FLI PRESENTA PROPOSTA DI LEGGE PER ISTITUIRE COMMISSIONE D'INCHIESTA SU COMPRAVENDITA PARLAMENTARI - postano i sobri Maurizio...

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FLI presenta proposta di legge per istituire Commissione d’inchiesta su compravendita parlamentari

2 marzo 2011

Futuro e Libertà ha presentato questo pomeriggio alla Camera una proposta di legge per l’istituzione di una Commissione d’inchiesta che faccia luce su presunti episodi di compravendita di voti di parlamentari.
La proposta è stata illustrata dal vicepresidente del gruppo alla Camera, Carmelo Briguglio, e dai deputati Giorgio Conte, Aldo Di Biagio, Antonio Buonfiglio e Claudio Barbaro.

“Lo ‘shopping dei deputati’ – ha spiegato Briguglio – è cosa tutta da verificare; ma proprio per la dignità del Parlamento è fondamentale capire se qui dentro si verifichino cose simili. Non vorremmo che si pensasse che certe cose possono passare sotto silenzio”.

PROPOSTA DI LEGGE

“Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta
su eventuali distorsioni dell’attività dei membri del Parlamento attuate
a mezzo di richieste e offerte di provvigioni illecite o altri indebiti
vantaggi”

Presentata dagli Onorevoli

Briguglio, Barbaro, Buonfiglio, Conte, Di Biagio

Onorevoli colleghi!

Le garanzie assicurate ai membri del Parlamento dagli articolo 67 e 68 della Costituzione, relative
al divieto di mandato imperativo e all’insindacabilità dei voti e delle opinioni espresse nell’esercizio
delle funzioni parlamentari, riconoscono ai rappresentati del popolo italiano una sostanziale ed
opportuna “irresponsabilità”, di natura civile e penale, concepita dai padri costituenti per proteggere
l’indipendenza e la libertà intellettuale dei parlamentari. Tale indipendenza riconosciuta ai parlamentari
non può, però, essere interpretata come uno schermo costituzionale ad eventuali fenomeni o tentativi
di corruzione e, più in generale, di turbativa della libera attività politica dei membri delle Camere, anche
quando questi condizionamenti dovessero essere posti in essere da altri parlamentari. Come ha scritto
il costituzionalista Michele Ainis, in un articolo pubblicato dal quotidiano La Stampa del 12 dicembre
2010, “se infatti il voto del parlamentare corrotto è insindacabile – qualora di corruzione si tratti – l’offerta
del parlamentare corruttore no: quell’offerta non è un voto, non è un’opinione, non è protetta dal divieto di mandato
imperativo”.

Le recenti ed incessanti notizie di stampa relative ad offerte di ingenti somme monetarie, o di altre
forme di arricchimento personale, diretto o indiretto, ricevute da parlamentari della Repubblica – o
addirittura dagli stessi richieste -, perché valutassero l’ipotesi di adesione ad un gruppo parlamentare
diverso da quello di appartenenza o esprimessero, in una determinata circostanza, un particolare voto,
rischiano – se confermate – di delegittimare le istituzioni parlamentari, alimentando nell’elettorato un
clima di sfiducia e distanza dalla classe politica. Per restare ai casi più recenti, l’onorevole Gino
Bucchino del Partito Democratico, il 24 febbraio 2011, ha denunciato alla Procura di Roma di aver
ricevuto l’offerta di 150mila euro per le spese elettorali e garanzie di rielezione per un “cambio di
casacca”. In questo scenario, va valutata la presunta proposta di estinzione di un mutuo sull’acquisto di
un immobile ricevuta dall’onorevole Antonio Razzi per il suo passaggio dall’Italia dei Valori al gruppo
di Iniziativa Responsabile (articolo de La Repubblica del 9 dicembre 2010). L’onorevole Massimo
Calearo si è, addirittura, spinto ad ipotizzare una sorta di “prezzario della crisi di Governo”: in
un’intervista su “Il Riformista” del 6 dicembre 2010, ha, infatti, sostenuto che, per convincere gli
indecisi a votare la fiducia, basterebbe mediamente una cifra che va dai 350mila ai 500mila euro.
Illuminante, infine, è quanto scrive Paola Di Caro sul Corriere della Sera del 23 febbraio 2011, in un
articolo dal titolo inquietante: “Verdini «cacciatore» di onorevoli insegue la soglia dei 330
voti: «Disgustato da alcune richieste»” (“ «E’ uno sporco lavoro, ma qualcuno lo deve pur fare». Forse lo ha detto
davvero, o forse no. Ma sicuramente lo ha pensato Denis Verdini, da mesi impegnato nell’estenuante caccia-corteggiamento-
conquista-compravendita del deputato o come la si voglia chiamare la fatica di portare la maggioranza alla fatidica quota
325 ambita da Silvio Berlusconi. […]. Trattative complesse, non sempre e non solo legate alle prospettive politiche del
Paese. Impressione confermata dallo stesso Verdini, che avrebbe confidato al Cavaliere il suo «disgusto» per le richieste
ricevute in cambio di un passaggio, un voto, un annuncio, fatto nel momento giusto e nella votazione giusta. Richieste a
volte respinte, altre volte incoraggiate, altre ancora passate direttamente al Grande Capo. Tra quelle che vengono
considerate le grandi qualità di Verdini infatti non ci sono solo la capacità di ascoltare, l’«umanità» nel parlare con
questo o quello, nel farsi confidare problemi, aspettative, disagio. C’è anche la faccia tosta (non smentita l’indiscrezione di
una telefonata alla politologa Sofia Ventura, ex finiana ora molto critica, che alla sua offerta di una collaborazione
giornalistica ha replicato no grazie). […] ”)

