in ambito ONU e dell'Unione Europea in cui l'Osservatorio è coinvolto.
Focus: l'impegno dell'Osservatorio nei progetti del Consiglio d'Europa
L'Osservatorio ricopre un ruolo attivo nel Programma dl Consiglio d’Europa "Costruire un'Europa per e con i bambini" fin dalla sua nascita, nel 2006. L'Italia è stato infatti uno dei quattro Paesi pilota a partecipare alla prima fase del progetto che, nell’ambito del programma d'azione "Bambini e violenza", prevedeva la redazione di un rapporto contenente le politiche nazionali di prevenzione della violenza verso bambini e adolescenti. Dall'esame dei rapporti dei quattro Stati pilota è scaturita la redazione delle Linee Guida Europee per le strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza, alla cui realizzazione l'Osservatorio ha partecipato come attore istituzionale principale, accanto al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Il documento, che contiene dunque elementi ispirati anche al sistema italiano di prevenzione dei reati sessuali a danno dei minori e protezione delle vittime, è stato approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 18 novembre 2009, all'interno della Raccomandazione n. 10/2009.
L'attività dell'Osservatorio nell'ambito del Programma "Costruire un'Europa per e con i bambini" ha incluso anche la negoziazione della Convenzione del Consiglio d'Europa "sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale", aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. La Convenzione costituisce uno strumento vincolante per gli Stati firmatari e, pertanto, altamente innovativo in ambito europeo ed internazionale: è entrata in vigore il 1 luglio 2010 per i Paesi che l’hanno ratificata. Il ddl italiano di ratifica della Convenzione è attualmente in corso di approvazione.
Cruciale il ruolo dell'Osservatorio nell'incontro di esperti organizzato dal Consiglio d'Europa, nel dicembre 2009, per annunciare il lancio della nuova Campagna per combattere la violenza sessuale a danno dei minori.
Contatti
Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorilePiazza Montecitorio, 115 - 00186 Roma
La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d'Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati Parte del COE di contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. È stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo è stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del COE, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007. Sono 9 ad oggi gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 2010.
Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime.
La Convenzione ha un grande impatto etico, culturale e sociale perché gli Stati aderenti si sono impegnati ad armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modificando, quando necessario, il diritto penale nazionale.
L'obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.
La ratifica della Convenzione in Italia Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzione, è ormai ad uno stato avanzato dell'iter parlamentare.
Esso prevede, fra l'altro, l'introduzione nel codice penale dell’articolo 414 bis (Pedofilia e pedopornografia culturale) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, «pubblicamente, fa apologia di questi delitti».
Viene, inoltre, introdotto l'articolo 609 undecies (Adescamento di minorenni - grooming), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione» e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni.
La normativa italiana
L'adesione alla Convenzione di Lanzarote integra un percorso di progressiva attenzione dello Stato italiano verso la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. Fino al 1996, infatti, il reato di abuso sessuale ai danni di un minore era previsto dall’art. 519 comma 2 del codice penale (Della violenza carnale).
Negli anni successivi la normativa ha subito numerose modifiche e integrazioni. Del 15 febbraio 1996 è la legge n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) che abroga la disciplina precedente e introduce una nuova serie di ipotesi di reato intitolata "Atti sessuali con minorenne".
Successivamente, è stata emanata la legge n. 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) che ha introdotto nel codice penale i reati di: prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico (minorile), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
A sua volta questa legge è stata recentemente integrata dalla n. 38 del 2 marzo 2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).
La Campagna del Consiglio d'Europa (COE) per combattere la violenza sessuale sui minori
La Campagna del COE "1 su 5", per combattere la violenza sessuale sui minori, rappresenta la più recente iniziativa intrapresa nell’ambito del Programma "Costruire un'Europa per e con i bambini" 2006 – 2011, cui l'Italia ha partecipato fin dall'inizio in modo attivo e costruttivo.
Nel corso degli ultimi anni, all’interno di questa ampia progettualità, il Consiglio d'Europa ha lanciato la cosiddetta "Strategia di Stoccolma", da sviluppare durante il biennio 2009 – 2011, con l'obiettivo di proseguire ed implementare la propria azione di lotta ad ogni forma di violenza nei confronti dei bambini.
In particolare, l'obiettivo dello sradicamento di ogni forma di violenza sui minori prevede un’azione mirata di sensibilizzazione per prevenire e combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei più piccoli, da realizzarsi attraverso il lancio di un'apposita Campagna.
L'impulso iniziale al lancio di una campagna pan-europea per combattere la violenza sessuale contro i minori è rappresentato dal "Consultation with Partners on the prevention of Sexual Abuse of Children", l'incontro organizzato dal COE a Strasburgo nel dicembre 2009 per raccogliere l’expertise dei governi degli Stati membri da coinvolgere in questa futura azione di sensibilizzazione del COE.
La Campagna si propone di raggiungere due obiettivi principali:
sostenere il processo di firma, ratifica ed implementazione della Convenzione del COE per la protezione dei minori dall'abuso e dallo sfruttamento sessuale (Lanzarote, 2007) e degli altri strumenti convenzionali previsti dal COE in materia
sensibilizzare il grande pubblico sull'entità del fenomeno della violenza sessuale perpetrata da persone di fiducia, in modo da prevenire l’abuso ed incoraggiare i bambini che lo hanno subito a rompere il silenzio che li circonda.
Tra le forme di violenza a danno dei minori che il Consiglio d'Europa si impegna a combattere, la violenza sessuale è senza dubbio una delle peggiori, anche perché una delle meno denunciate: la maggior parte dei casi di violenza sui minori riguarda bambini violati all'interno delle mura domestiche o comunque abusati da persone a loro vicine. La Campagna mira a contrastare quella cultura del silenzio e della negazione ancora diffusa in molti Paesi europei ed a superarla, anche attraverso il lancio della Campagna.
La promozione dei messaggi-chiave della campagna all'evento avverrà attraverso la distribuzione di depliant specifici per i bambini e le loro famiglie, brochures, posters, cartoline. Uno spot TV specifico è stato poi realizzato dal COE appositamente per la promozione della Campagna nei vari Paesi aderenti.
aiuto diretto all'infanzia in difficoltà, senza discriminazioni di ordine politico, razziale o religioso
25/11/2010 Giovedì
Diamogli un futuro nel paese più giusto: il suo
Più di 115 milioni di bambini nel mondo non hanno il diritto di andare a scuola. Il 53% di loro sono bambine.
Questi dati, già di per sé allarmanti, nascondono altre realtà inaccettabili: questi bambini non vanno a scuola perché vengono sfruttati, lavorano in condizioni disumane, sono costretti a prostituirsi, vivono per strada senza alcun sostegno e futuro.
Con i suoi progetti educativi, socio-sanitari, economici e a tutela dei diritti umani Terre des hommes Italia vuole proteggere i bambini da fenomeni come:
sfruttamento nel lavoro (317 milioni di bambini e adolescenti, di cui 126 milioni che fanno un lavoro pericoloso)
matrimoni prematuri (il 36% ca. delle ragazze nei Paesi in via di sviluppo)
traffico di minori (1,2 milioni l'anno)
arruolamento di minori in gruppi armati (circa 300.000 bambini soldato)
detenzione in carcere (oltre 1 milione di minori)
mortalità infantile (circa 10,5 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni muoiono ogni anno) e materna (500.000 donne ogni anno)
mancata iscrizione all'anagrafe (50 milioni di neonati all'anno che non possono così godere dei diritti civili)
mancanza di cura da parte dei genitori (133 milioni di orfani, di cui almeno 15 milioni a causa dell'AIDS)
mancanza di accesso all'acqua potabile sicura (425 milioni di minori)
Terre des hommes Italia ONLUS - Viale Monza, 57 - 20125 Milano
Tel. +39 02 28970418 - Fax +39 02 26113971 - E-mail: info@tdhitaly.org
Oggi, grazie al contributo di migliaia di sostenitori e volontari e al nostro impegno, portiamo avanti progetti in Africa, Asia, Medio Oriente e America Latina, a beneficio di più di 100.000 bambini e 400.000 persone
Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia (I parte)
Negli ultimi anni il legislatore è più volte intervenuto nel disciplinare i reati riguardanti condotte illecite a sfondo sessuale. Ultima riforma è stata la legge 15 febbraio 1996, n.66 recante "norme contro la violenza sessuale". Poco dopo, nel 1998, sono state introdotte norme in materia di sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno ai minori.Sono tutte riforme fortemente volute dalla pubblica opinione in relazione ai nuovi fenomeni di attività illecita praticate nella nostra società.
Anche per questo il processo formativo è stato molto frenetico e veloce, dopo circa venti anni di attesa; forse anche per il sopraggiungere della fine della legislatura che avrebbe interrotto un importante momento di attenzione politica su di un problema assai grave. Queste improvvise accelerazioni legislative spesso portano però alla scelta di soluzioni non tecnicamente appropriate.
Comunque questi nuovi provvedimenti legislativi non hanno soltanto risistemato il quadro delle incriminazioni ma hanno anche dato un valido e preciso strumento processuale a difesa dei minori e di quanti altri coinvolti nel procedimento.
Tuttavia, come quasi tutti gli altri interventi legislativi in ambito penalistico, anche questa riforma ha contribuito a rendere ancora più complessa e poco leggibile il codice penale nella relativa parte speciale che è ormai ricca di innumerevoli reati, continuamente sotto riforma ed integrazione.
SFERA SESSUALE E TUTELA DELLA PERSONA
Innanzitutto è assolutamente necessario individuare la natura giuridica della "materia prima" sulla quale la legislazione in esame si muove.
In tal senso un importante contributo lo offre la Corte Costituzionale affermando, in una nota sentenza interpretativa, che "essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompresso tra le situazioni soggettive direttamente tutelate dalla costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire".
Recentemente, a seguito delle numerose violenze e degli abusi che hanno sofferto le popolazioni interessate dalle guerre civili della ex Jugoslavia, la violenza sessuale e tutti i reati ad essa direttamente collegati sono stati anche riconosciuti a livello internazionale e dichiarati crimini contro l'umanità e perciò introdotte nello Statuto della Corte Penale Internazionale adottato a Roma nel 1998.
Il concetto di libertà sessuale inteso, quindi, come estrinsecazione del diritto alla persona ci porta ad osservare almeno tre punti di riferimento ben precisi: il diritto alla disponibilità del proprio corpo nei rapporti interpersonali, il diritto alla riservatezza ed alla discrezione sessuale e la sfera della "moralità collettiva". Analizziamoli separatamente.
Il primo aspetto, quello del diritto alla disponibilità libera del proprio corpo nei rapporti interpersonali, porta a considerare tutti quei casi che, al contrario, non rendono libera la persona facendo immediatamente scattare l'antigiuridicità del comportamento subito (Es. riduzione in schiavitù, sequestro di persona, ecc.) ovvero che costringono all'adozione di comportamenti sessuali non voluti (Es. pornografia).
Il secondo aspetto, quella del diritto alla riservatezza ed alla discrezione sessuale, riguarda tutti quei comportamenti non direttamente invasivi rispetto alla disponibilità del proprio corpo all'atto sessuale. Si pensi tutti quei comportamenti che invadono la privacy di soggetti che non intendono o non devono essere coinvolti in attività a sfondo sessuale. In quest'ottica è assolutamente primaria la difesa penale dei soggetti più deboli, tra i quali i minori rivestono assolutamente la posizione più delicata.
Ultimo aspetto, in fine, è quello della delicata sfera della "moralità collettiva". Si tratta di comportamenti che non incidono direttamente su di una persona fisica ma che, al contrario, contrastano con concetti di "moralità pubblica e buon costume" e persino di "morale familiare". Questo terzo gruppo di condotte sono connotate da una perenne contrapposizione tra diritto e morale, tra lecito ed illecito e per tale motivo oggetto di un'attenta analisi criminologia, oltre che penalistica, soprattutto in considerazione della coscienza e dei valori socialmente rilevanti che mutano continuamente. A tal proposito occorre rilevare che l'applicazione di sanzioni in questi casi potrebbe portare ad un uso non appropriato degli strumenti penali. Non tutte le condotte contro la "morale collettiva", infatti, sono in grado di istigare a delinquere portando l'agente a commettere reati a sfondo sessuale. Bisognerebbe piuttosto scindere un primo momento, in cui prevenire le azioni illecite con una sana formazione educativa collettiva, da un secondo momento, residuale, in cui invece reprimere l'eventuale attività illecita.
Ma un'ulteriore riflessione da effettuare riguarda l'età dei protagonisti di un illecito sessuale, siano essi protagonisti che vittime. Ovviamente la seconda categoria è maggiormente delicata ed in entrambe le ipotesi il nostro sistema penale presenta delle caratteristiche interessanti. Basti considerare che nel nostro sistema giudiziario esistono specifiche misure, appositi organi ed un riservato processo ad esclusiva tutela ed interesse del minore. Tutto ciò avviene perché il minore, soprattutto quando molto piccolo d'età, non è in grado di disporre della propria libertà fisica e non riesce a manifestare pienamente il proprio consenso e la propria volontà.
Già nell'impostazione codicistica del nostro diritto penale il minore godeva di una tutela penale in materia sessuale relativamente nel titolo IX (dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume: artt. 519 ss. c.p.) e nel Titolo XI (dei delitti contro la famiglia: artt. 556 ss. c.p.) del libro secondo del nostro codice penale.
A tali norme deve poi aggiungersi tutta la legislazione introdotta dalle riforme codicistiche del 1996 e del 1998, cioè gli artt. da 609 bis c.p. a 609 decies c.p. e da 600 bis c.p. a 600 septies c.p. Importante è comunque sottolineare che l'attuale legislazione penale segna provvedimenti diversi in relazione alle diverse età prese in considerazione.
Un ulteriore profilo estremamente interessante è il luogo ove si svolgono gli abusi sessuali. A tal proposito si è passati da una quasi immunità di fatto per quanto riguarda gli abusi subiti tra le mura domestiche ad una maggiore attenzione penale per gli stessi. Altro ambito sociale in cui maggiormente sono prese in considerazione gli abusi sessuali è quello lavorativo proprio per il collegamento tra le diverse posizioni gerarchiche, e quindi di potere, e gli abusi sessuali spesso frutto proprio di queste forme gerarchiche.
Ancora bisogna aggiungere altro dato rilevante e fortemente preso in considerazione nell'attività sessuale illiceità. In questo senso basta distinguere tre livelli: il primo è dato dai reati sessuali praticati senza una particolare organizzazione e dotati di una minore diffusività in quanto prevalentemente effettuati all'interno della famiglia e quindi in un contesto sociale ben preciso e basato sul timore, sul pudore e sull'omertà; il secondo livello è dato dai comportamenti episodici sviluppatisi all'esterno della famiglia sia da un solo soggetto agente che in forma di gruppo o in concorso; ed in fine il terzo livello è dato dall'utilizzo di abusi sessuali per attività di commercializzazione o per comportamenti di pedofili organizzati o comunque in contatto tra loro o con "società di servizi". In quest'ultimo caso ci si sposta anche all'Estero o si utilizzano canali telematici di distribuzione, come ad esempio, la rete di internet.
Fine prima parte
Tratta dalla monografia: La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia
Autore: Fabio Sammartano
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Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia: La violenza sessuale (II parte)
Una delle maggiori innovazioni che ha introdotto la riforma codicistica è sicuramente l'introduzione di un unico delitto di violenza sessuale (art. 609 bis c.p.). Questa disposizione nasce sulla passata abrogazione dei delitti di violenza carnale (art. 519 c.p.), atti di libidine violenti (art. 521 c.p.) e di congiunzione carnale commessa con abuso della qualità di pubblico ufficiale (art. 520 c.p.).
La nuova norma costituisce, come già detto, una delle maggiori innovazioni per il semplice fatto che non richiede più la distinzione tra gli atti di maggiore gravità, puniti con l'incriminazione di violenza carnale, e quelli di minore gravità, puniti con l'incriminazione di atti di libidine violenta. Inoltre così facendo si è reso meno gravosa e sofferente l'attività processuale per la vittima degli abusi. Inoltre, terzo aspetto interessante, è così venuta meno la spesso assai difficile distinzione tra le due fattispecie delittuose.
Tuttavia la nuova norma non ha pienamente soddisfatto perché non è riuscita a colmare alcune lagune già esistenti in passato. In tanto è comunque necessario, in fase processuale, l'analisi dettagliata dei fatti per la commisurazione della pena ex art. 133 c.p. e per l'obbligo (censurabile in Cassazione) della motivazione della sentenza. Risulta quindi essere estremamente sacrificante e sofferente per la vittima affrontare un procedimento penale che rimane, nella sostanza, improntato sul vecchio sistema dell'analisi della vicenda delittuosa. Prima dovuto per la distinzione tra le due forme di reato, oggi necessario per la commisurazione della pena da infliggere.
Il legislatore del 1996 ha concentrato tutta la sua attenzione sul fondamentale concetto di "atti sessuali", su cui poi si è incentrata tutta la legislazione successiva.
Dal raffronto dell'art. 609 bis c.p. con gli artt. 519 c.p., 520 c.p. e 521 c.p. sembra potere trarre quattro diversi indirizzi interpretativi. Secondo una prima opinione sembrerebbe che atto sessuale possa assumere un valore molto più ampio di quello di violenza carnale ed agli atti di libidine dal momento che rientrerebbero tutti gli atti aventi significato erotico anche solo nella dimensione soggettiva dei rapporti soggetto attivo/soggetto passivo. La seconda opinione si basa sul concetto che il legislatore del 1996 non ha ampliato in alcun modo l'ambito di applicazione della normativa precedente ma ha voluto soltanto dare una definizione diversa, nella forma ma non nella sostanza, agli atti di libidine precedentemente considerati. Una terza ipotesi è quella che il nuovo concetto di atti sessuali è molto più ristretta degli atti di libidine. In fine la quarta teoria riguarda coloro che ritengono assolutamente violato, con la nuova disciplina, il principio di tassatività. Tuttavia il giudice da cui è stata sollevata l'illegittimità costituzionale sembra ritenere equivalenti il principio di tassatività, cioè il divieto di un interpretazione analogica della norma penale, con quello della determinatezza, cioè l'esigenza che il legislatore disciplini una fattispecie criminosa quanto più possibile dettagliata e precisa. In questo caso il giudice a quo sembra però essere troppo ottimista sulla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 609 bis c.p. basandosi sulla scia di quanto avvenuto per il delitto di plagio, di cui all'art.603 c.p., già abrogato ben diciotto anni fa, cioè quando la giurisprudenza costituzionale aveva ben altri modi di interpretare la legislazione, soprattutto considerando l'alto tasso di mutevolezza di cui gode la materia oggetto di questo studio.
Tuttavia in mancanza di una esplicita definizione normativa del concetto di atti sessuali non ci rimane che considerare la volontà del legislatore come espressione equivalente di congiunzione carnale e di atti di libidine, precedentemente abrogati, lasciando così fuori dalla nuova disciplina tutte le condotte non rientranti in una delle due categorie.
Tuttavia è auspicabile un intervento tempestivo e quanto più celere possibile della Corte Costituzionale per dare certezza e chiarezza alla materia e soprattutto per eliminare le diverse teorie ad un materia che invece, data la rilevanza pratica, necessita di maggiore trasparenza applicativa.
La particolare impronta di severità che si è voluta dare con la legislazione del 1996 è confermata dall'introduzione di alcune aggravanti speciali. L'art. 609 ter c.p. eleva la pena applicabile stabilendo la reclusione da sei a dodici anni, per le prime quattro aggravanti, mentre l'ultima addirittura da sette a quattordici anni. Occorre i fatti distinguere, in relazione alle fasce di età: rapporti sessuali con persone che non hanno ancora compiuto dieci anni di età, per cui la pena stabilita è quella che oscilla tra i sette ed i quattordici anni di reclusione; rapporti sessuali con persona che non ha ancora compiuto quattordici anni, per cui la reclusione prevista oscilla dai sei ai dodici anni; rapporti sessuali con persona che non ha ancora compiuto sedici anni di età, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, per cui la pena applicabile oscilla dai sei ai dodici anni. Il n.2 dell'art. 609 ter c.p. prevede invece una novità assolta in materia. È stata infatti inserita l'aggravante dell'utilizzo di alcool, armi, sostanze stupefacenti o narcotiche o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa. Il n.3 invece punisce la simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. In fine il n.4 punisce l'attività sessuale svolta su persona sottoposta a limitazione della libertà personale.
L'art. 609 quater c.p. contiene una complessa norma in materia di rapporti sessuali con minore consenziente non comportando particolari innovazioni rispetto alla precedente normativa. Anche in questo caso bisogna distinguere l'illecito in relazione alle fasce di età della vittima. L'atto sessuale compiuto nei confronti della persona che non ha ancora compiuto dieci anni di età è sanzionata con la reclusione da sette a quattordici anni; l'atto sessuale compiuto nei confronti della persona che non ha ancora compiuto quattordici anni di età è sanzionata con la reclusione da cinque a dieci anni; l'atto sessuale compiuto nei confronti della persona che non ha ancora compiuto i sedici anni di età della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero qualsiasi altra persona cui, per ragione di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, è sanzionato con la reclusione da cinque a dieci anni. Nei casi di minore gravità, comunque, la pena è diminuita sino a due terzi.
La nuova norma detta invece una significante novità per quanto concerne i rapporti sessuali tra minori consenzienti. Il comma 2 dell'art. 609 quater c.p. dispone la non imputabilità del minorenne che compi atti sessuali con altro minorenne che abbia compiuto tredici anni di età, sempre che la differenza d età tra i due non sia superiore a tre anni. Essendo questa stata definita come causa di non punibilità, ne discende che non può essere estesa ad eventuali concorrenti che non rientrino nelle fasce di età prescritte dalla norma.
Nonostante sia stata inserita nella legge del 1998, la nuova disciplina degli atti compiuti con minori in cambio di denaro o altra utilità economica trova un naturale collegamento con la disciplina della violenza sessuale del 1996. Si tratta infatti di una ipotesi di violenza sessuale qualificata dalla compravendita della prestazione. L'art. 600 bis c.p. punisce tutti coloro che alimentano la prostituzione minorile sfruttando persone, con età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica , punendo con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. Per l'applicazione di tale norma non è necessario un comportamento abituale ma basta che la condotta sia stata effettuata episodicamente. Inoltre non è necessario che il minore sia destinatario del denaro o di altra utilità e neppure che l'iniziativa parta dal cliente. Ove il delitto sia negativamente qualificato da violenza, minaccia o abuso di autorità, rileverà invece il delitto di cui all'art. 609 bis c.p. o, se ricorrono gli estremi, l'aggravante speciale di cui al n.5 del comma 1 dell'art. 609 ter c.p.
Con la riforma del 1996 il legislatore ha voluto introdurre anche un'apposita fattispecie di reato che costituisce apposita incriminazione proprio per la gravità e per gli effetti devastanti sulla vittima. L'art. 609 octies c.p. prevede infatti la violenza sessuale di gruppo che fino al 1996 era invece disciplinato dalle norme sul concorso di persone in relazione agli ormai abrogati artt. 519 c.p., 520 c.p. e 521 c.p. dunque l'agire in gruppo non era precedentemente irrilevante, ma l'attuale disciplina impone invece una sanzione specifica nella misura in cui non costituisce più concorso di persone ma fattispecie di reato autonoma. Dato quindi la rilevanza estremamente negativa che il legislatore ha attribuito a questa forma di violenza, si può perfettamente comprendere il perché è stata innalzata anche la sanzione, elevando la pena stabilita per la violenza sessuale, corrispondente alla reclusione da cinque a dieci anni, a quella stabilita per la violenza sessuale di gruppo, corrispondente alla reclusione da sei a dodici anni. Inoltre la scelta del legislatore di volere escludere l'attenuante del fatto di minore gravità ha creato diversi problemi per cui è lecito, oggi, dubitare di un'eventuale violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione. Infine rimane da stabilire quanti debbano essere i soggetti agenti per configurarsi il reato di violenza sessuale di gruppo. In giurisprudenza si è giunti a stabilire che bastano anche due soli soggetti per rientrare nel campo applicativo dell'art. 609 octies c.p. Tuttavia non è trascurabile il fatto che il legislatore abbia parlato di gruppo, per cui la sola partecipazione di due soggetti lascia parecchie perplessità in merito alla configurabilità di tale reato. Non rimane dunque, ancora una volta, che attendere un intervento legislativo o, comunque in tale attesa, un intervento chiarificatore della Corte Costituzionale.
La nuova disciplina sulla violenza sessuale del 196 oltre che integrare e modificare la precedente normativa ha anche effettuato delle potature. Infatti dalla comparazione tra il codice penale del 1930 e quello del 1996 appare evidentemente abrogata il delitto di ratto, disciplinato prima agli artt. 522 c.p., 523 c.p., 524 c.p. e 525 c.p., il delitto di seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata, disciplinato prima dall'art. 526 c.p. Questa scelta legislativa è giustificata sia da una evoluzione sociale che ha consentito il venir meno di tali fattispecie di reato e sia dalla residuale sopravvivenza di altri delitti che operano ed all'interno dei quali possono rientrare i precedenti reati oggi abrogati. Tra questi basti citare i reati di sequestro di persona (art. 605 c.p.), di sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.).
LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA DISCREZIONE SESSULE
Poiché lo studio della normativa in materia di violenza sessuale fin qui esaminato non ci consente di verificare se le molestie sessuali sono inquadrate come atti leciti rimane adesso da stabilire se rientrano nel capo di applicazione di altre incriminazioni.
In effetti le molestie sessuali non costituiscono un autonomo e specifico reato. Occorre quindi studiare i comportamenti molesti rivestendoli, però, di significato sessuale. Non è certo questa la soluzione migliore ma è l'unica che il legislatore ha lasciato attuabile.
Non possiamo quindi che iniziare lo studio della materia dall'art. 660 c.p.. per il reato di molestia o disturbo alle persone, chiunque in luogo pubblico aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda sino ad un milione. Ad una prima analisi si può benissimo dedurre che: la condotta è delineata in modo così ampio che le condotte sessualmente rilevanti vi possono benissimo rientrare; il motivo sessuale ben colora la condotta di petulanza o di altro biasimevole motivo; l'utilizzo del telefono è una delle più note forme di molestia sessuale. Tuttavia bisogna sottolineare ben due importanti limiti che la norma contenuta nell'art. 660 c.p. contiene: bisogna che le molestie vengano effettuate in pubblico o in luogo aperto al pubblico o con il mezzo del telefono; inoltre si è in presenza di una contravvenzione per cui è prevista anche una pena alternativa. In ordine al primo caso, ad esempio, un bacio non integrerebbe il reato di molestia perché effettuato in luogo privato. Inoltre sembra molto strano come mai il legislatore abbia preferito far rientrare la norma in esame tra le contravvenzioni nonostante la rigida e severa disciplina della violenza sessuale.
