A causa delle difficoltà tecniche riscontrate nelle prime settimane di test del nuovo forum,
diversi utenti non sono riusciti a recuperare il loro vecchio account sul forum o
a unificarlo con gli account aperti su altri siti della galassia radicale.
Ora è possibile farlo effettuando il log in con i vecchi nome utente e password.
(Bravi, bene, 7 + ... ma si tratta di "azione popolare", non di "azione civile"!
E Formigoni ha "sospeso dalle funzioni" di assessore Cè, che sempre assessore rimane ... vedi il sito della Regione Lombardia, che lo dà sempre assessore alla sanità)
Radicali: azione civile su Alessandro Cè. Incompatibile il suo ruolo di Consigliere regionale con quello di Parlamentare.
Domani alle ore 11.30, nella Sala Cronisti Giudiziari del Tribunale di Milano, gli esponenti radicali ricorrenti, accompagnati dall’avvocato Carlo Bossi, incontreranno i giornalisti per esporre i termini dell’Azione Civile contro Alessandro Cè, ex Assessore regionale alla Sanità, Consigliere regionale Lombardo e Parlamentare.
Nella mattinata saranno infatti depositati i documenti per denunciare la manifesta incompatibilità di ruoli tra le diverse cariche ricoperte dall’esponente leghista. L’articolo 122 della Costituzione è molto chiaro e Cè avrebbe dovuto scegliere già prima dell’estate quale incarico mantenere.
Il problema della legalità e del rispetto delle regole è un punto imprescindibile per una democrazia che vuole ritenersi sana ed è stato ripetutamente richiamato dai radicali, che hanno presentato analoghe iniziative in tutta Italia.
Alla conferenza stampa parteciperanno Lorenzo Lipparini, segretario dell’Associazione radicale Enzo Tortora di Milano, Valerio Federico, Emiliano Silvestri e Alessandro Litta Modignani, membri del Consiglio Nazionale di Radicali Italiani.
Volevo solamente far presente ai compagni romani (e milanesi) l'importanza della seguente norma:
art. 7, quinto comma, della L. 154/81: “Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso.”.
Prendiamo il caso del consigliere laziale Gigli; leggo che la nostra azione popolare sarà discussa il 21 ottobre. E' importante ora accertare in quale giorno è stato notificato a Gigli il provvedimento del Tribunale di fissazione dell'udienza del 21; poi calcolare dieci giorni da quella data.
Se Gigli non opta in quel lasso di tempo per una delle due cariche, è comunque fuori dal Consiglio Regionale!
IL GIORNO – MILANO METROPOLI pag1/2: Cè non può stare al Pirellone
- 03/09/2005
L'INTERVENTO di Valerio Federico*
Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, ha sospeso dalle funzioni l'assessore regionale alla Sanità, il leghista Alessandro Cè, in seguito a una dichiarazione rilasciata dallo stesso Cè: «Il tmio solo difetto è che faccio politica in modo corretto. Mi rendo conto che questo, a volte, può infastidire chi vive la politica seguendo una logica non di servizio ai cittadini, ma di potere. Forse anche Formigoni, più o meno consapevolmente, appartiene a quest'ultima categoria». E' tale la volontà del deputato leghista dì servire i cittadini, che ha ritenuto, scavalcando la legge, di farlo contemporaneamente in tutte le sedi possibili. Il signor Cè non potrebbe fare né l'assessore né il consigliere regionale perché è già deputato. Le cariche sono incompatibili. Lo dice e lo scrive la Costituzione all'articolo 122: «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta Regionale e a una delle Camere del Parlamento». Cè avrebbe dovuto scegliere se fare l'assessore regionale o il deputato entro il 19 maggio 2005, decimo giorno dall'annuncio della composizione della Giunta Regionale, e se fare il consigliere regionale o il deputato entro il 16 giugno. Va detto inoltre che, richiamato dalla Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati a chiarire la sua posizione, l'onorevole Cè ha ritenuto di non rispondere. Non tutti hanno seguito il pessimo esempio di Cè. Roberto Alboni, (capogruppo Alleanza Nazionale nel Consiglio regionale lombardo, si è dmesso da deputato il 14 giugno 2005, optando per la carica di consigliere regionale. Viviana Beccalossi (AN), assessore regionale all'Agricoltura e vicepresidente della Giunta lombarda, si dimise da deputato l'11 luglio 2001, optando per la carica di assessore regionale. Dopo le elezioni regionali di aprile, si sono dimessi dalla carica di deputato, per incompatibilità, anche Claudio Burlando (Ds), Augusto Rattaglia (Ds), Agazio Loiero (Margherita), Nicki Vendola (Rifondazione Comunista) e Fabio Ciani (Margherita). Quelli per cui il rispetto della legge è un optional, oltre a Cè, sono i deputati Agostino Ghiglia (An), Rodolfo Gigli (Forza Italia), Italo Bocchillo (AN) e Massimo Ostiglio (Udeur). I radicali hanno già avviato azioni popolari nei confronti degli onorevoli Ghiglia (in Piemonte) e Gigli (nel Lazio); per quest'ultimo è già stata fissata l'udienza collegiale.
Quali elettori della Regione Lombardia, abbiamo deciso di presentare presso il tribunale di Milano un'azione popolare per far decadere l'onorevole Cè, leghista eletto nel listino di Fomigoni, dalla carica di consigliere regionale della Lombardia; carica che ricopre in patente violazione della legalità costituzionale.
* Associazione Radicale "Enzo Tortora" Milano
Pubblicato sulle edizioni di:
Legnano, Milano, Brianza, Varese, Lodi, Sondrio.
in Campania c'è un altro caso eclatante di incompatibilità, riguarda addirittura un sottoseretario di stato UDC e pare che nessuno se ne accorga.
Il sottosegretaro D.ZINZI (salute) è infatti anche consigliere regionale e si guarda bene dal dimettersi, vista soprattutto la situazione del governo al quale partecipa. l'art. 4 della 154/81 prevede anche questa ipotesi di incompatibilità.
Si potrebbe ipotizzare anche in questo caso la presentazione di un ricorso.
...incompatibilità Gigli: stamattina la cancelleria mi ha comunicato che il presidente del tribunale ha fissato l'udienza collegiale per il 21 ottobre 2005.
p.s. grazie Diego per aver corretto quel Gelardi in Gerardi...
Inserisco articolo uscito su: L’Unità-Roma, pag. III, giovedì 1 settembre 2005. Altri servizi sono usciti su TV locali.
RODOLFO GIGLI TRE POLTRONE E INCOMPATIBILITA'
La denuncia dei Radicali di Roma: “Non può essere consigliere e parlamentare”
di Giovanni Visone
Due poltrone, anzi tre. Con le ultime elezioni regionali Rodolfo Gigli, ha fatto il pieno: consigliere comunale nel capoluogo della Tuscia, consigliere regionale del Lazio e deputato. Eletto per tre volte con Forza Italia, e ora in fuga verso un approdo neocentrista nell’U.d.C., non ha mancato una sola tornata elettorale. Tutto sempre e solo nello stesso collegio del viterbese: la sua provincia, il feudo che Gigli, classe 1935, una vita nella DC all’ombra di Giulio Andreotti, si è costruito fin dagli anni ’80. E che ora rappresenta a ogni livello: 2001 Camera, 2004 Comune, 2005 Regione. Peccato solo che quest’anno Regionali e Provinciali di Viterbo coincidessero, impedendo una doppia candidatura (ma l’assenza è stata rapidamente compensata dall’ingresso del fratello Ugo nella nuova giunta di centrosinistra, come assessore al bilancio).
Tre poltrone sono tante, quasi un record. Forse, anzi sicuramente, troppe. A dirlo è la Costituzione, che all’articolo 122 recita, senza possibilità di equivoco:” Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento”. A ricordarlo sono i dirigenti dell’Associazione Radicali Roma, che ieri hanno presentato un ricorso al Tribunale di Roma:” Né il Consiglio regionale né il Prefetto si sono occupati della questione – denuncia l’avvocato Alessandro Gerardi – Solo il Parlamento ha contestato all’onorevole Gigli l’incompatibilità dalle due cariche, ma tutto è stato rimandato alla ripresa dei lavori, a settembre, per procedere a ulteriori verifiche”. Un iter che, secondo i Radicali, serve solo a rimandare la scelta, lasciando tutto immutato fino alle elezioni.
Contattato da l’Unità, Gigli appare tranquillissimo:” Mi dimetterò sicuramente – annuncia – Presumo entro settembre”. La scelta cadrà sul consiglio regionale? “Presumibilmente sì, presumibilmente annuncerò le mie dimissioni alla ripresa dei lavori della Camera il 13 settembre”. In attesa di sciogliere i tanti dubbi, su una cosa Gigli non ha esitazioni:” Qualcuno dice che ricoprendo più cariche incasso un doppio stipendio. E’ un’assurdità. Sono pronto alla querela. Che credete, che faccio politica da ieri?”. No, Rodolfo Gigli detto “Nando” non fa politica da ieri. Anzi. Segretario della Dc laziale negli anni ’80, dopo essere stato sindaco di Viterbo, ha passato quasi due decenni alla Regione Lazio, di cui è stato presidente all’inizio degli anni ’90. Un periodo duro: gli anni delle tangenti e dello sfascio della balena bianca. A quel tempo Francesco Storace diceva di lui:” Gigli è il tipico emblema del vecchio sistema di potere andreottiano che sopravvive nel partito popolare”. Poi l’approdo in Forza Italia. Una scia di successi, l’appoggio di Berlusconi contro i giovani rampanti del partito. L’elezione proprio al fianco di Storace. Solo una parentesi: a 70 anni Gigli guarda già al futuro: e il futuro, ieri come oggi, è il centro, democratico e cristiano. Un futuro che oggi si chiama Udc, domani chissà. Nonè questo il problema: per i prossimi anni una poltrona è assicurata.
POLEMICA FORMIGONI-LEGA/RADICALI: “L’ASSESSORE CE’ NON DOVREBBE ESSERCI, NE’ IN GIUNTA NE’ IN CONSIGLIO REGIONALE; E’ ANCORA DEPUTATO E QUINDI E’ INCOMPATIBILE”
Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, ha sospeso dalle funzioni l’Assessore regionale alla Sanità, il leghista Alessandro Ce’, in seguito ad una dichiarazione rilasciata dallo stesso Cè al “Corriere della Sera” del 26 agosto: "Il mio solo difetto è che faccio politica in modo corretto. Mi rendo conto che questo a volte può infastidire chi vive la politica seguendo una logica non di servizio ai cittadini, ma di potere. Forse anche Formigoni, più o meno consapevolmente, appartiene a quest'ultima categoria.”.
Giulio Manfredi e Silvio Viale (Comitato Nazionale Radicali Italiani) hanno dichiarato:
“In Italia il rispetto della legge è un optional; il signor Alessandro Ce’ non potrebbe fare né l’assessore né il consigliere regionale perché è già deputato; le due cariche sono incompatibili; lo dice e lo scrive la Costituzione, all’art. 122: “Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento …”.
Cè avrebbe dovuto scegliere se fare l’assessore regionale o il deputato entro il 19 maggio 2005 (decimo giorno dall’annuncio della composizione della Giunta Regionale); se fare il consigliere regionale o il deputato entro il 16 giugno 2005 (decimo giorno dalla prima seduta del Consiglio Regionale), ai sensi dell’art. 6, comma 4, della suddetta Legge 154/81: “La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità”.
Non tutti hanno seguito il pessimo esempio di Cè: Roberto Albonati, capogruppo di Alleanza Nazionale nel consiglio regionale lombardo, si è dimesso da deputato il 14 giugno 2005, optando per la carica di consigliere regionale; Viviana Beccalossi, assessore regionale all’Agricoltura e vicepresidente della Giunta lombarda (AN), si dimise da deputato l’11 luglio 2001, optando per la carica di assessore regionale.
Dopo le elezioni regionali di aprile, si sono dimessi dalla carica di deputato, essendo incompatibili, anche: Claudio Burlando, Augusto Battaglia, Agazio Loiero, Nichi Vendola, Fabio Ciani.
Quelli per cui il rispetto della legge è un optional, oltre a Ce’, sono i deputati: Agostino Ghiglia, Rodolfo Gigli, Italo Bocchino e Massimo Ostillio.
Come elettori della Regione Piemonte abbiamo promosso un’azione popolare per far decadere dal Consiglio Regionale del Piemonte l’on. Ghiglia; altrettanto hanno fatto i radicali romani nei confronti dell’on. Gigli.”.
AZIONE POPOLARE DELL’ASSOCIAZIONE RADICALI ROMA CONTRO L’ON. RODOLFO “NANDO” GIGLI (eletto in F.I.).
Domani, 31 agosto 2005, alle ore 11:00 presso la sede radicale di via di Torre Argentina, 76 conferenza stampa dell’Associazione Radicali Roma per illustrare alla stampa la decisione di presentare presso il Tribunale di Roma un’azione popolare volta a far decadere l’Onorevole Rodolfo “Nando” Gigli, eletto nelle liste di F.I., dalla carica di Consigliere Regionale del Lazio che ricopre, dalle scorse elezioni regionali, contemporaneamente a quella di deputato al Parlamento della Repubblica in patente violazione della legalità costituzionale.
L’Associazione Radicali Roma rileva ancora una volta l’impunito disprezzo della legge da parte del Regime partitocratico, ed il continuo attentato compiuto ai danni degli elettori italiani attraverso il loro costante e vergognoso inganno:
Art. 122, comma 2, della Costituzione:
“ Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento …”
Art. 4, comma 1, della Legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale ….):
“Le cariche di membro di una delle due Camere … (omissis) … sono incompatibili con la carica di consigliere regionale…”
Art. 6, commi 2 e 4, della suddetta Legge 154/81:
“…Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente …
…La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità”.
Diego Sabatinelli (segretario dell’associazione Radicali Roma)
1) Cè è ora sospeso da assessore ma rimane consigliere regionale ed è perciò comunque incompatibile ai sensi dell'arrt. 122 della Costituzione;
2) gli altri casi di consiglieri che mi hai citato si riferiscono alla legge 55/90, cioè a persone con precedenti penali, quindi una materia molto più opinabile e complessa rispetto alla perentorietà dell'incompatibilità di cui sopra;
3) l'esperienza piemontese dimostra che è meglio non fidarsi dell'operato della Giunta delle Elezioni (lupo non mangia lupo, scusandomi con i lupi!), che è capacissima di procastinare il caso fino alle prossime elezioni politiche (come stanno cercando di fare alla Giunta delle Elezioni della Camera, vedi i resoconti verbali della Giunta che ho inserito in questo trhead);
4) l' "azione popolare" che abbiamo promosso in Piemonte contro l'on. Ghiglia serve a fissare dei precisi paletti temporali (penso che entro settembre arriveremo all'udienza in Tribunale).
PSxGiulio: L'UdP del Consiglio ha trasmesso alla Giunta per le elezioni gli atti relativi alle posizioni di alcuni (2 o 3) consiglieri in odore di "incandidabilità" ai sensi della L. 55/90 e successive modifiche (il più noto è Massimo Guarischi, già condannato in primo grado per lo scandalo della ricostruzione in Valtellina e candidato nel listino). Pare che ricorsi siano stati presentati anche in sege di TAR e tribunale ordinario.