D’altro canto, è a rischio la stessa indipendenza dei membri del Parlamento, soprattutto quando il
condizionamento della loro attività assume non la forma di corruzione, ma quella della pressione
psicologica, esplicitata o esplicitabile attraverso la minaccia di eventuali campagne denigratorie a mezzo
stampa.

Con la proposta di istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui possibili episodi di
distorsione dell’attività dei membri del Parlamento non si pone, quindi, in discussione il principio
sancito dall’articolo 67 della Costituzione: l’essenza stessa della democrazia e ogni garanzia di
solidità delle istituzioni e di dialogo civile fra le diverse identità di un Paese non può che risiedere
indiscutibilmente e avere fondamento solido in questo preziosissimo articolo, nel quale espressamente

si dichiara la funzione strumentale di qualsiasi partito affinché ogni parlamentare possa svolgere la
sua azione di rappresentanza dell’intera Nazione nella sua unità, senza alcun vincolo con i cittadini
che lo hanno eletto («senza alcun vincolo di mandato»). L’esperienza storico-politica italiana ha spesso
registrato il passaggio di parlamentari eletti in un partito ad un altro. Non vi è dubbio che, in molti casi,
i cambiamenti siano stati (e altri, in futuro, potranno essere) dettati da reali e motivate ragioni ideali e
politiche nel senso nobile del termine. Ma è compito della politica – e a tal fine nasce la proposta della
Commissione d’inchiesta – difendere l’immagine e la credibilità del Parlamento e allontanare anche
solo il sospetto che si siano potute verificare delle patologiche interferenze con la libera attività dei
parlamentari, incentivando un vero e proprio “mercato dei seggi e delle appartenenze politiche”.

L’articolo 1 prevede l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta su eventuali fenomeni
di distorsione dell’attività dei membri del Parlamento, attraverso condizionamenti – diretti o indiretti
- di varia natura (comma 1). I compiti principali della Commissione sono: svolgere indagini dirette
ad accertare eventuali episodi di condizionamento dell’attività dei singoli membri del Parlamento,
anche con riferimento ad offerte o richieste di arricchimento diretto o indiretto (comma 2, lettera a);
individuare le possibili soluzioni, anche di natura  legislativa o regolamentare, atte ad evitare indebite
interferenze nell’attività parlamentare (comma 2, lettera b). Il comma 3 fissa, in sei mesi dalla sua
istituzione, il termine dei lavori della Commissione.

L’articolo 2 stabilisce che la Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati
rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in
proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari. L ‘ufficio di presidenza è composto dal
presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. L ‘attività e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei
lavori e ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Infine è previsto che,
per l’espletamento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi
messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
delle Camere.

L’articolo 3 prevede i poteri della Commissione in materia di attività di indagine, con particolare
riguardo alla possibilità di ascoltare testimoni, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti
e inchieste in corso presso l’autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e
documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso
la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. (commi 1 e 2). La Commissione
stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti
ad altre istruttorie o inchieste in corso (comma 3), può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia
giudiziaria e delle collaborazioni che ritenga necessarie (comma 4) e non può adottare provvedimenti
attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione
nonché alla libertà personale, fatto salvo l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice
di procedura penale (comma 5).