Analizzando il codice penale potrebbero trovarsi alcune soluzioni alle limitazioni spaziali poste dal legislatore all'art. 660 c.p. Tra queste sicuramente in aiuto viene l'art. 594 c.p. che, disciplinando il delitto di ingiuria, non soffre della limitazione spaziale dell'art. 660 c.p. ed è un reato a forma libera.
Altra riflessione è rivolta a tutti quei comportamenti che si concretizzano nel compimento di atti osceni o contrari alla pubblica decenza. Diverse espressioni giurisprudenziali hanno stabilito che l'esposizione di organi genitali in luogo pubblico dinanzi ad una persona rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 609 bis c.p. Tuttavia dato appunto il significato estremamente generico di violenza sessuale, appare più appropriato prendere anche in esame l'art. 527 c.p., disciplinante il reato di atti osceni, e l'art. 726 c.p., disciplinante il reato di atti contrari alla pubblica decenza. Anche però in questi casi, la materia della sessualità non trova un'ampia e completa disciplina. Infatti entrambi gli ultimi due reati hanno conservato forti limitazioni in ambito applicativo nel momento in cui puniscono soltanto alcuni tipi di condotte riconducibili alle molestie sessuali. Inoltre anche queste due norme fanno riferimento al luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Quindi possono farsi valere le stesse limitazioni spaziali prima esaminate per l'art. 660 c.p.
Continuando l'esame della materia, appare inevitabile il confronto tra l'art. 609 bis c.p., disciplinante la violenza sessuale, con l'art. 610 c.p., disciplinante il reato di violenza privata. Per tale articolo, infatti, chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare , tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Tra le altre condotte al limite tra molestie sessuali e repressione penale, possono considerarsi i comportamenti del molestatore che illecitamente entra nell'altrui sfera di intimità. A tal proposito rileva il delitto di cui all'art. 615 bis c.p. disciplinante, appunto, interferenze illecite nella vita privata. Tuttavia è nota la limitazione della norma che si riferisce a strumenti di ripresa audio/video, per cui ci si chiede se possa applicarsi la norma anche per i casi in cui non si fissano suoni o immagini. Inoltre non rientrano nella norma neppure pedinamenti, appostamenti e condotte similari. Infine anche in questo caso sono presenti forti limitazioni spaziali data la rilevanza dell'art. 615 bis c.p. solo ed esclusivamente nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p.
Altra condotta illecita che il legislatore del 1996 ha novellato è quella contenuta nell'art. 609 quinquies c.p. e prima disciplinata, invece, dall'art. 530 c.p., oggi abrogato dalla stessa legge 66/96. Si tratta di tutti i casi in cui si puniscono forme di esibizione sessuale con minori di anni quattordici presenti. In tal caso si può dire che prende vita persino una forma anomala di abuso sessuale. Le differenze tra la vecchia normativa, quella dell'art. 530 c.p., e quella nuova, art. 609 quinquies c.p., è evidente. In primo luogo non si parla più di atti di libidine ma di atti sessuali, evidentemente nozione molto più ampia che comprende anche quella di atti di libidine. In secondo luogo mentre in passa la soglia di tutela era fissata a sedici anni di età, oggi è stata abbassata a quattordici. Una terza innovazione è quella dell'introduzione del dolo specifico rispetto al precedente dolo generico. Viceversa la pena è rimasta invariata rispetto a quella del passato: da sei mesi a tre anni di reclusione. Tuttavia, anche in questo caso, è da registrarsi un'anomala leggerezza della sanzione applicabile considerato l'inasprimento quasi totale apportato alla materia dalla riforma del 1996. Si è invece voluto rafforzare la tutela penale con la procedibilità d'ufficio, prevista dall'art. 609 septies c.p., anche qui in controtendenza con la restante parte della riforma che ha invece conservato la procedibilità a querela di parte. Un altro problema è rimasto quello della differenza di trattamento nei rapporti sessuali tra minorenni, considerati leciti nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 609 quater c.p., e l'illiceità, invece, del rapporto sessuale di un minorenne alla sola presenza di altro minorenne.
Ma il delitto di corruzione di minorenne non esaurisce la fascia di condotte penalmente illecite proprie di comportamenti esibizionistici. In primo luogo perché il delitto di cui all'art. 609 qinquies c.p. ha come soggetto passivo soltanto il minore di anni quattordici; in secondo luogo perché prevede la finalità ulteriore del farlo assistere ed in fine perché richiede il compimento di atti sessuali.
L'art. 528 c.p. disciplina tutti quei casi di pubblicazione e di esecuzione di spettacoli osceni con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. In relazione con la materia è da citare anche l'art. 725 c.p. che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila per tutti quei casi in cui vengano commercializzati scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. Inoltre bisogna anche ricordare l'art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, il quale sanziona la fabbricazione, l'introduzione, l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini ed oggetti, destinati alla pubblicità, che offendano il pudore o la pubblica decenza. Inoltre è da ricordare l'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n.335 che prevede, al comma 3, la non punibilità degli edicolanti e dei rivenditori di riviste purché non espongano al pubblico parti palesemente oscene delle pubblicazioni o non le vendano a minori di anni sedici. In ultimo bisogna ricordare l'art. 30, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223, il quale dichiara che nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità, la persona delegata al controllo della trasmissione sia punita con le pene previste dall'art. 528 c.p.
Un'altra ipotesi di offesa alla sfera della riservatezza e della discrezione sessuale è quella che attiene alla prostituzione disciplinata dalla legge n. 75 del 1958. Nel nostro ordinamento l'attività di prostituzione di soggetti adulti è penalmente lecita, mentre sono assolutamente puniti tutti i comportamenti di contorno. Tuttavia la prostituzione, seppur consentita, può degenerare in reati qualora in luogo privato o pubblico si inviti al libertinaggio in modo scandaloso o molesto ovvero quando si seguano le persone per via invitandole con atti o parole al libertinaggio. La legislazione in materia di prostituzione, molto delicata, non si presenta particolarmente severa. La contravvenzione prevede, infatti, l'arresto fino ad otto giorni ed una irrisoria ammenda. Inoltre le persone colte in contravvenzione qualora siano in possesso di documento di riconoscimento non possono essere accompagnate presso l'ufficio di pubblica sicurezza. Nel caso, invece, in cui vengano accompagnate non possono essere sottoposte a visita sanitaria e non possono subire nessuna forma di registrazione, compresa quella mediante rilascio di tessera sanitaria.
L'art. 564 c.p. disciplina il caso del delitto di incesto. In questo caso similitudine appare esserci con l'osceno nella misura in cui torna la presenza del pubblico scandalo; di contro però sussistono indubbi collegamenti con il delitto di violenza sessuale. La differenza con quest'ultimo reato è sicuramente la mancanza di violenza e la predeterminazione dei soggetti attivi. Tuttavia il nostro legislatore ha voluto fortemente caratterizzare il delitto di incesto come fatto scandaloso e per ciò punito. Il delitto si consuma esclusivamente con il verificarsi, quindi, del pubblico scandalo. La ratio della norma non è tutelare il soggetto singolo vittima del delitto o, peggio ancora, il minore ma l'intera famiglia, intesa come istituto fondamentale e punto di riferimento della società.
Tratta dalla monografia: La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia
Autore: Fabio Sammartano
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Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia: Lo sfruttamento sessuale del minore (III parte)
Lo sfruttamento della prostituzione minorile viene appositamente disciplinato dall'art. 2 della legge 269 del 1998 che introduce così l'art. 600 bis nel codice penale prevedendo il delitto di prostituzione minorile, ed integra la normativa in materia di istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. L'art. 600 bis c.p. si distingue in due parti, la prima disciplina il delitto di prostituzione minorile e la seconda, invece, si occupa di colui il quale compia atti sessuali con minore in cambio di denaro o di altra utilità economica. Il primo comma punisce tutti coloro che inducono alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione, con la reclusione da sei a dodici anni e con la ulta da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
L'art. 3 della legge n. 269 del 1998 inserisce nel codice penale l'art.600 ter c.p. e con esso il delitto di pornografia minorile. Il problema è quello che la legislazione attuale manca totalmente della definizione di pornografia. Il riferimento più immediato sembra essere quello al controverso concetto di osceno. Tuttavia il problema potrebbe risolversi o con il richiamo in via analogica all'art. 529 c.p. o con una sentenza di incostituzionalità dell'art. 600 ter c.p. per ingiustificata disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.
Più precisamente nel comma primo dell'art. 600 ter c.p. si punisce chiunque sfrutta minori di anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. L'uso del verbo sfruttare lascerebbe pensare che il soggetto attivo del delitto debba porre in essere una condotta non episodica, il che si tradurrebbe nella relativa utilità economica dell'attività illecita anche qualora il minore partecipi alla distribuzione degli utili. Non sembra che la norma sia applicabile a tutti quei casi in cui il minore partecipi a ruoli diversi e marginali da quello della fisica realizzazione dello spettacolo o del materiale.
Il secondo comma dell'art. 600 ter c.p. punisce, invece, chiunque si dedichi al commercio del materiale pornografico prima indicato. Per quanto riguarda la definizione di commercio bisogna riferirsi a qualsiasi tipo di cessione del materiale pornografico e ricavarne la necessità di una sorta di attività imprenditoriale.
Di particolare interesse è, invece, il terzo comma dell'art. 600 ter c.p. che prevede la reclusione da un anno a cinque anni e la multa da lire cinque milione a lire cento milioni per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico. Analoghe pene sono poi previste per chi distribuisce o divulga informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto. Sono fin troppo note le attività di pedofili che utilizzano internet per la distribuzione e la commercializzazione di materiale pedofilo e pornografico.
Infine al quarto comma dell'art. 600 ter c.p. si punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni chiunque consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, il material pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuali degli anni diciotto.
L'art. 600 quater c.p. prevede il delitto di detenzione di materiale pornografico. In questo caso ad essere punito è il consumatore finale. La norma punisce con la reclusione fino tre anni e con la multa non inferiore a lire tre milioni chiunque detenga materiale pornografico consapevolmente dello sfruttamento di minori di anni diciotto. Il delitto in questione porta diversi elementi in comune con altro delitto, quello di ricettazione. In entrambi i casi, infatti, il materiale proviene da delitto, in entrambi i casi il soggetto attivo non concorre con l'autore del delitto da cui provengono i beni e neppure nella ricettazione, come in questo caso, è necessario che il profitto sia di natura patrimoniale.
La legge contro la pedofilia introduce nel codice penale l'art. 600 quinquies c.p. che punisce le iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile. In tali casi si prevede la reclusione da sei a dodici anni e la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni per chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori di anni diciotto. Rilevante risulta la considerazione secondo la quale punibile rimane anche l'organizzazione di un viaggio che poi non si è effettuato o che comunque, pur verificatosi, non ha portato alla desiderata esperienza sessuale a danno del minore. Punito non è il cliente del viaggio in quanto tale, che però rimane responsabile per eventuali altre condotte illecite con esso connesse, né il tour operator che si limita ad esplicare la propria attività imprenditoriale. Responsabile del delitto è colui che dolosamente organizza il tutto con il chiaro intento criminale.
L'art. 600 sexies c.p. prevede al proprio interno ben tre aggravanti ed una sola attenuante. La prima aggravante riguarda la vittima dei reati di cui all'art. 600 bis c.p., primo comma, 600 ter c.p., primo comma, e 600 quinquies c.p., disponendo che qualora la vittima sia un minore di anni quattordici la pena venga aumentata da un terzo alla metà. La seconda aggravante si riferisce ai reati previsti dall'art. 600 bis c.p., primo comma, e 600 ter c.p., comportando un aumento di pena dalla metà a due terzi, nell'ipotesi che il fatto sia stato commesso da un ascendente, da un genitore anche se adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, dal parente entro il quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, vigilanza, istruzione, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni. Lo stesso aumento si ha anche nei casi in cui la vittima sia in stato di infermità mentale o minorazione psichica, naturale o provocata. Infine la terza ed ultima aggravante considera le modalità di commissione dei fatti di cui all'art. 609 bis c.p., primo comma, e 609 ter c.p., disponendo che la pena sia aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Mancando l'indicazione dell'aumento si considera applicabile il contenuto dell'art. 64 c.p. per cui l'elevazione della sanzione penale avviene fino ad un terzo. Quanto alla causa attenuante, l'ultimo comma dell'art. 600 sexies c.p. prevede una diminuzione di pena da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.
La legislazione del 1998 aggiunge, in fine, un secondo comma all'art. 601 c.p. Tale delitto puniva già la tratta ed il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù, con la reclusione da cinque a venti anni. La nuova normativa punisce più gravemente, con un minimo di sei ed un massimo di venti, la tratta ed il commercio dei minori di anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione. Forse proprio per questa elevata severità non è applicabile all'art. 601 c.p. secondo comma le cause aggravanti ed attenuanti contenute nell'art. 600 sexies c.p. Inoltre il secondo comma dell'art. 601 c.p. va integrato con le norme in materia di immigrazione e di prostituzione. Anche in questo caso, però, bisogna registrare che le normative si accavallano in maniera confusionale e spesso anche contrastante tra di loro.
Tratta dalla monografia: La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia
Autore: Fabio Sammartano
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Indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia: Lineamenti del procedimento penale differenziato (IV parte)
E’ evidente che la normativa, novellata dalla riforma del 1996 e del 1998, non poteva non trattare anche di interessanti ed importantissimi aspetti processuali ed investigativi. Fine primario del legislatore è stato, infatti, quello di non aggiungere un’ulteriore forma di violenza, a chi ha già subito quella fisica, attraverso l’utilizzo di tecniche processuali inopportune. Seppure non è possibile parlare di un procedimento speciale possiamo almeno tranquillamente affermare che si tratta di un procedimento penale differenziato.
Un primo aspetto è sicuramente quello della scelta tra procedibilità d’ufficio e a querela di parte. Il legislatore della riforma ha cercato di trovare una soluzione quanto più compromissoria anche se spostata più verso la procedibilità d’ufficio. Bisogna anche sottolineare che si era prospettata una terza via, cioè quella della procedibilità d’ufficio con riserva della parte offesa dal reato che poteva bloccare eventualmente il procedimento, benché avvisata tempestivamente e direttamente dall’autorità giudiziaria. Questa tesi non venne condivisa e rimase all’interno dei lavori parlamentari di riforma alla normativa.
L’attuale situazione prevede che per i delitti di violenza sessuale, art. 609 bis c.p., anche se aggravata, art. 609 ter c.p., e per il delitto di atti sessuali con minore, art. 609 quater c.p., si proceda a querela della persona offesa. Nel caso di minori sarà necessario l’intervento dei genitori, così come previsto dall’art. 120 c.p.
Da registrarsi è inoltre l’aumento del termine per proporre querela che dai tre mesi usuali è adesso passato ai sei, anche se ciò non è stato ben visto dalla dottrina che ha rintracciato in tale aumento un ingiustificato travaglio interiore della vittima.
Riamane invece invariato il principio della irrevocabilità della querela. Di contro si procede d’ufficio se la violenza sessuale è esercitata contro un minore di anni quattordici o se il fatto è commesso dal genitore, anche se adottivo, dal tutore, o convivente, o da altra persona cui il minore è affidato. Inoltre si procede d’ufficio se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni o se la violenza è connessa con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio.
L’art. 10 della legge del 1998 contro la pedofilia ha modificato sostanzialmente l’art. 604 c.p. stabilendo che per i reati sessuali è punito il cittadino italiano anche quando il fatto sia compiuto all’Estero. Lo stesso è punito anche quando concorre con cittadino straniero. Mentre quest’ultimo viene punito solo se è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Inoltre l’art.13 della legge contro la pedofilia aggiunge la competenza esclusiva del Tribunale in composizione collegiale per tutti i reati dall’art. 600 bis c.p. a 600 sexies c.p. se puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Occorre aggiungere che a tale riserva erano già di competenza i delitti di cui all’art. 564 c.p., incesto, 609 bis c.p., violenza sessuale, 609 quater c.p., atti sessuali con minore, 609 octies c.p., violenza sessuale di gruppo.
La normativa, come già detto, ha novellato anche la normativa in materia di polizia giudiziari ed attività investigativa. In particolare l’art. 14 della stessa legge ha attribuito la facoltà al Ministro degli interni di istituire presso ogni Questura una unità specializzata di polizia giudiziaria per la repressione e la conduzione di indagini sul territorio. Inoltre gli ufficiali delle strutture appena definite possono, dietro richiesta del Questore o del Dirigente competente e solo dopo autorizzazione della Magistratura, procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico o partecipare ad iniziative turistiche a sfondo sessuale, per la propria attività investigativa e repressiva. Questa disposizione ricorda molto da vicino quella che autorizza gli stessi all’acquisto di armi, droga, munizioni o esplosivi, ma diversamente da quelle ipotesi, qui è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Nel caso di acquisto di materiale pornografico, inoltre, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono immediatamente comunicarlo all’autorità giudiziari per differirne il sequestro sino alla conclusione delle indagini. Qualora, invece, l’attività criminale coinvolga reti informatiche ovvero reti di telecomunicazione, la normativa in esame autorizza la sezione specifica della polizia giudiziaria ad attivarsi tramite operazioni e partecipazioni simulate. Sarà quindi possibile attivare reti proprie e partecipare a quelle già esistenti. Inoltre è data facoltà all’autorità giudiziaria di ritardare l’emissione di ordini di cattura qualora questo aiuti all’acquisizione di materiale probatorio. Infine è anche possibile che il materiale sequestrato possa essere, dietro autorizzazione dell’autorità giudiziaria, utilizzato per successive attività investigative.
La legge di riforma contro la violenza sessuale, prima, e quella sulla pedofilia, dopo, hanno cercato di introdurre strumenti di tutela e di protezione a favore delle vittime di tali delitti. A tal fine basti ricordare l’art. 609 decies c.p. che obbliga il Procuratore della Repubblica ad informare il Tribunale per i minorenni nel caso in cui siano violati gli artt. 609 bis c.p., 609 ter c.p., 609 quinquies c.p. e 609 octies c.p. Lo stesso art. 609 decies c.p. obbliga l’autorità giudiziaria di affidare la vittima di detti reati ad assistenza psicologica ed affettiva, sia attraverso l’ausilio dei genitori e sia attraverso l’ausilio dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti presso gli Enti Locali.
L‘art. 13, comma 1, della legge contro la violenza sessuale permette al Pubblico Ministero di chiedere che si conceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di una persona minore di anni sedici. Non si è considerato però che tale facoltà potrebbe comportare un materiale rallentamento del procedimento giudiziario.
La normativa del 1996 ha poi aggiunto, opportunamente, la possibilità di acquisire elementi probatori anche in luoghi diversi dal Tribunale ove tra gli interessati vi siano persone minori di anni sedici e si proceda ad incidente probatorio. È anche disposto che gli interrogatori vengano documentati integralmente con mezzi di riproduzione fotografica, audiovisiva o con perizie e consulenze tecniche.
L’art. 12 della legge contro la pedofilia ha poi anche inserito, nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 600 ter, comma 3, c.p., la possibilità di intercettazioni telefoniche ed ambientali tra quelle già contenute all’interno dell’art. 266 c.p.p. Ma la vera importanza della modifica è quella che consente l’intercettazione di flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici o telematici utilizzati per l’attività criminale.
L’art. 15 della legge contro la violenza sessuale concede la possibilità di effettuare le udienze a porte chiuse, tutelando il minore dalle potenziali esposizioni della pubblicità processuale. Infatti mentre è una facoltà per il procedimento che riguardi una persona maggiorenne, è, invece, la stessa legge che impone l’obbligo della riservatezza nel caso di minore. Lo stesso art.15 impone anche il divieto di effettuare domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona offesa. Tuttavia questa disposizione è opportunamente moderata dalla possibilità eventuale di deroga solo nei casi in cui le domande sulla vita personale e sessuale della persona offesa siano estremamente indispensabili per la ricostruzione degli avvenimenti.
Un’ultima forma di tutela che la legislazione del 1998 ha introdotto a favore dei minori è quella contenuta nell’art.13, comma 6, che concede al minore, vittima del reato, su sua richiesta o del difensore, la possibilità di essere esaminato in udienza dietro l’ausilio di un vetro a specchio ed unitamente ad un impianto citofonico. Tale eventualità è resa disponibile sia per i delitti di cui agli artt. 600 bis c.p., 600 ter c.p., 600 quater c.p. e 600 quinquies c.p. che per i deliti di cui agli artt. 609 bis c.p., 609 ter c.p., 609 quater c.p. e 609 octies c.p. La disposizione lascia inopportunamente scoperto l’art. 609 quinquies c.p. per il quale si nutrono dei dubbi.
LA TUTELA DELLA PERSONA OFFESA E LA PREVENZIONE
La persona vittima dei reati sessuali può essere salvaguardata ulteriormente con strumenti diversi da quelli fin qui menzionati. Infatti, oltre alla nuova disciplina delle incriminazioni introdotta con la riforma del 1996 e del 1998 ed alla integrazione con norme processualpenalistiche, bisogna anche aggiungere un terzo ordine di misure.
È noto, infatti, che l’efficacia del diritto penale non è riconducibile esclusivamente all’irrogazione di sanzioni. Esiste tutta una serie di provvedimenti che rendono più efficace ancora il diritto penale, non solo riparando il male subito, ma evitando anche che determinate condotte siano poste agevolmente in essere. In tal senso svolge un’importante funzione l’art. 609 nonies c.p. che aggiunge delle pene accessorie nonché determinati effetti penali. Tra le pene accessorie si includono la perdita della qualità di genitore, quando questa è elemento costitutivo del reato, e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio di tutela e curatela. Tra gli effetti penali vengono compresi la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione alla successione della persona offesa.
Anche la disciplina contro la pedofilia è stata arricchita di importanti conseguenze penali che vanno oltre la stessa pena. L’art. 600 septies c.p. prevede nel caso di condanna la confisca del materiale utilizzato per l’esecuzione del delitto. È inoltre disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti nonchè, ove si tratti di emittenti radio-televisive, la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione.
L’art. 12 della legge del 1996 prevede una contravvenzione in caso di divulgazione della generalità e dell’immagine della persona vittima, attraverso la stampa, qualora egli non abbia prestato il proprio consenso. Si è dunque introdotto l’art. 734 bis c.p. che disciplina le contravvenzioni in materia di tutela alla riservatezza della persona offesa dai reati di violenza sessuale e che corrisponde all’ultimo articolo del codice penale.
Bisogna adesso studiare i casi in cui determinate condotte comportino fattispecie aggravanti di pena. Si pensi innanzitutto ai motivi abietti e futili di cui all’art. 61, n.1, c.p. Ancora rappresenta aggravante l’utilizzo di sevizie e l’agire con crudeltà in relazione a quanto disposto dall’art. 61, n.4, c.p. Rappresenta comunque aggravante l’art. 61, n.9, c.p. ove vi fosse un approfittamento dei propri poteri o una violazione dei doveri, anche se fuori dalle proprie mansioni. Infine altra aggravante è rappresentata dall’art. 61, n.11, c.p. che prevede la commissione del delitto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d’ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità.
Il Testo Unico in materia di stupefacenti, all’art.80, prevede che la pena venga aumentata da un terzo alla metà nei casi in cui l’offerta o la cessione degli stupefacenti è finalizzata all’ottenimento di prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente. L’aggravante sembra sussistere anche ove non vi sia stata alcuna prestazione sessuale.
La riforma del 1996 si preoccupa anche di tutelare la persona offesa dal reato da eventuali conseguenze fisiche che potrebbero derivare dall’intervenuto atto sessuale. Spesso, infatti, oltre ai danni psichici che normalmente non vengono mai totalmente recuperati, nella vittima rimangono anche dei danni fisici punibili con il delitto di lesioni personali di cui agli artt. 582 e 583 c.p. E’ previsto, infatti, che l’imputato sia sottoposto ad accertamenti medici per l’individuazione di eventuali malattie trasmissibili sessualmente, con particolare riguardo alla tanto temuta AIDS.
Nello spirito della legge contro la pedofilia del 1998, qualora un pubblico ufficiale venga a conoscenza dell’attività di prostituzione di un minorenne debba darne immediatamente comunicazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni il quale promuove i provvedimenti per la tutela del minore, ivi compresa la nomina del curatore. E’ anche possibile che il Tribunale per i minorenni provveda all’assistenza del minore, al recupero psicologico ed al reinserimento.
Nella legge contro la pedofilia altra novità da non sottovalutare è l’importante attività di coordinamento attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’istituzione di un fondo per il recupero delle vittime e dei responsabili dei delitti. In particolare la Presidenza del Consiglio dei ministri deve adoperarsi per coordinare tutte le Pubbliche Amministrazioni relativamente alla prevenzione, all’assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori. Per adempiere a tale compito il vertice del Governo acquisisce periodicamente informazioni nazionali ed internazionali. Il limite a tali compiti, però, è di soli cento milioni di lire annue. Inoltre tutte le somme raccolte annualmente tramite le contravvenzioni, le multe e le confische per i reati a sfondo sessuale vengono distribuiti in un apposito fondo di cui i due terzi vengono impiegati per l’attività di formazione, organizzazione ed assistenza alle vittime di tali delitti, e per la parte rimanente al recupero dei soggetti ritenuti responsabili di tali reati.
In ultimo la legge contro la pedofilia si occupa, oltre che punendo, anche preventivamente di preservare i minori dallo sfruttamento della prostituzione in occasione di viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri. La legge, infatti, impone alle agenzie ed ai tour operator di inserire visibilmente nelle proprie stampe pubblicitarie l’indicazione delle sanzioni irrogabili a coloro che finalizzino i viaggi all’incremento della pornografia e della prostituzione minorile, anche se commessa all’Estero. Non sembra che la norma possa dettare obblighi formali anche per i viaggi organizzati sul territorio nazionale. In caso di violazione della prescrizione formale appena descritta gli operatori turistici sono tenuti a pagare una sanziona amministrativa che va da lire due milioni a lire dieci milioni.
Tratta dalla monografia: La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia
Autore: Fabio Sammartano
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Leggendo "Pedofilia. Un fenomeno giuridico e sociologico" di Silvia Furfaro abbiamo trovato dei riferimenti alla prostituzione minorile e al turismo sessuale presenti in alcuni paesi con i quali ci sono accordi per l'adozione internazionale. E' bene essere consci delle situazioni che si trovano in quei paesi e che riguardano l'infanzia.