La Giunta, dopo l'insediamento, non si è più riunita e anche l'attività del Consiglio è ferma fino al 5 settembre (commissioni) e 20 settemre (aula)... belle ferie!!!
Girerò le tue sollecitazioni a qualche elettore milanese o lombardo....
Leggo sulle pagine milanesi del "Corriere della Sera" della feroce polemica tra Roberto Formigoni e il suo assessore alla sanità, il leghista Alessandro Cè. Quest'ultimo rischia il posto in giunta.
Magari qualche radicale lombardo può prendere la palla al balzo per ricordare che l'on. Cè (che ha dichiarato al "Corriere" di venerdì 26 agosto: "Il mio solo difetto è che faccio politica in modo corretto. Mi rendo conto che questo a volte può infastidire chi vive la politica seguendo una logica non di servizio ai cittadini, ma di potere. Forse anche Formigoni, più o meno consapevolmente, appartiene a quest'ultima categoria.") non potrebbe nemmeno ricoprire le cariche sia di consigliere regionale sia di assessore, a meno di non dimettersi da deputato (incompatibilità ai sensi dell'art. 122 della Costituzione)!
Se poi non volete accontentarvi di un comunicato ma volete intraprendere un'azione popolare per far decadere Cè (come abbiamo fatto noi in Piemonte rispetto all'on Ghiglia), in questo trhead trovate tutto quello che vi serve.
Significativa la lettera dei capigruppo Vito e La Russa: il loro tentativo è di arrivare fino alla fine della legislatura perchè non potrebbero essere sostituiti i deputati dichiarati incompatibili!
La Giunta è in procinto finalmente di deliberare ma l'on. Gamba fa saltare tutto chiedendo la verifica del numero legale; molti deputati sono già al mare, è rinviato tutto a settembre.
Mi pare un'ulteriore prova che è necessario ed urgente promuovere dovunque possibile le azioni popolari!
Giunta delle elezioni - Resoconto di mercoledì 27 luglio 2005
Presidenza del presidente Antonello SORO.
La seduta comincia alle 14.10.
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.
Antonello SORO, presidente, comunica che, con lettera del 21 luglio 2005, il Presidente della Camera ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della Giunta, copia della lettera, pervenutagli il 20 luglio 2005, dei deputati Elio Vito e Ignazio La Russa, rispettivamente presidenti dei gruppi Forza Italia e Alleanza nazionale, della quale dà lettura:
«Onorevole Presidente,
in riferimento alla proposta sull'eventuale incompatibilità con il mandato parlamentare che il Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze dovrà formulare alla Giunta delle elezioni relativamente ai deputati eletti consiglieri regionali, osserviamo che l'interpretazione sistematica delle norme, anche costituzionali, che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Camera dei deputati confortano nella richiesta di svolgimento di un'esaustiva istruttoria sul giudizio sulla compatibilità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento della Giunta delle elezioni.
È di tutta evidenza che l'incompatibilità sancita dall'articolo 122 della Costituzione, pur essendo una norma immediatamente precettiva, richiede comunque che la sua operatività si dispieghi solo dopo una previa istruttoria sulle cariche, uffici e le condizioni soggettive del deputato, la cui necessità ed ineludibilità è confermata dalla complessa e garantita procedura di cui all'articolo 16 del Regolamento della Giunta.
La stessa previsione di un congruo termine (sei mesi) riconosciuto al Comitato per lo svolgimento dell'istruttoria dimostra che tali accertamenti debbono essere approfonditi e svolti senza risparmio di tempo per evitare che venga espresso un giudizio infondato sulla incompatibilità, con possibile grave pregiudizio sulla funzionalità della Camera.
La decadenza dal mandato parlamentare, nella fattispecie, si rifletterebbe, infatti, sul numero dei deputati in carica perché in sostituzione di coloro che sono stati eletti consiglieri regionali non subentrerebbero altri, trovandoci nell'anno in cui non sono previste elezioni suppletive ed essendosi registrata in questa legislatura la nota anomalia della mancata assegnazione di tutti i seggi parlamentari. Risulterebbe, così, ulteriormente vulnerato il principio di rappresentatività e di proporzionalità in rapporto alla consistenza del gruppo parlamentare, con immediati riflessi sulla integrità dei «quorum parlamentari», principio già gravemente leso, come detto, nella presente legislatura.
In questo contesto pare opportuno utilizzare integralmente il termine fissato per l'istruttoria prevista dal Regolamento delle Giunta per le Elezioni, assicurando così un equo contemperamento tra quanto stabilito dall'articolo 122 Cost. e il predetto principio di rappresentatività e di proporzionalità, così da ridurre al minimo le conseguenze sulla consistenza dei nostri rispettivi gruppi parlamentari.
Cordialmente
Firmato: Elio Vito e Ignazio La Russa».
Giuseppe ROSSIELLO (DS-U), coordinatore del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, riferendo sui lavori del Comitato nella riunione di ieri, martedì 26 luglio 2005, ricorda che il Comitato per le incompatibilità si era riunito nella giornata del 29 giugno 2005 per avviare l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, con riferimento alle cariche di consigliere regionale, ricoperte dai deputati Italo Bocchino, Alessandro Cè, Agostino Ghiglia e Rodolfo Gigli, alle cariche di assessore regionale ricoperte, oltre che dallo stesso deputato Cè, dal deputato Massimo Ostillio, alle cariche di consigliere di amministrazione della RAI ricoperte dai deputati Gennaro Malgieri, Giovanna Bianchi Clerici, Carlo Rognoni e Giuliano Urbani, e alle cariche di sindaco di Pavia e di presidente della provincia di Caserta, rispettivamente ricoperte dai deputati Piera Capitelli e Alessandro De Franciscis.
All'unanimità dei presenti, il Comitato aveva preso atto in via preliminare della incompatibilità delle predette cariche regionali, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, e della carica di consigliere di amministrazione della RAI, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, mentre si era rimesso alla decisione della Giunta per la valutazione della compatibilità delle cariche di sindaco di Pavia e di presidente della provincia di Caserta.
Nella seduta del 30 giugno 2005, a seguito di una eccezione procedurale sollevata dal deputato Gamba e comunque da lui già richiamata nella relazione introduttiva, la Giunta ha peraltro concordato di avviare una istruttoria in contraddittorio con i deputati interessati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta. Con lettere in pari data ha pertanto comunicato ai deputati interessati le ragioni della preliminare valutazione di incompatibilità delle cariche da loro ricoperte e ha richiesto loro di trasmettere al Comitato, entro il termine regolamentare di quindici giorni, ogni utile controdeduzione ed osservazione, in vista della formulazione da parte del Comitato di una proposta definitiva alla Giunta.
Il termine di quindici giorni entro cui trasmettere al Comitato controdeduzionì è scaduto il 15 luglio 2005. Entro tale termine hanno risposto i deputati Bocchino, Ghiglia, Bianchi Clerici, Malgieri, Rognoni e Urbani.
Il Presidente della Camera ha, inoltre, trasmesso alla Giunta una lettera, pervenutagli in data 20 luglio 2005, dei presidenti dei gruppi di Forza Italia e Alleanza nazionale Elio Vito e Ignazio La Russa, riguardante i deputati che hanno assunto cariche regionali, cui ha testé fatto riferimento il Presidente Soro.
Fa presente, quindi, che, per quanto concerne i deputati che hanno assunto le cariche di consigliere e assessore regionale, con lettera del 5 luglio 2005 a firma congiunta, i deputati Bocchino e Ghiglia hanno contestato che il Comitato, nella riunione del 29 giugno, «abbia validamente delibato circa le presunte ricorrenze di cause d'incompatibilità secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento», osservando altresì che il Comitato si è riunito per un tempo complessivo di soli 10 minuti, «tempo nel quale è assolutamente impossibile che si siano compiuti e correttamente svolti gli accertamenti preliminari necessari sulle posizioni di undici deputati», ed hanno chiesto, pertanto, «il rinvio degli atti al suddetto Comitato affinché lo stesso proceda 'entro sei mesi' ad una approfondita verifica della documentazione agli atti». Con successive identiche lettere pervenute in data 15 luglio 2005 gli stessi deputati hanno, quindi, sollecitato una risposta alla loro richiesta di rinvio degli atti al Comitato, chiedendo, in subordine, di essere ascoltati dal Comitato medesimo.
Non essendovi «atti» da rinviare al Comitato, i deputati Bocchino e Ghiglia sono stati, quindi, convocati in accoglimento delle rispettive richieste per essere ascoltati dal Comitato nella riunione di ieri. Le audizioni, tuttavia, non hanno avuto luogo in quanto entrambi i deputati hanno successivamente comunicato di essere impossibilitati ad intervenire in audizione. In particolare, con lettera pervenuta in data 25 luglio 2005 il deputato Ghiglia ha comunicato la sua impossibilità ad essere presente all'audizione in Comitato «vista la concomitante convocazione del Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio e della legge finanziaria regionale» e ha chiesto l'aggiornamento della sua audizione ad altra data. Analogamente, con lettera pervenuta in data 26 luglio 2005 il deputato Bocchino, allegando un certificato medico, ha rappresentato motivi di salute a giustificazione della richiesta di rinvio della sua audizione ad altra data.
Per quanto concerne, poi, i deputati che hanno assunto la carica di consiglieri di amministrazione della Rai, con lettere di identico tenore letterale, inviate in data 13 e 14 luglio 2005, i deputati Bianchi Clerici, Malgieri, Rognoni e Urbani hanno preso atto della facoltà di contraddittorio «riconosciuta dal Regolamento della Giunta delle elezioni a garanzia di un compiuto e non sommario esame delle cause di incompatibilità», ma hanno ritenuto «di non dover formulare alcuna controdeduzione in merito alla valutazione compiuta dal Comitato», sottolineando di restare «in attesa degli esiti del procedimento, in corso di svolgimento secondo le modalità e i termini previsti dalle procedure parlamentari».
Riunitosi nella giornata di ieri, il Comitato per le incompatibilità ha, quindi, anzitutto preso atto della impossibilità per i deputati Bocchino e Ghiglia di intervenire alle audizioni convocate per ieri e della opportunità di rinviarle pertanto ad altra data.
Alla sua proposta di confermare la valutazione di incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere di amministrazione della Rai - già effettuata dal Comitato nella riunione del 29 giugno e non contraddetta da alcuna controdeduzione dei deputati interessati - i deputati Gamba e Orsini hanno obiettato che l'ordine del giorno della convocazione del Comitato recava esclusivamente le audizioni dei deputati Bocchino e Ghiglia e che pertanto il Comitato non avrebbe potuto affrontare nel merito questioni diverse da quelle indicate in convocazione, dovendosi limitare alla presa d'atto del rinvio delle audizioni.
In merito a tale ultima obiezione, osserva anzitutto che non è strettamente necessario - ancorché possa ritenersi utile per il futuro - che la convocazione del Comitato indichi nel dettaglio tutti i punti suscettibili di esame - il che sarebbe oltretutto impossibile nei casi di esame di una pluralità di cariche ai fini del giudizio di compatibilità, trattandosi di un organo che opera in sede informale a fini meramente istruttori, in posizione referente nei confronti della Giunta.
Tiene, poi, a precisare che la valutazione della incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere di amministrazione della Rai era già stata effettuata dal Comitato, all'unanimità dei presenti, nella riunione del 29 giugno e il presidente Soro, nella seduta della Giunta del 30 giugno, aveva ribadito che quella riunione del Comitato si era svolta del tutto validamente. Il Comitato è stato nuovamente convocato per ieri al solo fine di prendere atto delle osservazioni che fossero pervenute nel termine regolamentare di quindici giorni. Anche ove il Comitato
non si fosse riunito nella giornata di ieri, pertanto, esso aveva già maturato una proposta alla Giunta, pervenendo ad una valutazione in merito alla quale gli stessi deputati interessati non hanno formulato alcuna controdeduzione, dichiarando anzi di restare in attesa degli esiti del procedimento.
Quanto, poi, alle osservazioni formulate nelle lettere dei deputati Bocchino e Ghiglia e nella lettera a firma congiunta dei capigruppo Vito e La Russa, rileva, con riferimento alla richiesta che il Comitato proceda «entro sei mesi» ad una approfondita istruttoria, che il termine di sei mesi, di cui all'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, si riferisce alla fase iniziale della legislatura, ovvero all'istruttoria sulle cariche che tutti i deputati sono tenuti a dichiarare entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera. Tale termine di sei mesi decorre, pertanto, dalla prima seduta della Camera, essendo riferito allo svolgimento dell'istruttoria su tutte le cariche dichiarate dai deputati. Quand'anche, poi, lo si volesse ritenere applicabile ai singoli casi di incompatibilità sopravvenuti in corso di legislatura, il termine di sei mesi è comunque un termine finale, che, come tale, non impedisce che l'istruttoria del Comitato si concluda prima del suo spirare. Inoltre, dalle date di proclamazione a consiglieri regionali o di nomina ad assessori regionali dei deputati interessati sono ormai decorsi, in media, quasi tre mesi. Pertanto, ove si facesse decorrere il termine di sei mesi per ciascun deputato dalle rispettive date di proclamazione o nomina alla carica regionale, tale termine sarebbe oltre tutto differenziato per ogni singolo deputato e scadrebbe al più tardi agli inizi del mese di novembre 2005, e all'inizio del mese di dicembre 2005 per il solo deputato Ostillio.
In secondo luogo, sottolinea come i deputati Bocchino e Ghiglia non abbiano formulato alcuna controdeduzione nel merito, né abbiano sottoposto alla valutazione del Comitato documentazione o memorie. Gli stessi si sono limitati a chiedere di essere ascoltati e le audizioni sono state fissate per la giornata di ieri ma non hanno avuto luogo. Il deputato Ghiglia, a motivo del suo mancato intervento in audizione, ha addotto, anzi, proprio il suo impegno nei lavori del Consiglio regionale del Piemonte.
Tiene, poi, a precisare, che, a suo giudizio, una volta decorso il termine regolamentare di quindici giorni, richieste di rinvio di un'audizione in Comitato non possono comunque tradursi indebitamente in un potere di veto ad un'attività del Comitato medesimo che è dovuta, in quanto finalizzata all'accertamento da parte della Giunta di cause di incompatibilità.
Dopo aver osservato che da parte degli altri deputati che hanno assunto cariche regionali - i deputati Cè, Gigli e Ostillio - non sono pervenute osservazioni né controdeduzioni, osserva, con riferimento ai rilievi formulati dai deputati Vito e La Russa, secondo i quali la decadenza dal mandato parlamentare dei deputati eletti consiglieri regionali comporterebbe un grave pregiudizio alla funzionalità della Camera e alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, che non è compito della Giunta preoccuparsi di tali aspetti. Nel rilevare, anzi, che alcuni deputati dimissionari, in quanto eletti con il sistema proporzionale, sarebbero sostituiti con subentranti, ritiene che forse risieda proprio qui il problema e che comunque la Giunta non può essere piegata a interessi di parte di un partito.