L’articolo 4 disciplina l’obbligo del segreto cui sono soggetti i componenti la Commissione, i funzionari
e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla stessa e ogni altra persona che collabora con la
Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per
ragioni di ufficio o di servizio. I suddetti soggetti sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli
atti e i documenti di cui all’articolo 3, comma 3. Il comma 2 dell’articolo specifica che, salvo che il fatto
costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai sensi dell’articolo 326
del codice penale.

L’articolo 5, infine, sancisce che il provvedimento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ART. 1
(Istituzione e compiti della Commissione)

1. È istituita, ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui
eventuali fenomeni di distorsione dell’attività dei membri del Parlamento.

2. I compiti principali della Commissione sono:

a) svolgere indagini dirette ad accertare eventuali episodi di condizionamento dell’attività dei singoli
membri del Parlamento, anche con riferimento ad ipotesi di richieste, offerte, dazioni, accettazioni -
dirette o indirette – di provvigioni illecite o altri indebiti vantaggi, nonché attraverso qualsiasi forma di
intimidazione;

b) individuare possibili soluzioni, anche di natura legislativa o regolamentare, atte ad evitare indebite
interferenze nell’attività dei singoli membri del Parlamento, ferme restando le prerogative parlamentari
di cui agli articoli 67 e 68 della Costituzione.

3. La Commissione conclude i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione presentando al
Parlamento una relazione sull’attività svolta e sui risultati dell’inchiesta. Sono ammesse relazioni di
minoranza.

ART. 2
(Composizione della Commissione e organizzazione interna)

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal
Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al
numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante
per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci
giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell’ufficio di
presidenza.

3. L’ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto
dai componenti la Commissione a scrutinio segreto. Per l’elezione del presidente è necessaria la
maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede
al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di
voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. Per l’elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la
Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

5. L’attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno
approvato dalla Commissione stessa prima dell’inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la
modifica delle norme regolamentari.

6. Per l’espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi
messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
delle Camere.

ART. 3
(Attività di indagine)

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le medesime limitazioni
dell’autorità giudiziaria. Ferme le competenze dell’autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza
davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso
presso l’autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a
indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione
garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l’autorità giudiziaria, per ragioni di natura
istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all’articolo 329 del codice di procedura penale,
emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l’autorità giudiziaria provvede
senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L’autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e
documenti anche di propria iniziativa.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad
esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto
gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. La Commissione può avvalersi dell’opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle
collaborazioni che ritenga necessarie.

5. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della
corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo
l’accompagnamento coattivo di cui all’articolo 133 del codice di procedura penale.

ART. 4.
(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla stessa
e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta
oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto
quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all’articolo 3, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita ai
sensi dell’articolo 326 del codice penale.

ART. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luigi il Grande

Iscritto dal: 18/11/2000
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FLI non esiste più: è stato sciolto ieri al Senato perchè ILLEGALE !!

E' stato Marco Pannella ad affossare i 20 referendum rifiutandone l'accorpamento elettorale con le amministrative e la conseguente garanzia di quorum.

 

Iscritto dal: 13/08/2010
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Luigi il Grande

Iscritto dal: 14/01/2005
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Postano le persone avatar di sciocco, tu non esisti.

Iscritto dal: 13/08/2010
User offline. Last seen 4 anni 35 settimane ago.

Postano le persone avatar di sciocco, tu non esisti.

mmh... Mauri, ho detto solo se sobrio... Comunque, coglionazzo, visto che ti stai ispirando al lercio pedofilo Andraghetti per annoiarmi, con te sarò ovviamente più comprensivo: scrivi il tuo indirizzo e_mail e ti comunicherò tutto, anche la P.I. dell'azienda: ovvio che ti impegni contestualmente alla riservatezza, pena denuncia alle forze dell'ordine e conseguente querela. Va bene sbronzone? Ciao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luigi il Grande

Iscritto dal: 14/01/2005
User offline. Last seen 5 anni 27 settimane ago.

Cosa vuoi che mi freghi chi sei te, se avessi piacere di parlare con te lo avrei già fatto. E' solo una questione di civismo, offendere dietro un avatar non è da persone decenti, come riempire un forum di figa al silicone e insultare a destra e manca. Fra l'altro, anche se vengo da famiglia di enologi famosi sono anche astemio a dimostrazione che offendi secondo i tuoi valori e credo che tu debba curare i tuoi fantasmi senza esorcizzarli attraverso altri.