7. La prostituzione minorile e il turismo sessuale
Uno degli aspetti più preoccupanti nella nostra società, è il fenomeno della prostituzione minorile, definita dalle organizzazioni internazionali, una nuova forma di schiavitù presente soprattutto in Asia, in America Latina e in Africa (191). Essa si connota come l'abuso di minori a scopo sessuale e, pur presentandosi sotto varie forme, sta diventando ormai una delle peggiori piaghe che il nostro presente ha ereditato dall'antichità greco-romana e dalle civiltà asiatiche ed africane (192). In quasi tutti i paesi meta del turismo internazionale, dall'Estremo Oriente all'America Latina e, secondo dati recenti, anche in Europa, la prostituzione infantile sta sempre di più toccando livelli preoccupanti, coinvolgendo centinaia di migliaia di bambini e adolescenti, costretti al commercio sessuale da organizzazioni clandestine che ne gestiscono i proventi (193).
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7.2. I tentativi di proteggere i minori di tutti i paesi
I paesi del sud-est asiatico, sono considerati i più colpiti dal fenomeno della pedofilia e dello sfruttamento sessuale. A seguito della campagna ECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism), in questi paesi, è iniziato un processo legislativo che mira ad una migliore protezione del bambino dallo sfruttamento sessuale. Nel 1991 si è avuto un inasprimento della legge penale nelle Filippine, nel luglio del 1995 a Taiwan, nel settembre dello stesso anno nello Sri Lanka e nel dicembre del 1996 in Thailandia (196). In quest'ultimo paese, la nuova legge commina pene fino a sei anni di reclusione per coloro che intrattengono rapporti sessuali con minori di 15 anni e fino a tre anni se il minore ha un'età compresa tra i 15 e i 18 anni; per i lenoni sono invece previste pene fino a 20 anni (197).
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Nel 1998 il nostro paese entra a far parte di quel cospicuo numero di nazioni europee che hanno ormai da alcuni anni introdotto nella loro legislazione, il principio di perseguibilità penale extraterritoriale per coloro che commettono reati di violenza e/o sfruttamento sessuale dei minori.
7.3. Il fenomeno della prostituzione minorile e del turismo sessuale
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Il traffico meglio documentato di minori destinati al mercato del sesso, secondo le ultime indagini, sarebbe quello che riguarda la rotta che parte dalla Thailandia e va verso la Birmania, la Cina e il Laos; dalle Filippine verso la Malesia, dal Nepal verso l'India, dall'India verso il Medio Oriente, dal Bangladesh verso il Pakistan (204). E la meta finale di queste strade è, spesso, l'Europa, in particolare l'est europeo come l'Ungheria, la Romania, la Polonia e l'ex D.D.R. Il fenomeno comunque è in espansione in tutto il mondo anche se è l'Asia a detenere il triste primato, con quasi 2 milioni di minori coinvolti (205).
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Non esistono dati precisi sullo sfruttamento sessuale dei bambini nel mondo, le poche stime che ci sono, rivelano dati terribili: secondo una stima compiuta dal CENSIS (207), i bambini coinvolti nel commercio sessuale in Thailandia sono il 4,1%; dal 1992 in Cambogia le cifre della prostituzione infantile si sono triplicate e attualmente il 35% degli interessati, ha meno di 18 anni. Lo Sri Lanka accoglie un grosso numero di turisti italiani, e anche in questo paese è nota la prostituzione minorile: il Ministero della Sanità riferisce di 30.000 fanciulli implicati nel commercio sessuale, in Bangladesh si calcolano circa 200.000 bambini/e, in India e Brasile 500.000, in Cina tra i 200.000 ed i 500.000 minori. Secondo l'ECPAT, che più di una volta ha avuto occasione di studiare il fenomeno (o almeno tentare di studiare, vista l'assenza di dati istituzionali disponibili), il turista sessuale è colui (o colei) che al fine di praticare sesso con i minori, organizza periodi di vacanza (o di lavoro) in paesi che non solo tollerano la prostituzione minorile, ma spesso la propagandano per attirare il turista e così incassare valuta pregiata (208). Il turismo sessuale infatti, contribuisce ad alimentare il mercato della prostituzione minorile e procura lauti guadagni alle agenzie turistiche, che si occupano del turista "speciale": dall'annuncio pubblicitario (quasi sempre camuffato, ma qualche volta anche chiaro ed inequivocabile), all'arrivo a destinazione, alla sistemazione in hotel o piccoli residence comprensivi dei "particolari servizi" (209). Esistono addirittura veri e propri Tour operator che curano i contatti tra minori e pedofili, racconta Camarca: «... volo per Saigon. Nove notti di locali, sale massaggi, vasche jacuzzi piene di bimbetti festanti, tredicenni con le quali passare la notte nella camera in albergo...» (210), un Tour Operator nato per soddisfare qualsiasi desiderio (sembra che in Vietnam, nei bordelli di Saigon per 50 dollari USA, i piccoli sono a completa disposizione del turista che può fare loro qualsiasi cosa, anche non riportarli indietro). Non esiste un prototipo che permetta di identificare il turista sessuale. Egli, secondo ECPAT, appartiene alle più disparate categorie: può essere single o sposato, maschio o femmina, turista di piacere o in viaggio d'affari, può essere un pedofilo che viaggia principalmente per questo fine o un semplice turista che non pianifica di avere rapporti sessuali con un minore nel corso del viaggio (211). Centinaia di turisti, uomini d'affari e padri di famiglia che chiamano tutte le sere la moglie per accertarsi della salute dei loro bambini sono gli stessi orchi che palpeggiano decine di filippini prima di scegliere il "fortunato" vincitore della notte in doppia matrimoniale e si fanno organizzare viaggi-ricerca nei villaggi a caccia di bambini ancora troppo piccoli per essere venduti e trasferiti in città. Poi trascorrono l'ultimo giorno a comprare regali per la famiglia (212). Anche i media diffondono largamente l'immagine della vacanza in stretta analogia con quella della libertà sessuale, permettendo al turista, in cerca di avventure esotiche, di disfarsi delle costrizioni morali e sociali che regolano i comportamenti della vita quotidiana.
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Una realtà tristemente nota è quella indiana (215). In India la prostituzione infantile è da sempre parte della società e presenta alcuni aspetti unici che rendono ancora più arduo combatterla. Esiste una forma, peraltro proibita da numerose leggi, di "prostituzione di templi", detta Devadasi (etimologicamente, "schiava di Dio") in cui le bambine vengono dedicate ad una dea, in genere all'età di 8-9 anni. Le bambine hanno il divieto di sposarsi e sopravvivono occupandosi del tempio e prostituendosi. Questa tradizione è prevalente in alcune zone dell'India del Sud. Si calcola che circa 10.000 bambine siano iniziate a questa pratica ogni anno, mentre un'inchiesta ha dimostrato che la metà delle prostitute dello stato del Maharashtra hanno iniziato come devadasi. Vi sono tribù indigene che hanno vissuto dei proventi della prostituzione infantile per secoli. In origine le prostitute erano le concubine dei monarchi Rajput, ed ora la «tradizione» continua per i mercanti e gli agricoltori. Un altro tragico aspetto della prostituzione infantile in India è il traffico di bambini dal Bagladesh e dal Nepal (secondo alcuni studi, circa il 20% delle prostitute proviene da questi due Paesi), circa 5-7.000 minori nepalesi entrano nei bordelli indiani ogni anno.
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Nell'America del Sud, invece, il fenomeno si presenta con una caratteristica diversa, soprattutto in Bolivia e Perù, dove ci sono all'incirca un milione e mezzo di bambini abbandonati e senza famiglia che vivono nelle strade e che sono spesso oggetto di brutale violenza anche da parte delle stesse forze dell'ordine. Si sa poco dello sfruttamento sessuale di questi bambini, quello che si sa è che i luoghi di prostituzione sono spesso alimentati da persone provenienti da questi gruppi (219).
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La prostituzione minorile può essere legata sia alla domanda locale che alla domanda estera (220). La domanda locale è sempre esistita in ogni luogo ed è oggi un fattore significante. La domanda estera è numericamente meno significativa. Tuttavia molti degli sforzi per combattere lo sfruttamento sessuale minorile nei paesi in via di sviluppo si sono concentrati proprio sugli abusi commessi dagli sfruttatori stranieri. Due possono essere le ragioni: la prima è che la forza economica e sociale dello sfruttatore straniero è talmente superiore a quella del fanciullo, da far sì che la forza dell'abuso sia accentuata; la seconda è che lo sfruttatore straniero ha la possibilità di lasciare facilmente il paese dove ha commesso il reato e quindi di sfuggire a possibili provvedimenti contro di lui (221). Contro questa eventualità l'uso della giurisdizione extraterritoriale è stata promossa in molti Stati.
7.4. Le organizzazioni che alimentano lo sfruttamento sessuale e quelle che tentano di combatterlo.
In numerosi paesi del mondo, si sono formate delle associazioni contro il turismo sessuale (224). L'obiettivo fondamentale è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su tale problema e sui legami tra prostituzione infantile e turismo, e di sostenere programmi di prevenzione e di riabilitazione di bambini vittime della prostituzione. Nelle zone di confine tra Thailandia, Birmania e Cambogia, si è sviluppata una florida economia che si basa sui traffici di droga e di bambini destinati a rifornire le case chiuse delle note città tailandesi frequentate dal turismo internazionale. Ma ovviamente, il fenomeno della prostituzione infantile non riguarda soltanto i ricchi turisti occidentali. In Brasile, Venezuela e Colombia, esistono bande specializzate nell'acquisto o sequestro di bambine per rifornire i bordelli dei centri minerari in Amazzonia.
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Anche i mille conflitti dell'Africa sono il pretesto per il sequestro di bambini, che diventano prima schiavi sessuali dei vari eserciti e poi, se sopravvissuti, baby-soldati. A conferma di quanto detto, un'assistente sociale belga, France Botte (228), ha intervistato nei bordelli di Pattaya o di Manila, baby-prostitute di 8-10 anni con i corpi martoriati dalle bruciature di sigarette o addirittura con piccole mutilazioni sessuali. In Brasile, il giro della prostituzione infantile si alimenta con i meninos da rua, i bambini di strada che a migliaia si aggirano senza fissa dimora nelle metropoli del paese (229). Qui è facile trovare bambine di otto anni che si prostituiscono sotto il controllo di "protettrici" dodicenni.
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L'Europa, dal canto suo, punta sull'informazione, ritenendo che la pratica della pedofilia nei paesi terzi sia causata non solo da problemi patologici individuali, ma anche da un diffuso atteggiamento di disprezzo più o meno conscio verso gli abitanti dei paesi più poveri (231). I pregiudizi negativi, che descrivono tali società come instabili, dove tutto è permesso a chi dispone di soldi, finiscono per legittimare azioni che nessuna persona "normale" si azzarderebbe mai a compiere nel proprio paese (232). Nonostante le cifre ed i fatti facciano pensare che non ci sia più speranza, non tutto è perduto. L'organizzazione "Contro lo Sfruttamento dei minori quale nuova forma di schiavitù" mette in evidenza anche il lavoro delle molte persone che operano senza tregua in tutto il mondo nel tentativo di combattere lo sfruttamento sessuale di bambini a fini commerciali. Persone che lavorano individualmente o come soci di associazioni, in un ufficio governativo o in un tempio di un villaggio, che possono monitorare Internet alla ricerca di siti pedopornografico o perlustrare le strade nella speranza di trovare bambini bisognosi di un riparo. «Indipendentemente da chi siano o da cosa facciano - sostengono i soci ECPAT - hanno un obiettivo comune e la convinzione che la situazione dei bambini schiavi dello sfruttamento sessuale non è senza speranza» (233). In realtà ogni singolo essere umano può contribuire a questa guerra, a partire da coloro che hanno un rapporto con i bambini, che sia professionale, morale, parentelare.
(192) Nigel Griffiths ritiene che il turismo sessuale nel sud-est dell'Asia abbia una lunga storia. Nel secolo VIII i viaggi portavano i turisti europei in luoghi in cui i costumi sessuali erano più rilassati che nei loro paesi di origine, o dove vi erano più opportunità di intessere relazioni. Oggi, una industria del sesso altamente sviluppata, fornisce opportunità pressoché illimitate. Nigel Griffiths, in Travel Weekly, 1997.
(193) A. Luparello, Attenzioni particolari verso i bambini in rete (e non solo)... cosa possiamo fare, rintracciabile sul sito ECPAT Italia.
(196) P. Monni, L'arcipelago della vergogna, turismo sessuale e pedofilia, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2001.
(197) Così afferma il Governatore dell'amministrazione del turismo tailandese, Seree Wangpaitchir in A. Memoli, Turismo sessuale: cosa ne pensiamo?, in Travel, 22.02.1999.
(200) OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, Agenzia delle NU, con sede a Ginevra, Classification International del Maladies, Génèves, 1993, in Noticias, n. 2 maggio 1997: i mezzi di comunicazione hanno etichettato la Thailandia come primo centro mondiale della prostituzione infantile. Questa immagine però non risponde affatto alla realtà. Queste pratiche sono contrarie alle leggi tailandesi e vanno contro i precetti della religione buddista. In Thailandia è stato ora predisposto un corpo di polizia turistica per scoprire e arrestare i turisti sessuali e si sta attuando un programma per aiutare i giovani residenti nelle zone rurali a trovare un lavoro che costituisca un'alternativa al commercio.
(204) C. Camarca, I Santi Innocenti, Baldini & Castoli, Milano, 1998.
(205) A. Luparello, Attenzioni particolari verso i bambini in rete (e non solo)... cosa possiamo fare, rintracciabile sul sito ECPAT Italia.
(207) Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS), Sfruttamento sessuale e minori: nuove linee di tutela. Un progetto contro l'abuso sessuale, c.r. 11641, Roma, 1998.
(208) R. O' Grady, The Child and the tourist, in Schiavi o bambini? Storie di prostituzione minorile e turismo sessuale in Asia, Edizioni Gruppo Abene, Torino, 1995.
(209) P. Monni, L'arcipelago della vergogna. Turismo sessuale e pedofilia, Edizione universitaria Romane, Roma, 2001.
(210) C. Camarca, I Santi Innocenti, Baldini & Castoli, Milano, 1998, p. 21.
(211) R. O' Grady, The Child and the tourist, in Schiavi o bambini? Storie di prostituzione minorile e turismo sessuale in Asia, Edizioni Gruppo Abene, Torino, 1995.
(212) C. Camarca, I Santi Innocenti, Baldini & Castoli, Milano, 1998.
(215) L. De Cataldo Neuburger (a cura di), La pedofilia Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici, Padova, Cedam, 1999, p. 345; Besse F., La repression pènale de la contrefacon en droit Suisse: avec presentation des droits francais et allemande et apercy de droit international, Genève: Droz, 1990.
(219) Ivi.
(220) Relazione ECPAT Italia: F.A.Q. - Le domande più frequenti.
(221) P. Monni, L'arcipelago della vergogna. Turismo sessuale e pedofilia, Edizione universitaria Romane, Roma, 2001, p. 233.
(224) In Italia, ad esempio: Gli amici di Raoul Follereau, l'Arci, il Colibrì ecc.
(228) F. Botte, La notte dei coccodrilli, Gruppo Abele, Torino, 1991.
(229) R. O' Grady, The Child and the tourist, in Schiavi o bambini? Storie di prostituzione minorile e turismo sessuale in Asia?, Edizioni Gruppo Abene, Torino, 1995.
(231) G. Martello, Pornografia minorile, in Studium Iuris, 6, 2002, pp. 801-802. (232) P. Monni, L'arcipelago della vergogna, turismo sessuale e pedofilia, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2001, p. 239.
(233) Relazione ECPAT Italia: F.A.Q. - Le domande più frequenti.
PEDOFILIA: SENATO RATIFICA
LA CONVENZIONE DI LANZAROTE
PENE PIU' SEVERE
(ASCA) - Roma, 27 ott - L'assemblea del Senato ha ratificato all'unanimita', con 246 voti a favore e un astenuto la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Il provvedimento, modificato dal Senato, torna ora alla Camera.
Il ddl inserisce nel nostro ordinamento i reati di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e di adescamento di minore anche via internet nell'ottica di promuovere azioni che precedano l'abuso. Si inaspriscono inoltre le sanzioni per i reati di pedofilia, prostituzione minorile (da , adescamento e corruzione di minorenni, maltrattamenti in famiglia, spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minorenni. Il colpevole non potra' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa. Si amplia inoltre il numero dei delitti che comportano l'allontanamento dalla casa familiare.
Il ddl interviene inoltre su materie come i maltrattamenti contro familiari e conviventi, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la pornografia minorile, nonche' norme restrittive in relazione ai detenuti per reati in danno di minori in tema di concessione di benefici, trattamento psicoterapeutico, gratuito patrocinio e confisca di beni. njb/mcc/rob
PEDOFILIA: DELLA MONICA (PD),
OK A RATIFICA E' PASSO IMPORTANTE
(ASCA) - Roma, 27 ott - ''L'approvazione del ddl di ratifica della convenzione di Lanzarote contro lo sfruttamento sessuale dei minori ha consentito di approvare anche una modifica del reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'articolo 572 del codice penale. Si introduce cosi' uno strumento importante di contrasto alla violenza in famiglia e nell'ambito delle convivenze piu' volte sollecitato dal Partito democratico tanto piu' che esse costituiscono la principale causa di morte delle donne, superiore per numero ai morti di mafia''. Lo afferma la senatrice Pd, Silvia Della Monica.
''Questa norma completa, rafforzandolo, il contrasto penale a situazioni di abuso e molestie gravi, gia' delineato con la normativa sullo stalking fortemente voluta dal Pd e recentemente approvato - prosegue Della Mondica -. E' una misura di grande rilevanza che pone il nostro Paese al passo con i tempi e con la normativa europea e che ben s'inquadra nella protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso se solo si considera che essi sono spesso vittime di violenze assistite. Ovviamente gli abusi contro i minori, psicologici, fisici e sessuali sono tra i fatti piu' riprorevoli e tra le forme di violenza peggiori''. red-njb/mcc/lv
PEDOFILIA: SENATORI PDL, MODIFICHE
INTRODOTTE OGGI MIGLIORANO TESTO CAMERA
(AGENPARL) - Roma, 27 ott - "Con la ratifica della Convenzione di Lanzarote, a tre anni dalla sua emanazione, l'Italia porta a compimento un percorso che la colloca tra i paesi all'avanguardia nel contrasto agli odiosi reati di sfruttamento e abuso sessuale dei minori". E' quanto comunicato in una nota dai Senatori Pdl. "Un percorso personalmente iniziato - dice il senatore Antonino Caruso - nel 1998 con l'approvazione della legge 296 che, per la prima volta, sanzionò il consumo di prostituzione minorile, stigmatizzando il disvalore del turismo sessuale e non solo".
"Le significative modifiche introdotte oggi al codice penale e alla procedura - dichiarano i relatori, i senatori Laura Allegrini e Massimo Palmizio - grazie ad un lavoro condiviso per la gran parte con l'opposizione, migliorano il testo della Camera prevedendo, oltre al reato di adescamento di minore attraverso internet, il cosiddetto grooming, quello di istigazione alla pedofilia e pedopornografia, la non escusabilità dell'ignoranza della minore età in diverse fattispecie di reati sessuali nei confronti di minori ed anche l'esclusione del patteggiamento in caso di prostituzione minorile. Viene riscritto l'impianto sanzionatorio in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la perdita della potestà genitoriale per il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la chiusura degli esercizi commerciali e la revoca delle emittenti televisive la cui attività è finalizzata alla commissione di delitti contro la libertà individuale. Innovativa la previsione della figura del consulente tecnico, esperto in psicologia e psichiatria infantile a sostegno del minore vittima nel procedimento o ancora il gratuito patrocinio per le vittime. Si conferma il divieto, per i condannati dei reati di pedofilia e pedopornografia, di svolgere lavori che prevedono contatti abituali con minori e l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Il nuovo articolo 13 bis dell'ordinamento penitenziario prevede poi la facoltà, per i condannati per reati sessuali in danno dei minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. Esprimiamo piena soddisfazione per un testo che conferma la volontà di questo Governo di contrastare in maniera efficace l'odioso reato di pedofilia."
PEDOFILIA: CARUSO (PDL), CON VOTO SU LANZAROTE UN DURISSIMO COLPO ALLA CRIMINALITA' CHE SFRUTTA MINORENNI
(AGENPARL) - Roma, 27 ott - "Il voto odierno del Senato di ratifica della Convenzione di Lanzarote, infligge un colpo durissimo a quella parte di criminalità organizzata, in particolare straniera, che trae i suoi profitti dallo sfruttamento della prostituzione. Il Senato introduce il principio, che si confida sia presto confermato dalla Camera, secondo cui il cliente della prostituta minorenne commette un reato ed è quindi destinato a subire una condanna penale, senza che egli possa invocare a propria scusante il fatto di aver ignorato l'età della prostituta". Lo afferma il sen. Antonino Caruso del Popolo della Libertà.
"La disposizione si colloca come una vera e propria 'turbativa di mercato' perché tende a dissuadere la 'clientela' dalla 'domanda' e quindi inevitabilmente ostacola 'un'offerta' di 'sesso giovanissimo', che è la nuova frontiera sempre più affollata che la criminalità offre: ragazze giovanissime, soprattutto africane o provenienti dai Paesi dell'Est che vengono quotidianamente 'scaricate' sulle strade delle nostre città, piuttosto che in locali pubblici o case d'appuntamenti. E' proprio per l'interferenza sul meccanismo che regola domanda e offerta, si verificherà probabilmente anche un effetto di deterrenza che riguarderà non solo la prostituzione minorile, ma anche il fenomeno in via generale con riguardo a quelle prostitute che minorenni non sono, ma che possono apparire tali o comunque giovanissime. E' pensabile -conclude Caruso- che i potenziali clienti davanti alla prospettiva di una pena di reclusione fino a quattro anni, ci pensino due volte a correre il rischio".
PEDOFILIA: MAZZATORTA (LN),
FENOMENO PREOCCUPANTE. CASTRAZIONE CHIMICA (ASCA) - Roma, 27 ott - ''La pedofilia e' un fenomeno imponente, preoccupante e insidioso, da combattere con ogni possibile strumento sia in termini di prevenzione che di contrasto''. Cosi' il vicepresidente dei senatori della Lega e capogruppo in commissione Giustizia, Sandro Mazzatorta sulla ratifica per la protezione dei minori da abusi sessuali fatta a Lanzarote nel 2007. ''Questa forma di perversione sessuale ha ormai sviluppato nuove tipologie insidiose, quali la pedopornografia on line e il turismo pedofilo. A questo proposito - ha annunciato Mazzatorta - esamineremo un emendamento che abbiamo presentato, che propone non solo la punizione delle industrie turistiche che sfruttano la prostituzione minorile, ma anche del turista sessuale che fruisce di una piaga sociale quale la pornografia minorile''.
Questo provvedimento contiene risposte concrete in termini di prevenzione e di contrasto ed e' ''importante anche dal punto di vista simbolico perche' introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico e nel codice penale la parola 'pedofilia', fino ad oggi non menzionata, quasi che ci fosse una sorta di barriera culturale e ideologica a parlare anche nel codice penale del nostro Paese del fenomeno della pedofilia. Nel nostro codice penale viene infatti inserito l'articolo 414-bis, dove si parla espressamente di condotte di istigazione e di pedofilia. Riteniamo che questo reato che introduciamo ex novo non sia un reato d'opinione, bensi' un reato che punisce delle condotte particolarmente offensive e spregevoli. Ci saranno dunque sanzioni accessorie molto gravi nei confronti di chi commette questi gesti spregevoli nei confronti spesso di propri discendenti. A distanza di oltre 14 anni il Parlamento - ha sottolineato Mazzatorta - ha ritenuto opportuno e doveroso metter mano alle azioni di contrasto alla pedofilia, facendolo, da un lato, attraverso la ratifica della Convenzione di Lanzarote, che e' il primo strumento internazionale per combatterli gli abusi sessuali sui minori e, dall'altro, intervenendo sull'ordinamento interno con modifiche molto importanti sia di carattere penale che processuale''. Mazzatorta ricorda tra le modifiche ''il raddoppio dei termini di prescrizione ed il tema delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili''.
Tra gli articoli, Mazzatorta ha ricordato l'introduzione del reato di adescamento in rete, il cosiddetto grooming, ''attraverso una formulazione che va a colpire non solo la rete propriamente detta, ma qualsiasi altra forma, dagli SMS agli MMS, alle chat, ai social network e ai giochi on line.
E' quindi - ha spiegato - una formulazione che comprende qualsiasi condotta che possa essere punita a titolo di adescamento''. Sono state inoltre introdotte modifiche all' ordinamento penitenziario e di un programma terapeutico che, ha precisato Mazzatorta ''per noi rimane la castrazione chimica, cioe' quel programma terapeutico che serve ad evitare il rischio di recidiva''.
Arriva alla Camera la legge contro la pedofilia: ecco i nuovi reati
ROMA - Parte nell'aula della Camera il dibattito sul disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, primo strumento internazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Il provvedimento dà esecuzione alla convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, e stabilisce norme di adeguamento dell'ordinamento interno introducendo delle novità nel codice penale, come i nuovi reati di pedofilia e pedopornografia culturale o l'adescamento via internet. Il disegno di legge rende poi piu' severe le pene per gli abusi sui minori.
Ecco cosa contiene il testo, nove articoli in tutto, licenziato giovedì scorso dalla commissioni riunite Giustizia e Affari esteri e che ora attende il via libera dell'aula.
PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA CULTURALE. Il nuovo articolo 414-bis (pedofilia e pedopornografia culturale) punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di questi delitti.
ADESCAMENTO DI MINORENNI VIA INTERNET. E' un'altra novità. Il delitto di adescamento di minorenni viene sanzionato con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
AUTORITA' NAZIONALE. L'Italia designa il ministero dell'Interno come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali.
PROSTITUZIONE MINORILE. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Chiunque compie atti sessuali con un miore fra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Se il minore non ha ancora compiuto i 16 anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà. In caso di prostituzione minorile sarà escluso il patteggiamento.
ATTENUANTI PER CHI COLLABORA CON POLIZIA. La pena è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti di chi, pur avendo concorso al reato, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o se aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura degli altri colpevoli.
INSEGNANTI INTERDETTI A VITA E ALTRE PENE ACCESSORIE. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Le altre pene accessorie sono le seguenti: interdizione per cinque anni dai pubblici uffici; perdita della potestà genitoriale; interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla cura o all'amministrazione di sostegno; perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
AGGRAVANTI PER PARENTI, CONVIVENTI, EDUCATORI, INSEGNANTI. Sono previste per chi compie atti sessuali con minori verso i quali ha una posizione di autorità o influenza. Il testo cosi' recita: l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, o altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. La stessa pena è inflitta a chiunque fa assistere un minore di 14 anni al compimento di atti sessuali, o se mostra allo stesso materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali. Anche in questo caso la pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole approfitti della sua posizione di influenza o autorità sul minore.