Ricorda, infine, che la Giunta è chiamata a deliberare oggi sul punto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di Pavia, ricoperta dal deputato Capitelli, e di presidente della Giunta provinciale di Caserta, ricoperta dal deputato De Franciscis. In merito a tali cariche, infatti, nella riunione del 29 luglio del Comitato non ha assunto decisioni, in quanto si sono riprodotte le contrapposte posizioni che nella corrente legislatura hanno caratterizzato sul punto i lavori della Giunta, la quale, con la decisione del 2 ottobre 2002, a maggioranza,
ha considerato compatibili con il mandato parlamentare le cariche in esame.
Piergiorgio MARTINELLI (Misto-ED) esprime il suo disagio, già manifestato in occasione della pronuncia sulla compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente di giunta provinciale, sulla quale si era astenuto. Non ritiene che il Comitato debba ascoltare i deputati che hanno assunto cariche regionali perché, nel momento in cui si accetta una nomina come quella di consigliere regionale, è implicita l'immediata insorgenza di una situazione di incompatibilità. Già la mancata comunicazione delle cariche assunte ha comportato una lesione delle prerogative e del ruolo della Giunta. Ritiene che la Giunta, almeno per le cariche regionali e per la carica di consigliere di amministrazione della Rai, debba pertanto esprimersi d'ufficio, dichiarando tali cariche incompatibili.
Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), riferendosi alla relazione introduzione svolta dal deputato Rossiello, chiede quale sia la proposta formulata dal Comitato.
Antonello SORO, presidente, precisa che la proposta formulata dal Comitato, alla luce delle considerazioni svolte dal coordinatore Rossiello, è nel senso di confermare la proposta, già formulata in precedenza, di dichiarare l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di consigliere e assessore regionale e della carica di consigliere di amministrazione della Rai.
Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) ribadisce le sue perplessità circa il fatto che il Comitato abbia effettivamente compiuto una delibazione preliminare, ritenendo che abbia avuto luogo, tutt'al più, solo un primo accertamento istruttorio ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del regolamento della Giunta. È solo all'esito dell'intera istruttoria in contraddittorio, infatti, che il Comitato può avanzare la sua proposta alla Giunta. Non essendosi svolte le audizioni dei deputati Bocchino e Ghiglia a causa di impedimenti che possono essere oggetto di valutazione ma di cui si deve tener conto, l'istruttoria non può considerarsi esaurita, tanto più che del proseguimento della stessa non recava traccia l'ordine del giorno della riunione di ieri del Comitato, che pertanto non ha potuto discutere su un argomento per il quale non era convocato e non ha, conseguentemente, potuto formulare alcuna proposta definitiva alla Giunta.
Antonello SORO, presidente, replicando al deputato Gamba, osserva che l'istruttoria, al di là dei giudizi di merito che se ne possono dare, si è svolta e sostanzialmente conclusa già nella riunione del Comitato del 29 giugno 2005, dal momento che, a seguito di quella riunione, pur avviato il contraddittorio, non è stato fornito dai deputati interessati alcun elemento ulteriore rispetto a quelli già inequivocabilmente risultanti per via documentale. Osserva, poi, che la prassi indica come non sia necessario un puntuale ordine del giorno del Comitato, poiché tale organo ha compiti meramente istruttori. Fa notare, in particolare, come il deputato Ghiglia abbia addotto a motivo del suo mancato intervento in audizione proprio il suo concomitante impegno nel Consiglio regionale. Da parte sua, il deputato Bocchino ha inviato un certificato medico per motivare la sua impossibilità ad intervenire all'audizione, sebbene poi le agenzie di stampa abbiano riferito come lo stesso fosse impegnatissimo, nelle stesse ore, in una discussione nel Consiglio regionale della Campania. Ritiene, in conclusione, che la mancata audizione dei deputati Bocchino e Ghiglia, non imputabile al Comitato né alla Giunta, non possa pertanto precludere la conclusione del procedimento di valutazione della incompatibilità.
Katia BELLILLO (Misto-Com. it.), nell'esprimere sconcerto per la posizione
assunta oggi da alcuni esponenti della maggioranza, reputa disgustose le argomentazioni del deputato Gamba, osservando come la maggioranza utilizzi le leggi e la Costituzione a suo uso e consumo.
Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che potrebbero essere segnalate dai deputati interessati situazioni meritevoli di valutazione, quali quelle relative a contenziosi elettorali. Ribadisce poi che, allorquando un organo collegiale è convocato, esso non può discutere su argomenti estranei all'ordine del giorno, precludendo in tal modo la possibilità di intervenire su tali argomenti ai deputati che non fossero presenti proprio nella convinzione, determinata dalla convocazione, che di essi non si sarebbe dibattuto. Si appella, pertanto, alla Presidenza della Giunta affinché sia garantito il rispetto del regolamento e ribadisce che, a suo giudizio, nella riunione di ieri il Comitato non ha formulato alcuna proposta, né in un senso né nell'altro.
Antonello SORO, presidente, puntualizza di avere, come presidente, il dovere di interpretare il regolamento della Giunta. A tale riguardo, conferma la sua valutazione che, in tale occasione, la procedura seguita è stata coerente con il regolamento e con la prassi consolidata.
Nel merito, osserva, poi, che vi sono due o tre cittadini che hanno titolo a subentrare e ad essere proclamati deputati in sostituzione di altrettanti deputati in carica che hanno assunto cariche incompatibili. Fa notare, ad ogni modo, che, una volta concluso il procedimento in Giunta, il Presidente della Camera comunicherà ai deputati interessati che essi avranno a disposizione un ulteriore termine di trenta giorni entro cui valutare quale dei due incarichi conservare. Ad ogni modo, i deputati che hanno assunto le cariche in esame avrebbero potuti essi stessi, ben prima di quanto accaduto, innestare un contraddittorio con la Giunta comunicando alla Presidenza della Camera le cariche assunte.
Vincenzo NESPOLI (AN) osserva che dal carteggio intercorso tra il Comitato per le incompatibilità e i deputati titolari delle cariche in esame emerge che i deputati nominati consiglieri di amministrazione della Rai si sono rimessi ad una decisione della Giunta senza formulare controdeduzioni. Ritiene pertanto che manchino motivi ostativi alla conclusione della procedura istruttoria in corso. In particolare, sull'incompatibilità della carica di membro del consiglio di amministrazione della Rai vi sono chiari precedenti, mentre, per i consiglieri e assessori regionali, solo due di essi hanno chiesto di essere ascoltati senza peraltro che appaia chiaro sul merito di quale questione essi intendano riferire. Quanto alla questione della compatibilità delle cariche di sindaco e presidente di giunta provinciale, esiste un vuoto normativo di cui la Giunta delle elezioni ha preso atto in questa legislatura, a differenza delle cariche regionali, in merito alle quali l'articolo 122, secondo comma, della Costituzione non è suscettibile di interpretazione, definendo esso, più che una causa d'incompatibilità, un divieto di appartenenza contemporanea ai due organi tale da comportare, a suo parere, una decadenza di fatto dal momento in cui si accetta di far parte di un'assemblea o di un esecutivo regionale. In conclusione, ritiene che la Giunta debba pronunciarsi, in quanto, pur volendo manifestare benevolenza, non vi è spazio per il ricorso ad argomentazioni inverosimili.
Antonello SORO, presidente, nel preannunciare che intende porre in votazione le proposte del Comitato, reputa opportuno non porre in votazione la proposta di incompatibilità delle cariche di consigliere e assessore regionale, in quanto essa è direttamente prevista in Costituzione, dovendosi semmai votare su una eventuale richiesta di sospensiva. La Giunta può invece deliberare con una votazione sulla proposta d'incompatibilità delle cariche di consigliere di amministrazione della Rai, formulata dal Comitato, nonché sulla conferma dell'orientamento di considerare compatibili con il mandato parlamentare
le cariche di sindaco e presidente di provincia.
Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), dopo aver contestato che la proposta alla Giunta deve essere formulata dal Comitato, e non dal solo coordinatore, dubita che in tale occasione il Comitato abbia potuto validamente formalizzare una proposta ed avanza, assieme al deputato Orsini, richiesta di verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento della Giunta.
Antonello SORO, presidente, constatato che sono presenti undici deputati e che pertanto non è raggiunto il numero legale, fissato nella maggioranza dei componenti la Giunta, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
Significativa la lotta intestina in AN, l'on. Nespoli contro l'on. Gamba (che ricopre le vesti di Azzeccagarbugli)!
L'on. Gamba è lombardo; l'on. Nespoli è campano, come il contestato on. Bocchino.
Giunta delle elezioni - Resoconto di giovedì 30 giugno 2005
Presidenza del presidente Antonello SORO.
La seduta comincia alle 8.45.
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.
Giuseppe ROSSIELLO (DS-U), coordinatore del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, riferendo sui lavori del Comitato nella riunione di ieri, mercoledì 29 giugno 2005, osserva che, anche a seguito delle recenti tornate elettorali, risultano aver assunto cariche di interesse della Giunta, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, i seguenti deputati:
Italo Bocchino, consigliere regionale della Campania;
Alessandro Ce', consigliere regionale ed assessore alla salute della regione Lombardia;
Agostino Ghiglia, consigliere regionale del Piemonte;
Rodolfo Gigli, consigliere regionale del Lazio;
Massimo Ostillio, assessore al turismo e all'industria alberghiera della regione Puglia;
Gennaro Malgieri, membro del consiglio di amministrazione della RAI;
Giovanna Bianchi Clerici, membro del consiglio di amministrazione della RAI;
Carlo Rognoni, membro del consiglio di amministrazione della RAI;
Giuliano Urbani, membro del consiglio di amministrazione della RAI;
Piera Capitelli, sindaco di Pavia;
Alessandro De Franciscis, presidente della provincia di Caserta.
Per quanto riguarda i deputati che hanno assunto cariche regionali, il Comitato ha preso atto all'unanimità della sussistenza dell'incompatibilità delle relative cariche alla luce dell'inequivoco disposto dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, a norma del quale «nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento». A margine della riunione del Comitato è stata peraltro sollevata l'eccezione secondo cui si sarebbe dovuto procedere ad una previa istruttoria in contraddittorio con i deputati interessati, così come previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta. A tale riguardo, ritiene tuttavia che la richiamata disposizione regolamentare debba essere applicata
solo ove il Comitato ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ossia nei casi in cui, ad una prima delibazione, vi sia un fumus di incompatibilità tale da richiedere ulteriori approfondimenti. Nel caso dei deputati che hanno assunto cariche regionali non ci si trova tuttavia in una semplice situazione di fumus di incompatibilità, trattandosi, al contrario, di una causa di incompatibilità acclarata in quanto direttamente prevista dalla Costituzione. Osserva, inoltre, che la valutazione delle cause di incompatibilità deve essere condotta rebus sic stantibus, senza che essa possa essere condizionata dalla mera eventualità di futuri accadimenti. Non ravvisa pertanto quale potrebbe essere l'utilità di svolgere un'istruttoria in merito ad una situazione di incompatibilità già definita, considerato che i deputati che hanno assunto cariche regionali e ne risultano tuttora titolari non potrebbero aggiungere null'altro che valga a far mutare il giudizio circa la sussistenza di una situazione di incompatibilità a loro carico.
Fa presente, pertanto, che il Comitato ha ritenuto di proporre alla Giunta di dichiarare incompatibili le cariche di consigliere ed assessore regionale. Non ha obiezioni, peraltro, all'eventuale apertura di una previa istruttoria con i deputati interessati, i cui esiti comunque non potranno in alcun modo cambiare la sostanza di quanto già accertato dal Comitato nella riunione di ieri.
Per quanto concerne i quattro deputati nominati membri del consiglio di amministrazione della RAI, sottolinea, poi, che il Comitato ha ritenuto all'unanimità che - nonostante l'assenza nella legge 3 maggio 2004, n. 112 di una norma ad hoc che sancisca l'incompatibilità, prevista invece dalla previgente normativa - essi versino comunque in una situazione di incompatibilità con il mandato parlamentare alla luce di quanto prevede l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, trattandosi di norma che già in passato ha costituito il parametro alla stregua del quale la carica di consigliere di amministrazione della RAI è stata ritenuta senz'altro incompatibile con il mandato parlamentare, come accaduto nella IX legislatura in occasione della dichiarazione di incompatibilità delle cariche di presidente e consigliere di amministrazione della RAI all'epoca rispettivamente assunte da Enrico Manca e Antonio Bernardi.
Infine, per i due deputati che hanno assunto rispettivamente la carica di sindaco e quella di presidente di provincia, sottolinea come nel Comitato si siano riprodotti i punti di vista differenziati che, in merito alla valutazione della compatibilità con il mandato parlamentare delle predette cariche amministrative, sono emersi nel corso della presente legislatura. Al riguardo, non può non confermare ancora una volta la sua personale contrarietà all'orientamento - maturato, a maggioranza, con la decisione della decisione della Giunta del 2 ottobre 2002 - volto a considerare compatibili le cariche in esame. Non avendo il Comitato assunto decisioni al riguardo, si è ritenuto pertanto che la questione dovesse essere rimessa ad una decisione della Giunta.
Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) lamenta anzitutto il fatto che nella giornata di ieri non si sia tenuta una riunione del Comitato ma soltanto un brevissimo incontro con pochi deputati presenti e ritiene, quindi, che per tale ragione non possa esservi stata unanimità, contrariamente a quanto sostiene il coordinatore Rossiello. In secondo luogo, tiene a precisare che, a differenza di quanto accaduto, il rispetto delle procedure è essenziale per gli organi parlamentari, tanto più in una materia così delicata come quella rimessa alla competenza della Giunta delle elezioni, il cui regolamento disciplina dettagliatamente, nel Capo III, il procedimento per la valutazione delle incompatibilità, delle ineleggibilità e dei casi di decadenza. Tale procedimento non si applica soltanto per gli accertamenti da condurre ad inizio legislatura ma anche a tutti i casi sopravvenuti. In particolare, l'articolo 15, comma 1, del regolamento della Giunta prevede, in proposito, che qualora un deputato assuma una carica successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni, mentre il comma 2 del medesimo articolo 15 stabilisce che, in assenza di dichiarazioni da parte dei deputati che abbiano assunto cariche, la Giunta possa in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni procedendo anche d'ufficio. L'articolo 16 del regolamento della Giunta è poi specificamente dedicato alla disciplina dell'istruttoria e del contraddittorio. Si sofferma, in particolare, sul comma 2 di tale disposizione, ai sensi del quale il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, effettua, entro sei mesi per i casi di incompatibilità, una delibazione preliminare - del tutto mancata, invece, per i casi all'esame della Giunta nella seduta odierna - a seguito della quale può, alternativamente, proporre alla Giunta la presa d'atto della compatibilità delle cariche, ovvero constatare l'insufficienza degli elementi documentali disponibili e la permanenza di elementi di dubbio ed invitare pertanto il deputato interessato a far pervenire ogni utile documentazione e valutazione ovvero ancora, laddove ravvisi elementi di incompatibilità, svolgere l'istruttoria in contraddittorio, solo al termine della quale è possibile avanzare una proposta alla Giunta. Infine, l'articolo 17 del regolamento della Giunta disciplina le modalità di adozione delle delibere di incompatibilità da parte della Giunta, specificando che tali delibere non sono suscettibili di riesame. Con esse, dunque, non può neppure interferire il Presidente della Camera, il quale è tenuto a darvi seguito invitando il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica giudicata incompatibile, dovendo, in assenza di opzione, iscrivere poi all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. Ritiene, pertanto, che gli automatismi che contraddistinguono la fase successiva ad una delibera della Giunta siano tali da far ritenere ancor più ineludibile l'esigenza di un previo adeguato approfondimento istruttorio, così come richiesto dall'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, nell'ambito del quale - senza che ciò possa essere oggetto di alcun procedimento intenzionale - spetta ai deputati interessati la facoltà di trasmettere ogni utile controdeduzione e valutazione che possa essere di ausilio nell'accertamento operato dal Comitato, ad esempio informando lo stesso in ordine a procedimenti giurisdizionali avviati presso un Tar che possano riguardarli direttamente.