TESTIMONIANZE MINORI ANCHE FUORI DA AULE TRIBUNALI. In caso di incidente probatorio per le indagini su prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, turismo sessuale, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minori, l'assunzione della testimonianza di un minore di 16 anni puo' avvenire anche al di fuori delle aule del tribunale. Sarà il giudice a stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio. A tale fine l'udienza può svolgersi o presso strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.
GRATUITO PATROCINIO. Le vittime di abusi possono essere ammessi al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.
Bambini in saldo. Il loro sorriso è venduto per poco. La copertina del numero 3 del giornale di ECPAT è disegnata da Vauro. Lui, dalla parte dei bambini, racconta in un'intervista la guerra silenziosa delle vittime di abusi sessuali.
Silenzioso come il reportage dalla Colombia che rivive la notte più buia di una bimba prostituta di 13 anni. Un editoriale di Marco Scarpati che spiega chi sono i pedofili e la presentazione di un corso sul turismo sessuale con minori. Infine, come da una zolla di terreno possa rinascere il fiore della speranza in Sud Africa.
"Se vogliamo difendere meglio i bambini, se vogliamo farli crescere con una sessualità serena e felice, dobbiamo imparare a studiare meglio i pericoli che devono affrontare". Sono le parole che chiudono l'editoriale del Presidente di ECPAT Italia Marco Scarpati.
Chi sono i pedofili? la risposta potrebbe sembrare banale e invece ECPAT sceglie di aprire così questo numero. Chi sono i pedofili? ci chiede e si chiede Scarpati. Definizioni giuridiche e norme in materia spesso non bastano a definire il "tipo" del pedofilo. "Il pedofilo non ha quasi mai un volto impresentabile", scrive ancora Scarpati, ecco perché la prima arma per difenderci e difendere i bambini dagli abusi è la consapevolezza.
L'ignoranza invece, quella che vuole, ad esempio, i pedofili tutti omosessuali, crea solo un terreno fertile alle mistificazioni e alle paure popolari.
In questo numero, ancora, legata a filo doppio con la domanda iniziale del nostro presidente, una risposta può essere quella del corso organizzato da ECPAT : "Cos'è il turismo sessuale con minori? Come aiutarci?". Il corso, interattivo e completamente in italiano,
Luigi il Grande
Fax +39 02 26113971 - E-mail: info@tdhitaly.org - Website: www.terredeshommes.it
Luigi il Grande
"Quando i bambini godono dei loro diritti e di protezione il mondo si illumina della loro felicità.
Con l'augurio che queste feste siano piene di gioia e che portino pace e speranza per il nuovo anno."
(ECPAT-International)
Luigi il Grande
NEW DELHI - Un turista inglese è stato condannato all'ergastolo da un tribunale in Gran Bretagna per atti di pedofilia, tra cui lo stupro di una bambina indiana di 9 anni che ha filmato e messo su internet. Lo riporta oggi il quotidiano The Times of India. Barry McCloud, 54.enne reo confesso, era solito trascorrere l'inverno nella famosa località turistica indiana di Goa, dove tra il 2005 e il 2007 avrebbe commesso gli abusi su diverse bambine provenienti da povere famiglie delle baraccopoli della città di Margao. Una delle vittime, rintracciata dalla polizia indiana, ha ammesso che «lo zio Mac spesso le chiedeva di ballare nuda». La testimonianza è stata poi consegnata alla corte di inglese St Albans Crown, dove si è svolto il processo.
Il caso era venuto alla luce nel 2007 quanto la polizia inglese, in un'indagine contro la pedofilia online, aveva arrestato McCloud e sequestrato il materiale pornografico nel suo computer. Oltre a diverse fotografie, gli investigatori hanno trovato un video della violenza sessuale sulla bambina indiana mentre dormiva. Il britannico aveva promesso alla madre, venditrice ambulante in spiaggia, un aiuto per mandare a scuola l'unico figlio maschio di 11 anni tra sei figli. Con questo proposito faceva spesso visita alla casa delle bambine a cui portava spesso piccoli regali per conquistare la loro amicizia.
Luigi il Grande
Nel mondo degli orchi e delle vittime innocenti
Scritto da Erica Balduzzi il 14 luglio 2010
“Nessun paese è immune”: queste le parole che, nel 2007, aveva pronunciato Anna Venemann, direttrice generale Unicef, durante il terzo Congresso Mondiale contro gli abusi sui minori di Rio de Janeiro, sottolineando come nessun paese possa chiamarsi fuori dinnanzi a tragedie globali come la pedofilia e l’infantofilia (nuovo filone che coinvolge bambini da pochi giorni a due anni), che sacrificano ogni anni all’incirca 220 milioni di bambini anche in tenerissima età per le perversioni di orchi da tutto il mondo.
Numerose associazioni si muovono sul territorio italiano ed internazionale per combattere questo dramma, sia a livello di web e di turismo sessuale, che a livello di “pedofilia culturale” , ovvero l’apologia strisciante del fenomeno, per cui la pedofilia sarebbe da considerare alla stregua di un qualunque e personale ‘gusto sessuale’, come è accaduto in Olanda, dove il Partito Pedofilo di recente formazione si è sciolto nel marzo 2010 non per decreto giudiziario, ma per non aver raggiunto il quorum. Come a dire, un fenomeno ritenuto lecito e legittimo.
Nel 2010, le cose non accennano a cambiare. E se il recente ‘scandalo pedofilia’ che ha visto coinvolte le istituzioni ecclesiastiche cattoliche ha portato alla luce uno degli aspetti di questa piaga (quello legato alle violenze e agli abusi commessi da religiosi), è anche vero che le dimensioni reali di questo fenomeno sono spesso distorte e valutate per difetto, in parte perché la maggioranza degli abusi rimane inconfessata per anni, in parte perché molte vittime vivono il loro inferno in un contesto di turismo sessuale in paesi poveri e degradati dove l’azione delle ong è spesso difficoltosa, e in parte perché una fetta consistente di fenomeni criminosi legati alla pedofilia si muove sul web, rendendosi così al tempo stesso più potente e più difficile da combattere; secondo don Di Noto, fondatore dell’associazione Meter Onlus, ogni giorno centinaia di nuove immagini pedopornografiche vengono prodotte e messe in circolazione, alimentando un mercato che annualmente produce guadagni da capogiro, tra i 2,04 ed i 13,62 miliardi di euro (report 2009 dell’Associazione, www.associazionemeter.org). Negli ultimi 7 anni, l’Associazione ha scoperto 51mila siti pedofili alla portata di tutti, ed altrettanti ne ha scoperti l’Associazione Arcobaleno.
I numeri sono sempre più sconcertanti: dati ONU informano che nel mondo sono 150 milioni le bambine che hanno subito violenza sessuale (14% della popolazione infantile del pianeta), e 75 milioni i bambini (7% della popolazione infantile del pianeta); 2 milioni sono i bambini ridotti in una condizione di schiavitù sessuale, e 200 mila le vittime ogni anno della pedopornografia.
Secondo il dossier ONU 2006, sono soprattutto i paesi del G8, quelli che dovrebbero essere più acculturati e civili, a detenere lo scettro per la compravendita di bambini e bambine, fornendo la maggior parte di aguzzini che poi, tramite pacchetti vacanza in mete esotiche o organizzatisi autonomamente, trovano la soddisfazione alle loro devianze; l’età media del turista pedofilo negli ultimi anni è scesa, aggirandosi attorno ai 25-30 anni: si tratta nella maggior parte dei casi di un buon navigatore in rete, con cultura e reddito medio-alti. Tra i paesi più a rischio di pedoturismo, ci sono Kenya, India, Filippine, Costa Rica, Sudafrica, Repubblica Dominicana, Thailandia e Cambogia.
In questo triste scenario, l’Italia detiene una lugubre quinta posizione, al seguito di USA, Germania, Francia e Australia, con una media di 80mila orchi esportati ogni anno; si classifica invece al primo posto per presenze per quanto riguarda paesi quali il Kenya, la Repubblica Dominicana e la Colombia (fonti Ecpat, End Child Prostitution, Pornography and Trafficking).
Se tuttavia si rimane in patria, la situazione non è certo migliore: ogni anno sono registrati all’incirca 21mila casi di pedofilia in Italia, sebbene anche in questo caso la cifra potrebbe essere molto più alta, considerando che il 90% dei casi avviene nell’ambito familiare, ovvero tra genitori o fratelli, ma anche conoscenti, amici, parenti. Secondo le stime di Telefono Azzurro -che tuttavia, data la discrepanza tra i dati ufficiosi e quelli ufficiali, potrebbero essere non del tutto esatte- la responsabilità è del padre nel 29,4 % dei casi, mentre ricade su altri parenti o conoscenti rispettivamente nel 13,5 % e nel 12,9% dei casi; a seguire, i responsabili possono essere insegnanti o educatori (8,8%) o religiosi (1,2%). A questi dati, si aggiunge, secondo Melita Cavallo, presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma, un numero crescente di false denunce, ovvero di denunce di abusi sui figli portate avanti dalle mogli in via di separazione contro il marito, che si concludono in genere con l’assoluzione.
Un quadro a tinte fosche, dunque, che non accenna a migliorare. Il fenomeno è infatti in aumento ogni anno di circa il 10,8 %, e cresce anche il numero di associazioni “culturali” che festeggiano apertamente la giornata dell’ “orgoglio pedofilo”. In Italia, ad oggi, ce ne sono 15.
Luigi il Grande
mercoledì 24 novembre 2010
Dall'Europa un progetto per impedire di viaggiare ai pedofili
Non so se ci rimase male, in quell'occasione, quando dopo il suo intervento un imbarazzato collaboratore, a fronte di sguardi perplessi (o allibiti?) dei giornalisti, le sussurrò all'orecchio che il Parlamento aveva già approvato l'apposita legge…
Luigi il Grande
GINEVRA – I maggiori clienti stranieri delle baby
prostitute in Kenia sono italiani. Lo afferma un rapporto dell’Unicef. I
connazionali sono seguiti dai tedeschi (14%) e dagli svizzeri (12%), anche se
la percentuale maggiore (38%) è composta proprio da keniani, ma perché i
locali che lavorano nel settore turistico costringono i minori ad avere
rapporti con loro per poter accedere agli stranieri.
UNA RAGAZZA SU TRE NELLA ZONA COSTIERA – Oltre 15 mila ragazzine tra i
12 e i 18 anni si prostituiscono, anche se non abitualmente, nella zona
costiera del Kenya dove è maggiore l’afflusso di turisti, in cambio di soldi
o regali. Il fenomeno, si afferma nello studio realizzato dall’Agenzia
dell’Onu per la protezione dell’infanzia e dal governo di Nairobi, riguarda
il 30% delle adolescenti che vivono nell’area. La prostituzione è la
principale attività per 2-3 mila ragazzi e ragazze che vivono nella zona
della costa.
UNICEF: «TOLLERANZA ZERO» – «È inaccettabile. L’Unicef ritiene che è
venuto il momento per imporre la tolleranza zero, in particolare per ciò che
riguarda le violenze sessuali nei confronti dei minori», ha dichiarato il
portavoce dell’organizzazione Michael Bociurkiw. Secondo l’Unicef è
necessario porre fine alla tolleranza culturale nei confronti della
prostituzione minorile nelle zone turistiche del Kenia. Lo studio afferma che
un’altissima percentuale, pari al 75%, delle persone coinvolte nell’attività
turistica accetta l’idea della prostituzione minorile femminile, e il 60%
pensa lo stesso di quella maschile. «I minori sono spesso costretti ad avere
rapporti sessuali con keniani – addetti alla spiaggia, personale dei bar,
camerieri – per avere accesso ai turisti», denuncia il rapporto dell’Unicef
che lancia un appello alle autorità del Kenia, alla società civile e
all’industria turistica a unire i rispettivi sforzi per lottare contro il
fenomeno della prostituzione infantile.
Luigi il Grande
Messico: paradiso per la pedofilia
Il Messico è il paese dove si registra la maggiore prostituzione infantile in America Latina. Lo sfruttamento sessuale di minori sarebbe un fenomeno addirittura paragonabile alla Thailandia, da sempre paradiso della pedofilia a livello mondiale.
Città del Messico – Il Messico si è trasformato in un paradiso per la pedofilia. Lo sfruttamento sessuale infantile occupa nel paese il secondo posto per generazione di introiti nella classifica dei delitti, dietro solo al narcotraffico e precedendo il commercio di armi. Un giro d’affari stimato attorno ai 24 milioni di dollari l’anno secondo l’ONG “Infancia Comun”. Per produzione di materiale pornografico destinato alla pedofilia il Messico occupa addirittura il secondo posto mondiale subito dopo la Thailandia. Un fenomeno che trascurato dalle autorità politiche e dalle forze dell’ordine si è convertito oggi in piaga sociale.
Molto meno pubblicizzati del narcotraffico e dei sequestri di persona, la pedofilia e lo sfruttamento sessuale minorile sono però flagelli altrettanto diffusi nel paese e cresciuti esponenzialmente negli ultimi anni grazie alla corruzione e alla impunità.
Una delle “zone di tolleranza” più famose, dove la prostituzione infantile si pratica alla luce del sole, è “La Merced”, un quartiere del centro storico di Città del Messico. In qualsiasi giorno e a qualsiasi ora si passi in questo quartiere non si può non accorgersi dell’enorme giro di prostituzione infantile che si svolge sotto gli occhi e sotto l’indifferenza delle autorità.
Lo sfruttamento sessuale di minori oltre ad essere una violazione di diritti umani è considerata la forma più estrema di violenza sui minori. Spesso è il risultato di maltrattamenti ricevuti nel nucleo familiare, altro fenomeno molto diffuso in Messico. Non sorprende infatti che prostituzione minorile, lavoro minorile e violenza familiare siano enormi problemi per la società messicana e come siano tutti correlati tra loro. Invece può spaventare come questi siano completamente ignorati dalla politica (in nessun programma di nessun partito si menzionano questi temi) e ancora peggio da buona parte della società civile.
Eppure anche il Messico è obbligato a compiere con i trattati internazionali che proteggono e danno garanzie all’infanzia, come la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e la Convenzione di Palermo (contro la tratta internazionale di persone). In realtà però queste normative internazionali sono completamente ignorate e in nessun caso applicate a causa dell’inesistente armonizzazione delle leggi federali, statali e municipali con quelle internazionali.
Per le leggi federali, infatti, bambini ed adolescenti sino ai 18 anni non sono considerati soggetti di diritto davanti alla legge, non possono quindi denunciare sfruttamenti sessuali se non accompagnati da un genitore o da un tutore che spesso sono gli stessi autori degli abusi.
Città del Messico quindi “capitale internazionale delle pedofilia”, ma non solo, anche a Tijuana e nei centri turistici più importanti è ormai diffuso lo sfruttamento sessuale dei minori tra l’indifferenza e l’impunità. Il problema coinvolge senza dubbio anche altri paesi in America Latina, tra tutti: Brasile, Costa Rica e Cuba. Con una sostanziale differenza però: la cultura della denuncia. In Brasile ogni anno si registrano più di 14mila denuncie legate a questo delitto, in Messico invece quasi non si registrano quasi apertura d’indagini. Nel 2006 a Città del Messico sono state solo 6 le denunce che sono riuscite a superare le barriere della corruzione che protegge i colpevoli.
di Antonio Pagliula
Luigi il Grande
Discorso del Ministro per le Pari Opportunità, Mara Carfagna
Rivolgo a voi tutti un caloroso benvenuto, a nome del Governo italiano e mio personale. E’ per me un onore aprire ufficialmente i lavori di presentazione per il lancio della campagna organizzata dal Consiglio d’Europa per combattere la violenza sessuale sui minori, dinnanzi ad un pubblico così autorevole, unito dalla comune volontà di impegnarsi a tutela dei bambini.
Signor Presidente della Repubblica, Eccellenze,
Stimati colleghi, Signore e Signori,
Vorrei innanzitutto ringraziare il Capo dello Stato, il Presidente Giorgio Napolitano, per averci voluto onorare della Sua presenza e, soprattutto, per aver sempre dimostrato una grande attenzione per le tematiche afferenti la protezione dei diritti dei fanciulli.
Vorrei inoltre ringraziare il vice segretario generale del Consiglio d’Europa, madame Maud de Boer-Buquicchio, per aver contribuito alla scelta dell’Italia come Paese ospite del lancio della campagna internazionale per combattere la violenza sessuale sui minori, che rappresenta l’ultima iniziativa intrapresa nell’ambito del Programma “Costruire un’Europa per e con i bambini”.
La scelta del Nostro Paese da parte del Consiglio premia gli sforzi compiuti in questi anni e, a livello internazionale, riconosce all’Italia il continuo impegno profuso per la tutela e la protezione dei minori, specialmente contro la violenza.
La Campagna del Consiglio d’Europa per combattere la violenza sessuale sui minori è, infatti, solo l’ultima delle numerose iniziative sposate dal Nostro Governo a tutela dei più piccoli. Il nostro Paese ha assunto l’impegno di garantire il pieno rispetto dei diritti di cui i fanciulli sono titolari.
Sul piano internazionale, questo impegno è stato rafforzato attraverso la partecipazione in numerosi strumenti giuridici internazionali per la prevenzione e la repressione della violenza contro i bambini. Mi riferisco ad esempio alle Convenzioni OIL n. 138 sull’età minima per l’assunzione all’impiego e n.182 sulla proibizione e l’azione immediata per l’eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile. Particolarmente significativo è stato, inoltre, il ruolo dell’Italia nel condurre alla stesura e alla firma, a Palermo il 12 dicembre 2000, della Convenzione delle Nazioni unite contro la criminalità organizzata transnazionale e i suoi Protocolli riguardanti la tratta di persone, in particolare donne e bambini, e gli immigrati.
Ma è su un altro successo che vorrei in particolare soffermarmi. Il nostro Paese può senz’altro vantarsi di essere stato fautore di un vero e proprio capolavoro di negoziazione, quello relativo alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei minori dall’abuso e dallo sfruttamento sessuale. La Convenzione è stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. L’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, organismo che opera sotto l’egida del ministero che mi pregio di servire, ha guidato la delegazione italiana che ha partecipato al negoziato, composta anche da rappresentanti del Ministero della Giustizia e del Ministero degli Affari Esteri, che saluto. Allo stato attuale, il testo è stato sottoscritto da 33 Stati, tutti membri del COE, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche – in particolare della Grecia, dell’ Albania, della Danimarca, dell’Olanda e di San Marino - la Convenzione è entrata in vigore per i Paesi ratificanti il 1 luglio 2010. Allo stato attuale, è stata ratificata anche da Malta, Serbia e Spagna.
Il Disegno di Legge di ratifica della Convenzione, da parte dell’Italia, sta attualmente affrontando l’iter di esame parlamentare ed è attualmente all’esame del Senato. Mi auguro che quanto prima concluda il suo percorso per divenire operativo.
Scopo della Convenzione è quello di creare fra gli Stati Membri un sistema omogeneo di protezione dei minori contro i crimini di sfruttamento sessuale e abuso sessuale. In particolare, affronta sistematicamente le tematiche relative alla protezione dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall’abuso prevedendo, tra l’altro, la raccolta dei dati e il monitoraggio del fenomeno, nonché la cooperazione internazionale per combattere la dimensione transnazionale di certi reati (soprattutto quelli commessi attraverso Internet).
Molte previsioni del testo sono dedicate alla modifica della normativa penale sostanziale interna, quale l’introduzione di una disciplina speciale della prescrizione per i reati di sfruttamento sessuale, tratta, abuso sessuale, prostituzione, tutti commessi in danno di minori, e l’estensione dell’ inescusabilità dell’ignoranza dell’età della vittima per i reati di schiavitù, tratta, prostituzione minorile, sfruttamento sessuale, tutti commessi sempre in danno di minori.
Non vi è dubbio che questo importante strumento sarà fondamentale per elaborare nuove misure di contrasto allo sfruttamento sessuale e all’abuso sessuale dei minori e per affrontare in campo internazionale la tematica della pedopornografia virtuale.
Va osservato comunque che la legislazione italiana è già molto avanzata rispetto agli obiettivi della Convenzione, il cui recepimento ha richiesto solo alcune modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale.
Basti pensare ai reati già previsti dal nostro codice penale di prostituzione minorile, di pornografia minorile, di detenzione di materiale pornografico, di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
Già la legge 6 febbraio 2006, n. 38 ha introdotto importanti innovazioni sul piano dello sfruttamento dei minori tramite la rete Internet, stabilendo l’obbligo per gli Internet Service Providers di impedire l'accesso ai siti segnalati dal Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete Internet.
Si ricorda che dal 2002 è istituito in Italia il CICLOPE – Comitato Interministeriale di Coordinamento per la Lotta alla Pedofilia che, sotto la guida del Ministero per le pari opportunità, rappresenta un tavolo politico intorno al quale si riuniscono tutte le Amministrazioni statali coinvolte nella lotta ai crimini sessuali a danno dei minori.
E’ inoltre operante in Italia un organismo ad hoc per la raccolta di dati a livello nazionale, relativi allo sfruttamento e all’abuso sessuale: l’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, che ha il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia. Colgo l’occasione per ringraziare la preziosa collaborazione dell’osservatorio per la buona riuscita di questo evento.
In qualità di Stato parte della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti del fanciullo, ratificata nel 1991, così come dei due Protocolli opzionali alla Convenzione relativi al coinvolgimento di bambini nei conflitti armati e le misure di lotta contro la vendita di bambini, la prostituzione e la pornografia infantile, recepiti nel 2002, l’Italia riconosce dunque lo status del fanciullo come titolare di diritti in quanto individuo e all’interno della famiglia e della comunità sociale in cui vive, cresce e matura.
Eppure, esiste una discrepanza enorme tra la grande mole di produzione legislativa a favore della tutela del minore, e la sua reale applicazione. La tematica dello sfruttamento sessuale dei minori si estrinseca in diverse facce dello stesso mostro. Dal turismo sessuale, al traffico transnazionale, dalla vendita dei bambini alla prostituzione minorile.
Per rendersi conto della dimensione del fenomeno, basti pensare che, secondo l’UNICEF, sulla rete sono veicolate, ogni anno, più di un milione di immagini di bambini e bambine abusate. Di questi, che si stimano essere da dieci a ventimila, solo poche centinaia sono identificati. Gli altri restano anonimi, abbandonati e probabilmente continuano a subire abusi.
Anche per questo abbiamo subito aderito alla Campagna del Consiglio d’Europa che ci apprestiamo a lanciare. Una campagna che veicola un messaggio semplice ma diretto: tutelare l’innocenza dei nostri figli e delle nostre figlie tramite semplici moniti, basati su pochi e buoni valori.
Ci sono infatti degli insegnamenti che devono essere chiari a tutti.
Se i nostri bimbi vivranno nella critica, impareranno a condannare.
Se vivranno nell’ostilità, impareranno ad aggredire.
Se vivranno nello scherno, impareranno la timidezza.
Se vivranno nella vergogna, impareranno a sentirsi colpevoli.
Ma se vivranno nella tolleranza, impareranno la pazienza.
Se vivranno nella lealtà, impareranno la giustizia.
Se vivranno nella comprensione, impareranno l’amicizia e la fiducia nel mondo.
Mi auguro che questa nuova campagna, nella sua semplicità ed immediatezza, possa veicolare a tutti questo messaggio: per creare le future generazioni è necessario mettersi al livello dei bambini. E chi pensa che per mettersi al livello dei bambini debba abbassarsi, inclinarsi, curvarsi e farsi piccolo si sbaglia. Piuttosto bisogna tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti.
Auguro a tutti una buona continuazione dei lavori.
Grazie per l’attenzione
Luigi il Grande
"I soldi della parrocchia per le foto hard"
Frate indagato per pedopornografia
Davide Mordino, 37 anni, parroco della Basilica di San Calogero a Sciacca è stato già trasferito da alcuni mesi e sospeso dopo un processo voluto dalla gerarchia ecclesiale. Dopo le denunce di alcuni giovani parrocchiani è indagato dalla Procura do Palermo anche per induzione alla prostituzione minorile: avrebbe pagato fotografie e prestazioni sessuali con i soldi della parrocchia. Lui respinge tutte le accuse. La chiesa di Sciacca si divide sul caso. C'è chi grida al complotto contro il giovane sacerdote
di SALVO PALAZZOLO
La Chiesa l’ha già sospeso da qualche mese. Frate Davide Mordino, 37 anni, ormai ex parroco della Basilica di San Calogero, a Sciacca, è adesso indagato dalla Procura di Palermo. Le accuse sono gravi: pedopornografia e prostituzione minorile, reati che hanno fatto scattare la competenza distrettuale.
Gli agenti del commissariato di Sciacca hanno perquisito le abitazioni del sacerdote, nell’Agrigentino e a Palermo. Un computer è stato sequestrato, e adesso si trova all’esame degli inquirenti, che stanno cercando riscontri alle accuse mosse da alcuni giovani della parrocchia di San Calogero. Proprio sulla base di queste denunce è scattata anche un’altra contestazione nei confronti di fra Davide, quella di appropriazione indebita: secondo la ricostruzione dell’accusa, il sacerdote si sarebbe impossessato di alcune somme della parrocchia per ottenere da un gruppo di minorenni foto e prestazioni sessuali.
Sciacca è divisa su fra Davide Mordino. Qualcuno ha anche organizzato una petizione a sostegno del parroco, adombrando il sospetto di un complotto nei suoi confronti. Anche il popolo di Internet si è mobilitato. Lui, continua a protestarsi innocente: tornato nella sua città, Palermo, attende le valutazioni definitive dei superiori e soprattutto quelle dei magistrati, Alessia Sinatra e Laura Vaccaro, pm di grande esperienza in questo delicato settore d’indagine.
Di certo, per il caso Sciacca, la Chiesa si è mossa con tempestività, sull’onda degli ultimi moniti di Papa Benedetto XVI. Il Terzo Ordine regolare dei Francescani e la Curia vescovile di Agrigento hanno istituito un vero e proprio processo. Ma la decisione non è definitiva (anche in attesa delle conclusioni della magistratura).
(24 novembre 2010)
Luigi il Grande
Roma, 30 nov (Il Velino) - “Continua a crescere la pedofilia on line: aumenta il volume d'affari del mercato della pedopornografia, aumentano i clienti pedofili ma soprattutto cresce in modo inarrestabile il numero dei bambini vittime di sfruttamento sessuale che di quel mercato sono la merce di scambio. I bambini schiavi nel 2010 sono oltre quattromila, mille in più dell'anno precedente, tre quarti dei quali ha meno di dieci anni”. È quanto emerge dal rapporto mensile diffuso oggi dall'Osservatorio internazionale di Telefono Arcobaleno che evidenzia come meno dell'1 per cento delle vittime sia stato identificato, “segno tangibile dell'inaccettabile divario tuttora esistente fra l'atrocità del mercato della pedofilia on line e l'imbarazzante povertà delle soluzioni finora adottate per contrastarlo”. I clienti che alimentano il mercato degli oltre 45mila siti pedofili rilevati nel corso del 2010 sono per lo più europei, con l'Italia al quinto posto al mondo per consumo di pedopornografia, preceduta soltanto da USA, Germania, Russia e Regno Unito. “Lo sfruttamento sessuale dei bambini nell'ambito della pedopornografia - osserva il presidente di Telefono Arcobaleno Giovanni Arena - è stato erroneamente considerato per troppo tempo alla stregua di un crimine informatico piuttosto che, come dovrebbe essere, una vera e propria forma di riduzione in schiavitù, con la conseguente scarsa attenzione all'identificazione delle vittime, alla loro cura, al sostegno e al reinserimento sociale".
Luigi il Grande
giovedì 2 dicembre 2010
Corriere: Pedopornografia sul Web: solo l'1% delle vittime viene salvato
ITALIA AL QUINTO POSTO - I clienti che alimentano il mercato degli oltre 45mila siti rilevati nel corso del 2010 sono per lo più europei, con l'Italia al quinto posto al mondo per consumo di pedopornografia (4,7%), preceduta da USA (23%), Germania (18,6%), Russia (5,7%) e Regno Unito (5,7%). Il paese che invece "vanta" il maggior numero di provider che ospitano siti pedopornografici è la Germania (1.079), seguito da Usa (614), Olanda (467), Russia (240), Thailandia (53).
I provider che ospitano siti pedoprnografici segnalati nel mondo dal 1996 a oggi sono stati 322.482.
Nel 2010 si è rilevato un incremento del 6%, e solo nel novembre sono stati 2.580.
NON E' SOLO UN REATO INFORMATICO - «Lo sfruttamento sessuale dei bambini nell'ambito della pedopornografia - osserva il presidente di Telefono Arcobaleno Giovanni Arena - è stato erroneamente considerato per troppo tempo alla stregua di un crimine informatico piuttosto che, come dovrebbe essere, una vera e propria forma di riduzione in schiavitù , con la conseguente scarsa attenzione all'identificazione delle vittime, alla loro cura, al sostegno e al reinserimento sociale».
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Luigi il Grande
Pedofilia nell’orfanotrofio portoghese. Tutti colpevoli
03/09/10 15:18 CET
Tutti colpevoli gli imputati al processo su Casa Pia, l’orfanotrofio portoghese, che sarebbe stato per anni teatro di decine casi di pedofilia.
Ascoltata anche l’allora direttrice dell’istituto, Catalina Pestana, una corte di Lisbona ha riconosciuto fondate le accuse a sette persone fra cui l’ex presentatore televisivo Carlos Cruz e l’ex ambasciatore all’Unesco Jorge Ritto. I crimini loro contestati spaziano dagli abusi sessuali al favoreggiamento della prostituzione minorile.
Un caso che, in attesa della definizione delle pene, sta scuotendo l’opinione pubblica portoghese e provocando indignazione in tutto il paese.
Trentadue i piccoli ospiti di Casa Pia, che all’epoca dei fatti avrebbero subito violenze all’interno della struttura o sarebbero stati messi a disposizione dal suo personale a un’estesa rete di pedofili. Uno scenario degli orrori, svelato nel 2002 da Carlos Silvino: ai tempi autista dell’orfanotrofio, che da allora ha confessato oltre seicento crimini e puntato il dito contro gli altri imputati.
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Luigi il Grande
"All'ombra di...lui". Indagine su pedofilia e prostituzione minorile
Chi ne rammenta il nome lo deve a quel “fondo” dedicatogli dal Corriere della Sera, nell’articolo a firma di Alberto Berticelli, su Calabria e criminalità organizzata; lì Romeo approfondiva gli aspetti sociologici e psicologici della sua terra e le specificità dei fenomeni di devianza sociale, purtroppo ben noti all’opinione pubblica nazionale e internazionale.
Alla ribalta della cronaca letteraria Romeo oggi si riaffaccia dopo aver pubblicato “All'ombra di...lui-Appunti di clinica giudiziaria: pedofilia e prostituzione minorile" (Armando Editore), scritto a due mani con Dania Manti.
Il fenomeno della violenza sessuale sui minori è, purtroppo, tra gli argomenti che più scuotono l’opinione pubblica: i fatti di cronaca rimbalzano velocemente, trovano ampio spazio tra i giornali e nei divani televisivi, attivano il parere degli esperti. Spesso, tuttavia, si discute sull’episodio, si riflette sulle modalità del vissuto, sulle caratteristiche “personali” e sociali dell’adulto etichettato come “mostro” e sullo stato d’animo attuale del bambino come “vittima”.
La prospettiva tracciata da Romeo e Manti, invece, verte verso la comprensione delle cause che determinano la pedofilia, quali sono le conseguenze del minore e della sua famiglia, quali sono gli aspetti pratici e morali che coinvolgono i professionisti che si occupano di abuso infantile.
Gli autori giustificano la curiosità spesso voyeuristica del fenomeno dipingendo la nostra società come “sessuocentrica”, capace quindi di incentivare la nascita e l’espressione delle parafilie, tra cui, appunto, la pedofilia. Tracciato il “polimorfismo” di colui che abusa ed evidenziati gli aspetti psico-dinamici sull’eziologia, l’attenzione è poi rivolta al minore: dalla delineazione delle peculiarità della relazione adulto-bambino idonea per comprenderlo e supportarlo, alla capacità di comprendere l’aderenza tra realtà e racconto individuando e distinguendo i possibili casi di falso positivo (il racconto non è vero) e falso negativo (non è vera la realtà costruita).
Si affronta anche il problema della prostituzione minorile, di come è subdolamente inserita nella nostra società, di come e perché nasce, e quali sono le conseguenze, per il minore (osservano: il trauma ti cancella come una gomma) e per l’adulto (alto è il rischio di recidività).
Infine la fisionomia dell’investigatore, che descrive capacità e attitudini del professionista che si occupa di abuso, che lavora con il minore e la sua famiglia, inserendosi nella loro vita con un ruolo centrale, riuscendo a intervenire in una situazione difficile. Si tratta di un personaggio importante, che deve avere la forza di continuare, anche se a volte può vivere l’impressione di aver rinunciato alla propria vita per svuotare il mare con un cucchiaino.
Grazie a queste persone, i bambini che hanno subìto un dolore così violento, che inciderà per sempre nella loro vita, avranno la possibilità di potere, col tempo, dormire con la luce spenta, e crescere felici nella nostra difficile realtà.
Luigi il Grande
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IlMioDono
Per i regali puoi effettuare
VERSAMENTO SU C/C POSTALE N° 83359000
BONIFICO SU BANCOPOSTA Codice IBAN: IT 47 N 07601 03200 0000 8335 9000
Scrivi la causale:
Regali Cambogia o regali Sudafrica o Biglietti di Natale o Sostegno a distanza o donazione
Portare doni concreti nelle aree degradate delle capitali di Cambogia e Sudafrica, per bambini e adolescenti a rischio sfruttamento sessuale, è l'impresa che si prefigge ECPAT per questo Natale 2010. Un sacco di riso, una divisa per giocare a calcio e un corso per diventare sarta o parrucchiera, della durata di un anno, sono alcuni dei doni della campagna
Se credi che il tuo aiuto non faccia la differenza, prova a guardare le foto scattate da ECPAT, nella periferia di Phnom Penh (Cambogia). Ad esempio un sacco di riso di 30 Kg garantirebbe ad un bambino un pasto sicuro per due mesi. Acquistarlo gli costerebbe circa 30 dollari, l'equivalente dello stipendio mensile di un insegnante. Spesso i genitori dei bambini che proteggiamo guadagnano 1 o 2 dollari al giorno.
I responsabili di questa impresa però non siamo noi ma tu. Circa 1000 bambini in Cambogia e 500 in Sudafrica attendono un tuo gesto.
Dona ora attraverso Paypall o IlMioDono
Guarda dove può arrivare il tuo aiuto clicca per ingrandire
Missione a Phnom Penh, Cambogia, di Letizia Taroni, referente progetto sostegno a distanza ECPAT-Italia
Alcuni doni della campagna ECPAT.
Sacco di riso da 30 kg - 20 euro
Corso per parrucchiera - 200 euro
Biglietti di auguri - 1 euro
Sostegno a distanza in Cambogia - 0,82 euro al giorno
Guarda il catalogo dei regali ECPAT
Luigi il Grande
Una campagna europea contro la violenza sessuale sui minori: "Uno su cinque-Qui non si tocca" questo il nome della nuova iniziativa promossa dal Consiglio d'Europa.L'Italia, attraverso il ministero delle Pari Opportunità, ha organizzato la conferenza di presentazione della campagna, tenutasi a Roma lo scorso 29-30 Novembre, proponendosi come il primo paese ad avviare il progetto.
L'incontro romano ha visto anche la partecipazione del Direttore Esecutivo di ECPAT International, Carmen Madrinan, che ha ricordato la campagna mondiale di ECPAT contro il traffico di minori a scopo di sfruttamento sessuale Realizzata in collaborazione con "The body shop", la campagna di ECPAT ha raccolto oggi 3milioni di firme.
In Europa un bambino su cinque è vittima di violenza sessuale, questo il dato sconcertante diffuso dal Consiglio d'Europa, e questo lo spunto da cui partire per promuovere una lotta efficace contro lo sfruttamento sessuale dei minori.
L'iniziativa dell'organizzazione intergovernativa ha l'obiettivo primario di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'entità del fenomeno dell’abuso dei minori perpetrata sempre più da persone di fiducia.
La campagna prevede la diffusione di materiali informativi tra i quali uno spot televisivo, un libro per bambini e un sito web. La regola da rispettare ed insegnare ai piccoli è quella del "qui non si tocca", un impegno che deve essere assunto da tutti, genitori e adulti.
Luigi il Grande
Brasile: Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei minori
Giovedì, 27 Novembre 2010
E' iniziato ieri a a Rio de Janeiro il 'III Congresso mondiale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini' promosso da Unicef, End Child Prostitution, Pornography And Trafficking (Ecpat) e Governo del Brasile. Dopo più di dieci anni dal primo riconoscimento internazionale di questa forma di sfruttamento, il Congresso intende analizzare e trovare modaliità per combattere le differenti forme di sfruttamento sessuale dei bambini, incluso lo sfruttamento sessuale in famiglia, i matrimoni precoci, quello dei bambini che svolgono lavori domestici, l'industria commerciale del sesso, così come il fenomeno della pornografia infantile e lo sfruttamento sessuale via internet" - affermano i promotori dell'iniziativa che vede circa 3mila partecipanti da oltre 125 paesi.
"Lo sfruttamento sessuale lascia ai bambini cicatrici psicologiche e, a volte, anche fisiche e riduce le loro speranze di condurre una vita dignitosa" - afferma il Direttore generale dell'Unicef, Ann M. Veneman. "Nessun paese o regione è immune e non ci sono spettatori innocenti". Uno studio del Segretario Generale delle Nazioni Unite sulla violenza sui bambini del 2006 stima che 150 milioni di bambine e 73 milioni di bambini sotto i 18 anni abbiano avuto rapporti sessuali forzati o subito altre forme di violenza sessuale e sfruttamento. Secondo dati dell'ILO, nel 2000, 1,8 milioni di bambini venivano sfruttati sessualmente o attraverso la prostituzione o la pornografia.
"Lo sfruttamento sessuale è una violazione del diritto dei bambini alla cura e alla protezione" - sottolineano i promotori. "Gli sfruttatori utilizzano sempre nuovi mezzi per arrivare ai bambini, incluso internet e le tecnologie di telefonia mobile di nuova generazione e gli adulti possono adescare i bambini nelle chat room e usare internet per pubblicare o scaricare materiale pornografico". Nel maggio 2006, il database dell'Interpol sulle immagini di bambini sfruttati conteneva foto di più di 20mila bambini sfruttati sessualmente per produrre pornografia infantile; la maggioranza di queste erano nuove foto, a dimostrazione di recenti casi di sfruttamento
Nove anni dopo l'ultimo Congresso mondiale, tenutosi a Yokohama (Giappone) nel 2001, che si era concentrato esclusivamente sullo sfruttamento sessuale dei bambini a fini commerciali, in Brasile si discute di nuove strategie per combattere anche forme di sfruttamento sessuale a fini non commerciali, come lo sfruttamento sessuale in famiglia, o da parte di leader religiosi, di insegnanti, di operatori impegnati in missioni di peacekeeping e di gruppi armati nelle zone di conflitto. Secondo dati Unicef, nel mondo circa 82 milioni di bambine - alcune giovanissime (anche di 10 anni) - si sposeranno prima di raggiungere il diciottesimo anno di età e sono a rischio di violenza fisica e sessuale da parte dei loro mariti adulti. "Lo sfruttamento sessuale è la peggior forma di abuso di potere" - ha continuato ha detto la Veneman. "Un paio di anni fa ho incontrato in Ruanda una ragazza di 16 anni che mi ha domandato in maniera diretta 'Che hai intenzione di fare per porre fine agli stupri?' E' una domanda a cui dobbiamo rispondere collettivamente e con un rinnovato senso di urgenza".
L'associazione Ecpat Italia chiede agli Stati di "aumentare la sensibilizzazione del pubblico per creare in tutto il mondo un ambiente dove non trovi spazio la tolleranza verso questo fenomeno, dove le persone siano costrette ad agire per proteggere il diritto dei bambini a vivere liberi dallo sfruttamento sessuale. Ecpat chiede ai Governi anche di mettere fine all'impunità attribuendo ai colpevoli le loro responsabilità e ad aumentare le misure di trattamento e riabilitazione per evitare il ripetersi dei reati". "La notevole rappresentanza di Stati a Rio potrebbe essere un segnale del bisogno sentito e crescente di affrontare il problema e, per gli Stati stessi, di assumersi la responsabilità di guidare la lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini" - evidenzia Ecpat. "La sostanziale rappresentanza nel Congresso delle Istituzioni che si occupano di Diritti Umani dimostra, inoltre, un grande sforzo per portare i diritti dei bambini al centro dell'agenda in tutti gli strumenti di contrasto del fenomeno". [GB]
Luigi il Grande
UNICEF - Bambini soldato: il ritorno alla vita civile
Luigi il Grande
“Io, bambino-soldato in Liberia”
Lunedì, 25 Ottobre 2010
Foto: Santegidio
Lewis è oggi, come si dice, un uomo fatto; ha una compagna, Zita, che fa l’infermiera; è laureato in bioingegneria medica, in Finlandia, dove trascorre una parte dell’anno nell'attività professionale. L’altro tempo lo passa in Africa, in Camerun, dove vive, profuga, la sua famiglia. In Liberia teme ancora per la sua sicurezza. Vuole aiutare la sua gente perché, dice, “loro hanno bisogno soprattutto di africani”.
Lewis è stato, nel passaggio tra infanzia e prima adolescenza, un soldato. Un bambino-soldato. È il più grande di 16 fratelli. La sua è una famiglia come tante in quella martoriata regione. In Liberia dilaga la la guerra civile, i ribelli antigovernativi imperversano seminando il terrore. Entrano nei villaggi e obbligano i ragazzi a seguirli; chi non lo fa si ritrova con le mani mozzate. Lui viene preso mentre percorre la strada da casa alla scuola, a parecchi chilometri di distanza. È così che inizia la sua odissea, il viaggio periglioso di un ragazzo africano come tanti che si trova costretto contro la sua volontà a lasciare la famiglia, il villaggio, la sua comunità per una terra incognita - la selva – piena di pericoli, tra gente che continuamente lo minaccia.
Deve imparare – è obbligato - a fare la guerra. Imbraccia un fucile mitragliatore più grande di lui, è costretto a lunghe marce nei boschi insieme agli altri coetanei, gli sgherri che li tallonano non li perdono di vista un solo momento. Vengono ripetutamente drogati, la violenza fisica è, a volte, intollerabile. Quella psicologica, pervasiva di giorno e di notte. Arriva a pensare, Lewis, di non poter più sopportare quelle angherie, non sa niente della sua famiglia, dei suoi cari. Piuttosto è meglio se lo ammazzano e la fanno finita, non ce la fa più.
Un giorno capita che riesce ad eludere, per caso, la sorveglianza. E scappa. Dopo varie vicissitudini arriva in Costa d’Avorio. E da lì comincia un’altra odissea. Con altri compagni di viaggio risale il continente, attraversa la Libia, e si ritrova su un barcone, tra costa africana e Sicilia, in quel mare nostrum che per tanti come lui –in questi anni- è diventato un mare monstrum, “l’esperienza più brutta della mia vita”, dice Lewis.
E comincia così la sua “nuova” vita a fare il “vu cumprà” lungo la penisola... Quando casualmente incontra una signora che in un impeto di generosità lo aiuta e si interessa a lui, Lewis è disperato, il freddo dell’inverno è anche il freddo del suo animo, della sua solitudine: “Ero solo, non avevo nessuno a cui rivolgermi, non sapevo niente della mia famiglia lontana”.
Alle volte basta poco per cambiare il corso di una vita: un interessamento, un po’ di attenzione, non girare lo sguardo dall’altra parte... Viene aiutato, Lewis; riprende gli studi, si trasferisce in Finlandia dove può frequentare l’università, alla fine laureandosi – nel maggio di quest’anno - in bioingegneria medica. Finalmente riesce a tornare in Africa dove ritrova, dopo vari anni, la madre e i fratelli. Il padre è stato ucciso dai ribelli.
In una serata organizzata, qualche giorno fa, in una sala con una trentina di persone, Lewis racconta la sua storia. Mentre parla, scorrono veloci i fotogrammi di un video. Sono le immagini della vita di un villaggio africano. Il villaggio di Lewis. Sì, perché il giovane laureato, appena può, torna fra la sua gente. Una restituzione, una promessa di farsi a sua volta portatore di soccorso ed aiuto concreto. Lo farà da volontario, se non riuscirà ad avere un posto dal governo locale. Al piccolo presidio sanitario che ha messo in piedi Lewis tiene tantissimo. Si premura che non manchino medicinali essenziali nella minuscola farmacia; che venga tutelata la salute dei bambini che frequentano la scuola (con un aiuto di 35 euro l’anno si garantisce ad un bambino la frequenza di un intero anno scolastico!).
Nel frattempo si è formato un piccolo gruppo di amiche e amici – si chiama “Arca per l’Africa” - che continuano a sostenere questa iniziativa che è anche una nobile causa, in quel contesto africano sconosciuto se non fosse per l’amicizia che si è creata con Lewis. E questo è l’epilogo - un epilogo del tutto aperto alle possibilità e quindi al futuro, un nuovo inizio - di questa storia al contempo drammatica e bella. Piccoli, ma significativi progetti di autosviluppo vengono messi in cantiere per quei villaggi africani, per la loro gente, gli amici di Lewis. Si va avanti, è una scoperta, uno scambio, arricchisce tutti, qui e lì. Le distanze si sono accorciate.
Roberto Moranduzzo da Vita Trentina
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Luigi il Grande
L'OSSERVATORIO PER IL CONTRASTO DELLA PEDOFILIA E DELLA PORNOGRAFIA MINORILE
Istituzione e mission dell'Osservatorio
Negli ultimi anni l'Italia ha avviato un incisivo processo di adeguamento normativo per dotarsi di strumenti di contrasto moderni ed efficaci contro le forme di abuso e sfruttamento dei minori.
L'impegno, sia a livello governativo sia parlamentare, si è sviluppato negli ultimi anni attraverso numerose azioni che hanno interessato il settore della prevenzione, del contrasto e dell’assistenza a bambini ed adolescenti vittime di violenza ed è culminato con l’approvazione della legge 6 febbraio 2006, n. 38.
Il provvedimento, oltre ad inasprire le pene per chi si macchia dei reati di pedofilia e pedo-pornografia on-line, anche se virtuale, ha predisposto una serie di misure volte ad affrontare il fenomeno per la prima volta in modo globale, con un'azione articolata su più livelli.
Fra queste rientra la scelta di istituire, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, novellando l'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269, introdotto dalla *legge n.38 del 6 febbraio 2006*, (provvedimento che introduce delle modifiche anche alla legge n.66 del 15 febbraio 1996, recante "Norme contro la violenza sessuale").
La legge specifica che il compito dell'Osservatorio è di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività svolte da tutte le pubbliche amministrazioni per la prevenzione e la repressione del fenomeno dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori. Conoscere, infatti, è condizione necessaria e indispensabile per poter mettere in atto le strategie necessarie per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno e per definire gli interventi più adeguati a tutela dei minori.
In virtù delle deleghe conferite al Ministro per le Pari Opportunità On. Maria Rosaria Carfagna, l'Osservatorio opera attualmente presso il Dipartimento per le Pari Opportunità.
Le attività dell'Osservatorio a livello nazionale
L'acquisizione di dati ed informazioni a livello nazionale ed internazionale e la promozione di studi e ricerche per la prevenzione e la repressione dell'abuso e dello sfruttamento sessuale dei minori sono alcune delle attività principali svolte dall'Osservatorio. A queste, infatti, si affianca l'analisi e lo studio di strategie per rendere efficaci le attività di contrasto programmate e realizzate a livello nazionale ed europeo.
Focus: l'istituzione della banca dati
Per consentire una lettura aggiornata ed approfondita del fenomeno, la legge autorizza l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle altre amministrazioni centrali, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno.
Attraverso la banca dati l'Osservatorio potrà pervenire, attraverso il monitoraggio delle attività svolte da tutte le Pubbliche Amministrazioni, ad una lettura completa ed approfondita del fenomeno, la cui percezione risulta spesso falsata dalla frammentarietà e disomogeneità del patrimonio informativo esistente, finalizzata all'elaborazione di strategie mirate per la prevenzione la repressione della pedofilia nonché per il sostegno alle vittime.
Le informazioni attualmente raccolte rispondono infatti per lo più alle specifiche finalità istituzionali di ciascuna Amministrazione, tali da rendere difficile l'impostazione di una strategia comune, ma soprattutto non consentono lo scambio di esperienze ed il confronto tra le autorità preposte sia a livello nazionale che europeo.
I fenomeni al centro dell'attenzione dell'Osservatorio hanno anche caratteristiche transnazionali, quindi, tra le attività da svolgere, rientrano la collaborazione e lo scambio di informazioni a livello sopranazionale attraverso lo studio di azioni non rivolte esclusivamente al territorio dello Stato, in sinergia con gli organismi europei ed internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso ed allo sfruttamento sessuale dei minori.
Le attività dell'Osservatorio sul versante internazionale
L'Osservatorio rappresenta un organismo particolarmente partecipe alle attività degli organismi europei e internazionali competenti in materia di tutela dei minori e di contrasto all'abuso e allo sfruttamento sessuale dei minori. Numerose sono infatti le iniziative promosse in ambito ONU e dell'Unione Europea in cui l'Osservatorio è coinvolto.
Focus: l'impegno dell'Osservatorio nei progetti del Consiglio d'Europa
L'Osservatorio ricopre un ruolo attivo nel Programma dl Consiglio d’Europa "Costruire un'Europa per e con i bambini" fin dalla sua nascita, nel 2006. L'Italia è stato infatti uno dei quattro Paesi pilota a partecipare alla prima fase del progetto che, nell’ambito del programma d'azione "Bambini e violenza", prevedeva la redazione di un rapporto contenente le politiche nazionali di prevenzione della violenza verso bambini e adolescenti. Dall'esame dei rapporti dei quattro Stati pilota è scaturita la redazione delle Linee Guida Europee per le strategie nazionali integrate per la protezione dei minori dalla violenza, alla cui realizzazione l'Osservatorio ha partecipato come attore istituzionale principale, accanto al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.
Il documento, che contiene dunque elementi ispirati anche al sistema italiano di prevenzione dei reati sessuali a danno dei minori e protezione delle vittime, è stato approvato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 18 novembre 2009, all'interno della Raccomandazione n. 10/2009.
L'attività dell'Osservatorio nell'ambito del Programma "Costruire un'Europa per e con i bambini" ha incluso anche la negoziazione della Convenzione del Consiglio d'Europa "sulla protezione dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale", aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. La Convenzione costituisce uno strumento vincolante per gli Stati firmatari e, pertanto, altamente innovativo in ambito europeo ed internazionale: è entrata in vigore il 1 luglio 2010 per i Paesi che l’hanno ratificata. Il ddl italiano di ratifica della Convenzione è attualmente in corso di approvazione.
Cruciale il ruolo dell'Osservatorio nell'incontro di esperti organizzato dal Consiglio d'Europa, nel dicembre 2009, per annunciare il lancio della nuova Campagna per combattere la violenza sessuale a danno dei minori.
Contatti
Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile Piazza Montecitorio, 115 - 00186 Roma
Luigi il Grande
LA CONVENZIONE DI LANZAROTE
La Convenzione di Lanzarote risponde alla necessità riscontrata dal Consiglio d'Europa di elaborare nuovi strumenti vincolanti per gli Stati Parte del COE di contrasto allo sfruttamento e all’abuso sessuale dei minori. È stata adottata dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa il 12 luglio 2007 ed aperta alla firma il 25 ottobre 2007 a Lanzarote. Allo stato attuale, il testo è stato sottoscritto da 41 Stati, tutti membri del COE, fra i quali l’Italia, che l’ha sottoscritta il 7 novembre 2007. Sono 9 ad oggi gli Stati ad averla ratificata: Albania, Danimarca, Francia, Grecia, Malta, Olanda, San Marino, Serbia e Spagna. Avendo raggiunto l’obiettivo di 5 ratifiche, la Convenzione è entrata in vigore il 1 luglio 2010.
Si tratta di un documento con il quale i paesi aderenti si impegnano a rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, adottando criteri e misure comuni sia per la prevenzione del fenomeno, sia per il perseguimento dei rei, nonché per la tutela delle vittime.
La Convenzione ha un grande impatto etico, culturale e sociale perché gli Stati aderenti si sono impegnati ad armonizzare i propri ordinamenti giuridici, modificando, quando necessario, il diritto penale nazionale.
L'obiettivo è contrastare quei reati che, come la pedopornografia, sempre più spesso vengono compiuti con l'ausilio delle moderne tecnologie e sono consumati al di fuori dai confini nazionali del Paese di origine del reo.