Osserva, del resto, che il procedimento per la valutazione delle incompatibilità parlamentari non può essere difforme rispetto all'analogo procedimento previsto per la valutazione delle incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali, ai quali è riconosciuta una serie di garanzie procedurali attivabili presso i rispettivi consigli di appartenenza. Sarebbe infatti singolare che quel che vale per i consiglieri regionali e provinciali - i quali possono, oltretutto, ricorrere in sede giurisdizionale avverso le decisioni assunte nei loro confronti - non valesse invece per i deputati, che, in ragione del principio di autonomia parlamentare, non hanno neppure la possibilità di invocare un riesame giurisdizionale delle delibere parlamentari di incompatibilità.
Vincenzo NESPOLI (AN) contesta alcune affermazioni del deputato Gamba, sottolineando come la Giunta non debba procedere ad una valutazione di merito delle situazioni di incompatibilità. Ritiene, inoltre, che sia stata fatta confusione tra la disciplina prevista per l'accertamento delle incompatibilità nella fase iniziale della legislatura - allorquando sulle dichiarazioni dei deputati, che riguardino comunque casi diversi dalle incompatibilità direttamente previste in Costituzione, si procede ad avviare un'istruttoria - e gli accertamenti successivi in corso di legislatura. Ritiene, infatti, che, laddove la Costituzione prevede l'impossibilità di appartenere contemporaneamente a due organismi di rilievo costituzionale, ci si trovi addirittura in una situazione che oltrepassa la stessa incompatibilità.
Tiene, poi, a precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal deputato Rossiello, l'indirizzo seguito dalla Giunta nella presente legislatura in materia di compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia è conforme alla legge, non essendovi alcuna norma che preveda l'incompatibilità.
Concorda, infine, con la proposta del Comitato di dichiarare incompatibile con il mandato parlamentare la carica di consigliere di amministrazione della RAI, essendo evidente l'incompatibilità tra le due cariche, sol che si pensi, ad esempio, all'eventualità che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi decida di ascoltare in audizione un membro del consiglio di amministrazione della RAI che sia anche deputato in carica.
Pur riconoscendo, in conclusione, che il regolamento della Giunta prescrive una certa procedura per l'accertamento delle incompatibilità, ritiene che, nei casi in questione, l'accertamento debba essere condotto velocemente e d'ufficio, tanto più considerato che i deputati interessati non hanno neppure avuto il buon gusto di dichiarare le cariche assunte. Auspica, pertanto, che l'istruttoria si concluda in breve tempo, così da comunicarne gli esiti al Presidente della Camera.
Giuseppe ROSSIELLO (DS-U), coordinatore del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, replicando alle osservazioni fatte dal deputato Gamba, tiene a sottolineare come il Comitato si sia riunito del tutto regolarmente nella giornata di ieri. Ritiene, inoltre, che l'apprezzabile cultura giuridica del deputato Gamba si traduca pur tuttavia in una serie di avvitamenti che, se condivisi, avrebbero come effetto quello di rinviare sine die ogni decisione della Giunta e che comunque, per la circoscrizione per la quale era relatore, hanno prodotto la permanenza alla Camera di un deputato «abusivo».
Antonello SORO, presidente, ritiene anzitutto che la riunione del Comitato di ieri sia stata del tutto regolare, osservando oltretutto come il regolamento non preveda alcun numero legale per i lavori del Comitato. Alla luce dell'odierno dibattito, ritiene comunque che, se non vi sono obiezioni, possa esser conferito mandato al coordinatore Rossiello di comunicare ai deputati che risultano titolari di cariche regionali e ai deputati designati membri del consiglio di amministrazione della RAI le ragioni di quanto preliminarmente delibato dal Comitato nella riunione di ieri e di richiedere loro di trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine regolamentare di 15 giorni, alla scadenza del quale la Giunta sarà nuovamente convocata per concludere l'esame e comunicarne immediatamente gli esiti al Presidente della Camera.
La Giunta concorda.
Comunicazioni del presidente.
Antonello SORO, presidente, comunica che, con lettera pervenutagli in data 29 giugno 2005, il ricorrente Domenico Romano Carratelli ha chiesto che venga conclusa la verifica dei poteri relativamente al collegio uninominale n. 11 della XXIII Circoscrizione Calabria. Nella sua lettera, il Romano Carratelli evidenzia che l'ultima comunicazione ufficiale indirizzatagli in data 22 maggio 2003 certificava un vantaggio a suo favore a seguito del recupero dei voti verificato in sede di revisione delle schede, ritenendo pertanto che, essendo la legislatura in fase di conclusione, sia «del tutto evidente la inderogabile necessità che venga conclusa la procedura in corso».
Ricorda che, in merito al predetto collegio, il Comitato di verifica ha già proceduto ad un lungo ed articolato esame sviluppatosi in ventisei riunioni, dal 5 giugno 2002 al 23 ottobre 2003, e che, nella seduta della Giunta del 5 maggio 2004, aveva sottolineato che il seguito della verifica dei poteri nella Circoscrizione Calabria sarebbe stato posto all'ordine del giorno della Giunta quando il relatore avesse manifestato la sua disponibilità al riguardo.
Informa di avere, pertanto, inviato, nella stessa giornata di ieri, una lettera all'onorevole Isabella Bertolini, relatore per la XXIII Circoscrizione Calabria, con la quale l'ha invitata a riferire alla Giunta in merito agli esiti degli accertamenti istruttori svolti dal Comitato di verifica.
Ciao Giulio ,
spero che riusciate a portare avanti la vostra iniziativa
legalitaria.
In Italia i casi di doppi incarichi mantenuti
illegalmente sono
molteplici , non solo in campo politico, che essendo l' ambito istituzionale più esposto è anche " il più chiacchierato " , ma anche in altri settori istituzionali ,in particolare nelle università e nella pubblica amministrazione.
E' importante denunciare il disordine istituzionale , poichè non porta a nulla di buono : disservizi nelle istituzioni , guadagni illegali ( la cumulazione di stipendi ) e disoccupazione .
La tolleranza dell' illegalità in Italia " ha superato il colmo " .
Se i pluriincaricati amano il denaro , che aprano una gelateria o una pizzeria , invece di sottrarlo impunemente alle tasche dei cittadini
italiani.
Ciao , Lia Briganti
NB : Ho citato la gelateria e la pizzeria, perchè sono tra le attività
imprenditoriali più redditizzie , nel rapporto costo della materia
prima- prodotto finale.
In particolare, come ho appreso al corso di Marketing , il gelato
artigianale è uno dei prodotti più redditizzi , poichè per l' 80%è
composto da aria (latte e ingredienti sono il 20% ).
Dalle parole ai fatti: i radicali torinesi hanno presentato ieri presso il tribunale di Torino un' <> contro l'onorevole Agostino Ghiglia. L''istanza è tesa a far decadere il presidente provinciale di Alleanza Nazionale dalla carica di consigliere regionale che ricopre, da circa sei mesi, contemporaneamente a quella di deputato al Parlamento della Repubblica.
Igor Boni e Giulio Manfredi del Comitato Nazionale, Silvio Viale presidente dell'associazione Aglietta, contestano ad Agostino Ghiglia di non aver rispettato il termine del 26 maggio per rassegnare le dimissioni da una delle due cariche che attualmente ricopre, secondo quanto prescrive l'art. 122 della Costituzione.
Questa mattina l'avv. Alberto Ventrini ha presentato presso il Tribunale di Torino l'azione popolare nei confronti dell'Onorevole Consigliere Agostino Ghiglia (Alleanza Nazionale).
Il testo dell'azione popolare può essere utilizzato, con gli aggiustamenti del caso, anche rispetto alle altre situazioni di incompatibilità che ho elencato nell'inserimento precedente.
Ecco il testo dell'azione popolare:
TRIBUNALE DI TORINO
Ricorso ex artt. 9 bis – 82 DPR 16/5/1960 n.570.
I signori: Igor Boni, nato a … residente a …, Giulio Manfredi, … , e Silvio Viale, …., come elettori della Regione Piemonte, tutti elettivamente domiciliati in Torino, presso lo Studio dell’avv. Alberto Ventrini che li rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti apposta a margine del presente atto;
premesso che:
- in data 16/5/2005 l’on. Agostino Ghiglia è stato proclamato consigliere regionale del Piemonte (per la lista di Alleanza Nazionale, Circoscrizione Provincia di Torino, quota proporzionale);
- l’on. Agostino Ghiglia ricopre tuttora questa carica e ricopre contemporaneamente la carica di deputato (per la lista di Alleanza Nazionale, Circoscrizione Piemonte 1, quota proporzionale; proclamazione dell’elezione avvenuta, 30 maggio 2001), carica già ricoperta quindi all’atto della proclamazione a consigliere regionale del Piemonte;
-che la predetta carica di deputato risulta incompatibile con quella di consigliere regionale del Piemonte ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 c.2 Costituzione – 4 c.1 L.23/4/1981 n.154;
- che ai sensi dell’art. 6 c. 1-2 L.154/81, “La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.
Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente”
- che il signor Agostino Ghiglia, dopo la sua proclamazione a consigliere regionale, non si è dimesso dalla carica di deputato né ha cessato dalle funzioni connesse a tale carica;
- che risulta tuttora pendente presso la Giunta delle elezioni del Consiglio Regionale del Piemonte il procedimento di verifica delle condizioni di incompatibilità del signor Agostino Ghiglia;
- che, in relazione al rapporto tra la procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il presente instaurando giudizio avanti al Tribunale Ordinario, si richiama quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale in sentenza 22/10/1996 n. 357: “La procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il giudizio di fronte al Tribunale – per quanto attivabili entrambi per iniziativa di cittadini elettori, estranei al Consiglio stesso, e orientati in definitiva allo scopo comune dell’eliminazione delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal legislatore, in cui versino i consiglieri – si svolgono su piani diversi, mirando a finalità immediate anch’esse diverse: la verifica del titolo di partecipazione all’organo collegiale a opera e nell’interesse dell’organo stesso alla propria regolare composizione, la prima; la garanzia del rispetto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nell’interesse della generalità dei cittadini elettori e a opera della Autorità giudiziaria, la seconda. Questo spiega la concorrenza delle due distinte garanzie in ordine alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, concorrenza ormai pacificamente riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di cassazione e giudicata conforme alla Costituzione da questa stessa Corte nella sent. n. 235 del 1989, ove si è chiarito che l’autonomia dell’azione di fronte al giudice - pur in presenza del procedimento di contestazione dell’incompatibilità e della possibilità di rimediarvi, che la legge consente all’interessato nel medesimo procedimento - dipende dall’esistenza di interessi di ordine generale circa la garanzia più tempestiva possibile della legittima composizione degli organi elettivi e dalla necessità che l’attivazione di tale garanzia obiettiva non sia paralizzata da iniziative e procedure concorrenti, quali quelle che si svolgono di fronte ai consigli elettivi … omissis … Tanto basta a escludere che sussista la pretesa violazione delle norme costituzionali sulla distribuzione delle competenze tra lo Stato e la Regione e, in particolare, dell’art. 115 Cost…. omissis … Il ricorso della Regione per conflitto di attribuzioni apparirebbe un improprio strumento di sostegno, rispetto all’esito di una procedura giudiziaria, delle aspettative di un suo consigliere, strumento che, al contrario, varrebbe contro quelle del candidato il quale, eventualmente, dovesse prendere il posto del primo, una volta riconosciutane l’incompatibilità … omissis … P.Q.M. la Corte Costituzionale dichiara che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all’art. 7, commi da tre a otto, l. 23 aprile 1981 n. 154.”;
tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. 4 L.154/81, 9-82 DPR 570/60, fatta salva per l’on. Ghiglia la facoltà prevista dall’art. 7 c. 5 L. 154/81, poichè appare evidente la posizione di incompatibilità dell’on. Agostino Ghiglia , se ne chiede la declaratoria di incompatibilità dalla carica di consigliere regionale del Piemonte.
Per tutto quanto sopra dedotto ed esposto, i sottoscritti Igor Boni, Giulio Manfredi, Silvio Viale come in epigrafe rappresentati e difesi, ai sensi degli artt. 9 bis – 82 DPR 16/5/1960 n.570
ricorrono
all’Ill.mo Tribunale di Torino affinchè lo stesso voglia, previa l’ammissione degli incombenti che dovesse ritenere necessari, dichiarare l’incompatibilità – con efficacia ex tunc - dell’on. Agostino Ghiglia rispetto alla carica di consigliere regionale della Regione Piemonte, e conseguentemente dichiararne la decadenza dalla carica stessa.
Con vittoria di spese in caso di opposizione al presente ricorso.
Si producono:
doc.n.1) scheda del consigliere regionale Agostino Ghiglia (fonte: sito ufficiale del Consiglio Regionale del Piemonte);
doc.n.2) scheda del deputato Agostino Ghiglia (fonte: sito ufficiale della camera dei Deputati).
Roba da matti, anche questo hanno fatto!
(Bravi, bene, 7 + ... ma si tratta di "azione popolare", non di "azione civile"!
E Formigoni ha "sospeso dalle funzioni" di assessore Cè, che sempre assessore rimane ... vedi il sito della Regione Lombardia, che lo dà sempre assessore alla sanità)
Radicali: azione civile su Alessandro Cè. Incompatibile il suo ruolo di Consigliere regionale con quello di Parlamentare.
Domani alle ore 11.30, nella Sala Cronisti Giudiziari del Tribunale di Milano, gli esponenti radicali ricorrenti, accompagnati dall’avvocato Carlo Bossi, incontreranno i giornalisti per esporre i termini dell’Azione Civile contro Alessandro Cè, ex Assessore regionale alla Sanità, Consigliere regionale Lombardo e Parlamentare.
Nella mattinata saranno infatti depositati i documenti per denunciare la manifesta incompatibilità di ruoli tra le diverse cariche ricoperte dall’esponente leghista. L’articolo 122 della Costituzione è molto chiaro e Cè avrebbe dovuto scegliere già prima dell’estate quale incarico mantenere.
Il problema della legalità e del rispetto delle regole è un punto imprescindibile per una democrazia che vuole ritenersi sana ed è stato ripetutamente richiamato dai radicali, che hanno presentato analoghe iniziative in tutta Italia.
Alla conferenza stampa parteciperanno Lorenzo Lipparini, segretario dell’Associazione radicale Enzo Tortora di Milano, Valerio Federico, Emiliano Silvestri e Alessandro Litta Modignani, membri del Consiglio Nazionale di Radicali Italiani.