La Convenzione di Lanzarote
La ratifica della Convenzione in Italia
Il disegno di legge italiano che recepisce le disposizioni della Convenzione, è ormai ad uno stato avanzato dell'iter parlamentare.
Esso prevede, fra l'altro, l'introduzione nel codice penale dell’articolo 414 bis (Pedofilia e pedopornografia culturale) che punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedopornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione di minore. Alla medesima pena sarà sottoposto anche chi, «pubblicamente, fa apologia di questi delitti».
Viene, inoltre, introdotto l'articolo 609 undecies (Adescamento di minorenni - grooming), che stabilisce che per «adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete Internet o di altre reti o mezzi di comunicazione» e che tale condotta sia punita con la pena da uno a tre anni.
La normativa italiana
L'adesione alla Convenzione di Lanzarote integra un percorso di progressiva attenzione dello Stato italiano verso la lotta alla pedofilia e alla pedopornografia. Fino al 1996, infatti, il reato di abuso sessuale ai danni di un minore era previsto dall’art. 519 comma 2 del codice penale (Della violenza carnale).
Negli anni successivi la normativa ha subito numerose modifiche e integrazioni. Del 15 febbraio 1996 è la legge n. 66 (Norme contro la violenza sessuale) che abroga la disciplina precedente e introduce una nuova serie di ipotesi di reato intitolata "Atti sessuali con minorenne".
Successivamente, è stata emanata la legge n. 269/1998 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) che ha introdotto nel codice penale i reati di: prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pornografico (minorile), iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile.
A sua volta questa legge è stata recentemente integrata dalla n. 38 del 2 marzo 2006 (Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet).
Per approfondimenti
http://www.normattiva.it
Luigi il Grande
La Campagna del Consiglio d'Europa (COE) per combattere la violenza sessuale sui minori
La Campagna del COE "1 su 5", per combattere la violenza sessuale sui minori, rappresenta la più recente iniziativa intrapresa nell’ambito del Programma "Costruire un'Europa per e con i bambini" 2006 – 2011, cui l'Italia ha partecipato fin dall'inizio in modo attivo e costruttivo.
Nel corso degli ultimi anni, all’interno di questa ampia progettualità, il Consiglio d'Europa ha lanciato la cosiddetta "Strategia di Stoccolma", da sviluppare durante il biennio 2009 – 2011, con l'obiettivo di proseguire ed implementare la propria azione di lotta ad ogni forma di violenza nei confronti dei bambini.
In particolare, l'obiettivo dello sradicamento di ogni forma di violenza sui minori prevede un’azione mirata di sensibilizzazione per prevenire e combattere l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei più piccoli, da realizzarsi attraverso il lancio di un'apposita Campagna.
L'impulso iniziale al lancio di una campagna pan-europea per combattere la violenza sessuale contro i minori è rappresentato dal "Consultation with Partners on the prevention of Sexual Abuse of Children", l'incontro organizzato dal COE a Strasburgo nel dicembre 2009 per raccogliere l’expertise dei governi degli Stati membri da coinvolgere in questa futura azione di sensibilizzazione del COE.
La Campagna si propone di raggiungere due obiettivi principali:
Tra le forme di violenza a danno dei minori che il Consiglio d'Europa si impegna a combattere, la violenza sessuale è senza dubbio una delle peggiori, anche perché una delle meno denunciate: la maggior parte dei casi di violenza sui minori riguarda bambini violati all'interno delle mura domestiche o comunque abusati da persone a loro vicine. La Campagna mira a contrastare quella cultura del silenzio e della negazione ancora diffusa in molti Paesi europei ed a superarla, anche attraverso il lancio della Campagna.
La promozione dei messaggi-chiave della campagna all'evento avverrà attraverso la distribuzione di depliant specifici per i bambini e le loro famiglie, brochures, posters, cartoline. Uno spot TV specifico è stato poi realizzato dal COE appositamente per la promozione della Campagna nei vari Paesi aderenti.
Per approfondimenti:
Luigi il Grande
25/11/2010 Giovedì
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Più di 115 milioni di bambini nel mondo non hanno il diritto di andare a scuola. Il 53% di loro sono bambine.
Questi dati, già di per sé allarmanti, nascondono altre realtà inaccettabili: questi bambini non vanno a scuola perché vengono sfruttati, lavorano in condizioni disumane, sono costretti a prostituirsi, vivono per strada senza alcun sostegno e futuro.
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Luigi il Grande
Anche per questo il processo formativo è stato molto frenetico e veloce, dopo circa venti anni di attesa; forse anche per il sopraggiungere della fine della legislatura che avrebbe interrotto un importante momento di attenzione politica su di un problema assai grave. Queste improvvise accelerazioni legislative spesso portano però alla scelta di soluzioni non tecnicamente appropriate.
Comunque questi nuovi provvedimenti legislativi non hanno soltanto risistemato il quadro delle incriminazioni ma hanno anche dato un valido e preciso strumento processuale a difesa dei minori e di quanti altri coinvolti nel procedimento.
Tuttavia, come quasi tutti gli altri interventi legislativi in ambito penalistico, anche questa riforma ha contribuito a rendere ancora più complessa e poco leggibile il codice penale nella relativa parte speciale che è ormai ricca di innumerevoli reati, continuamente sotto riforma ed integrazione.
SFERA SESSUALE E TUTELA DELLA PERSONA
Innanzitutto è assolutamente necessario individuare la natura giuridica della "materia prima" sulla quale la legislazione in esame si muove.
In tal senso un importante contributo lo offre la Corte Costituzionale affermando, in una nota sentenza interpretativa, che "essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompresso tra le situazioni soggettive direttamente tutelate dalla costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire".
Recentemente, a seguito delle numerose violenze e degli abusi che hanno sofferto le popolazioni interessate dalle guerre civili della ex Jugoslavia, la violenza sessuale e tutti i reati ad essa direttamente collegati sono stati anche riconosciuti a livello internazionale e dichiarati crimini contro l'umanità e perciò introdotte nello Statuto della Corte Penale Internazionale adottato a Roma nel 1998.
Il concetto di libertà sessuale inteso, quindi, come estrinsecazione del diritto alla persona ci porta ad osservare almeno tre punti di riferimento ben precisi: il diritto alla disponibilità del proprio corpo nei rapporti interpersonali, il diritto alla riservatezza ed alla discrezione sessuale e la sfera della "moralità collettiva". Analizziamoli separatamente.
Il primo aspetto, quello del diritto alla disponibilità libera del proprio corpo nei rapporti interpersonali, porta a considerare tutti quei casi che, al contrario, non rendono libera la persona facendo immediatamente scattare l'antigiuridicità del comportamento subito (Es. riduzione in schiavitù, sequestro di persona, ecc.) ovvero che costringono all'adozione di comportamenti sessuali non voluti (Es. pornografia).
Il secondo aspetto, quella del diritto alla riservatezza ed alla discrezione sessuale, riguarda tutti quei comportamenti non direttamente invasivi rispetto alla disponibilità del proprio corpo all'atto sessuale. Si pensi tutti quei comportamenti che invadono la privacy di soggetti che non intendono o non devono essere coinvolti in attività a sfondo sessuale. In quest'ottica è assolutamente primaria la difesa penale dei soggetti più deboli, tra i quali i minori rivestono assolutamente la posizione più delicata.
Ultimo aspetto, in fine, è quello della delicata sfera della "moralità collettiva". Si tratta di comportamenti che non incidono direttamente su di una persona fisica ma che, al contrario, contrastano con concetti di "moralità pubblica e buon costume" e persino di "morale familiare". Questo terzo gruppo di condotte sono connotate da una perenne contrapposizione tra diritto e morale, tra lecito ed illecito e per tale motivo oggetto di un'attenta analisi criminologia, oltre che penalistica, soprattutto in considerazione della coscienza e dei valori socialmente rilevanti che mutano continuamente. A tal proposito occorre rilevare che l'applicazione di sanzioni in questi casi potrebbe portare ad un uso non appropriato degli strumenti penali. Non tutte le condotte contro la "morale collettiva", infatti, sono in grado di istigare a delinquere portando l'agente a commettere reati a sfondo sessuale. Bisognerebbe piuttosto scindere un primo momento, in cui prevenire le azioni illecite con una sana formazione educativa collettiva, da un secondo momento, residuale, in cui invece reprimere l'eventuale attività illecita.
Ma un'ulteriore riflessione da effettuare riguarda l'età dei protagonisti di un illecito sessuale, siano essi protagonisti che vittime. Ovviamente la seconda categoria è maggiormente delicata ed in entrambe le ipotesi il nostro sistema penale presenta delle caratteristiche interessanti. Basti considerare che nel nostro sistema giudiziario esistono specifiche misure, appositi organi ed un riservato processo ad esclusiva tutela ed interesse del minore. Tutto ciò avviene perché il minore, soprattutto quando molto piccolo d'età, non è in grado di disporre della propria libertà fisica e non riesce a manifestare pienamente il proprio consenso e la propria volontà.
Già nell'impostazione codicistica del nostro diritto penale il minore godeva di una tutela penale in materia sessuale relativamente nel titolo IX (dei delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume: artt. 519 ss. c.p.) e nel Titolo XI (dei delitti contro la famiglia: artt. 556 ss. c.p.) del libro secondo del nostro codice penale.
A tali norme deve poi aggiungersi tutta la legislazione introdotta dalle riforme codicistiche del 1996 e del 1998, cioè gli artt. da 609 bis c.p. a 609 decies c.p. e da 600 bis c.p. a 600 septies c.p. Importante è comunque sottolineare che l'attuale legislazione penale segna provvedimenti diversi in relazione alle diverse età prese in considerazione.
Un ulteriore profilo estremamente interessante è il luogo ove si svolgono gli abusi sessuali. A tal proposito si è passati da una quasi immunità di fatto per quanto riguarda gli abusi subiti tra le mura domestiche ad una maggiore attenzione penale per gli stessi. Altro ambito sociale in cui maggiormente sono prese in considerazione gli abusi sessuali è quello lavorativo proprio per il collegamento tra le diverse posizioni gerarchiche, e quindi di potere, e gli abusi sessuali spesso frutto proprio di queste forme gerarchiche.
Ancora bisogna aggiungere altro dato rilevante e fortemente preso in considerazione nell'attività sessuale illiceità. In questo senso basta distinguere tre livelli: il primo è dato dai reati sessuali praticati senza una particolare organizzazione e dotati di una minore diffusività in quanto prevalentemente effettuati all'interno della famiglia e quindi in un contesto sociale ben preciso e basato sul timore, sul pudore e sull'omertà; il secondo livello è dato dai comportamenti episodici sviluppatisi all'esterno della famiglia sia da un solo soggetto agente che in forma di gruppo o in concorso; ed in fine il terzo livello è dato dall'utilizzo di abusi sessuali per attività di commercializzazione o per comportamenti di pedofili organizzati o comunque in contatto tra loro o con "società di servizi". In quest'ultimo caso ci si sposta anche all'Estero o si utilizzano canali telematici di distribuzione, come ad esempio, la rete di internet.
Fine prima parte
Tratta dalla monografia: La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia
Luigi il Grande
La nuova norma costituisce, come già detto, una delle maggiori innovazioni per il semplice fatto che non richiede più la distinzione tra gli atti di maggiore gravità, puniti con l'incriminazione di violenza carnale, e quelli di minore gravità, puniti con l'incriminazione di atti di libidine violenta. Inoltre così facendo si è reso meno gravosa e sofferente l'attività processuale per la vittima degli abusi. Inoltre, terzo aspetto interessante, è così venuta meno la spesso assai difficile distinzione tra le due fattispecie delittuose.
Tuttavia la nuova norma non ha pienamente soddisfatto perché non è riuscita a colmare alcune lagune già esistenti in passato. In tanto è comunque necessario, in fase processuale, l'analisi dettagliata dei fatti per la commisurazione della pena ex art. 133 c.p. e per l'obbligo (censurabile in Cassazione) della motivazione della sentenza. Risulta quindi essere estremamente sacrificante e sofferente per la vittima affrontare un procedimento penale che rimane, nella sostanza, improntato sul vecchio sistema dell'analisi della vicenda delittuosa. Prima dovuto per la distinzione tra le due forme di reato, oggi necessario per la commisurazione della pena da infliggere.
Il legislatore del 1996 ha concentrato tutta la sua attenzione sul fondamentale concetto di "atti sessuali", su cui poi si è incentrata tutta la legislazione successiva.
Dal raffronto dell'art. 609 bis c.p. con gli artt. 519 c.p., 520 c.p. e 521 c.p. sembra potere trarre quattro diversi indirizzi interpretativi. Secondo una prima opinione sembrerebbe che atto sessuale possa assumere un valore molto più ampio di quello di violenza carnale ed agli atti di libidine dal momento che rientrerebbero tutti gli atti aventi significato erotico anche solo nella dimensione soggettiva dei rapporti soggetto attivo/soggetto passivo. La seconda opinione si basa sul concetto che il legislatore del 1996 non ha ampliato in alcun modo l'ambito di applicazione della normativa precedente ma ha voluto soltanto dare una definizione diversa, nella forma ma non nella sostanza, agli atti di libidine precedentemente considerati. Una terza ipotesi è quella che il nuovo concetto di atti sessuali è molto più ristretta degli atti di libidine. In fine la quarta teoria riguarda coloro che ritengono assolutamente violato, con la nuova disciplina, il principio di tassatività. Tuttavia il giudice da cui è stata sollevata l'illegittimità costituzionale sembra ritenere equivalenti il principio di tassatività, cioè il divieto di un interpretazione analogica della norma penale, con quello della determinatezza, cioè l'esigenza che il legislatore disciplini una fattispecie criminosa quanto più possibile dettagliata e precisa. In questo caso il giudice a quo sembra però essere troppo ottimista sulla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 609 bis c.p. basandosi sulla scia di quanto avvenuto per il delitto di plagio, di cui all'art.603 c.p., già abrogato ben diciotto anni fa, cioè quando la giurisprudenza costituzionale aveva ben altri modi di interpretare la legislazione, soprattutto considerando l'alto tasso di mutevolezza di cui gode la materia oggetto di questo studio.
Tuttavia in mancanza di una esplicita definizione normativa del concetto di atti sessuali non ci rimane che considerare la volontà del legislatore come espressione equivalente di congiunzione carnale e di atti di libidine, precedentemente abrogati, lasciando così fuori dalla nuova disciplina tutte le condotte non rientranti in una delle due categorie.
Tuttavia è auspicabile un intervento tempestivo e quanto più celere possibile della Corte Costituzionale per dare certezza e chiarezza alla materia e soprattutto per eliminare le diverse teorie ad un materia che invece, data la rilevanza pratica, necessita di maggiore trasparenza applicativa.
La particolare impronta di severità che si è voluta dare con la legislazione del 1996 è confermata dall'introduzione di alcune aggravanti speciali. L'art. 609 ter c.p. eleva la pena applicabile stabilendo la reclusione da sei a dodici anni, per le prime quattro aggravanti, mentre l'ultima addirittura da sette a quattordici anni. Occorre i fatti distinguere, in relazione alle fasce di età: rapporti sessuali con persone che non hanno ancora compiuto dieci anni di età, per cui la pena stabilita è quella che oscilla tra i sette ed i quattordici anni di reclusione; rapporti sessuali con persona che non ha ancora compiuto quattordici anni, per cui la reclusione prevista oscilla dai sei ai dodici anni; rapporti sessuali con persona che non ha ancora compiuto sedici anni di età, della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, per cui la pena applicabile oscilla dai sei ai dodici anni. Il n.2 dell'art. 609 ter c.p. prevede invece una novità assolta in materia. È stata infatti inserita l'aggravante dell'utilizzo di alcool, armi, sostanze stupefacenti o narcotiche o di altri strumenti o sostanze gravemente lesive della salute della persona offesa. Il n.3 invece punisce la simulazione della qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. In fine il n.4 punisce l'attività sessuale svolta su persona sottoposta a limitazione della libertà personale.
L'art. 609 quater c.p. contiene una complessa norma in materia di rapporti sessuali con minore consenziente non comportando particolari innovazioni rispetto alla precedente normativa. Anche in questo caso bisogna distinguere l'illecito in relazione alle fasce di età della vittima. L'atto sessuale compiuto nei confronti della persona che non ha ancora compiuto dieci anni di età è sanzionata con la reclusione da sette a quattordici anni; l'atto sessuale compiuto nei confronti della persona che non ha ancora compiuto quattordici anni di età è sanzionata con la reclusione da cinque a dieci anni; l'atto sessuale compiuto nei confronti della persona che non ha ancora compiuto i sedici anni di età della quale il colpevole sia l'ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore, ovvero qualsiasi altra persona cui, per ragione di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato o che abbia con quest'ultimo una relazione di convivenza, è sanzionato con la reclusione da cinque a dieci anni. Nei casi di minore gravità, comunque, la pena è diminuita sino a due terzi.
La nuova norma detta invece una significante novità per quanto concerne i rapporti sessuali tra minori consenzienti. Il comma 2 dell'art. 609 quater c.p. dispone la non imputabilità del minorenne che compi atti sessuali con altro minorenne che abbia compiuto tredici anni di età, sempre che la differenza d età tra i due non sia superiore a tre anni. Essendo questa stata definita come causa di non punibilità, ne discende che non può essere estesa ad eventuali concorrenti che non rientrino nelle fasce di età prescritte dalla norma.
Nonostante sia stata inserita nella legge del 1998, la nuova disciplina degli atti compiuti con minori in cambio di denaro o altra utilità economica trova un naturale collegamento con la disciplina della violenza sessuale del 1996. Si tratta infatti di una ipotesi di violenza sessuale qualificata dalla compravendita della prestazione. L'art. 600 bis c.p. punisce tutti coloro che alimentano la prostituzione minorile sfruttando persone, con età compresa tra i quattordici ed i sedici anni, in cambio di denaro o di altra utilità economica , punendo con la reclusione da sei mesi a tre anni o con la multa non inferiore a lire dieci milioni. Per l'applicazione di tale norma non è necessario un comportamento abituale ma basta che la condotta sia stata effettuata episodicamente. Inoltre non è necessario che il minore sia destinatario del denaro o di altra utilità e neppure che l'iniziativa parta dal cliente. Ove il delitto sia negativamente qualificato da violenza, minaccia o abuso di autorità, rileverà invece il delitto di cui all'art. 609 bis c.p. o, se ricorrono gli estremi, l'aggravante speciale di cui al n.5 del comma 1 dell'art. 609 ter c.p.
Con la riforma del 1996 il legislatore ha voluto introdurre anche un'apposita fattispecie di reato che costituisce apposita incriminazione proprio per la gravità e per gli effetti devastanti sulla vittima. L'art. 609 octies c.p. prevede infatti la violenza sessuale di gruppo che fino al 1996 era invece disciplinato dalle norme sul concorso di persone in relazione agli ormai abrogati artt. 519 c.p., 520 c.p. e 521 c.p. dunque l'agire in gruppo non era precedentemente irrilevante, ma l'attuale disciplina impone invece una sanzione specifica nella misura in cui non costituisce più concorso di persone ma fattispecie di reato autonoma. Dato quindi la rilevanza estremamente negativa che il legislatore ha attribuito a questa forma di violenza, si può perfettamente comprendere il perché è stata innalzata anche la sanzione, elevando la pena stabilita per la violenza sessuale, corrispondente alla reclusione da cinque a dieci anni, a quella stabilita per la violenza sessuale di gruppo, corrispondente alla reclusione da sei a dodici anni. Inoltre la scelta del legislatore di volere escludere l'attenuante del fatto di minore gravità ha creato diversi problemi per cui è lecito, oggi, dubitare di un'eventuale violazione dell'art. 3, comma 1, della Costituzione. Infine rimane da stabilire quanti debbano essere i soggetti agenti per configurarsi il reato di violenza sessuale di gruppo. In giurisprudenza si è giunti a stabilire che bastano anche due soli soggetti per rientrare nel campo applicativo dell'art. 609 octies c.p. Tuttavia non è trascurabile il fatto che il legislatore abbia parlato di gruppo, per cui la sola partecipazione di due soggetti lascia parecchie perplessità in merito alla configurabilità di tale reato. Non rimane dunque, ancora una volta, che attendere un intervento legislativo o, comunque in tale attesa, un intervento chiarificatore della Corte Costituzionale.
La nuova disciplina sulla violenza sessuale del 196 oltre che integrare e modificare la precedente normativa ha anche effettuato delle potature. Infatti dalla comparazione tra il codice penale del 1930 e quello del 1996 appare evidentemente abrogata il delitto di ratto, disciplinato prima agli artt. 522 c.p., 523 c.p., 524 c.p. e 525 c.p., il delitto di seduzione con promessa di matrimonio commessa da persona coniugata, disciplinato prima dall'art. 526 c.p. Questa scelta legislativa è giustificata sia da una evoluzione sociale che ha consentito il venir meno di tali fattispecie di reato e sia dalla residuale sopravvivenza di altri delitti che operano ed all'interno dei quali possono rientrare i precedenti reati oggi abrogati. Tra questi basti citare i reati di sequestro di persona (art. 605 c.p.), di sottrazione di persone incapaci (art. 574 c.p.) e di truffa (art. 640 c.p.).
LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DELLA DISCREZIONE SESSULE
Poiché lo studio della normativa in materia di violenza sessuale fin qui esaminato non ci consente di verificare se le molestie sessuali sono inquadrate come atti leciti rimane adesso da stabilire se rientrano nel capo di applicazione di altre incriminazioni.
In effetti le molestie sessuali non costituiscono un autonomo e specifico reato. Occorre quindi studiare i comportamenti molesti rivestendoli, però, di significato sessuale. Non è certo questa la soluzione migliore ma è l'unica che il legislatore ha lasciato attuabile.
Non possiamo quindi che iniziare lo studio della materia dall'art. 660 c.p.. per il reato di molestia o disturbo alle persone, chiunque in luogo pubblico aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda sino ad un milione. Ad una prima analisi si può benissimo dedurre che: la condotta è delineata in modo così ampio che le condotte sessualmente rilevanti vi possono benissimo rientrare; il motivo sessuale ben colora la condotta di petulanza o di altro biasimevole motivo; l'utilizzo del telefono è una delle più note forme di molestia sessuale. Tuttavia bisogna sottolineare ben due importanti limiti che la norma contenuta nell'art. 660 c.p. contiene: bisogna che le molestie vengano effettuate in pubblico o in luogo aperto al pubblico o con il mezzo del telefono; inoltre si è in presenza di una contravvenzione per cui è prevista anche una pena alternativa. In ordine al primo caso, ad esempio, un bacio non integrerebbe il reato di molestia perché effettuato in luogo privato. Inoltre sembra molto strano come mai il legislatore abbia preferito far rientrare la norma in esame tra le contravvenzioni nonostante la rigida e severa disciplina della violenza sessuale.
Analizzando il codice penale potrebbero trovarsi alcune soluzioni alle limitazioni spaziali poste dal legislatore all'art. 660 c.p. Tra queste sicuramente in aiuto viene l'art. 594 c.p. che, disciplinando il delitto di ingiuria, non soffre della limitazione spaziale dell'art. 660 c.p. ed è un reato a forma libera.
Altra riflessione è rivolta a tutti quei comportamenti che si concretizzano nel compimento di atti osceni o contrari alla pubblica decenza. Diverse espressioni giurisprudenziali hanno stabilito che l'esposizione di organi genitali in luogo pubblico dinanzi ad una persona rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'art. 609 bis c.p. Tuttavia dato appunto il significato estremamente generico di violenza sessuale, appare più appropriato prendere anche in esame l'art. 527 c.p., disciplinante il reato di atti osceni, e l'art. 726 c.p., disciplinante il reato di atti contrari alla pubblica decenza. Anche però in questi casi, la materia della sessualità non trova un'ampia e completa disciplina. Infatti entrambi gli ultimi due reati hanno conservato forti limitazioni in ambito applicativo nel momento in cui puniscono soltanto alcuni tipi di condotte riconducibili alle molestie sessuali. Inoltre anche queste due norme fanno riferimento al luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Quindi possono farsi valere le stesse limitazioni spaziali prima esaminate per l'art. 660 c.p.
Continuando l'esame della materia, appare inevitabile il confronto tra l'art. 609 bis c.p., disciplinante la violenza sessuale, con l'art. 610 c.p., disciplinante il reato di violenza privata. Per tale articolo, infatti, chiunque con violenza o minaccia, costringe altri a fare , tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.
Tra le altre condotte al limite tra molestie sessuali e repressione penale, possono considerarsi i comportamenti del molestatore che illecitamente entra nell'altrui sfera di intimità. A tal proposito rileva il delitto di cui all'art. 615 bis c.p. disciplinante, appunto, interferenze illecite nella vita privata. Tuttavia è nota la limitazione della norma che si riferisce a strumenti di ripresa audio/video, per cui ci si chiede se possa applicarsi la norma anche per i casi in cui non si fissano suoni o immagini. Inoltre non rientrano nella norma neppure pedinamenti, appostamenti e condotte similari. Infine anche in questo caso sono presenti forti limitazioni spaziali data la rilevanza dell'art. 615 bis c.p. solo ed esclusivamente nei luoghi indicati nell'art. 614 c.p.
Altra condotta illecita che il legislatore del 1996 ha novellato è quella contenuta nell'art. 609 quinquies c.p. e prima disciplinata, invece, dall'art. 530 c.p., oggi abrogato dalla stessa legge 66/96. Si tratta di tutti i casi in cui si puniscono forme di esibizione sessuale con minori di anni quattordici presenti. In tal caso si può dire che prende vita persino una forma anomala di abuso sessuale. Le differenze tra la vecchia normativa, quella dell'art. 530 c.p., e quella nuova, art. 609 quinquies c.p., è evidente. In primo luogo non si parla più di atti di libidine ma di atti sessuali, evidentemente nozione molto più ampia che comprende anche quella di atti di libidine. In secondo luogo mentre in passa la soglia di tutela era fissata a sedici anni di età, oggi è stata abbassata a quattordici. Una terza innovazione è quella dell'introduzione del dolo specifico rispetto al precedente dolo generico. Viceversa la pena è rimasta invariata rispetto a quella del passato: da sei mesi a tre anni di reclusione. Tuttavia, anche in questo caso, è da registrarsi un'anomala leggerezza della sanzione applicabile considerato l'inasprimento quasi totale apportato alla materia dalla riforma del 1996. Si è invece voluto rafforzare la tutela penale con la procedibilità d'ufficio, prevista dall'art. 609 septies c.p., anche qui in controtendenza con la restante parte della riforma che ha invece conservato la procedibilità a querela di parte. Un altro problema è rimasto quello della differenza di trattamento nei rapporti sessuali tra minorenni, considerati leciti nelle forme e nei limiti stabiliti dall'art. 609 quater c.p., e l'illiceità, invece, del rapporto sessuale di un minorenne alla sola presenza di altro minorenne.