Milano, 07/09/2005
Volevo solamente far presente ai compagni romani (e milanesi) l'importanza della seguente norma:
art. 7, quinto comma, della L. 154/81: “Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, il termine di dieci giorni previsto dal quarto comma decorre dalla data di notificazione del ricorso.”.
Prendiamo il caso del consigliere laziale Gigli; leggo che la nostra azione popolare sarà discussa il 21 ottobre. E' importante ora accertare in quale giorno è stato notificato a Gigli il provvedimento del Tribunale di fissazione dell'udienza del 21; poi calcolare dieci giorni da quella data.
Se Gigli non opta in quel lasso di tempo per una delle due cariche, è comunque fuori dal Consiglio Regionale!
Azione popolare anche in Lombardia!
IL GIORNO – MILANO METROPOLI pag1/2: Cè non può stare al Pirellone
- 03/09/2005
L'INTERVENTO di Valerio Federico*
Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, ha sospeso dalle funzioni l'assessore regionale alla Sanità, il leghista Alessandro Cè, in seguito a una dichiarazione rilasciata dallo stesso Cè: «Il tmio solo difetto è che faccio politica in modo corretto. Mi rendo conto che questo, a volte, può infastidire chi vive la politica seguendo una logica non di servizio ai cittadini, ma di potere. Forse anche Formigoni, più o meno consapevolmente, appartiene a quest'ultima categoria». E' tale la volontà del deputato leghista dì servire i cittadini, che ha ritenuto, scavalcando la legge, di farlo contemporaneamente in tutte le sedi possibili. Il signor Cè non potrebbe fare né l'assessore né il consigliere regionale perché è già deputato. Le cariche sono incompatibili. Lo dice e lo scrive la Costituzione all'articolo 122: «Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta Regionale e a una delle Camere del Parlamento». Cè avrebbe dovuto scegliere se fare l'assessore regionale o il deputato entro il 19 maggio 2005, decimo giorno dall'annuncio della composizione della Giunta Regionale, e se fare il consigliere regionale o il deputato entro il 16 giugno. Va detto inoltre che, richiamato dalla Giunta delle Elezioni della Camera dei Deputati a chiarire la sua posizione, l'onorevole Cè ha ritenuto di non rispondere. Non tutti hanno seguito il pessimo esempio di Cè. Roberto Alboni, (capogruppo Alleanza Nazionale nel Consiglio regionale lombardo, si è dmesso da deputato il 14 giugno 2005, optando per la carica di consigliere regionale. Viviana Beccalossi (AN), assessore regionale all'Agricoltura e vicepresidente della Giunta lombarda, si dimise da deputato l'11 luglio 2001, optando per la carica di assessore regionale. Dopo le elezioni regionali di aprile, si sono dimessi dalla carica di deputato, per incompatibilità, anche Claudio Burlando (Ds), Augusto Rattaglia (Ds), Agazio Loiero (Margherita), Nicki Vendola (Rifondazione Comunista) e Fabio Ciani (Margherita). Quelli per cui il rispetto della legge è un optional, oltre a Cè, sono i deputati Agostino Ghiglia (An), Rodolfo Gigli (Forza Italia), Italo Bocchillo (AN) e Massimo Ostiglio (Udeur). I radicali hanno già avviato azioni popolari nei confronti degli onorevoli Ghiglia (in Piemonte) e Gigli (nel Lazio); per quest'ultimo è già stata fissata l'udienza collegiale.
Quali elettori della Regione Lombardia, abbiamo deciso di presentare presso il tribunale di Milano un'azione popolare per far decadere l'onorevole Cè, leghista eletto nel listino di Fomigoni, dalla carica di consigliere regionale della Lombardia; carica che ricopre in patente violazione della legalità costituzionale.
* Associazione Radicale "Enzo Tortora" Milano
Pubblicato sulle edizioni di:
Legnano, Milano, Brianza, Varese, Lodi, Sondrio.
in Campania c'è un altro caso eclatante di incompatibilità, riguarda addirittura un sottoseretario di stato UDC e pare che nessuno se ne accorga.
Il sottosegretaro D.ZINZI (salute) è infatti anche consigliere regionale e si guarda bene dal dimettersi, vista soprattutto la situazione del governo al quale partecipa. l'art. 4 della 154/81 prevede anche questa ipotesi di incompatibilità.
Si potrebbe ipotizzare anche in questo caso la presentazione di un ricorso.
ab
...incompatibilità Gigli: stamattina la cancelleria mi ha comunicato che il presidente del tribunale ha fissato l'udienza collegiale per il 21 ottobre 2005.
p.s. grazie Diego per aver corretto quel Gelardi in Gerardi...
Inserisco articolo uscito su: L’Unità-Roma, pag. III, giovedì 1 settembre 2005. Altri servizi sono usciti su TV locali.
RODOLFO GIGLI TRE POLTRONE E INCOMPATIBILITA'
La denuncia dei Radicali di Roma: “Non può essere consigliere e parlamentare”
di Giovanni Visone
Due poltrone, anzi tre. Con le ultime elezioni regionali Rodolfo Gigli, ha fatto il pieno: consigliere comunale nel capoluogo della Tuscia, consigliere regionale del Lazio e deputato. Eletto per tre volte con Forza Italia, e ora in fuga verso un approdo neocentrista nell’U.d.C., non ha mancato una sola tornata elettorale. Tutto sempre e solo nello stesso collegio del viterbese: la sua provincia, il feudo che Gigli, classe 1935, una vita nella DC all’ombra di Giulio Andreotti, si è costruito fin dagli anni ’80. E che ora rappresenta a ogni livello: 2001 Camera, 2004 Comune, 2005 Regione. Peccato solo che quest’anno Regionali e Provinciali di Viterbo coincidessero, impedendo una doppia candidatura (ma l’assenza è stata rapidamente compensata dall’ingresso del fratello Ugo nella nuova giunta di centrosinistra, come assessore al bilancio).
Tre poltrone sono tante, quasi un record. Forse, anzi sicuramente, troppe. A dirlo è la Costituzione, che all’articolo 122 recita, senza possibilità di equivoco:” Nessuno può appartenere contemporaneamente a un consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento”. A ricordarlo sono i dirigenti dell’Associazione Radicali Roma, che ieri hanno presentato un ricorso al Tribunale di Roma:” Né il Consiglio regionale né il Prefetto si sono occupati della questione – denuncia l’avvocato Alessandro Gerardi – Solo il Parlamento ha contestato all’onorevole Gigli l’incompatibilità dalle due cariche, ma tutto è stato rimandato alla ripresa dei lavori, a settembre, per procedere a ulteriori verifiche”. Un iter che, secondo i Radicali, serve solo a rimandare la scelta, lasciando tutto immutato fino alle elezioni.
Contattato da l’Unità, Gigli appare tranquillissimo:” Mi dimetterò sicuramente – annuncia – Presumo entro settembre”. La scelta cadrà sul consiglio regionale? “Presumibilmente sì, presumibilmente annuncerò le mie dimissioni alla ripresa dei lavori della Camera il 13 settembre”. In attesa di sciogliere i tanti dubbi, su una cosa Gigli non ha esitazioni:” Qualcuno dice che ricoprendo più cariche incasso un doppio stipendio. E’ un’assurdità. Sono pronto alla querela. Che credete, che faccio politica da ieri?”. No, Rodolfo Gigli detto “Nando” non fa politica da ieri. Anzi. Segretario della Dc laziale negli anni ’80, dopo essere stato sindaco di Viterbo, ha passato quasi due decenni alla Regione Lazio, di cui è stato presidente all’inizio degli anni ’90. Un periodo duro: gli anni delle tangenti e dello sfascio della balena bianca. A quel tempo Francesco Storace diceva di lui:” Gigli è il tipico emblema del vecchio sistema di potere andreottiano che sopravvive nel partito popolare”. Poi l’approdo in Forza Italia. Una scia di successi, l’appoggio di Berlusconi contro i giovani rampanti del partito. L’elezione proprio al fianco di Storace. Solo una parentesi: a 70 anni Gigli guarda già al futuro: e il futuro, ieri come oggi, è il centro, democratico e cristiano. Un futuro che oggi si chiama Udc, domani chissà. Nonè questo il problema: per i prossimi anni una poltrona è assicurata.
POLEMICA FORMIGONI-LEGA/RADICALI: “L’ASSESSORE CE’ NON DOVREBBE ESSERCI, NE’ IN GIUNTA NE’ IN CONSIGLIO REGIONALE; E’ ANCORA DEPUTATO E QUINDI E’ INCOMPATIBILE”
Il presidente della Regione Lombardia, Roberto Formigoni, ha sospeso dalle funzioni l’Assessore regionale alla Sanità, il leghista Alessandro Ce’, in seguito ad una dichiarazione rilasciata dallo stesso Cè al “Corriere della Sera” del 26 agosto: "Il mio solo difetto è che faccio politica in modo corretto. Mi rendo conto che questo a volte può infastidire chi vive la politica seguendo una logica non di servizio ai cittadini, ma di potere. Forse anche Formigoni, più o meno consapevolmente, appartiene a quest'ultima categoria.”.
Giulio Manfredi e Silvio Viale (Comitato Nazionale Radicali Italiani) hanno dichiarato:
“In Italia il rispetto della legge è un optional; il signor Alessandro Ce’ non potrebbe fare né l’assessore né il consigliere regionale perché è già deputato; le due cariche sono incompatibili; lo dice e lo scrive la Costituzione, all’art. 122: “Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento …”.
Cè avrebbe dovuto scegliere se fare l’assessore regionale o il deputato entro il 19 maggio 2005 (decimo giorno dall’annuncio della composizione della Giunta Regionale); se fare il consigliere regionale o il deputato entro il 16 giugno 2005 (decimo giorno dalla prima seduta del Consiglio Regionale), ai sensi dell’art. 6, comma 4, della suddetta Legge 154/81: “La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità”.
Non tutti hanno seguito il pessimo esempio di Cè: Roberto Albonati, capogruppo di Alleanza Nazionale nel consiglio regionale lombardo, si è dimesso da deputato il 14 giugno 2005, optando per la carica di consigliere regionale; Viviana Beccalossi, assessore regionale all’Agricoltura e vicepresidente della Giunta lombarda (AN), si dimise da deputato l’11 luglio 2001, optando per la carica di assessore regionale.
Dopo le elezioni regionali di aprile, si sono dimessi dalla carica di deputato, essendo incompatibili, anche: Claudio Burlando, Augusto Battaglia, Agazio Loiero, Nichi Vendola, Fabio Ciani.
Quelli per cui il rispetto della legge è un optional, oltre a Ce’, sono i deputati: Agostino Ghiglia, Rodolfo Gigli, Italo Bocchino e Massimo Ostillio.
Come elettori della Regione Piemonte abbiamo promosso un’azione popolare per far decadere dal Consiglio Regionale del Piemonte l’on. Ghiglia; altrettanto hanno fatto i radicali romani nei confronti dell’on. Gigli.”.
Torino, 1° settembre 2005
AZIONE POPOLARE DELL’ASSOCIAZIONE RADICALI ROMA CONTRO L’ON. RODOLFO “NANDO” GIGLI (eletto in F.I.).
Domani, 31 agosto 2005, alle ore 11:00 presso la sede radicale di via di Torre Argentina, 76 conferenza stampa dell’Associazione Radicali Roma per illustrare alla stampa la decisione di presentare presso il Tribunale di Roma un’azione popolare volta a far decadere l’Onorevole Rodolfo “Nando” Gigli, eletto nelle liste di F.I., dalla carica di Consigliere Regionale del Lazio che ricopre, dalle scorse elezioni regionali, contemporaneamente a quella di deputato al Parlamento della Repubblica in patente violazione della legalità costituzionale.
L’Associazione Radicali Roma rileva ancora una volta l’impunito disprezzo della legge da parte del Regime partitocratico, ed il continuo attentato compiuto ai danni degli elettori italiani attraverso il loro costante e vergognoso inganno:
Art. 122, comma 2, della Costituzione:
“ Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento …”
Art. 4, comma 1, della Legge 23 aprile 1981, n. 154 (Norme in materia di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale ….):
“Le cariche di membro di una delle due Camere … (omissis) … sono incompatibili con la carica di consigliere regionale…”
Art. 6, commi 2 e 4, della suddetta Legge 154/81:
“…Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente …
…La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità”.
Diego Sabatinelli (segretario dell’associazione Radicali Roma)
Massimiliano Iervolino (tesoriere dell’associazione Radicali Roma)
Associazione Radicali Roma
www.radicaliroma.com
mail@radicaliroma.com
fax 06/68805396 tel 06/689791
Grazie Federico.
Solamente alcune precisazioni:
1) Cè è ora sospeso da assessore ma rimane consigliere regionale ed è perciò comunque incompatibile ai sensi dell'arrt. 122 della Costituzione;
2) gli altri casi di consiglieri che mi hai citato si riferiscono alla legge 55/90, cioè a persone con precedenti penali, quindi una materia molto più opinabile e complessa rispetto alla perentorietà dell'incompatibilità di cui sopra;
3) l'esperienza piemontese dimostra che è meglio non fidarsi dell'operato della Giunta delle Elezioni (lupo non mangia lupo, scusandomi con i lupi!), che è capacissima di procastinare il caso fino alle prossime elezioni politiche (come stanno cercando di fare alla Giunta delle Elezioni della Camera, vedi i resoconti verbali della Giunta che ho inserito in questo trhead);
4) l' "azione popolare" che abbiamo promosso in Piemonte contro l'on. Ghiglia serve a fissare dei precisi paletti temporali (penso che entro settembre arriveremo all'udienza in Tribunale).
Formigoni sospende assessore Ce'
'Per ristabilire clima fiducia e collaborazione fra tutti'
(ANSA) - MILANO, 29 AGO - Roberto Formigoni, presidente della Regione Lombardia, ha sospeso dalle sue funzioni l'assessore alla sanita' Alessandro Ce' (Lega). E ha avocato a se' le sue competenze. La decisione -si spiega- e' stata assunta per facilitare la necessaria e serena riflessione da parte dell'assessore e ristabilire quel clima di fiducia e di leale collaborazione fra tutti che permetta alla Giunta regionale di svolgere con serieta', efficacia e compattezza il proprio lavoro nei confronti dei cittadini.
© Ansa
PSxGiulio: L'UdP del Consiglio ha trasmesso alla Giunta per le elezioni gli atti relativi alle posizioni di alcuni (2 o 3) consiglieri in odore di "incandidabilità" ai sensi della L. 55/90 e successive modifiche (il più noto è Massimo Guarischi, già condannato in primo grado per lo scandalo della ricostruzione in Valtellina e candidato nel listino). Pare che ricorsi siano stati presentati anche in sege di TAR e tribunale ordinario.
La Giunta, dopo l'insediamento, non si è più riunita e anche l'attività del Consiglio è ferma fino al 5 settembre (commissioni) e 20 settemre (aula)... belle ferie!!!
Girerò le tue sollecitazioni a qualche elettore milanese o lombardo....
Per i radicali lombardi:
Leggo sulle pagine milanesi del "Corriere della Sera" della feroce polemica tra Roberto Formigoni e il suo assessore alla sanità, il leghista Alessandro Cè. Quest'ultimo rischia il posto in giunta.