Ma il delitto di corruzione di minorenne non esaurisce la fascia di condotte penalmente illecite proprie di comportamenti esibizionistici. In primo luogo perché il delitto di cui all'art. 609 qinquies c.p. ha come soggetto passivo soltanto il minore di anni quattordici; in secondo luogo perché prevede la finalità ulteriore del farlo assistere ed in fine perché richiede il compimento di atti sessuali.
L'art. 528 c.p. disciplina tutti quei casi di pubblicazione e di esecuzione di spettacoli osceni con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. In relazione con la materia è da citare anche l'art. 725 c.p. che prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila per tutti quei casi in cui vengano commercializzati scritti, disegni o altri oggetti contrari alla pubblica decenza. Inoltre bisogna anche ricordare l'art. 1 della legge 12 dicembre 1960, n. 1591, il quale sanziona la fabbricazione, l'introduzione, l'affissione e l'esposizione al pubblico di manifesti, immagini ed oggetti, destinati alla pubblicità, che offendano il pudore o la pubblica decenza. Inoltre è da ricordare l'articolo unico della legge 17 luglio 1975, n.335 che prevede, al comma 3, la non punibilità degli edicolanti e dei rivenditori di riviste purché non espongano al pubblico parti palesemente oscene delle pubblicazioni o non le vendano a minori di anni sedici. In ultimo bisogna ricordare l'art. 30, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n.223, il quale dichiara che nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive che abbiano carattere di oscenità, la persona delegata al controllo della trasmissione sia punita con le pene previste dall'art. 528 c.p.
Un'altra ipotesi di offesa alla sfera della riservatezza e della discrezione sessuale è quella che attiene alla prostituzione disciplinata dalla legge n. 75 del 1958. Nel nostro ordinamento l'attività di prostituzione di soggetti adulti è penalmente lecita, mentre sono assolutamente puniti tutti i comportamenti di contorno. Tuttavia la prostituzione, seppur consentita, può degenerare in reati qualora in luogo privato o pubblico si inviti al libertinaggio in modo scandaloso o molesto ovvero quando si seguano le persone per via invitandole con atti o parole al libertinaggio. La legislazione in materia di prostituzione, molto delicata, non si presenta particolarmente severa. La contravvenzione prevede, infatti, l'arresto fino ad otto giorni ed una irrisoria ammenda. Inoltre le persone colte in contravvenzione qualora siano in possesso di documento di riconoscimento non possono essere accompagnate presso l'ufficio di pubblica sicurezza. Nel caso, invece, in cui vengano accompagnate non possono essere sottoposte a visita sanitaria e non possono subire nessuna forma di registrazione, compresa quella mediante rilascio di tessera sanitaria.
L'art. 564 c.p. disciplina il caso del delitto di incesto. In questo caso similitudine appare esserci con l'osceno nella misura in cui torna la presenza del pubblico scandalo; di contro però sussistono indubbi collegamenti con il delitto di violenza sessuale. La differenza con quest'ultimo reato è sicuramente la mancanza di violenza e la predeterminazione dei soggetti attivi. Tuttavia il nostro legislatore ha voluto fortemente caratterizzare il delitto di incesto come fatto scandaloso e per ciò punito. Il delitto si consuma esclusivamente con il verificarsi, quindi, del pubblico scandalo. La ratio della norma non è tutelare il soggetto singolo vittima del delitto o, peggio ancora, il minore ma l'intera famiglia, intesa come istituto fondamentale e punto di riferimento della società.
Tratta dalla monografia: La tutela penale della sfera sessuale, indagine alla luce delle recenti norme contro la violenza sessuale e contro la pedofilia
Autore: Fabio Sammartano
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Luigi il Grande
Lo sfruttamento della prostituzione minorile viene appositamente disciplinato dall'art. 2 della legge 269 del 1998 che introduce così l'art. 600 bis nel codice penale prevedendo il delitto di prostituzione minorile, ed integra la normativa in materia di istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni. L'art. 600 bis c.p. si distingue in due parti, la prima disciplina il delitto di prostituzione minorile e la seconda, invece, si occupa di colui il quale compia atti sessuali con minore in cambio di denaro o di altra utilità economica. Il primo comma punisce tutti coloro che inducono alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione, con la reclusione da sei a dodici anni e con la ulta da lire trenta milioni a lire trecento milioni.
L'art. 3 della legge n. 269 del 1998 inserisce nel codice penale l'art.600 ter c.p. e con esso il delitto di pornografia minorile. Il problema è quello che la legislazione attuale manca totalmente della definizione di pornografia. Il riferimento più immediato sembra essere quello al controverso concetto di osceno. Tuttavia il problema potrebbe risolversi o con il richiamo in via analogica all'art. 529 c.p. o con una sentenza di incostituzionalità dell'art. 600 ter c.p. per ingiustificata disparità di trattamento in violazione dell'art. 3 Cost.
Più precisamente nel comma primo dell'art. 600 ter c.p. si punisce chiunque sfrutta minori di anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico, con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni. L'uso del verbo sfruttare lascerebbe pensare che il soggetto attivo del delitto debba porre in essere una condotta non episodica, il che si tradurrebbe nella relativa utilità economica dell'attività illecita anche qualora il minore partecipi alla distribuzione degli utili. Non sembra che la norma sia applicabile a tutti quei casi in cui il minore partecipi a ruoli diversi e marginali da quello della fisica realizzazione dello spettacolo o del materiale.
Il secondo comma dell'art. 600 ter c.p. punisce, invece, chiunque si dedichi al commercio del materiale pornografico prima indicato. Per quanto riguarda la definizione di commercio bisogna riferirsi a qualsiasi tipo di cessione del materiale pornografico e ricavarne la necessità di una sorta di attività imprenditoriale.
Di particolare interesse è, invece, il terzo comma dell'art. 600 ter c.p. che prevede la reclusione da un anno a cinque anni e la multa da lire cinque milione a lire cento milioni per chi, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga o pubblicizza materiale pornografico. Analoghe pene sono poi previste per chi distribuisce o divulga informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale dei minori di anni diciotto. Sono fin troppo note le attività di pedofili che utilizzano internet per la distribuzione e la commercializzazione di materiale pedofilo e pornografico.
Infine al quarto comma dell'art. 600 ter c.p. si punisce con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire tre milioni a lire dieci milioni chiunque consapevolmente cede ad altri, anche a titolo gratuito, il material pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuali degli anni diciotto.
L'art. 600 quater c.p. prevede il delitto di detenzione di materiale pornografico. In questo caso ad essere punito è il consumatore finale. La norma punisce con la reclusione fino tre anni e con la multa non inferiore a lire tre milioni chiunque detenga materiale pornografico consapevolmente dello sfruttamento di minori di anni diciotto. Il delitto in questione porta diversi elementi in comune con altro delitto, quello di ricettazione. In entrambi i casi, infatti, il materiale proviene da delitto, in entrambi i casi il soggetto attivo non concorre con l'autore del delitto da cui provengono i beni e neppure nella ricettazione, come in questo caso, è necessario che il profitto sia di natura patrimoniale.
La legge contro la pedofilia introduce nel codice penale l'art. 600 quinquies c.p. che punisce le iniziative turistiche finalizzate allo sfruttamento della prostituzione minorile. In tali casi si prevede la reclusione da sei a dodici anni e la multa da lire trenta milioni a lire trecento milioni per chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori di anni diciotto. Rilevante risulta la considerazione secondo la quale punibile rimane anche l'organizzazione di un viaggio che poi non si è effettuato o che comunque, pur verificatosi, non ha portato alla desiderata esperienza sessuale a danno del minore. Punito non è il cliente del viaggio in quanto tale, che però rimane responsabile per eventuali altre condotte illecite con esso connesse, né il tour operator che si limita ad esplicare la propria attività imprenditoriale. Responsabile del delitto è colui che dolosamente organizza il tutto con il chiaro intento criminale.
L'art. 600 sexies c.p. prevede al proprio interno ben tre aggravanti ed una sola attenuante. La prima aggravante riguarda la vittima dei reati di cui all'art. 600 bis c.p., primo comma, 600 ter c.p., primo comma, e 600 quinquies c.p., disponendo che qualora la vittima sia un minore di anni quattordici la pena venga aumentata da un terzo alla metà. La seconda aggravante si riferisce ai reati previsti dall'art. 600 bis c.p., primo comma, e 600 ter c.p., comportando un aumento di pena dalla metà a due terzi, nell'ipotesi che il fatto sia stato commesso da un ascendente, da un genitore anche se adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, dal parente entro il quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, vigilanza, istruzione, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni. Lo stesso aumento si ha anche nei casi in cui la vittima sia in stato di infermità mentale o minorazione psichica, naturale o provocata. Infine la terza ed ultima aggravante considera le modalità di commissione dei fatti di cui all'art. 609 bis c.p., primo comma, e 609 ter c.p., disponendo che la pena sia aumentata se il fatto è commesso con violenza o minaccia. Mancando l'indicazione dell'aumento si considera applicabile il contenuto dell'art. 64 c.p. per cui l'elevazione della sanzione penale avviene fino ad un terzo. Quanto alla causa attenuante, l'ultimo comma dell'art. 600 sexies c.p. prevede una diminuzione di pena da un terzo alla metà per chi si adopera concretamente in modo che il minore degli anni diciotto riacquisti la propria autonomia e libertà.
La legislazione del 1998 aggiunge, in fine, un secondo comma all'art. 601 c.p. Tale delitto puniva già la tratta ed il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù, con la reclusione da cinque a venti anni. La nuova normativa punisce più gravemente, con un minimo di sei ed un massimo di venti, la tratta ed il commercio dei minori di anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione. Forse proprio per questa elevata severità non è applicabile all'art. 601 c.p. secondo comma le cause aggravanti ed attenuanti contenute nell'art. 600 sexies c.p. Inoltre il secondo comma dell'art. 601 c.p. va integrato con le norme in materia di immigrazione e di prostituzione. Anche in questo caso, però, bisogna registrare che le normative si accavallano in maniera confusionale e spesso anche contrastante tra di loro.
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Un primo aspetto è sicuramente quello della scelta tra procedibilità d’ufficio e a querela di parte. Il legislatore della riforma ha cercato di trovare una soluzione quanto più compromissoria anche se spostata più verso la procedibilità d’ufficio. Bisogna anche sottolineare che si era prospettata una terza via, cioè quella della procedibilità d’ufficio con riserva della parte offesa dal reato che poteva bloccare eventualmente il procedimento, benché avvisata tempestivamente e direttamente dall’autorità giudiziaria. Questa tesi non venne condivisa e rimase all’interno dei lavori parlamentari di riforma alla normativa.
L’attuale situazione prevede che per i delitti di violenza sessuale, art. 609 bis c.p., anche se aggravata, art. 609 ter c.p., e per il delitto di atti sessuali con minore, art. 609 quater c.p., si proceda a querela della persona offesa. Nel caso di minori sarà necessario l’intervento dei genitori, così come previsto dall’art. 120 c.p.
Da registrarsi è inoltre l’aumento del termine per proporre querela che dai tre mesi usuali è adesso passato ai sei, anche se ciò non è stato ben visto dalla dottrina che ha rintracciato in tale aumento un ingiustificato travaglio interiore della vittima.
Riamane invece invariato il principio della irrevocabilità della querela. Di contro si procede d’ufficio se la violenza sessuale è esercitata contro un minore di anni quattordici o se il fatto è commesso dal genitore, anche se adottivo, dal tutore, o convivente, o da altra persona cui il minore è affidato. Inoltre si procede d’ufficio se il fatto è commesso da pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nell’esercizio delle proprie funzioni o se la violenza è connessa con altro delitto per il quale è prevista la procedibilità d’ufficio.
L’art. 10 della legge del 1998 contro la pedofilia ha modificato sostanzialmente l’art. 604 c.p. stabilendo che per i reati sessuali è punito il cittadino italiano anche quando il fatto sia compiuto all’Estero. Lo stesso è punito anche quando concorre con cittadino straniero. Mentre quest’ultimo viene punito solo se è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni e quando vi è stata richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Inoltre l’art.13 della legge contro la pedofilia aggiunge la competenza esclusiva del Tribunale in composizione collegiale per tutti i reati dall’art. 600 bis c.p. a 600 sexies c.p. se puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni. Occorre aggiungere che a tale riserva erano già di competenza i delitti di cui all’art. 564 c.p., incesto, 609 bis c.p., violenza sessuale, 609 quater c.p., atti sessuali con minore, 609 octies c.p., violenza sessuale di gruppo.
La normativa, come già detto, ha novellato anche la normativa in materia di polizia giudiziari ed attività investigativa. In particolare l’art. 14 della stessa legge ha attribuito la facoltà al Ministro degli interni di istituire presso ogni Questura una unità specializzata di polizia giudiziaria per la repressione e la conduzione di indagini sul territorio. Inoltre gli ufficiali delle strutture appena definite possono, dietro richiesta del Questore o del Dirigente competente e solo dopo autorizzazione della Magistratura, procedere all’acquisto simulato di materiale pornografico o partecipare ad iniziative turistiche a sfondo sessuale, per la propria attività investigativa e repressiva. Questa disposizione ricorda molto da vicino quella che autorizza gli stessi all’acquisto di armi, droga, munizioni o esplosivi, ma diversamente da quelle ipotesi, qui è necessaria l’autorizzazione dell’autorità giudiziaria. Nel caso di acquisto di materiale pornografico, inoltre, gli ufficiali di polizia giudiziaria devono immediatamente comunicarlo all’autorità giudiziari per differirne il sequestro sino alla conclusione delle indagini. Qualora, invece, l’attività criminale coinvolga reti informatiche ovvero reti di telecomunicazione, la normativa in esame autorizza la sezione specifica della polizia giudiziaria ad attivarsi tramite operazioni e partecipazioni simulate. Sarà quindi possibile attivare reti proprie e partecipare a quelle già esistenti. Inoltre è data facoltà all’autorità giudiziaria di ritardare l’emissione di ordini di cattura qualora questo aiuti all’acquisizione di materiale probatorio. Infine è anche possibile che il materiale sequestrato possa essere, dietro autorizzazione dell’autorità giudiziaria, utilizzato per successive attività investigative.
La legge di riforma contro la violenza sessuale, prima, e quella sulla pedofilia, dopo, hanno cercato di introdurre strumenti di tutela e di protezione a favore delle vittime di tali delitti. A tal fine basti ricordare l’art. 609 decies c.p. che obbliga il Procuratore della Repubblica ad informare il Tribunale per i minorenni nel caso in cui siano violati gli artt. 609 bis c.p., 609 ter c.p., 609 quinquies c.p. e 609 octies c.p. Lo stesso art. 609 decies c.p. obbliga l’autorità giudiziaria di affidare la vittima di detti reati ad assistenza psicologica ed affettiva, sia attraverso l’ausilio dei genitori e sia attraverso l’ausilio dei servizi minorili dell’amministrazione della giustizia e dei servizi istituiti presso gli Enti Locali.
L‘art. 13, comma 1, della legge contro la violenza sessuale permette al Pubblico Ministero di chiedere che si conceda con incidente probatorio all’assunzione della testimonianza di una persona minore di anni sedici. Non si è considerato però che tale facoltà potrebbe comportare un materiale rallentamento del procedimento giudiziario.
La normativa del 1996 ha poi aggiunto, opportunamente, la possibilità di acquisire elementi probatori anche in luoghi diversi dal Tribunale ove tra gli interessati vi siano persone minori di anni sedici e si proceda ad incidente probatorio. È anche disposto che gli interrogatori vengano documentati integralmente con mezzi di riproduzione fotografica, audiovisiva o con perizie e consulenze tecniche.
L’art. 12 della legge contro la pedofilia ha poi anche inserito, nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’art. 600 ter, comma 3, c.p., la possibilità di intercettazioni telefoniche ed ambientali tra quelle già contenute all’interno dell’art. 266 c.p.p. Ma la vera importanza della modifica è quella che consente l’intercettazione di flussi di comunicazioni relativi a sistemi informatici o telematici utilizzati per l’attività criminale.
L’art. 15 della legge contro la violenza sessuale concede la possibilità di effettuare le udienze a porte chiuse, tutelando il minore dalle potenziali esposizioni della pubblicità processuale. Infatti mentre è una facoltà per il procedimento che riguardi una persona maggiorenne, è, invece, la stessa legge che impone l’obbligo della riservatezza nel caso di minore. Lo stesso art.15 impone anche il divieto di effettuare domande sulla vita privata e sulla sessualità della persona offesa. Tuttavia questa disposizione è opportunamente moderata dalla possibilità eventuale di deroga solo nei casi in cui le domande sulla vita personale e sessuale della persona offesa siano estremamente indispensabili per la ricostruzione degli avvenimenti.
Un’ultima forma di tutela che la legislazione del 1998 ha introdotto a favore dei minori è quella contenuta nell’art.13, comma 6, che concede al minore, vittima del reato, su sua richiesta o del difensore, la possibilità di essere esaminato in udienza dietro l’ausilio di un vetro a specchio ed unitamente ad un impianto citofonico. Tale eventualità è resa disponibile sia per i delitti di cui agli artt. 600 bis c.p., 600 ter c.p., 600 quater c.p. e 600 quinquies c.p. che per i deliti di cui agli artt. 609 bis c.p., 609 ter c.p., 609 quater c.p. e 609 octies c.p. La disposizione lascia inopportunamente scoperto l’art. 609 quinquies c.p. per il quale si nutrono dei dubbi.
LA TUTELA DELLA PERSONA OFFESA E LA PREVENZIONE
La persona vittima dei reati sessuali può essere salvaguardata ulteriormente con strumenti diversi da quelli fin qui menzionati. Infatti, oltre alla nuova disciplina delle incriminazioni introdotta con la riforma del 1996 e del 1998 ed alla integrazione con norme processualpenalistiche, bisogna anche aggiungere un terzo ordine di misure.
È noto, infatti, che l’efficacia del diritto penale non è riconducibile esclusivamente all’irrogazione di sanzioni. Esiste tutta una serie di provvedimenti che rendono più efficace ancora il diritto penale, non solo riparando il male subito, ma evitando anche che determinate condotte siano poste agevolmente in essere. In tal senso svolge un’importante funzione l’art. 609 nonies c.p. che aggiunge delle pene accessorie nonché determinati effetti penali. Tra le pene accessorie si includono la perdita della qualità di genitore, quando questa è elemento costitutivo del reato, e l’interdizione perpetua da qualsiasi ufficio di tutela e curatela. Tra gli effetti penali vengono compresi la perdita del diritto agli alimenti e l’esclusione alla successione della persona offesa.
Anche la disciplina contro la pedofilia è stata arricchita di importanti conseguenze penali che vanno oltre la stessa pena. L’art. 600 septies c.p. prevede nel caso di condanna la confisca del materiale utilizzato per l’esecuzione del delitto. È inoltre disposta la chiusura degli esercizi la cui attività risulti finalizzata ai delitti previsti nonchè, ove si tratti di emittenti radio-televisive, la revoca della licenza di esercizio o della concessione o dell’autorizzazione.
L’art. 12 della legge del 1996 prevede una contravvenzione in caso di divulgazione della generalità e dell’immagine della persona vittima, attraverso la stampa, qualora egli non abbia prestato il proprio consenso. Si è dunque introdotto l’art. 734 bis c.p. che disciplina le contravvenzioni in materia di tutela alla riservatezza della persona offesa dai reati di violenza sessuale e che corrisponde all’ultimo articolo del codice penale.
Bisogna adesso studiare i casi in cui determinate condotte comportino fattispecie aggravanti di pena. Si pensi innanzitutto ai motivi abietti e futili di cui all’art. 61, n.1, c.p. Ancora rappresenta aggravante l’utilizzo di sevizie e l’agire con crudeltà in relazione a quanto disposto dall’art. 61, n.4, c.p. Rappresenta comunque aggravante l’art. 61, n.9, c.p. ove vi fosse un approfittamento dei propri poteri o una violazione dei doveri, anche se fuori dalle proprie mansioni. Infine altra aggravante è rappresentata dall’art. 61, n.11, c.p. che prevede la commissione del delitto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni d’ufficio, di prestazione d’opera, di coabitazione o di ospitalità.
Il Testo Unico in materia di stupefacenti, all’art.80, prevede che la pena venga aumentata da un terzo alla metà nei casi in cui l’offerta o la cessione degli stupefacenti è finalizzata all’ottenimento di prestazioni sessuali da parte di persona tossicodipendente. L’aggravante sembra sussistere anche ove non vi sia stata alcuna prestazione sessuale.
La riforma del 1996 si preoccupa anche di tutelare la persona offesa dal reato da eventuali conseguenze fisiche che potrebbero derivare dall’intervenuto atto sessuale. Spesso, infatti, oltre ai danni psichici che normalmente non vengono mai totalmente recuperati, nella vittima rimangono anche dei danni fisici punibili con il delitto di lesioni personali di cui agli artt. 582 e 583 c.p. E’ previsto, infatti, che l’imputato sia sottoposto ad accertamenti medici per l’individuazione di eventuali malattie trasmissibili sessualmente, con particolare riguardo alla tanto temuta AIDS.
Nello spirito della legge contro la pedofilia del 1998, qualora un pubblico ufficiale venga a conoscenza dell’attività di prostituzione di un minorenne debba darne immediatamente comunicazione alla Procura presso il Tribunale per i minorenni il quale promuove i provvedimenti per la tutela del minore, ivi compresa la nomina del curatore. E’ anche possibile che il Tribunale per i minorenni provveda all’assistenza del minore, al recupero psicologico ed al reinserimento.
Nella legge contro la pedofilia altra novità da non sottovalutare è l’importante attività di coordinamento attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’istituzione di un fondo per il recupero delle vittime e dei responsabili dei delitti. In particolare la Presidenza del Consiglio dei ministri deve adoperarsi per coordinare tutte le Pubbliche Amministrazioni relativamente alla prevenzione, all’assistenza, anche in sede legale, e tutela dei minori. Per adempiere a tale compito il vertice del Governo acquisisce periodicamente informazioni nazionali ed internazionali. Il limite a tali compiti, però, è di soli cento milioni di lire annue. Inoltre tutte le somme raccolte annualmente tramite le contravvenzioni, le multe e le confische per i reati a sfondo sessuale vengono distribuiti in un apposito fondo di cui i due terzi vengono impiegati per l’attività di formazione, organizzazione ed assistenza alle vittime di tali delitti, e per la parte rimanente al recupero dei soggetti ritenuti responsabili di tali reati.
In ultimo la legge contro la pedofilia si occupa, oltre che punendo, anche preventivamente di preservare i minori dallo sfruttamento della prostituzione in occasione di viaggi collettivi o individuali in Paesi esteri. La legge, infatti, impone alle agenzie ed ai tour operator di inserire visibilmente nelle proprie stampe pubblicitarie l’indicazione delle sanzioni irrogabili a coloro che finalizzino i viaggi all’incremento della pornografia e della prostituzione minorile, anche se commessa all’Estero. Non sembra che la norma possa dettare obblighi formali anche per i viaggi organizzati sul territorio nazionale. In caso di violazione della prescrizione formale appena descritta gli operatori turistici sono tenuti a pagare una sanziona amministrativa che va da lire due milioni a lire dieci milioni.
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Autore: Fabio Sammartano
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Per saperne di più: NuoveSchiavitu , End Child Prostitution And Traffic (in italiano)
Potete trovare l'intero documento in http://www.altrodiritto.unifi.it/devianza/furfaro.
7. La prostituzione minorile e il turismo sessuale
Uno degli aspetti più preoccupanti nella nostra società, è il fenomeno della prostituzione minorile, definita dalle organizzazioni internazionali, una nuova forma di schiavitù presente soprattutto in Asia, in America Latina e in Africa (191). Essa si connota come l'abuso di minori a scopo sessuale e, pur presentandosi sotto varie forme, sta diventando ormai una delle peggiori piaghe che il nostro presente ha ereditato dall'antichità greco-romana e dalle civiltà asiatiche ed africane (192). In quasi tutti i paesi meta del turismo internazionale, dall'Estremo Oriente all'America Latina e, secondo dati recenti, anche in Europa, la prostituzione infantile sta sempre di più toccando livelli preoccupanti, coinvolgendo centinaia di migliaia di bambini e adolescenti, costretti al commercio sessuale da organizzazioni clandestine che ne gestiscono i proventi (193).
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7.2. I tentativi di proteggere i minori di tutti i paesi
I paesi del sud-est asiatico, sono considerati i più colpiti dal fenomeno della pedofilia e dello sfruttamento sessuale. A seguito della campagna ECPAT (End Child Prostitution in Asian Tourism), in questi paesi, è iniziato un processo legislativo che mira ad una migliore protezione del bambino dallo sfruttamento sessuale. Nel 1991 si è avuto un inasprimento della legge penale nelle Filippine, nel luglio del 1995 a Taiwan, nel settembre dello stesso anno nello Sri Lanka e nel dicembre del 1996 in Thailandia (196). In quest'ultimo paese, la nuova legge commina pene fino a sei anni di reclusione per coloro che intrattengono rapporti sessuali con minori di 15 anni e fino a tre anni se il minore ha un'età compresa tra i 15 e i 18 anni; per i lenoni sono invece previste pene fino a 20 anni (197).
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Nel 1998 il nostro paese entra a far parte di quel cospicuo numero di nazioni europee che hanno ormai da alcuni anni introdotto nella loro legislazione, il principio di perseguibilità penale extraterritoriale per coloro che commettono reati di violenza e/o sfruttamento sessuale dei minori.
7.3. Il fenomeno della prostituzione minorile e del turismo sessuale
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Il traffico meglio documentato di minori destinati al mercato del sesso, secondo le ultime indagini, sarebbe quello che riguarda la rotta che parte dalla Thailandia e va verso la Birmania, la Cina e il Laos; dalle Filippine verso la Malesia, dal Nepal verso l'India, dall'India verso il Medio Oriente, dal Bangladesh verso il Pakistan (204). E la meta finale di queste strade è, spesso, l'Europa, in particolare l'est europeo come l'Ungheria, la Romania, la Polonia e l'ex D.D.R. Il fenomeno comunque è in espansione in tutto il mondo anche se è l'Asia a detenere il triste primato, con quasi 2 milioni di minori coinvolti (205).