Magari qualche radicale lombardo può prendere la palla al balzo per ricordare che l'on. Cè (che ha dichiarato al "Corriere" di venerdì 26 agosto: "Il mio solo difetto è che faccio politica in modo corretto. Mi rendo conto che questo a volte può infastidire chi vive la politica seguendo una logica non di servizio ai cittadini, ma di potere. Forse anche Formigoni, più o meno consapevolmente, appartiene a quest'ultima categoria.") non potrebbe nemmeno ricoprire le cariche sia di consigliere regionale sia di assessore, a meno di non dimettersi da deputato (incompatibilità ai sensi dell'art. 122 della Costituzione)!
Se poi non volete accontentarvi di un comunicato ma volete intraprendere un'azione popolare per far decadere Cè (come abbiamo fatto noi in Piemonte rispetto all'on Ghiglia), in questo trhead trovate tutto quello che vi serve.
Significativa la lettera dei capigruppo Vito e La Russa: il loro tentativo è di arrivare fino alla fine della legislatura perchè non potrebbero essere sostituiti i deputati dichiarati incompatibili!
La Giunta è in procinto finalmente di deliberare ma l'on. Gamba fa saltare tutto chiedendo la verifica del numero legale; molti deputati sono già al mare, è rinviato tutto a settembre.
Mi pare un'ulteriore prova che è necessario ed urgente promuovere dovunque possibile le azioni popolari!
Giunta delle elezioni - Resoconto di mercoledì 27 luglio 2005
Presidenza del presidente Antonello SORO.
La seduta comincia alle 14.10.
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.
Antonello SORO, presidente, comunica che, con lettera del 21 luglio 2005, il Presidente della Camera ha trasmesso, per le valutazioni di competenza della Giunta, copia della lettera, pervenutagli il 20 luglio 2005, dei deputati Elio Vito e Ignazio La Russa, rispettivamente presidenti dei gruppi Forza Italia e Alleanza nazionale, della quale dà lettura:
«Onorevole Presidente,
in riferimento alla proposta sull'eventuale incompatibilità con il mandato parlamentare che il Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze dovrà formulare alla Giunta delle elezioni relativamente ai deputati eletti consiglieri regionali, osserviamo che l'interpretazione sistematica delle norme, anche costituzionali, che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento della Camera dei deputati confortano nella richiesta di svolgimento di un'esaustiva istruttoria sul giudizio sulla compatibilità, ai sensi dell'articolo 16, comma 1 del Regolamento della Giunta delle elezioni.
È di tutta evidenza che l'incompatibilità sancita dall'articolo 122 della Costituzione, pur essendo una norma immediatamente precettiva, richiede comunque che la sua operatività si dispieghi solo dopo una previa istruttoria sulle cariche, uffici e le condizioni soggettive del deputato, la cui necessità ed ineludibilità è confermata dalla complessa e garantita procedura di cui all'articolo 16 del Regolamento della Giunta.
La stessa previsione di un congruo termine (sei mesi) riconosciuto al Comitato per lo svolgimento dell'istruttoria dimostra che tali accertamenti debbono essere approfonditi e svolti senza risparmio di tempo per evitare che venga espresso un giudizio infondato sulla incompatibilità, con possibile grave pregiudizio sulla funzionalità della Camera.
La decadenza dal mandato parlamentare, nella fattispecie, si rifletterebbe, infatti, sul numero dei deputati in carica perché in sostituzione di coloro che sono stati eletti consiglieri regionali non subentrerebbero altri, trovandoci nell'anno in cui non sono previste elezioni suppletive ed essendosi registrata in questa legislatura la nota anomalia della mancata assegnazione di tutti i seggi parlamentari. Risulterebbe, così, ulteriormente vulnerato il principio di rappresentatività e di proporzionalità in rapporto alla consistenza del gruppo parlamentare, con immediati riflessi sulla integrità dei «quorum parlamentari», principio già gravemente leso, come detto, nella presente legislatura.
In questo contesto pare opportuno utilizzare integralmente il termine fissato per l'istruttoria prevista dal Regolamento delle Giunta per le Elezioni, assicurando così un equo contemperamento tra quanto stabilito dall'articolo 122 Cost. e il predetto principio di rappresentatività e di proporzionalità, così da ridurre al minimo le conseguenze sulla consistenza dei nostri rispettivi gruppi parlamentari.
Cordialmente
Firmato: Elio Vito e Ignazio La Russa».
Giuseppe ROSSIELLO (DS-U), coordinatore del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, riferendo sui lavori del Comitato nella riunione di ieri, martedì 26 luglio 2005, ricorda che il Comitato per le incompatibilità si era riunito nella giornata del 29 giugno 2005 per avviare l'esame delle cariche ricoperte da deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, con riferimento alle cariche di consigliere regionale, ricoperte dai deputati Italo Bocchino, Alessandro Cè, Agostino Ghiglia e Rodolfo Gigli, alle cariche di assessore regionale ricoperte, oltre che dallo stesso deputato Cè, dal deputato Massimo Ostillio, alle cariche di consigliere di amministrazione della RAI ricoperte dai deputati Gennaro Malgieri, Giovanna Bianchi Clerici, Carlo Rognoni e Giuliano Urbani, e alle cariche di sindaco di Pavia e di presidente della provincia di Caserta, rispettivamente ricoperte dai deputati Piera Capitelli e Alessandro De Franciscis.
All'unanimità dei presenti, il Comitato aveva preso atto in via preliminare della incompatibilità delle predette cariche regionali, ai sensi dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, e della carica di consigliere di amministrazione della RAI, ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, mentre si era rimesso alla decisione della Giunta per la valutazione della compatibilità delle cariche di sindaco di Pavia e di presidente della provincia di Caserta.
Nella seduta del 30 giugno 2005, a seguito di una eccezione procedurale sollevata dal deputato Gamba e comunque da lui già richiamata nella relazione introduttiva, la Giunta ha peraltro concordato di avviare una istruttoria in contraddittorio con i deputati interessati, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta. Con lettere in pari data ha pertanto comunicato ai deputati interessati le ragioni della preliminare valutazione di incompatibilità delle cariche da loro ricoperte e ha richiesto loro di trasmettere al Comitato, entro il termine regolamentare di quindici giorni, ogni utile controdeduzione ed osservazione, in vista della formulazione da parte del Comitato di una proposta definitiva alla Giunta.
Il termine di quindici giorni entro cui trasmettere al Comitato controdeduzionì è scaduto il 15 luglio 2005. Entro tale termine hanno risposto i deputati Bocchino, Ghiglia, Bianchi Clerici, Malgieri, Rognoni e Urbani.
Il Presidente della Camera ha, inoltre, trasmesso alla Giunta una lettera, pervenutagli in data 20 luglio 2005, dei presidenti dei gruppi di Forza Italia e Alleanza nazionale Elio Vito e Ignazio La Russa, riguardante i deputati che hanno assunto cariche regionali, cui ha testé fatto riferimento il Presidente Soro.
Fa presente, quindi, che, per quanto concerne i deputati che hanno assunto le cariche di consigliere e assessore regionale, con lettera del 5 luglio 2005 a firma congiunta, i deputati Bocchino e Ghiglia hanno contestato che il Comitato, nella riunione del 29 giugno, «abbia validamente delibato circa le presunte ricorrenze di cause d'incompatibilità secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento», osservando altresì che il Comitato si è riunito per un tempo complessivo di soli 10 minuti, «tempo nel quale è assolutamente impossibile che si siano compiuti e correttamente svolti gli accertamenti preliminari necessari sulle posizioni di undici deputati», ed hanno chiesto, pertanto, «il rinvio degli atti al suddetto Comitato affinché lo stesso proceda 'entro sei mesi' ad una approfondita verifica della documentazione agli atti». Con successive identiche lettere pervenute in data 15 luglio 2005 gli stessi deputati hanno, quindi, sollecitato una risposta alla loro richiesta di rinvio degli atti al Comitato, chiedendo, in subordine, di essere ascoltati dal Comitato medesimo.
Non essendovi «atti» da rinviare al Comitato, i deputati Bocchino e Ghiglia sono stati, quindi, convocati in accoglimento delle rispettive richieste per essere ascoltati dal Comitato nella riunione di ieri. Le audizioni, tuttavia, non hanno avuto luogo in quanto entrambi i deputati hanno successivamente comunicato di essere impossibilitati ad intervenire in audizione. In particolare, con lettera pervenuta in data 25 luglio 2005 il deputato Ghiglia ha comunicato la sua impossibilità ad essere presente all'audizione in Comitato «vista la concomitante convocazione del Consiglio regionale per l'approvazione del bilancio e della legge finanziaria regionale» e ha chiesto l'aggiornamento della sua audizione ad altra data. Analogamente, con lettera pervenuta in data 26 luglio 2005 il deputato Bocchino, allegando un certificato medico, ha rappresentato motivi di salute a giustificazione della richiesta di rinvio della sua audizione ad altra data.
Per quanto concerne, poi, i deputati che hanno assunto la carica di consiglieri di amministrazione della Rai, con lettere di identico tenore letterale, inviate in data 13 e 14 luglio 2005, i deputati Bianchi Clerici, Malgieri, Rognoni e Urbani hanno preso atto della facoltà di contraddittorio «riconosciuta dal Regolamento della Giunta delle elezioni a garanzia di un compiuto e non sommario esame delle cause di incompatibilità», ma hanno ritenuto «di non dover formulare alcuna controdeduzione in merito alla valutazione compiuta dal Comitato», sottolineando di restare «in attesa degli esiti del procedimento, in corso di svolgimento secondo le modalità e i termini previsti dalle procedure parlamentari».
Riunitosi nella giornata di ieri, il Comitato per le incompatibilità ha, quindi, anzitutto preso atto della impossibilità per i deputati Bocchino e Ghiglia di intervenire alle audizioni convocate per ieri e della opportunità di rinviarle pertanto ad altra data.
Alla sua proposta di confermare la valutazione di incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere di amministrazione della Rai - già effettuata dal Comitato nella riunione del 29 giugno e non contraddetta da alcuna controdeduzione dei deputati interessati - i deputati Gamba e Orsini hanno obiettato che l'ordine del giorno della convocazione del Comitato recava esclusivamente le audizioni dei deputati Bocchino e Ghiglia e che pertanto il Comitato non avrebbe potuto affrontare nel merito questioni diverse da quelle indicate in convocazione, dovendosi limitare alla presa d'atto del rinvio delle audizioni.
In merito a tale ultima obiezione, osserva anzitutto che non è strettamente necessario - ancorché possa ritenersi utile per il futuro - che la convocazione del Comitato indichi nel dettaglio tutti i punti suscettibili di esame - il che sarebbe oltretutto impossibile nei casi di esame di una pluralità di cariche ai fini del giudizio di compatibilità, trattandosi di un organo che opera in sede informale a fini meramente istruttori, in posizione referente nei confronti della Giunta.
Tiene, poi, a precisare che la valutazione della incompatibilità con il mandato parlamentare della carica di consigliere di amministrazione della Rai era già stata effettuata dal Comitato, all'unanimità dei presenti, nella riunione del 29 giugno e il presidente Soro, nella seduta della Giunta del 30 giugno, aveva ribadito che quella riunione del Comitato si era svolta del tutto validamente. Il Comitato è stato nuovamente convocato per ieri al solo fine di prendere atto delle osservazioni che fossero pervenute nel termine regolamentare di quindici giorni. Anche ove il Comitato
non si fosse riunito nella giornata di ieri, pertanto, esso aveva già maturato una proposta alla Giunta, pervenendo ad una valutazione in merito alla quale gli stessi deputati interessati non hanno formulato alcuna controdeduzione, dichiarando anzi di restare in attesa degli esiti del procedimento.
Quanto, poi, alle osservazioni formulate nelle lettere dei deputati Bocchino e Ghiglia e nella lettera a firma congiunta dei capigruppo Vito e La Russa, rileva, con riferimento alla richiesta che il Comitato proceda «entro sei mesi» ad una approfondita istruttoria, che il termine di sei mesi, di cui all'articolo 16, comma 2, del regolamento della Giunta, si riferisce alla fase iniziale della legislatura, ovvero all'istruttoria sulle cariche che tutti i deputati sono tenuti a dichiarare entro trenta giorni dalla prima seduta della Camera. Tale termine di sei mesi decorre, pertanto, dalla prima seduta della Camera, essendo riferito allo svolgimento dell'istruttoria su tutte le cariche dichiarate dai deputati. Quand'anche, poi, lo si volesse ritenere applicabile ai singoli casi di incompatibilità sopravvenuti in corso di legislatura, il termine di sei mesi è comunque un termine finale, che, come tale, non impedisce che l'istruttoria del Comitato si concluda prima del suo spirare. Inoltre, dalle date di proclamazione a consiglieri regionali o di nomina ad assessori regionali dei deputati interessati sono ormai decorsi, in media, quasi tre mesi. Pertanto, ove si facesse decorrere il termine di sei mesi per ciascun deputato dalle rispettive date di proclamazione o nomina alla carica regionale, tale termine sarebbe oltre tutto differenziato per ogni singolo deputato e scadrebbe al più tardi agli inizi del mese di novembre 2005, e all'inizio del mese di dicembre 2005 per il solo deputato Ostillio.
In secondo luogo, sottolinea come i deputati Bocchino e Ghiglia non abbiano formulato alcuna controdeduzione nel merito, né abbiano sottoposto alla valutazione del Comitato documentazione o memorie. Gli stessi si sono limitati a chiedere di essere ascoltati e le audizioni sono state fissate per la giornata di ieri ma non hanno avuto luogo. Il deputato Ghiglia, a motivo del suo mancato intervento in audizione, ha addotto, anzi, proprio il suo impegno nei lavori del Consiglio regionale del Piemonte.
Tiene, poi, a precisare, che, a suo giudizio, una volta decorso il termine regolamentare di quindici giorni, richieste di rinvio di un'audizione in Comitato non possono comunque tradursi indebitamente in un potere di veto ad un'attività del Comitato medesimo che è dovuta, in quanto finalizzata all'accertamento da parte della Giunta di cause di incompatibilità.
Dopo aver osservato che da parte degli altri deputati che hanno assunto cariche regionali - i deputati Cè, Gigli e Ostillio - non sono pervenute osservazioni né controdeduzioni, osserva, con riferimento ai rilievi formulati dai deputati Vito e La Russa, secondo i quali la decadenza dal mandato parlamentare dei deputati eletti consiglieri regionali comporterebbe un grave pregiudizio alla funzionalità della Camera e alla consistenza dei rispettivi gruppi parlamentari, che non è compito della Giunta preoccuparsi di tali aspetti. Nel rilevare, anzi, che alcuni deputati dimissionari, in quanto eletti con il sistema proporzionale, sarebbero sostituiti con subentranti, ritiene che forse risieda proprio qui il problema e che comunque la Giunta non può essere piegata a interessi di parte di un partito.
Ricorda, infine, che la Giunta è chiamata a deliberare oggi sul punto della compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di Pavia, ricoperta dal deputato Capitelli, e di presidente della Giunta provinciale di Caserta, ricoperta dal deputato De Franciscis. In merito a tali cariche, infatti, nella riunione del 29 luglio del Comitato non ha assunto decisioni, in quanto si sono riprodotte le contrapposte posizioni che nella corrente legislatura hanno caratterizzato sul punto i lavori della Giunta, la quale, con la decisione del 2 ottobre 2002, a maggioranza,
ha considerato compatibili con il mandato parlamentare le cariche in esame.
Piergiorgio MARTINELLI (Misto-ED) esprime il suo disagio, già manifestato in occasione della pronuncia sulla compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a ventimila abitanti e di presidente di giunta provinciale, sulla quale si era astenuto. Non ritiene che il Comitato debba ascoltare i deputati che hanno assunto cariche regionali perché, nel momento in cui si accetta una nomina come quella di consigliere regionale, è implicita l'immediata insorgenza di una situazione di incompatibilità. Già la mancata comunicazione delle cariche assunte ha comportato una lesione delle prerogative e del ruolo della Giunta. Ritiene che la Giunta, almeno per le cariche regionali e per la carica di consigliere di amministrazione della Rai, debba pertanto esprimersi d'ufficio, dichiarando tali cariche incompatibili.
Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), riferendosi alla relazione introduzione svolta dal deputato Rossiello, chiede quale sia la proposta formulata dal Comitato.
Antonello SORO, presidente, precisa che la proposta formulata dal Comitato, alla luce delle considerazioni svolte dal coordinatore Rossiello, è nel senso di confermare la proposta, già formulata in precedenza, di dichiarare l'incompatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di consigliere e assessore regionale e della carica di consigliere di amministrazione della Rai.
Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) ribadisce le sue perplessità circa il fatto che il Comitato abbia effettivamente compiuto una delibazione preliminare, ritenendo che abbia avuto luogo, tutt'al più, solo un primo accertamento istruttorio ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del regolamento della Giunta. È solo all'esito dell'intera istruttoria in contraddittorio, infatti, che il Comitato può avanzare la sua proposta alla Giunta. Non essendosi svolte le audizioni dei deputati Bocchino e Ghiglia a causa di impedimenti che possono essere oggetto di valutazione ma di cui si deve tener conto, l'istruttoria non può considerarsi esaurita, tanto più che del proseguimento della stessa non recava traccia l'ordine del giorno della riunione di ieri del Comitato, che pertanto non ha potuto discutere su un argomento per il quale non era convocato e non ha, conseguentemente, potuto formulare alcuna proposta definitiva alla Giunta.
Antonello SORO, presidente, replicando al deputato Gamba, osserva che l'istruttoria, al di là dei giudizi di merito che se ne possono dare, si è svolta e sostanzialmente conclusa già nella riunione del Comitato del 29 giugno 2005, dal momento che, a seguito di quella riunione, pur avviato il contraddittorio, non è stato fornito dai deputati interessati alcun elemento ulteriore rispetto a quelli già inequivocabilmente risultanti per via documentale. Osserva, poi, che la prassi indica come non sia necessario un puntuale ordine del giorno del Comitato, poiché tale organo ha compiti meramente istruttori. Fa notare, in particolare, come il deputato Ghiglia abbia addotto a motivo del suo mancato intervento in audizione proprio il suo concomitante impegno nel Consiglio regionale. Da parte sua, il deputato Bocchino ha inviato un certificato medico per motivare la sua impossibilità ad intervenire all'audizione, sebbene poi le agenzie di stampa abbiano riferito come lo stesso fosse impegnatissimo, nelle stesse ore, in una discussione nel Consiglio regionale della Campania. Ritiene, in conclusione, che la mancata audizione dei deputati Bocchino e Ghiglia, non imputabile al Comitato né alla Giunta, non possa pertanto precludere la conclusione del procedimento di valutazione della incompatibilità.
Katia BELLILLO (Misto-Com. it.), nell'esprimere sconcerto per la posizione
assunta oggi da alcuni esponenti della maggioranza, reputa disgustose le argomentazioni del deputato Gamba, osservando come la maggioranza utilizzi le leggi e la Costituzione a suo uso e consumo.
Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), intervenendo sull'ordine dei lavori, sottolinea che potrebbero essere segnalate dai deputati interessati situazioni meritevoli di valutazione, quali quelle relative a contenziosi elettorali. Ribadisce poi che, allorquando un organo collegiale è convocato, esso non può discutere su argomenti estranei all'ordine del giorno, precludendo in tal modo la possibilità di intervenire su tali argomenti ai deputati che non fossero presenti proprio nella convinzione, determinata dalla convocazione, che di essi non si sarebbe dibattuto. Si appella, pertanto, alla Presidenza della Giunta affinché sia garantito il rispetto del regolamento e ribadisce che, a suo giudizio, nella riunione di ieri il Comitato non ha formulato alcuna proposta, né in un senso né nell'altro.
Antonello SORO, presidente, puntualizza di avere, come presidente, il dovere di interpretare il regolamento della Giunta. A tale riguardo, conferma la sua valutazione che, in tale occasione, la procedura seguita è stata coerente con il regolamento e con la prassi consolidata.
Nel merito, osserva, poi, che vi sono due o tre cittadini che hanno titolo a subentrare e ad essere proclamati deputati in sostituzione di altrettanti deputati in carica che hanno assunto cariche incompatibili. Fa notare, ad ogni modo, che, una volta concluso il procedimento in Giunta, il Presidente della Camera comunicherà ai deputati interessati che essi avranno a disposizione un ulteriore termine di trenta giorni entro cui valutare quale dei due incarichi conservare. Ad ogni modo, i deputati che hanno assunto le cariche in esame avrebbero potuti essi stessi, ben prima di quanto accaduto, innestare un contraddittorio con la Giunta comunicando alla Presidenza della Camera le cariche assunte.
Vincenzo NESPOLI (AN) osserva che dal carteggio intercorso tra il Comitato per le incompatibilità e i deputati titolari delle cariche in esame emerge che i deputati nominati consiglieri di amministrazione della Rai si sono rimessi ad una decisione della Giunta senza formulare controdeduzioni. Ritiene pertanto che manchino motivi ostativi alla conclusione della procedura istruttoria in corso. In particolare, sull'incompatibilità della carica di membro del consiglio di amministrazione della Rai vi sono chiari precedenti, mentre, per i consiglieri e assessori regionali, solo due di essi hanno chiesto di essere ascoltati senza peraltro che appaia chiaro sul merito di quale questione essi intendano riferire. Quanto alla questione della compatibilità delle cariche di sindaco e presidente di giunta provinciale, esiste un vuoto normativo di cui la Giunta delle elezioni ha preso atto in questa legislatura, a differenza delle cariche regionali, in merito alle quali l'articolo 122, secondo comma, della Costituzione non è suscettibile di interpretazione, definendo esso, più che una causa d'incompatibilità, un divieto di appartenenza contemporanea ai due organi tale da comportare, a suo parere, una decadenza di fatto dal momento in cui si accetta di far parte di un'assemblea o di un esecutivo regionale. In conclusione, ritiene che la Giunta debba pronunciarsi, in quanto, pur volendo manifestare benevolenza, non vi è spazio per il ricorso ad argomentazioni inverosimili.
Antonello SORO, presidente, nel preannunciare che intende porre in votazione le proposte del Comitato, reputa opportuno non porre in votazione la proposta di incompatibilità delle cariche di consigliere e assessore regionale, in quanto essa è direttamente prevista in Costituzione, dovendosi semmai votare su una eventuale richiesta di sospensiva. La Giunta può invece deliberare con una votazione sulla proposta d'incompatibilità delle cariche di consigliere di amministrazione della Rai, formulata dal Comitato, nonché sulla conferma dell'orientamento di considerare compatibili con il mandato parlamentare
le cariche di sindaco e presidente di provincia.
Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), dopo aver contestato che la proposta alla Giunta deve essere formulata dal Comitato, e non dal solo coordinatore, dubita che in tale occasione il Comitato abbia potuto validamente formalizzare una proposta ed avanza, assieme al deputato Orsini, richiesta di verifica del numero legale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del regolamento della Giunta.
Antonello SORO, presidente, constatato che sono presenti undici deputati e che pertanto non è raggiunto il numero legale, fissato nella maggioranza dei componenti la Giunta, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.
La seduta termina alle 15.
Significativa la lotta intestina in AN, l'on. Nespoli contro l'on. Gamba (che ricopre le vesti di Azzeccagarbugli)!
L'on. Gamba è lombardo; l'on. Nespoli è campano, come il contestato on. Bocchino.
Da www.camera.it
Giunta delle elezioni - Resoconto di giovedì 30 giugno 2005
Presidenza del presidente Antonello SORO.
La seduta comincia alle 8.45.
Esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare.
Giuseppe ROSSIELLO (DS-U), coordinatore del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, riferendo sui lavori del Comitato nella riunione di ieri, mercoledì 29 giugno 2005, osserva che, anche a seguito delle recenti tornate elettorali, risultano aver assunto cariche di interesse della Giunta, ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare, i seguenti deputati:
Italo Bocchino, consigliere regionale della Campania;
Alessandro Ce', consigliere regionale ed assessore alla salute della regione Lombardia;
Agostino Ghiglia, consigliere regionale del Piemonte;
Rodolfo Gigli, consigliere regionale del Lazio;
Massimo Ostillio, assessore al turismo e all'industria alberghiera della regione Puglia;
Gennaro Malgieri, membro del consiglio di amministrazione della RAI;
Giovanna Bianchi Clerici, membro del consiglio di amministrazione della RAI;
Carlo Rognoni, membro del consiglio di amministrazione della RAI;
Giuliano Urbani, membro del consiglio di amministrazione della RAI;
Piera Capitelli, sindaco di Pavia;
Alessandro De Franciscis, presidente della provincia di Caserta.
Per quanto riguarda i deputati che hanno assunto cariche regionali, il Comitato ha preso atto all'unanimità della sussistenza dell'incompatibilità delle relative cariche alla luce dell'inequivoco disposto dell'articolo 122, secondo comma, della Costituzione, a norma del quale «nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento». A margine della riunione del Comitato è stata peraltro sollevata l'eccezione secondo cui si sarebbe dovuto procedere ad una previa istruttoria in contraddittorio con i deputati interessati, così come previsto dall'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta. A tale riguardo, ritiene tuttavia che la richiamata disposizione regolamentare debba essere applicata
solo ove il Comitato ravvisi la sussistenza di elementi di incompatibilità, ossia nei casi in cui, ad una prima delibazione, vi sia un fumus di incompatibilità tale da richiedere ulteriori approfondimenti. Nel caso dei deputati che hanno assunto cariche regionali non ci si trova tuttavia in una semplice situazione di fumus di incompatibilità, trattandosi, al contrario, di una causa di incompatibilità acclarata in quanto direttamente prevista dalla Costituzione. Osserva, inoltre, che la valutazione delle cause di incompatibilità deve essere condotta rebus sic stantibus, senza che essa possa essere condizionata dalla mera eventualità di futuri accadimenti. Non ravvisa pertanto quale potrebbe essere l'utilità di svolgere un'istruttoria in merito ad una situazione di incompatibilità già definita, considerato che i deputati che hanno assunto cariche regionali e ne risultano tuttora titolari non potrebbero aggiungere null'altro che valga a far mutare il giudizio circa la sussistenza di una situazione di incompatibilità a loro carico.
Fa presente, pertanto, che il Comitato ha ritenuto di proporre alla Giunta di dichiarare incompatibili le cariche di consigliere ed assessore regionale. Non ha obiezioni, peraltro, all'eventuale apertura di una previa istruttoria con i deputati interessati, i cui esiti comunque non potranno in alcun modo cambiare la sostanza di quanto già accertato dal Comitato nella riunione di ieri.
Per quanto concerne i quattro deputati nominati membri del consiglio di amministrazione della RAI, sottolinea, poi, che il Comitato ha ritenuto all'unanimità che - nonostante l'assenza nella legge 3 maggio 2004, n. 112 di una norma ad hoc che sancisca l'incompatibilità, prevista invece dalla previgente normativa - essi versino comunque in una situazione di incompatibilità con il mandato parlamentare alla luce di quanto prevede l'articolo 2 della legge 15 febbraio 1953, n. 60, trattandosi di norma che già in passato ha costituito il parametro alla stregua del quale la carica di consigliere di amministrazione della RAI è stata ritenuta senz'altro incompatibile con il mandato parlamentare, come accaduto nella IX legislatura in occasione della dichiarazione di incompatibilità delle cariche di presidente e consigliere di amministrazione della RAI all'epoca rispettivamente assunte da Enrico Manca e Antonio Bernardi.
Infine, per i due deputati che hanno assunto rispettivamente la carica di sindaco e quella di presidente di provincia, sottolinea come nel Comitato si siano riprodotti i punti di vista differenziati che, in merito alla valutazione della compatibilità con il mandato parlamentare delle predette cariche amministrative, sono emersi nel corso della presente legislatura. Al riguardo, non può non confermare ancora una volta la sua personale contrarietà all'orientamento - maturato, a maggioranza, con la decisione della decisione della Giunta del 2 ottobre 2002 - volto a considerare compatibili le cariche in esame. Non avendo il Comitato assunto decisioni al riguardo, si è ritenuto pertanto che la questione dovesse essere rimessa ad una decisione della Giunta.
Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN) lamenta anzitutto il fatto che nella giornata di ieri non si sia tenuta una riunione del Comitato ma soltanto un brevissimo incontro con pochi deputati presenti e ritiene, quindi, che per tale ragione non possa esservi stata unanimità, contrariamente a quanto sostiene il coordinatore Rossiello. In secondo luogo, tiene a precisare che, a differenza di quanto accaduto, il rispetto delle procedure è essenziale per gli organi parlamentari, tanto più in una materia così delicata come quella rimessa alla competenza della Giunta delle elezioni, il cui regolamento disciplina dettagliatamente, nel Capo III, il procedimento per la valutazione delle incompatibilità, delle ineleggibilità e dei casi di decadenza. Tale procedimento non si applica soltanto per gli accertamenti da condurre ad inizio legislatura ma anche a tutti i casi sopravvenuti. In particolare, l'articolo 15, comma 1, del regolamento della Giunta prevede, in proposito, che qualora un deputato assuma una carica successivamente alla proclamazione, deve renderne dichiarazione entro il termine di trenta giorni, mentre il comma 2 del medesimo articolo 15 stabilisce che, in assenza di dichiarazioni da parte dei deputati che abbiano assunto cariche, la Giunta possa in ogni caso richiedere ulteriori dichiarazioni procedendo anche d'ufficio. L'articolo 16 del regolamento della Giunta è poi specificamente dedicato alla disciplina dell'istruttoria e del contraddittorio. Si sofferma, in particolare, sul comma 2 di tale disposizione, ai sensi del quale il Comitato, sulla base delle dichiarazioni presentate e della documentazione agli atti, effettua, entro sei mesi per i casi di incompatibilità, una delibazione preliminare - del tutto mancata, invece, per i casi all'esame della Giunta nella seduta odierna - a seguito della quale può, alternativamente, proporre alla Giunta la presa d'atto della compatibilità delle cariche, ovvero constatare l'insufficienza degli elementi documentali disponibili e la permanenza di elementi di dubbio ed invitare pertanto il deputato interessato a far pervenire ogni utile documentazione e valutazione ovvero ancora, laddove ravvisi elementi di incompatibilità, svolgere l'istruttoria in contraddittorio, solo al termine della quale è possibile avanzare una proposta alla Giunta. Infine, l'articolo 17 del regolamento della Giunta disciplina le modalità di adozione delle delibere di incompatibilità da parte della Giunta, specificando che tali delibere non sono suscettibili di riesame. Con esse, dunque, non può neppure interferire il Presidente della Camera, il quale è tenuto a darvi seguito invitando il deputato interessato ad optare entro trenta giorni tra il mandato parlamentare e la carica giudicata incompatibile, dovendo, in assenza di opzione, iscrivere poi all'ordine del giorno dell'Assemblea la proposta di dichiarazione di incompatibilità e la conseguente decadenza dal mandato parlamentare. Ritiene, pertanto, che gli automatismi che contraddistinguono la fase successiva ad una delibera della Giunta siano tali da far ritenere ancor più ineludibile l'esigenza di un previo adeguato approfondimento istruttorio, così come richiesto dall'articolo 16, comma 2, lettera c), del regolamento della Giunta, nell'ambito del quale - senza che ciò possa essere oggetto di alcun procedimento intenzionale - spetta ai deputati interessati la facoltà di trasmettere ogni utile controdeduzione e valutazione che possa essere di ausilio nell'accertamento operato dal Comitato, ad esempio informando lo stesso in ordine a procedimenti giurisdizionali avviati presso un Tar che possano riguardarli direttamente.