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Non esistono dati precisi sullo sfruttamento sessuale dei bambini nel mondo, le poche stime che ci sono, rivelano dati terribili: secondo una stima compiuta dal CENSIS (207), i bambini coinvolti nel commercio sessuale in Thailandia sono il 4,1%; dal 1992 in Cambogia le cifre della prostituzione infantile si sono triplicate e attualmente il 35% degli interessati, ha meno di 18 anni. Lo Sri Lanka accoglie un grosso numero di turisti italiani, e anche in questo paese è nota la prostituzione minorile: il Ministero della Sanità riferisce di 30.000 fanciulli implicati nel commercio sessuale, in Bangladesh si calcolano circa 200.000 bambini/e, in India e Brasile 500.000, in Cina tra i 200.000 ed i 500.000 minori. Secondo l'ECPAT, che più di una volta ha avuto occasione di studiare il fenomeno (o almeno tentare di studiare, vista l'assenza di dati istituzionali disponibili), il turista sessuale è colui (o colei) che al fine di praticare sesso con i minori, organizza periodi di vacanza (o di lavoro) in paesi che non solo tollerano la prostituzione minorile, ma spesso la propagandano per attirare il turista e così incassare valuta pregiata (208). Il turismo sessuale infatti, contribuisce ad alimentare il mercato della prostituzione minorile e procura lauti guadagni alle agenzie turistiche, che si occupano del turista "speciale": dall'annuncio pubblicitario (quasi sempre camuffato, ma qualche volta anche chiaro ed inequivocabile), all'arrivo a destinazione, alla sistemazione in hotel o piccoli residence comprensivi dei "particolari servizi" (209). Esistono addirittura veri e propri Tour operator che curano i contatti tra minori e pedofili, racconta Camarca: «... volo per Saigon. Nove notti di locali, sale massaggi, vasche jacuzzi piene di bimbetti festanti, tredicenni con le quali passare la notte nella camera in albergo...» (210), un Tour Operator nato per soddisfare qualsiasi desiderio (sembra che in Vietnam, nei bordelli di Saigon per 50 dollari USA, i piccoli sono a completa disposizione del turista che può fare loro qualsiasi cosa, anche non riportarli indietro). Non esiste un prototipo che permetta di identificare il turista sessuale. Egli, secondo ECPAT, appartiene alle più disparate categorie: può essere single o sposato, maschio o femmina, turista di piacere o in viaggio d'affari, può essere un pedofilo che viaggia principalmente per questo fine o un semplice turista che non pianifica di avere rapporti sessuali con un minore nel corso del viaggio (211). Centinaia di turisti, uomini d'affari e padri di famiglia che chiamano tutte le sere la moglie per accertarsi della salute dei loro bambini sono gli stessi orchi che palpeggiano decine di filippini prima di scegliere il "fortunato" vincitore della notte in doppia matrimoniale e si fanno organizzare viaggi-ricerca nei villaggi a caccia di bambini ancora troppo piccoli per essere venduti e trasferiti in città. Poi trascorrono l'ultimo giorno a comprare regali per la famiglia (212). Anche i media diffondono largamente l'immagine della vacanza in stretta analogia con quella della libertà sessuale, permettendo al turista, in cerca di avventure esotiche, di disfarsi delle costrizioni morali e sociali che regolano i comportamenti della vita quotidiana.
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Una realtà tristemente nota è quella indiana (215). In India la prostituzione infantile è da sempre parte della società e presenta alcuni aspetti unici che rendono ancora più arduo combatterla. Esiste una forma, peraltro proibita da numerose leggi, di "prostituzione di templi", detta Devadasi (etimologicamente, "schiava di Dio") in cui le bambine vengono dedicate ad una dea, in genere all'età di 8-9 anni. Le bambine hanno il divieto di sposarsi e sopravvivono occupandosi del tempio e prostituendosi. Questa tradizione è prevalente in alcune zone dell'India del Sud. Si calcola che circa 10.000 bambine siano iniziate a questa pratica ogni anno, mentre un'inchiesta ha dimostrato che la metà delle prostitute dello stato del Maharashtra hanno iniziato come devadasi. Vi sono tribù indigene che hanno vissuto dei proventi della prostituzione infantile per secoli. In origine le prostitute erano le concubine dei monarchi Rajput, ed ora la «tradizione» continua per i mercanti e gli agricoltori. Un altro tragico aspetto della prostituzione infantile in India è il traffico di bambini dal Bagladesh e dal Nepal (secondo alcuni studi, circa il 20% delle prostitute proviene da questi due Paesi), circa 5-7.000 minori nepalesi entrano nei bordelli indiani ogni anno.
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Nell'America del Sud, invece, il fenomeno si presenta con una caratteristica diversa, soprattutto in Bolivia e Perù, dove ci sono all'incirca un milione e mezzo di bambini abbandonati e senza famiglia che vivono nelle strade e che sono spesso oggetto di brutale violenza anche da parte delle stesse forze dell'ordine. Si sa poco dello sfruttamento sessuale di questi bambini, quello che si sa è che i luoghi di prostituzione sono spesso alimentati da persone provenienti da questi gruppi (219).
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La prostituzione minorile può essere legata sia alla domanda locale che alla domanda estera (220). La domanda locale è sempre esistita in ogni luogo ed è oggi un fattore significante. La domanda estera è numericamente meno significativa. Tuttavia molti degli sforzi per combattere lo sfruttamento sessuale minorile nei paesi in via di sviluppo si sono concentrati proprio sugli abusi commessi dagli sfruttatori stranieri. Due possono essere le ragioni: la prima è che la forza economica e sociale dello sfruttatore straniero è talmente superiore a quella del fanciullo, da far sì che la forza dell'abuso sia accentuata; la seconda è che lo sfruttatore straniero ha la possibilità di lasciare facilmente il paese dove ha commesso il reato e quindi di sfuggire a possibili provvedimenti contro di lui (221). Contro questa eventualità l'uso della giurisdizione extraterritoriale è stata promossa in molti Stati.
7.4. Le organizzazioni che alimentano lo sfruttamento sessuale e quelle che tentano di combatterlo.
In numerosi paesi del mondo, si sono formate delle associazioni contro il turismo sessuale (224). L'obiettivo fondamentale è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica su tale problema e sui legami tra prostituzione infantile e turismo, e di sostenere programmi di prevenzione e di riabilitazione di bambini vittime della prostituzione. Nelle zone di confine tra Thailandia, Birmania e Cambogia, si è sviluppata una florida economia che si basa sui traffici di droga e di bambini destinati a rifornire le case chiuse delle note città tailandesi frequentate dal turismo internazionale. Ma ovviamente, il fenomeno della prostituzione infantile non riguarda soltanto i ricchi turisti occidentali. In Brasile, Venezuela e Colombia, esistono bande specializzate nell'acquisto o sequestro di bambine per rifornire i bordelli dei centri minerari in Amazzonia.
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Anche i mille conflitti dell'Africa sono il pretesto per il sequestro di bambini, che diventano prima schiavi sessuali dei vari eserciti e poi, se sopravvissuti, baby-soldati. A conferma di quanto detto, un'assistente sociale belga, France Botte (228), ha intervistato nei bordelli di Pattaya o di Manila, baby-prostitute di 8-10 anni con i corpi martoriati dalle bruciature di sigarette o addirittura con piccole mutilazioni sessuali. In Brasile, il giro della prostituzione infantile si alimenta con i meninos da rua, i bambini di strada che a migliaia si aggirano senza fissa dimora nelle metropoli del paese (229). Qui è facile trovare bambine di otto anni che si prostituiscono sotto il controllo di "protettrici" dodicenni.
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L'Europa, dal canto suo, punta sull'informazione, ritenendo che la pratica della pedofilia nei paesi terzi sia causata non solo da problemi patologici individuali, ma anche da un diffuso atteggiamento di disprezzo più o meno conscio verso gli abitanti dei paesi più poveri (231). I pregiudizi negativi, che descrivono tali società come instabili, dove tutto è permesso a chi dispone di soldi, finiscono per legittimare azioni che nessuna persona "normale" si azzarderebbe mai a compiere nel proprio paese (232). Nonostante le cifre ed i fatti facciano pensare che non ci sia più speranza, non tutto è perduto. L'organizzazione "Contro lo Sfruttamento dei minori quale nuova forma di schiavitù" mette in evidenza anche il lavoro delle molte persone che operano senza tregua in tutto il mondo nel tentativo di combattere lo sfruttamento sessuale di bambini a fini commerciali. Persone che lavorano individualmente o come soci di associazioni, in un ufficio governativo o in un tempio di un villaggio, che possono monitorare Internet alla ricerca di siti pedopornografico o perlustrare le strade nella speranza di trovare bambini bisognosi di un riparo. «Indipendentemente da chi siano o da cosa facciano - sostengono i soci ECPAT - hanno un obiettivo comune e la convinzione che la situazione dei bambini schiavi dello sfruttamento sessuale non è senza speranza» (233). In realtà ogni singolo essere umano può contribuire a questa guerra, a partire da coloro che hanno un rapporto con i bambini, che sia professionale, morale, parentelare.
Riferimenti
(191) Vedi sito ECPAT Italia.
(192) Nigel Griffiths ritiene che il turismo sessuale nel sud-est dell'Asia abbia una lunga storia. Nel secolo VIII i viaggi portavano i turisti europei in luoghi in cui i costumi sessuali erano più rilassati che nei loro paesi di origine, o dove vi erano più opportunità di intessere relazioni. Oggi, una industria del sesso altamente sviluppata, fornisce opportunità pressoché illimitate. Nigel Griffiths, in Travel Weekly, 1997.
(193) A. Luparello, Attenzioni particolari verso i bambini in rete (e non solo)... cosa possiamo fare, rintracciabile sul sito ECPAT Italia.
(196) P. Monni, L'arcipelago della vergogna, turismo sessuale e pedofilia, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2001.
(197) Così afferma il Governatore dell'amministrazione del turismo tailandese, Seree Wangpaitchir in A. Memoli, Turismo sessuale: cosa ne pensiamo?, in Travel, 22.02.1999.
(200) OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, Agenzia delle NU, con sede a Ginevra, Classification International del Maladies, Génèves, 1993, in Noticias, n. 2 maggio 1997: i mezzi di comunicazione hanno etichettato la Thailandia come primo centro mondiale della prostituzione infantile. Questa immagine però non risponde affatto alla realtà. Queste pratiche sono contrarie alle leggi tailandesi e vanno contro i precetti della religione buddista. In Thailandia è stato ora predisposto un corpo di polizia turistica per scoprire e arrestare i turisti sessuali e si sta attuando un programma per aiutare i giovani residenti nelle zone rurali a trovare un lavoro che costituisca un'alternativa al commercio.
(204) C. Camarca, I Santi Innocenti, Baldini & Castoli, Milano, 1998.
(205) A. Luparello, Attenzioni particolari verso i bambini in rete (e non solo)... cosa possiamo fare, rintracciabile sul sito ECPAT Italia.
(207) Centro Studi Investimenti Sociali (CENSIS), Sfruttamento sessuale e minori: nuove linee di tutela. Un progetto contro l'abuso sessuale, c.r. 11641, Roma, 1998.
(208) R. O' Grady, The Child and the tourist, in Schiavi o bambini? Storie di prostituzione minorile e turismo sessuale in Asia, Edizioni Gruppo Abene, Torino, 1995.
(209) P. Monni, L'arcipelago della vergogna. Turismo sessuale e pedofilia, Edizione universitaria Romane, Roma, 2001.
(210) C. Camarca, I Santi Innocenti, Baldini & Castoli, Milano, 1998, p. 21.
(211) R. O' Grady, The Child and the tourist, in Schiavi o bambini? Storie di prostituzione minorile e turismo sessuale in Asia, Edizioni Gruppo Abene, Torino, 1995.
(212) C. Camarca, I Santi Innocenti, Baldini & Castoli, Milano, 1998.
(215) L. De Cataldo Neuburger (a cura di), La pedofilia Aspetti sociali, psico-giuridici, normativi e vittimologici, Padova, Cedam, 1999, p. 345; Besse F., La repression pènale de la contrefacon en droit Suisse: avec presentation des droits francais et allemande et apercy de droit international, Genève: Droz, 1990.
(219) Ivi.
(220) Relazione ECPAT Italia: F.A.Q. - Le domande più frequenti.
(221) P. Monni, L'arcipelago della vergogna. Turismo sessuale e pedofilia, Edizione universitaria Romane, Roma, 2001, p. 233.
(224) In Italia, ad esempio: Gli amici di Raoul Follereau, l'Arci, il Colibrì ecc.
(228) F. Botte, La notte dei coccodrilli, Gruppo Abele, Torino, 1991.
(229) R. O' Grady, The Child and the tourist, in Schiavi o bambini? Storie di prostituzione minorile e turismo sessuale in Asia?, Edizioni Gruppo Abene, Torino, 1995.
(231) G. Martello, Pornografia minorile, in Studium Iuris, 6, 2002, pp. 801-802. (232) P. Monni, L'arcipelago della vergogna, turismo sessuale e pedofilia, Edizioni Universitarie Romane, Roma, 2001, p. 239.
(233) Relazione ECPAT Italia: F.A.Q. - Le domande più frequenti.
Luigi il Grande
PEDOFILIA: SENATO RATIFICA
LA CONVENZIONE DI LANZAROTE
(ASCA) - Roma, 27 ott - L'assemblea del Senato ha ratificato all'unanimita', con 246 voti a favore e un astenuto la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007. Il provvedimento, modificato dal Senato, torna ora alla Camera.
Il ddl inserisce nel nostro ordinamento i reati di istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia e di adescamento di minore anche via internet nell'ottica di promuovere azioni che precedano l'abuso. Si inaspriscono inoltre le sanzioni per i reati di pedofilia, prostituzione minorile (da , adescamento e corruzione di minorenni, maltrattamenti in famiglia, spettacoli pornografici in cui sono coinvolti minorenni. Il colpevole non potra' invocare a propria scusa l'ignoranza dell'eta' della persona offesa. Si amplia inoltre il numero dei delitti che comportano l'allontanamento dalla casa familiare.
Il ddl interviene inoltre su materie come i maltrattamenti contro familiari e conviventi, le pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la pornografia minorile, nonche' norme restrittive in relazione ai detenuti per reati in danno di minori in tema di concessione di benefici, trattamento psicoterapeutico, gratuito patrocinio e confisca di beni. njb/mcc/rob
PEDOFILIA: DELLA MONICA (PD),
OK A RATIFICA E' PASSO IMPORTANTE
(ASCA) - Roma, 27 ott - ''L'approvazione del ddl di ratifica della convenzione di Lanzarote contro lo sfruttamento sessuale dei minori ha consentito di approvare anche una modifica del reato di maltrattamenti in famiglia, previsto dall'articolo 572 del codice penale. Si introduce cosi' uno strumento importante di contrasto alla violenza in famiglia e nell'ambito delle convivenze piu' volte sollecitato dal Partito democratico tanto piu' che esse costituiscono la principale causa di morte delle donne, superiore per numero ai morti di mafia''. Lo afferma la senatrice Pd, Silvia Della Monica.
''Questa norma completa, rafforzandolo, il contrasto penale a situazioni di abuso e molestie gravi, gia' delineato con la normativa sullo stalking fortemente voluta dal Pd e recentemente approvato - prosegue Della Mondica -. E' una misura di grande rilevanza che pone il nostro Paese al passo con i tempi e con la normativa europea e che ben s'inquadra nella protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso se solo si considera che essi sono spesso vittime di violenze assistite. Ovviamente gli abusi contro i minori, psicologici, fisici e sessuali sono tra i fatti piu' riprorevoli e tra le forme di violenza peggiori''. red-njb/mcc/lv
PEDOFILIA: SENATORI PDL, MODIFICHE
INTRODOTTE OGGI MIGLIORANO TESTO CAMERA
(AGENPARL) - Roma, 27 ott - "Con la ratifica della Convenzione di Lanzarote, a tre anni dalla sua emanazione, l'Italia porta a compimento un percorso che la colloca tra i paesi all'avanguardia nel contrasto agli odiosi reati di sfruttamento e abuso sessuale dei minori". E' quanto comunicato in una nota dai Senatori Pdl. "Un percorso personalmente iniziato - dice il senatore Antonino Caruso - nel 1998 con l'approvazione della legge 296 che, per la prima volta, sanzionò il consumo di prostituzione minorile, stigmatizzando il disvalore del turismo sessuale e non solo".
"Le significative modifiche introdotte oggi al codice penale e alla procedura - dichiarano i relatori, i senatori Laura Allegrini e Massimo Palmizio - grazie ad un lavoro condiviso per la gran parte con l'opposizione, migliorano il testo della Camera prevedendo, oltre al reato di adescamento di minore attraverso internet, il cosiddetto grooming, quello di istigazione alla pedofilia e pedopornografia, la non escusabilità dell'ignoranza della minore età in diverse fattispecie di reati sessuali nei confronti di minori ed anche l'esclusione del patteggiamento in caso di prostituzione minorile. Viene riscritto l'impianto sanzionatorio in materia di maltrattamenti contro familiari e conviventi, la perdita della potestà genitoriale per il reato di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, la chiusura degli esercizi commerciali e la revoca delle emittenti televisive la cui attività è finalizzata alla commissione di delitti contro la libertà individuale. Innovativa la previsione della figura del consulente tecnico, esperto in psicologia e psichiatria infantile a sostegno del minore vittima nel procedimento o ancora il gratuito patrocinio per le vittime. Si conferma il divieto, per i condannati dei reati di pedofilia e pedopornografia, di svolgere lavori che prevedono contatti abituali con minori e l'obbligo di tenere informati gli organi di polizia sulla propria residenza e sugli eventuali spostamenti. Il nuovo articolo 13 bis dell'ordinamento penitenziario prevede poi la facoltà, per i condannati per reati sessuali in danno dei minori, di sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. Esprimiamo piena soddisfazione per un testo che conferma la volontà di questo Governo di contrastare in maniera efficace l'odioso reato di pedofilia."
PEDOFILIA: CARUSO (PDL), CON VOTO SU LANZAROTE
UN DURISSIMO COLPO ALLA CRIMINALITA' CHE SFRUTTA MINORENNI
(AGENPARL) - Roma, 27 ott - "Il voto odierno del Senato di ratifica della Convenzione di Lanzarote, infligge un colpo durissimo a quella parte di criminalità organizzata, in particolare straniera, che trae i suoi profitti dallo sfruttamento della prostituzione. Il Senato introduce il principio, che si confida sia presto confermato dalla Camera, secondo cui il cliente della prostituta minorenne commette un reato ed è quindi destinato a subire una condanna penale, senza che egli possa invocare a propria scusante il fatto di aver ignorato l'età della prostituta". Lo afferma il sen. Antonino Caruso del Popolo della Libertà.
"La disposizione si colloca come una vera e propria 'turbativa di mercato' perché tende a dissuadere la 'clientela' dalla 'domanda' e quindi inevitabilmente ostacola 'un'offerta' di 'sesso giovanissimo', che è la nuova frontiera sempre più affollata che la criminalità offre: ragazze giovanissime, soprattutto africane o provenienti dai Paesi dell'Est che vengono quotidianamente 'scaricate' sulle strade delle nostre città, piuttosto che in locali pubblici o case d'appuntamenti. E' proprio per l'interferenza sul meccanismo che regola domanda e offerta, si verificherà probabilmente anche un effetto di deterrenza che riguarderà non solo la prostituzione minorile, ma anche il fenomeno in via generale con riguardo a quelle prostitute che minorenni non sono, ma che possono apparire tali o comunque giovanissime. E' pensabile -conclude Caruso- che i potenziali clienti davanti alla prospettiva di una pena di reclusione fino a quattro anni, ci pensino due volte a correre il rischio".
PEDOFILIA: MAZZATORTA (LN),
FENOMENO PREOCCUPANTE.
CASTRAZIONE CHIMICA
(ASCA) - Roma, 27 ott - ''La pedofilia e' un fenomeno imponente, preoccupante e insidioso, da combattere con ogni possibile strumento sia in termini di prevenzione che di contrasto''. Cosi' il vicepresidente dei senatori della Lega e capogruppo in commissione Giustizia, Sandro Mazzatorta sulla ratifica per la protezione dei minori da abusi sessuali fatta a Lanzarote nel 2007. ''Questa forma di perversione sessuale ha ormai sviluppato nuove tipologie insidiose, quali la pedopornografia on line e il turismo pedofilo. A questo proposito - ha annunciato Mazzatorta - esamineremo un emendamento che abbiamo presentato, che propone non solo la punizione delle industrie turistiche che sfruttano la prostituzione minorile, ma anche del turista sessuale che fruisce di una piaga sociale quale la pornografia minorile''.
Questo provvedimento contiene risposte concrete in termini di prevenzione e di contrasto ed e' ''importante anche dal punto di vista simbolico perche' introduce per la prima volta nel nostro ordinamento giuridico e nel codice penale la parola 'pedofilia', fino ad oggi non menzionata, quasi che ci fosse una sorta di barriera culturale e ideologica a parlare anche nel codice penale del nostro Paese del fenomeno della pedofilia. Nel nostro codice penale viene infatti inserito l'articolo 414-bis, dove si parla espressamente di condotte di istigazione e di pedofilia. Riteniamo che questo reato che introduciamo ex novo non sia un reato d'opinione, bensi' un reato che punisce delle condotte particolarmente offensive e spregevoli. Ci saranno dunque sanzioni accessorie molto gravi nei confronti di chi commette questi gesti spregevoli nei confronti spesso di propri discendenti. A distanza di oltre 14 anni il Parlamento - ha sottolineato Mazzatorta - ha ritenuto opportuno e doveroso metter mano alle azioni di contrasto alla pedofilia, facendolo, da un lato, attraverso la ratifica della Convenzione di Lanzarote, che e' il primo strumento internazionale per combatterli gli abusi sessuali sui minori e, dall'altro, intervenendo sull'ordinamento interno con modifiche molto importanti sia di carattere penale che processuale''. Mazzatorta ricorda tra le modifiche ''il raddoppio dei termini di prescrizione ed il tema delle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili''.
Tra gli articoli, Mazzatorta ha ricordato l'introduzione del reato di adescamento in rete, il cosiddetto grooming, ''attraverso una formulazione che va a colpire non solo la rete propriamente detta, ma qualsiasi altra forma, dagli SMS agli MMS, alle chat, ai social network e ai giochi on line.
E' quindi - ha spiegato - una formulazione che comprende qualsiasi condotta che possa essere punita a titolo di adescamento''. Sono state inoltre introdotte modifiche all' ordinamento penitenziario e di un programma terapeutico che, ha precisato Mazzatorta ''per noi rimane la castrazione chimica, cioe' quel programma terapeutico che serve ad evitare il rischio di recidiva''.
Luigi il Grande
ROMA - Parte nell'aula della Camera il dibattito sul disegno di legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote, primo strumento internazionale contro la pedofilia e la pedopornografia. Il provvedimento dà esecuzione alla convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, e stabilisce norme di adeguamento dell'ordinamento interno introducendo delle novità nel codice penale, come i nuovi reati di pedofilia e pedopornografia culturale o l'adescamento via internet. Il disegno di legge rende poi piu' severe le pene per gli abusi sui minori.
Ecco cosa contiene il testo, nove articoli in tutto, licenziato giovedì scorso dalla commissioni riunite Giustizia e Affari esteri e che ora attende il via libera dell'aula.
PEDOFILIA E PEDOPORNOGRAFIA CULTURALE. Il nuovo articolo 414-bis (pedofilia e pedopornografia culturale) punisce con la reclusione da tre a cinque anni chiunque, con qualsiasi mezzo, anche telematico, e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere reati di prostituzione minorile, di pornografia minorile e detenzione di materiale pedo-pornografico, di violenza sessuale nei confronti di bambini e di corruzione. Alla stessa pena soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di questi delitti.
ADESCAMENTO DI MINORENNI VIA INTERNET. E' un'altra novità. Il delitto di adescamento di minorenni viene sanzionato con la reclusione da uno a tre anni. Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.
AUTORITA' NAZIONALE. L'Italia designa il ministero dell'Interno come autorità nazionale responsabile al fine della registrazione e conservazione dei dati nazionali sui condannati per reati sessuali.
PROSTITUZIONE MINORILE. È punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000 chiunque: recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto; favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto. Chiunque compie atti sessuali con un miore fra i 14 e i 18 anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da euro 1.500 a euro 6.000. Se il minore non ha ancora compiuto i 16 anni, la pena è aumentata da un terzo alla metà. In caso di prostituzione minorile sarà escluso il patteggiamento.
ATTENUANTI PER CHI COLLABORA CON POLIZIA. La pena è diminuita da un terzo fino alla metà nei confronti di chi, pur avendo concorso al reato, si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, o se aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di prove decisive per l'individuazione o la cattura degli altri colpevoli.
INSEGNANTI INTERDETTI A VITA E ALTRE PENE ACCESSORIE. La condanna o l'applicazione della pena su richiesta delle parti comporta in ogni caso l'interdizione perpetua da qualunque incarico nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché da ogni ufficio o servizio in istituzioni o strutture pubbliche o private frequentate abitualmente da minori. Le altre pene accessorie sono le seguenti: interdizione per cinque anni dai pubblici uffici; perdita della potestà genitoriale; interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, alla cura o all'amministrazione di sostegno; perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa.
AGGRAVANTI PER PARENTI, CONVIVENTI, EDUCATORI, INSEGNANTI. Sono previste per chi compie atti sessuali con minori verso i quali ha una posizione di autorità o influenza. Il testo cosi' recita: l'ascendente, il genitore, anche adottivo, o il di lui convivente, il tutore, o altra persona cui, per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia, il minore è affidato, o che abbia, con quest'ultimo, una relazione di convivenza che, con l'abuso dei poteri connessi alla sua posizione, compie atti sessuali con persona minore che ha compiuto gli anni sedici, è punito con la reclusione da tre a sei anni. La stessa pena è inflitta a chiunque fa assistere un minore di 14 anni al compimento di atti sessuali, o se mostra allo stesso materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali. Anche in questo caso la pena è aumentata fino alla metà quando il colpevole approfitti della sua posizione di influenza o autorità sul minore.
TESTIMONIANZE MINORI ANCHE FUORI DA AULE TRIBUNALI. In caso di incidente probatorio per le indagini su prostituzione minorile, pornografia minorile, detenzione di materiale pedopornografico, turismo sessuale, violenza sessuale e violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minori, l'assunzione della testimonianza di un minore di 16 anni puo' avvenire anche al di fuori delle aule del tribunale. Sarà il giudice a stabilisce il luogo, il tempo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio. A tale fine l'udienza può svolgersi o presso strutture specializzate di assistenza o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore.
GRATUITO PATROCINIO. Le vittime di abusi possono essere ammessi al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito.
18 gennaio 2010
Luigi il Grande