Osserva, del resto, che il procedimento per la valutazione delle incompatibilità parlamentari non può essere difforme rispetto all'analogo procedimento previsto per la valutazione delle incompatibilità dei consiglieri comunali e provinciali, ai quali è riconosciuta una serie di garanzie procedurali attivabili presso i rispettivi consigli di appartenenza. Sarebbe infatti singolare che quel che vale per i consiglieri regionali e provinciali - i quali possono, oltretutto, ricorrere in sede giurisdizionale avverso le decisioni assunte nei loro confronti - non valesse invece per i deputati, che, in ragione del principio di autonomia parlamentare, non hanno neppure la possibilità di invocare un riesame giurisdizionale delle delibere parlamentari di incompatibilità.
Vincenzo NESPOLI (AN) contesta alcune affermazioni del deputato Gamba, sottolineando come la Giunta non debba procedere ad una valutazione di merito delle situazioni di incompatibilità. Ritiene, inoltre, che sia stata fatta confusione tra la disciplina prevista per l'accertamento delle incompatibilità nella fase iniziale della legislatura - allorquando sulle dichiarazioni dei deputati, che riguardino comunque casi diversi dalle incompatibilità direttamente previste in Costituzione, si procede ad avviare un'istruttoria - e gli accertamenti successivi in corso di legislatura. Ritiene, infatti, che, laddove la Costituzione prevede l'impossibilità di appartenere contemporaneamente a due organismi di rilievo costituzionale, ci si trovi addirittura in una situazione che oltrepassa la stessa incompatibilità.
Tiene, poi, a precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal deputato Rossiello, l'indirizzo seguito dalla Giunta nella presente legislatura in materia di compatibilità con il mandato parlamentare delle cariche di sindaco di comune con popolazione superiore a 20 mila abitanti e di presidente di provincia è conforme alla legge, non essendovi alcuna norma che preveda l'incompatibilità.
Concorda, infine, con la proposta del Comitato di dichiarare incompatibile con il mandato parlamentare la carica di consigliere di amministrazione della RAI, essendo evidente l'incompatibilità tra le due cariche, sol che si pensi, ad esempio, all'eventualità che la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi decida di ascoltare in audizione un membro del consiglio di amministrazione della RAI che sia anche deputato in carica.
Pur riconoscendo, in conclusione, che il regolamento della Giunta prescrive una certa procedura per l'accertamento delle incompatibilità, ritiene che, nei casi in questione, l'accertamento debba essere condotto velocemente e d'ufficio, tanto più considerato che i deputati interessati non hanno neppure avuto il buon gusto di dichiarare le cariche assunte. Auspica, pertanto, che l'istruttoria si concluda in breve tempo, così da comunicarne gli esiti al Presidente della Camera.
Giuseppe ROSSIELLO (DS-U), coordinatore del Comitato per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze, replicando alle osservazioni fatte dal deputato Gamba, tiene a sottolineare come il Comitato si sia riunito del tutto regolarmente nella giornata di ieri. Ritiene, inoltre, che l'apprezzabile cultura giuridica del deputato Gamba si traduca pur tuttavia in una serie di avvitamenti che, se condivisi, avrebbero come effetto quello di rinviare sine die ogni decisione della Giunta e che comunque, per la circoscrizione per la quale era relatore, hanno prodotto la permanenza alla Camera di un deputato «abusivo».
Antonello SORO, presidente, ritiene anzitutto che la riunione del Comitato di ieri sia stata del tutto regolare, osservando oltretutto come il regolamento non preveda alcun numero legale per i lavori del Comitato. Alla luce dell'odierno dibattito, ritiene comunque che, se non vi sono obiezioni, possa esser conferito mandato al coordinatore Rossiello di comunicare ai deputati che risultano titolari di cariche regionali e ai deputati designati membri del consiglio di amministrazione della RAI le ragioni di quanto preliminarmente delibato dal Comitato nella riunione di ieri e di richiedere loro di trasmettere al Comitato ogni utile controdeduzione entro il termine regolamentare di 15 giorni, alla scadenza del quale la Giunta sarà nuovamente convocata per concludere l'esame e comunicarne immediatamente gli esiti al Presidente della Camera.
La Giunta concorda.
Comunicazioni del presidente.
Antonello SORO, presidente, comunica che, con lettera pervenutagli in data 29 giugno 2005, il ricorrente Domenico Romano Carratelli ha chiesto che venga conclusa la verifica dei poteri relativamente al collegio uninominale n. 11 della XXIII Circoscrizione Calabria. Nella sua lettera, il Romano Carratelli evidenzia che l'ultima comunicazione ufficiale indirizzatagli in data 22 maggio 2003 certificava un vantaggio a suo favore a seguito del recupero dei voti verificato in sede di revisione delle schede, ritenendo pertanto che, essendo la legislatura in fase di conclusione, sia «del tutto evidente la inderogabile necessità che venga conclusa la procedura in corso».
Ricorda che, in merito al predetto collegio, il Comitato di verifica ha già proceduto ad un lungo ed articolato esame sviluppatosi in ventisei riunioni, dal 5 giugno 2002 al 23 ottobre 2003, e che, nella seduta della Giunta del 5 maggio 2004, aveva sottolineato che il seguito della verifica dei poteri nella Circoscrizione Calabria sarebbe stato posto all'ordine del giorno della Giunta quando il relatore avesse manifestato la sua disponibilità al riguardo.
Informa di avere, pertanto, inviato, nella stessa giornata di ieri, una lettera all'onorevole Isabella Bertolini, relatore per la XXIII Circoscrizione Calabria, con la quale l'ha invitata a riferire alla Giunta in merito agli esiti degli accertamenti istruttori svolti dal Comitato di verifica.
La seduta termina alle 9.20.
Ciao Giulio ,
spero che riusciate a portare avanti la vostra iniziativa
legalitaria.
In Italia i casi di doppi incarichi mantenuti
illegalmente sono
molteplici , non solo in campo politico, che essendo l' ambito istituzionale più esposto è anche " il più chiacchierato " , ma anche in altri settori istituzionali ,in particolare nelle università e nella pubblica amministrazione.
E' importante denunciare il disordine istituzionale , poichè non porta a nulla di buono : disservizi nelle istituzioni , guadagni illegali ( la cumulazione di stipendi ) e disoccupazione .
La tolleranza dell' illegalità in Italia " ha superato il colmo " .
Se i pluriincaricati amano il denaro , che aprano una gelateria o una pizzeria , invece di sottrarlo impunemente alle tasche dei cittadini
italiani.
Ciao , Lia Briganti
NB : Ho citato la gelateria e la pizzeria, perchè sono tra le attività
imprenditoriali più redditizzie , nel rapporto costo della materia
prima- prodotto finale.
In particolare, come ho appreso al corso di Marketing , il gelato
artigianale è uno dei prodotti più redditizzi , poichè per l' 80%è
composto da aria (latte e ingredienti sono il 20% ).
<>
E' deputato e consigliere regionale
"La Repubblica", 4/08/05, cronaca di Torino
Dalle parole ai fatti: i radicali torinesi hanno presentato ieri presso il tribunale di Torino un' <> contro l'onorevole Agostino Ghiglia. L''istanza è tesa a far decadere il presidente provinciale di Alleanza Nazionale dalla carica di consigliere regionale che ricopre, da circa sei mesi, contemporaneamente a quella di deputato al Parlamento della Repubblica.
Igor Boni e Giulio Manfredi del Comitato Nazionale, Silvio Viale presidente dell'associazione Aglietta, contestano ad Agostino Ghiglia di non aver rispettato il termine del 26 maggio per rassegnare le dimissioni da una delle due cariche che attualmente ricopre, secondo quanto prescrive l'art. 122 della Costituzione.
Questa mattina l'avv. Alberto Ventrini ha presentato presso il Tribunale di Torino l'azione popolare nei confronti dell'Onorevole Consigliere Agostino Ghiglia (Alleanza Nazionale).
Il testo dell'azione popolare può essere utilizzato, con gli aggiustamenti del caso, anche rispetto alle altre situazioni di incompatibilità che ho elencato nell'inserimento precedente.
Ecco il testo dell'azione popolare:
TRIBUNALE DI TORINO
Ricorso ex artt. 9 bis – 82 DPR 16/5/1960 n.570.
I signori: Igor Boni, nato a … residente a …, Giulio Manfredi, … , e Silvio Viale, …., come elettori della Regione Piemonte, tutti elettivamente domiciliati in Torino, presso lo Studio dell’avv. Alberto Ventrini che li rappresenta e difende in forza di procura speciale alle liti apposta a margine del presente atto;
premesso che:
- in data 16/5/2005 l’on. Agostino Ghiglia è stato proclamato consigliere regionale del Piemonte (per la lista di Alleanza Nazionale, Circoscrizione Provincia di Torino, quota proporzionale);
- l’on. Agostino Ghiglia ricopre tuttora questa carica e ricopre contemporaneamente la carica di deputato (per la lista di Alleanza Nazionale, Circoscrizione Piemonte 1, quota proporzionale; proclamazione dell’elezione avvenuta, 30 maggio 2001), carica già ricoperta quindi all’atto della proclamazione a consigliere regionale del Piemonte;
-che la predetta carica di deputato risulta incompatibile con quella di consigliere regionale del Piemonte ai sensi del combinato disposto degli artt. 122 c.2 Costituzione – 4 c.1 L.23/4/1981 n.154;
- che ai sensi dell’art. 6 c. 1-2 L.154/81, “La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dalla presente legge importa la decadenza dalla carica di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale.
Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle cariche di cui al comma precedente”
- che il signor Agostino Ghiglia, dopo la sua proclamazione a consigliere regionale, non si è dimesso dalla carica di deputato né ha cessato dalle funzioni connesse a tale carica;
- che risulta tuttora pendente presso la Giunta delle elezioni del Consiglio Regionale del Piemonte il procedimento di verifica delle condizioni di incompatibilità del signor Agostino Ghiglia;
- che, in relazione al rapporto tra la procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il presente instaurando giudizio avanti al Tribunale Ordinario, si richiama quanto ritenuto dalla Corte Costituzionale in sentenza 22/10/1996 n. 357: “La procedura di convalida presso il Consiglio regionale e il giudizio di fronte al Tribunale – per quanto attivabili entrambi per iniziativa di cittadini elettori, estranei al Consiglio stesso, e orientati in definitiva allo scopo comune dell’eliminazione delle situazioni di incompatibilità e di ineleggibilità previste dal legislatore, in cui versino i consiglieri – si svolgono su piani diversi, mirando a finalità immediate anch’esse diverse: la verifica del titolo di partecipazione all’organo collegiale a opera e nell’interesse dell’organo stesso alla propria regolare composizione, la prima; la garanzia del rispetto delle cause di ineleggibilità e incompatibilità nell’interesse della generalità dei cittadini elettori e a opera della Autorità giudiziaria, la seconda. Questo spiega la concorrenza delle due distinte garanzie in ordine alle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, concorrenza ormai pacificamente riconosciuta nella giurisprudenza della Corte di cassazione e giudicata conforme alla Costituzione da questa stessa Corte nella sent. n. 235 del 1989, ove si è chiarito che l’autonomia dell’azione di fronte al giudice - pur in presenza del procedimento di contestazione dell’incompatibilità e della possibilità di rimediarvi, che la legge consente all’interessato nel medesimo procedimento - dipende dall’esistenza di interessi di ordine generale circa la garanzia più tempestiva possibile della legittima composizione degli organi elettivi e dalla necessità che l’attivazione di tale garanzia obiettiva non sia paralizzata da iniziative e procedure concorrenti, quali quelle che si svolgono di fronte ai consigli elettivi … omissis … Tanto basta a escludere che sussista la pretesa violazione delle norme costituzionali sulla distribuzione delle competenze tra lo Stato e la Regione e, in particolare, dell’art. 115 Cost…. omissis … Il ricorso della Regione per conflitto di attribuzioni apparirebbe un improprio strumento di sostegno, rispetto all’esito di una procedura giudiziaria, delle aspettative di un suo consigliere, strumento che, al contrario, varrebbe contro quelle del candidato il quale, eventualmente, dovesse prendere il posto del primo, una volta riconosciutane l’incompatibilità … omissis … P.Q.M. la Corte Costituzionale dichiara che spetta allo Stato e, per esso, alla Autorità giudiziaria il giudizio sui ricorsi in tema di ineleggibilità e incompatibilità promossi dai cittadini elettori nei confronti dei consiglieri regionali, indipendentemente dalla pendenza presso il Consiglio regionale del procedimento di cui all’art. 7, commi da tre a otto, l. 23 aprile 1981 n. 154.”;
tutto ciò premesso, ai sensi degli artt. 4 L.154/81, 9-82 DPR 570/60, fatta salva per l’on. Ghiglia la facoltà prevista dall’art. 7 c. 5 L. 154/81, poichè appare evidente la posizione di incompatibilità dell’on. Agostino Ghiglia , se ne chiede la declaratoria di incompatibilità dalla carica di consigliere regionale del Piemonte.
Per tutto quanto sopra dedotto ed esposto, i sottoscritti Igor Boni, Giulio Manfredi, Silvio Viale come in epigrafe rappresentati e difesi, ai sensi degli artt. 9 bis – 82 DPR 16/5/1960 n.570
ricorrono
all’Ill.mo Tribunale di Torino affinchè lo stesso voglia, previa l’ammissione degli incombenti che dovesse ritenere necessari, dichiarare l’incompatibilità – con efficacia ex tunc - dell’on. Agostino Ghiglia rispetto alla carica di consigliere regionale della Regione Piemonte, e conseguentemente dichiararne la decadenza dalla carica stessa.
Con vittoria di spese in caso di opposizione al presente ricorso.
Si producono:
doc.n.1) scheda del consigliere regionale Agostino Ghiglia (fonte: sito ufficiale del Consiglio Regionale del Piemonte);
doc.n.2) scheda del deputato Agostino Ghiglia (fonte: sito ufficiale della camera dei Deputati).
Salvis iuribus.
Torino, 3 agosto 2005
avv. Alberto Ventrini